Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
La disciplina delle cause di ineleggibilità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale siciliana del 20.3.1951, n.29 non è stata abrogata, ma solo modificata, dall'art.13 della legge reg. del 20.6.1997, n.19, con la conseguenza che, tra le cause di ineleggibilità suddette, non rientra la condizione di dipendente regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2002, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
E 6 N M 8 O 2 9 I 1 . Z / N 4 A / E - R 6 L T 2 B 0 9 8 3 1 /0 2 S . A I R L R . G L P . E O A D R . U B T T L B E A E A D T D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L I A E 1 S I E 3 N T 1 R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N S E . E oggetto I T N S A E A 1 sezione civile Regione Sicilia. Cause di M composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ineleggibilità a deputato dr. Giovanni Losavio Presidente regionale: disciplina. dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere R.G. N. 5361/02 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Sergio Di Amato Consigliere Cron..26742 dr. Francesco Tirelli Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 21.06.2002 S E NT E NZA sul ricorso iscritto al n. 5361 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto: DA PE AO, elettivamente domiciliato in Roma, V. G. Paisiello n. 55, presso l'avv. Franco Gaetano Scoca che, con l'avv. Givanni Pitruzzella, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
AS AN, elettivamente d omiciliato in Roma, V. Flaminia n. 79, presso l'avv. Filippo Lubrano che, con l'avv. Girolamo Rubino, lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. 1416 2002 - 2 1 CONTRORICORRENTE NONCHE' 1) UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE - CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI PALERMO, 2) UFFICIO CENTRALE REGIONALE, 3) REGIONE SICILIANA, 4) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, 5) PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi rappresentanti, ex lege domiciliati in Ro- ma presso l'Avvocatura Generale dello Stato. INTIMATI E PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. INTERVENTORE NECESSARIO avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, 1 sezione civile, n. 40/2002 del 25 30 gennaio 2002. Udita, all'udienza del 21 giugno 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Pitruzzella e Scoca, per il ricorren- te, e Lubrano e Rubino, per il controricorrente, che hanno insistito, rispettivamente, per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso. Sentito il P.M. dr. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'inammissibilità o ri- getto del secondo motivo di ricorso.
3 - Svolgimento del processo SE ON, primo dei non eletti alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana del 24 giugno 2001 tra i candidati della lista "La Marghe- rita per la Sicilia", con ricorso del 31 luglio 2001, chiedeva al Tribunale di Palermo di dichiarare inelegn bile il consigliere eletto nella stessa lista AS TR, dipendente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 2, 1°co., n. 7, Legge 23 aprile 1981 n. 154. Con il ricorso si deduceva che il TR, in servizio presso l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Re- gione, aveva esercitato le sue funzioni alla data di presentazione delle candidature (ventinovesimo giorno precedente le elezioni), durante la campagna elettora- le, il giorno delle elezioni e quello di proclamazione degli eletti, come provato documentalmente. Il TR contestava la domanda, deducendo di essere stato in aspettativa dalla data di presentazione della y candidatura al compimento delle operazioni elettorali e negando di essere in una delle condizioni di ineleg- gibilità degli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale siciliana n. 29 del 1951, confermate dall'art. 13 del- la legge regionale n. 19 del 1997, che aveva previsto la loro regolamentazione ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della Legge statale n. 154 del 1981. 4 Il ricorso era accolto dal tribunale, con sentenza del 19 ottobre 2001, che proclamava eletto alla carica di deputato della Regione siciliana il ON, perchè l' art. 13 della legge regionale siciliana 20 giugno 1997 n. 19 aveva recepito interamente il sistema d'ineleggi- bilità e incompatibilità della legge statale 23 aprile 1981 n. 154 che, all'art. 2, 1°comma, n.7, prevede non siano eleggibbili i "dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli". Il TR aveva prestato servizio nei giorni dal 28 al 31 maggio 2001, oltre il ventinovesimo giorno prima delle elezioni, non rilevando il fatto che la lista "La Margherita per la Sicilia" era stata esclusa dall'ele- zioni con provvedimento del 27 28 maggio 2001 dell' Ufficio Centrale Circoscrizionale, essendovi riammessa con decisione del 31 maggio 2001 dell'Ufficio Centrale regionale presso la Corte di appello di Palermo, perchè mai egli aveva perso la qualità di candidato. La decisione del tribunale, impugnata dal TR con due motivi, é stata riformata dalla Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 25 - 30 gennaio 2002, che ha accolto il gravame e rigettato il ricorso del ON, compensando tra le parti le spese di causa. Secondo la Corte, la disciplina delle cause d'ineleg- gibilità degli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale 5 siciliana 20 marzo 1951 n. 29 non é stata abrogata, ma solo modificata, dall'art. 13 della legge regionale si- ciliana 20 giugno 1997 n. 19. Con le eccezioni del n. 4 dell'art. 8 della legge del 1951 e del secondo comma dell'art. 13 di quella del 1997, le cause di ineliggibilità in Sicilia sono rima- ste quelle previste nella legge del 1951 e tra queste non vi è la condizione di dipendente regionale. Negata l'esistenza della causa d'ineleggibilità di cui al ricorso per l'interpretazione data alle citate leg- gi regionali siciliane, la Corte di merito ha ritenuto che il 3° comma dell'art.1 L. Cost. 31 gennaio 2001 n. 2, nello stabilire che "per l'elezione dell'assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della regio- ne si osservano, in quanto compatibili, le disposizio- ni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'e- lezione dei consigli delle regioni a statuto ordina- rio" si riferisca al solo sistema elettorale derivato dall'elezione diretta del Presidente della Regione e non al regime d'ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso notificato il 18 febbraio 2002, il ON con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Il TR si è difeso con controricorso. - 6 - Non hanno svolto attività difensiva l'Ufficio centrale circoscrizionale di Palermo, l'Ufficio centrale regio- nale, la Regione Sicilia, la Presidenza e l'Assemblea regione siciliana. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza del- la Corte d'appello di Palermo per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge regionale sici- liana 20 giugno 1997 n. 19 e degli artt. 2, 3 e 4 del- la L. 2 aprile 1981 n. 154, oltre che dello statuto della Regione Sicilia e della legge costituzionale n. 2 del 2001, denunciando l'illogicità dell'interpreta- zione di dette norme dai giudici di merito. Secondo la sentenza impugnata, le cause di ineleggibi- lità a consigliere regionale rimangono, dopo l'emana- zione dell'art. 13 della L.reg.sic. n. 19/97, quelle della L.reg.sic. n. 29 del 1951, che non comprende tra loro la condizione di dipendente della regione. L'art. 13 della L. reg. 19 del 1997 ha modificato le condizioni di ineleggibilità previste dagli artt. 8, 9 e 10 della legge 20 marzo 1951 n. 2, prevedendo che esse siano quelle regolate dagli articoli 2, 3 e 4 L. legge 23 aprile 1981 n. 154. La regione Sicilia ha recepito le cause d'ineleggibi- lità a consigliere regionale della legge statale, con - 7 - esclusione di quella di cui al n. 4 dell'art. 8 della L. 29 del 1951, secondo l'interpretazione che della norma si è data dalla regione nella pubblicazione a cura dell'Assessorato agli enti locali per le elezioni del Presidente della regione e dell'assemblea regiona- le siciliana e dallo stesso TR, che nelle sue di- fese ha dedotto d'aver presentato domanda di aspetta- tiva "ai sensi dell'art. 2 della L. 23 aprile 1981 n. 154 e della sentenza della Corte Costituzionale 9 ot- tobre 1991 n. 388". Il ricorrente si richiama alla lettura che dell'art. 13 della L. reg. 19/1997 ha già dato questa Corte (Cass. 11 ottobre 1999 n. 11368), con il ritenere la norma relativa alle cause di ineliggibilità della leg- ge regionale del 1951, trasformate però in condizioni d'incompatibilità con rinvio alla legislazione dello Stato rilevante ad ogni effetto e non solo sul piano procedurale, come ritenuto dalla Corte territoriale. La novella del 1997 ha determinato, come affermato dal tribunale, l'uniformità di disciplina tra normativa regionale e nazionale, con esclusione del n. 4 dell' art. 8 della L. 29 del 1951. La Corte di merito ha ritenuto che il rinvio alla L. 154 del 1981 non esclude la permanenza delle sole cause d'ineleggibilità della legge regionale del 1951. - 8 - Le condizioni d'ineliggibilità degli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale siciliana n. 29 del 1951, con e- sclusione di quelle di cui al n. 4 dell'art. 8 e della deroga del 2° comma dell'art. 13 della L. 19/97, sono rimaste regolate dalla L. 154/81, che in qualche caso le ha trasformate in cause d'incompatibilità (ad es. per i membri del Parlamento nazionale). La Regione siciliana ha una potestà legislativa pri- maria in materia di inellegibilità e non ha recepito quelle dell'ordinamento nazionale secondo la Corte di Palermo, essendo di stretta interpretazione le norme sull'ineleggibilità. Nessun rilievo per la corte di Palermo ha il comma 3 dell'art. 1 della L. cost. 31 gennaio 2001 n. 2, rela- tiva alle elezione diretta dei presidenti delle regio- ni a statuto speciale, che ha sancito che in Sicilia, fino ad una nuova disciplina regionale che si adegui al sistema di elezione diretta del presidente della Regione, s'applicano in quanto compatibili le disposi- zioni delle leggi statali disciplinanti l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Questa legge riguarda secondo la Corte di Palermo, il sistema elettorale e non le cause d'ineleggibilità o incompatibilità dei candidati. In conclusione, risulta incomprensibile la limitazione - 9. - operata dalla Corte di merito del rinvio alla legisla- zione nazionale, riferito al solo profilo procedurale di rilevabilità delle condizioni di ineleggibilità, in mancanza di una limitazione espressa negli stessi sen- si nella legge del 1997. Limitare il richiamo della legge n. 2 del 2001 al solo sistema elettorale e non alle cause di ineleggibilità, per le quali essa rinvia in attesa di nuove norme alla normativa nazionale, contrasta anche con la lettera della citata legge costituzionale.
1.1. L'art. 13 della legge regionale siciliana 20 giu- gno 1997 n. 19 contiene "Modifiche alla legge regiona- le 20 marzo 1951 n. 29 e successive modifiche e inte- grazioni", come risulta dalla rubrica della norma, che riproduce una parte del titolo della legge. La sentenza n. 11368/99 di questa Corte, richiamata in ricorso, con motivazione da condividere, esclude che l'art. 13 della L. 19/97 abbia natura meramente inter- pretativa della legge n. 29 del 1951, ritenendo che la novella abbia espresso "un diversa valutazione del le- gislatore regionale in ordine al modo di disciplinare la materia". Non vi è stata abrogazione della legge del 1951, solo modificata da quella del 1997, con l'art. 13, secondo il quale"le condizioni di ineleggibilità previste dal- -- 10 - l'art.
8. con esclusione del n. 4, dall'art. 9 e dal- l'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951 n.29 e successive modifiche e integrazioni rimangono", cioè restano ferme, permangono, "regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981 n. 154". L'articolo non é un modello di tecnica normativa, come risulta dallo stesso fatto che non chiarisce se il n.4 dell'art. 8, escluso dalla nuova disciplina e che non dovrebbe "rimanere" é quello del 1° comma della norma ("i sindaci dei comuni capoluogo di circoscrizione e- lettorale o con popolazione superiore ai 40.000 abi- tanti") o quello del secondo comma, come ritenuto dal- la Corte di merito ("gli ufficiali generali o gli am- miragli, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia"). Il secondo comma dell'art. 13 della L.reg.sic. 19/97, nell'affermare che quanto previsto nel primo comma non si applica, tra l'altro,..."ai sindaci e agli assesso- ri dei comuni compresi nel territorio della regione",i quali non sono quindi ineleggibili, sembra individuare l'esclusione di cui all'art. 8 della L. reg.sic. n. 29/ 51 in quella prevista al n. 4 del 1° comma, relativa anche essa ai sindaci e incompatibile con la novella. La lettera della legge regionale del 1997 modifica la "regolamentazione" di alcune delle cause d'ineleggibi- 11 - lità dell'art. 8 della legge del 1951, che restano ta- li e sono spesso indicate anche dalla legge statale n. 154 del 1981, anche se in qualche caso regolate come cause d'incompatibilità. A seguito della novella, pertanto, non dovranno cessa- re dalle funzioni almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali (ar- t. 8, 1° comma L.reg.sic. 29/51), ma solo non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 2, 2° comma L. 154/81), i consiglieri regionali d'altre regioni, il commissario dello Stato per la re- gione siciliana e i capi di gabinetto dei ministri(ar- t.8, 1°comma, n.ri 2, 3 e 6). Nello stesso termine indicato dalla legge statale de- vono venir meno altre cause d'ineleggibilità del se- condo comma dell' art. 8 della L.reg.sic. n. 29/51, così sostituendosi la regola ivi prevista per la quale dovevano essere in aspettativa o in congedo straordi- nario alla data di accettazione della candidatura, i magistrati ordinari o amministrativi, i prefetti e vi- ce prefetti, il capo o il vice capo della polizia, l' ispettore generale e i funzionari di pubblica sicurez- za, gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli uffi- ciali superiori delle Forze armate dello Stato se e- sercitano il comando in Sicilia (art. 8, 2° comma, n.ri - 12 1. 2, 3, 4 e 6). Le condizioni di ineleggibilità citate sono come tali regolate anche nella legge statale (art. 2, 1° comma ' n.ri 12, 2, 6, 1, 3 della L. n. 154/81) e devono ces- sare nei modi previsti nella legge statale (art.2, dal 2° all'ultimo comma L. 154/81), in un termine diverso da quello di cui alla legge regionale del 1951, con le dimissioni, il trasferimento, la revoca dell'incarico o del comando o il collocamento in aspettativa. Le condizioni di ineleggibilità dell'art. 8, 1° comma, n. 1 e 2 (esser membro del parlamento nazionale o con- sigliere regionale di altra regione) e quelle dell'ar- t. 10 della L. reg.sic. n. 29/51 (n.ri 1 - 4) relative a chi, in proprio o come legale rappresentante, ammi- nistri o diriga enti o sia consulente permanente d'im- prese e società vincolate allo Stato o alla regione da contratto d'opera o somministrazione ovvero godano di sussidi e contributi facoltativi regionali, sono rego- lamentate come condizioni di incompatibilità dagli ar- g tt. 3 e 4 della L. statale n. 154/81 e in tal senso devono ritenersi modificate. Se la lettera dell'art. 13 della L. 19/93 é chiara nel modificare solo i modi di regolamentazione delle cause di ineleggibilità degli artt. 8,9 e 10 della L.reg.si- c. 20 marzo 1951 n. 29, dal punto di vista logico deve - 13 - rilevarsi che la sostituzione eventuale di queste nor- me e delle cause in esse indicate con quelle previste nella legge nazionale, farebbe venir meno condizioni d'ineleggibilità assolutamente logiche, come quella di segretario generale della presidenza della regione si- ciliana 0 di segretario particolare del presidente della regione e degli assessori regionali (art. 8, 1° comma n. 5 e 6), espressioni di valutazioni riservate all'assemblea regionale, nella sua potestà legislati- va. come le altre previste nella legge regionale e non in quella statale (art. 8, 2° comma n. 5 e 7) dei fun- zionari dirigenti le cancellerie e segreterie del Con- siglio di giustizia amministrativa siciliana, delle Corti di appello e dei tribunali della Sicilia e dei capi servizio degli uffici centrali e periferici di- pendenti o vigilati dalla regione nonchè degli uffici statali che svolgono attività in essa. S Le cause d'ineleggibilità di cui all'art. 9 della leg- ge regionale del 1951, relative a coloro che hanno im- piego o incarichi diplomatici o consolari da governi esteri, sono analoghe a quelle previste per l'eletto- rato passivo del parlamento (art. 9 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361) e si spiegano logicamente con la specia- le autonomia della regione siciliana che assimila la funzione dei membri dell'assemblea a quella dei compo- 14 nenti la Camera dei deputati, con diversità oggettiva rispetto ai membri delle assemblee delle regioni a statuto ordinario. Deve quindi condividersi la lettura che della novella del 1997 ha dato la Corte d'appello, considerato anche che tra gli ineleggibili capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla re- gione cui si è fatto cenno o"dirigenti di enti pubbli- ci e privati soggetti a vigilanza o tutela della re- gione o dello Stato o che siano ammessi a fruire di contributi o sussidi da parte dei medesimi" dell'art. 8, comma 2° n. 5 della L. 19/97 possono forse conside- rarsi compresi anche i "dipendenti dell'unità sanita- ria locale facenti parte dell'ufficio di direzione", ritenuti ineleggibili dalla legge statale (art. 2 n.8 L. 154/81) e non previsti ovviamente per ragioni cro- nologiche nella legge regionale del 1951. La regolamentazione della legge 23 aprile 1981 n. 154 data ai modi e tempi per fare cessare le cause di ine- leggibilità e la modifica di alcune di queste cause in condizioni di incompatibilità costituisce l'unica cer- ta modificazione della legge regionale siciliana n. 29 del 1951, che non è stata abrogata, non emergendo dal- la lettera della novella del 1997 che le condizioni o- stative all'eleggibilità della legge precedente regio- -- 15 nale siano siano state sostituite da quelle individua- te nella legislazione statale. Sono divenute cause di incompatibilità anche quelle d' ineleggibilità dell'art. 10 della legge n. 29 del 1951, come regolate dall'art. 3 della L. 154 del 1981, e le altre dell'art. 8 della legge regionale siciliana (mem- bri del parlamento nazionale e del consiglio regionale eletti in altre regioni) come regolate dall'art. 4 del- la citata legge nazionale (sulla diversità d'ineleggi- bilità e incompatibilità, Cass. 21 luglio 1998 n. 7123). In conclusione, deve condividersi la lettura della di- sciplina regionale data dalla Corte di appello di Pa- lermo, perchè l'intepretazione letterale dell'art. 13 della L. n. 19 del 1997 esclude che si possano ritene- re abrogate o sostituite norme che disciplinano cause d'ine leggibilità le quali "rimangono", pur se con rego- le diverse di attuazione e che una lettura logica del sistema di ineleggibilità o incompatibilità della re- 牛 gione siciliana non consente di ritenere abrogate. La previsione dell'altra causa d'ineleggibilità da ag- giungere a quelle previste nella L. n. 29/51, rimaste in vita per l'art. 13 della L. 19/97 e costituita dal- l'essere dipendente della regione (n. 7 dell'art. 2 L. statale 154/81), deve negarsi in via logica pure per il principio di stretta interpretazione delle norme in 16 materia di elettorato passivo, per il quale l'ineleg- gibilità é l'eccezione e la eleggibilità é la regola, dovendosi favorire la volontà espressa dagli elettori (C. Cost. 30 ottobre 1996 n. 364). Sul piano sistematico infine, nessun problema di le- gittimità costituzionale dall'esistenza di deriva condizioni di ineleggibilità diverse dei candidati all'assemblea regionale siciliana e di quelli delle regioni a statuto ordinario (cfr.la citata Cass. n. 7123/98), dato il potere di legislazione primaria in materia riservato alla regione siciliana (cfr. Cass.n. 11368/99 cit.). Peraltro la disciplina unitaria dei modi e termini di eliminazione delle cause di ineleggibilità e la modi- fica di alcune di esse in cause d'incompatibilità come "regolate" dalla legislazione statale assimila, pure se solo parzialmente, a quest'ultima la normativa re- gionale siciliana. Problemi diversi sorgono nella materia, per l'entrata in vigore della Legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2, applicabile all'elezioni de quibus e che ha mo- dificato lo Statuto della regione siciliana (R.D. 15 maggio 1946 n. 455, convertito dalla legge costituzio- nale 26 febbraio 1948 n.2), sancendo, con novella del- l'art. 3 dello statuto, in coerenza con la lettura già - 17 - data della normativa regionale e statale in materia di eleggibilità dei deputati regionali, la cui carica non é compatibile con quella di membro del parlamento na- zionale (così l'art. 8, comma 1, n. 1 della L.reg.sic. 20 marzo 1951 n. 29 come modificato dall'art. 13 L.reg. sic. 19/97 e regolato dall'art. 4 della L. n. 154/81). L'art. 9 dello Statuto siciliano é stato modificato da detta legge nel senso che: "In armonia con la Costitu- zione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge ap- provata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del presidente del- la regione, di nomina e revoca degli assessori, le e- ventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato re- gionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonchè i rapporti tra l'assemblea regionale, il gover- no regionale e il presidente della regione." E' stato poi precisato con il n. 3 della citata L.co- st. n. 2 del 2001 che"qualora alla data di convocazio- ne dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'as- semblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della regione siciliana, - 18 ° non siano state approvate le conseguenti modifica- zioni alla legge elettorale regionale prevista dal ci- tato art. 3 dello statuto, per l'elezione dell'assem- blea regionale e per l'elezione del presidente della regione si osservano, in quanto compatibili, le dispo- sizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordi- nario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascu- na provincia della regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal terri- torio dell'intera regione. Sono candidati alla presi- denza della regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto presidente della regione il can- didato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti..." La norma richiama l'art. 15 della L. 17 febbraio 1968 n. 108, introdotto con l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1995 n. 43, disciplinanti ambedue le ele- zioni dei consigli regionali a statuto ordinario e non relativi alla materia dell' (in)eleggibilità e (in)com- patibilità dei consiglieri regionali di cui alla legge statale n. 154 del 1981 e alla normative regionali so- pra indicate del 1951 e del 1997 e quindi risulta con- divisibile la scelta ermeneutica della Corte d'appello 19 - di Palermo che ha escluso che essa abbia esteso la di- sciplina della materia dell'ineleggibilità di leggi statali alla Sicilia. Anche per tale profilo il ricorso è quindi infondato. Il rigetto dell'impugnativa per il profilo rescindente della sentenza della Corte d'appello assorbe ogni pro- blema di merito sulla concreta applicabilità al con- troricorrente della causa di ineleggibilità di cui al- l'art. 2, 1° comma, n. 7 della L. 154 del 1981. In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigetta- to ed assorbe le ragioni di merito dedotte per chiede- re di dichiarare ineleggibile il controricorrente. Le spese della presente fase devono porsi a carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ON a rimborsare al controricorrente le spese della presente fase che liquida in Euro 4.200,00, delle quali Euro 4.000,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. Il presidente Losaur Il consigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Domenico Maz Prima Sezione Civie Do milwes, Deposit LUGDepo LUG 200