Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5723
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dalle disposizioni degli artt. 1, 25 e 27 della legge forestale della Regione Lombardia 5 aprile 1976, n. 8, nonché da quella dell'art. 55 del Regolamento della stessa Regione 23 febbraio 1993, n. 1, si evince che la specifica finalità normativa è quella di attuare misure di prevenzione per la conservazione dello stato dei luoghi, disponendo a tal fine che qualsiasi attività diretta a mutare l'assetto dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico sia preceduta da autorizzazione amministrativa, in vista di un pericolo di danno (sempre immanente in quei terreni) che si vuole scongiurare, punendo le opere abusive (tra le quali gli scavi) con sanzioni amministrative. Ne consegue che la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 25 e 27 della predetta legge regionale (esecuzione di opere senza la prescritta autorizzazione) trova applicazione anche nei casi in cui non si sia verificato un danno in conseguenza delle opere stesse.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5723
    Data del deposito : 19 aprile 2002

    Testo completo