Sentenza 21 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso paesi terzi - 9 giugno 2005 [1151949]Garante Privacy · 9 giugno 2005
[doc. web n. 1151949] [ doc. web n. 1214121 ] Trasferimento dei dati personali all´estero - Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso paesi terzi - 9 giugno 2005 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2005) Registro delle deliberazioni n. 12 del 9 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l´art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI RA - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 23337/02 proposto da:
NO IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell'Avv. Stelio Fraticelli che unitamente all'Avv. Mario Betola lo difende come da procura a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
EL CO e RI RU, elettivamente domiciliati in Roma Via Val Maggia n. 26, presso lo studio dell'Avv. Michele Ginnasio, difesi dall'Avv. GI G. Lino come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
e contro
UR LO, TI AR e IL BR.
- intimati -
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 15355/01 dell'11.10.2001/05.12.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 18.06.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del PM. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Matera Marcello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15355/01 del 11.10.01/05.12.01, ha accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, del ricorso proposto da RA NI e NA GE
contro
GI OR ed ha cassato, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Col motivo accolto si era censurata la conclusione cui era giunta la Corte milanese, secondo la quale chi ha trascritto la domanda ex art. 2652 n. 3 c.c. non sarebbe poi tenuto a trascrivere, entro un certo limite temporale, la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state giudizialmente accertate.
2. Per la revocazione di tale sentenza della Corte di Cassazione GI OR ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. deducendo un unico motivo, articolato in più punti.
3. RA NI e NA GE hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti. Sia il ricorrente sia i controricorrenti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A sostegno della revocazione il OR in sintesi sostiene che la sentenza della Corte di Cassazione sarebbe fondata sull'erronea supposizione di perdurante esistenza e validità del contratto di acquisto immobiliare del 6.7.1982 da parte dei coniugi Belloni, e, quindi, sulla erronea supposizione di un loro perdurante diritto di proprietà tutelabile, laddove detto contratto di acquisto era stato viceversa dichiarato risolto dal Tribunale di Corno con sentenza n. 118 del 25.10.1994, passata in giudicato in quanto non impugnata dagli interessati, i quali erano quindi sprovvisti di legittimazione processuale a proporre l'impugnazione. Aggiunge il ricorrente che, non essendo stata tale questione (espressamente dedotta dal OR nel controricorso) presa in esame dalla Corte di Cassazione, si sarebbe trattato di mera svista materiale rilevabile in sede di revocazione.
L'applicabilità del combinato disposto degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. inoltre risulterebbe, a giudizio del ricorrente, dai seguenti rilievi: A) Il riconoscimento da parte della Corte di Cassazione della ricordata circostanza (risoluzione del contratto d'acquisto 6.7.1982) avrebbe dovuto determinare la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso dei Belloni;
B) La errata configurazione della realtà desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione (perdurante validità del contratto di acquisto) sarebbe frutto di una supposizione e non di un giudizio;
C) Tale errore avrebbe il carattere di immediatezza, di semplice e facile rilevabilità.
2. I ricorso non può trovare ingresso.
3. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Suprema Corte, l'errore di fatto, rilevante ai fini dell'esperimento del rimedio della revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c. - anche con riferimento alle sentenze dalla Corte di Cassazione - è soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto, incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero la insussistenza di un fatto che, viceversa, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato;
onde esso si differenzia sia dall'errore materiale, cioè dal semplice lapsus che da luogo a correzione della sentenza, e sia dall'errore di giudizio per inesatta o incompleta valutazione delle risultanze processuali, denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art, 360 n. 5 c.p.c. Inoltre non rientra nella previsione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il vizio che, nascendo da una falsa percezione delle norme, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) Ne consegue che non è configurabile l'errore revocato-rio qualora l'erronea percezione si risolva in realtà nella prospettazione di un vizio di diritto, (cfr. Sez. Un. 5.12.2001, n. 13426; Cass. 3.6. 2002, n. 8023).
4. Nel caso specifico è evidente che si è al di fuori dell'ipotesi dell'errore revocatorio, dato che, secondo quanto io stesso ricorrente prospetta, la Corte di Cassazione nella sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di diritto, non avendo valutato la sussistenza di un difetto di legittimazione processuale in capo ai Belloni in seguito alla dichiarazione di risoluzione del loro atto di acquisto del 6.7.1982.
5. Inutilmente il ricorrente, come puntualizzato in memoria, cerca di configurare come svista materiale ovvero errore di fatto, frutto di supposizione, quello che, invece, risulta essere un errore di diritto.
È, pertanto, inammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, assunta per la mancata percezione dell'esistenza di una decisione comportante il difetto di legittimazione a proporre il ricorso, in quanto il vizio della decisione revocanda non è un errore sul fatto, bensì un errore di diritto, perché l'esame delle questioni di rito attiene al controllo del giudice sui presupposti processuali e coinvolge naturalmente (al di là, quindi, della conclusione cui egli perviene) il giudizio sulla loro esistenza o meno;
attività, questa, che discende direttamente dalle regole di diritto che disciplinano eletti presupposti. Ed in effetti, l'errore di diritto può muovere anche da un'erronea percezione dei fatti di causa, ma non per questo viene meno.
6. Il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi euro 2.130,50, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004