Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
Dalle disposizioni degli artt. 1, 25 e 27 della legge forestale della Regione Lombardia 5 aprile 1976, n. 8, nonché da quella dell'art. 55 del Regolamento della stessa Regione 23 febbraio 1993, n. 1, si evince che la specifica finalità normativa è quella di attuare misure di prevenzione per la conservazione dello stato dei luoghi, disponendo a tal fine che qualsiasi attività diretta a mutare l'assetto dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico sia preceduta da autorizzazione amministrativa, in vista di un pericolo di danno (sempre immanente in quei terreni) che si vuole scongiurare, punendo le opere abusive (tra le quali gli scavi) con sanzioni amministrative. Ne consegue che la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 25 e 27 della predetta legge regionale (esecuzione di opere senza la prescritta autorizzazione) trova applicazione anche nei casi in cui non si sia verificato un danno in conseguenza delle opere stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5723 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
05723/02 M REPUBBLICA ITALIANAred b alls in a ddi689 -11-2 7 EZ PE 'N '1861 NOME DEL POPOLO ITALIAN Oggetto LA COR SANZIONE SEZIONE CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11771/99 Presidente Dott. Antonio SAGGIO Consigliere PANEBIANCO Dott. Ugo Riccardo Cron. 16961 - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Ud. 08/01/2002 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 60, presso l'avvocato DELL'ANNO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIOVINE IU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del Vice Presidente elettivamente in ROMA VIA domiciliata CRESCENZIO 20, presso l'avvocato FRANCESCO STORACE, pro tempore, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 7 1 871/98 del RE di BRESCIA, avverso la sentenza n. depositata il 21/01/99; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
Storace, che ha l'Avvocato resistente, udito per il chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 17.7.1998 GI IL proponeva opposizione avverso l'ordinanza emessa il 26.6.1998 dal Presidente della Provincia di Brescia, con la quale gli si ingiungeva di pagare la somma di £ a titolo di sanzione amministrativa, per 50.319.200, una discarica avere effettuato lavori di recupero di sita in località Rio Monte Pule di Nuvolento, senza la prescritta autorizzazione. Lamentava l'opponente che l'infrazione non era sta- ta contestata all'effettivo esecutore materiale della violazione e che i lavori da lui effettuati non avevano comportato danni al territorio. Con sentenza in data 21.1.1999 il RE di Bre- scia respingeva l'opposizione. 2 Per la cassazione della sentenza del RE propo- ne ricorso, fondato su cinque motivi, GI IL. Resiste con controricorso la Provincia di Brescia. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente de- duce insufficente motivazione in ordine al quarto moti- vo di opposizione. Rileva che il giudice di merito non ha motivato sufficientemente in ordine alla quantità di terra smos- facendo un generico riferimento alle difese conte- nute nella comparsa di costituzione della Provincia, sa, senza ammettere la richiesta C.T.U. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero, al contrario di quanto assunto dal ricor- rente, il giudice di merito ha motivato la sua decisio- solo alle difese contenute ne facendo riferimento non nella comparsa di costituzione dell'amministrazione re- gionale, ma anche e sopratutto alla planimetria allega- ta al verbale di contestazione dell'infrazione, sulla base della quale i verbalizzanti hanno effettuato i calcoli della terra smossa. Questa argomentazione sviluppata dal RE, CO- una delle ragioni fondanti della decisione, non è stata censurata dal ricorrente, che ha fatto ri- stituente ferimento solo alla parte della motivazione contenente 3 il richiamo degli argomenti esposti nella comparsa di costituzione dell'Amministrazione, talchè il motivo de- ve ritenersi inammissibile, posto che il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque comportare la cassa- zione della sentenza, restando la stessa sostenuta dal- l'altra argomentazione, testè indicata. Va d'altra parte ancora una volta rilevato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione, disporre meno la anche sotto questo diverso C.T.U., ragione per cui, profilo, il motivo in esame appare inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta con- traddittorietà della decisione impugnata nella parte in cui, dopo avere avvalorato l'identificazione di una persona giuridica quale responsabile dell'infrazione, non ha poi conseguenzialmente rilevato che la notifica del verbale è stata effettuata invece alla persona fi- senza indicazione della qualità sica, GI IL, di legale rappresentante della persona giuridica. Il motivo è infondato e va quindi disatteso. RE chiaramente precisato che ha Invero il l'unica notifica valida del verbale è quella effettuata a GI IL, quale esecutore materiale dell'infra- zione, mentre nessuna contestazione e notifica è stata M.C.V. r.1., responsabile solidale effettuata alla soc. con il IL stesso. Nessuna contraddizione è pertanto rilevabile nella dell'impugnata che si sottrae sentenza motivazione avendo il RE indicato, a quindi ad ogni censura, in fatto censurabile nel accertamento non seguito di giudizio di legittimità, il IL quale autore materia- le dell'infrazione e la s.r.l. M.C.V. quale responsabi- come già detto, che le solidale, precisando altresì, alla società non è stato notificato il verbale relativo all'infrazione amministrativa, ragione per cui la so- cietà stessa è rimasta totalmente al di fuori della contestazione dell'infrazione prima e del giudizio poi, svoltosi in effetti, come si evince dall'epigrafe del- solo fra la Provincia di Brescia l'impugnata sentenza, e IL GI. Anche il secondo motivo va quindi respinto. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per insufficiente e contraddittoria mo- tivazione sul presupposto della dedotta liceità del- l'azione. Assume che a pag 5, quinto periodo della motivazio- ne la fattispecie oggetto del giudizio viene identifi- cata come "scavi e movimenti di terra", mentre in real- tà si trattava di semplice prelievo di pietrame, senza effettuazione di scavi. 5 Ugualmente contraddittoria è l'affermazione conte- nuta nel periodo sesto nella parte in cui viene indica- to come illecito la "mera movimentazione del terreno" condotta che richiede l'esecuzione di scavi che non ri- sultano assolutamente dal verbale. Il motivo è inammissibile. Invero trattasi di questione di merito che non può essere oggetto del giudizio di legittimità, considerato che la soluzione della censura dedotta richiede l'esame del verbale, non consentito nel giudizio di cassazione. Con il quarto motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme disciplinanti il vincolo idrogeologico. Osserva che l'erroneità dell'interpretazione data dal giudicante va ravvisata nell'avere lo stesso esclu- so la necessità che dalla condotta sia derivato un dan- no, ciò che non gli ha consentito di distinguere le azioni lecite da quelle illecite. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero il RE ha configurato l'illecito ammini- strativo in esame come illecito di pericolo, ravvisabi- le ogni qual volta si sia proceduto ad uno scavo, in zona protetta, senza la preventiva autorizzazione. Configurazione questa che trova conferma nelle nor- me applicabili al caso in esame. 6 Suffragano tale conclusione le seguenti considera- zioni desumibili dalla legge n 8/1986: a) l'art. 1 che stabilisce al primo comma che la Regione attua le misure "di prevenzione ed eliminazione delle cause di dissesto idrogeologico"; b) l'art. 25 che stabilisce all'ultimo comma che "l'autorizzazione può essere subordinata al versamento presso la tesoreria dell'ente di una somma tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini"; c) l'art. 27 comma 4 che stabilisce che per le 11 violazioni... .del disposto del precedente art. 25 si Billaway da £ 150.000 a £ 20.000.000; applica una sanzione. d) l'art. 55 del Regol. Reg. Lombardia n 1/1993 che stabilisce che" qualsiasi attività comportante il muta- mento permanente nell'uso del suolo dei terreni sogget- ti a vincolo idrogeologico è subordinata alla preventi- va autorizzazione. " Dall'esame delle riportate norme si evince un qua- dro normativo in netto contrasto con la tesi del ricor- rente posto che la finalità del legislatore regionale è esclusivamente quella di attuare misure di prevenzione, per la conservazione dello stato dei luoghi (art. 1), disponendo a tal fine che qualsiasi attività che venga 7 intrapresa, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologi- co, diretta ad immutare l'assetto del terreno, sia pre- ceduta da autorizzazione amministrativa (art. 25) in vista di un pericolo di danno, sempre immanente in quei terreni, che si vuole scongiurare punendo le opere abu- sive, fra le quali gli scavi, con sanzione amministra- tiva ( art. 27 ). Rettamente quindi il RE ha escluso che la san- zione in esame possa trovare applicazione solo nel- l'ipotesi in cui si sia verificato il danno, posto che proprio il danno si convuole evitare la previsione dell'autorizzazione preventiva all'esecuzione delle opere, talchè il danno è implicito in ogni opera ese- guita senza la necessaria preventiva autorizzazione. Il motivo va quindi disatteso Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce norme regionali violazione e falsa applicazione delle della Lombardia. Assume che il giudice di merito ha completamente eluso i rilievi di illegittimità mossi avverso la norma regolamentare regionale della Lombardia, che ha previ- sto un assurdo meccanismo moltiplicatore, al di fuori di ogni supporto legislativo. Illegittimità che non può essere esclusa dal ri- chiamo di norme statali, come fatto dal RE. 8 Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero con il quinto motivo il ricorrente richiama, senza riportarli nel ricorso i rilievi mossi, nel giu- dizio di merito, avverso la normativa contenuta nel re- golamento della Regione Lombardia, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazio- ne, che non consente alla Corte di esaminare diretta- mente gli atti del giudizio di merito, per le censure che non attengano, come nella specie, ad errores in procedendo. Pertanto non è dato sapere quali siano le censure mosse e le norme che si assumono illegittime, generica- mente censurate ma non specificamente indicate. Il ricorso va pertanto totalmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pa- 1.3., 01. gamento delle spese di legittimità di cui euro. per esborsi ed euro 2070/00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 8. gennaio.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Mario Adamo سهل عمل Automo Sappi мо барр CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 19 APR. 2002 1 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti