Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato il ripristino abusivo dell'allacciamento dell'utenza elettrica distaccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piombi coprimorsetto del misuratore, pur se questo sia rimasto integro e l'Enel possa quindi accertare il quantitativo di energia sottratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2003, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/10/2003
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1285
Dott. ROMOIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 17304/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma;
avverso la sentenza in data 5.3.2001 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di Fragalà Rosmary n. il 18.4.1960 in Brasile;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza. FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fragalà Rosmary in ordine al reato di furto di energia elettrica aggravato dalla manomissione dei sigilli applicati al contatore.
Nella sentenza in questione è stato affermato che l'allaccio diretto al contatore ENEL non ha impedito il calcolo della energia sottratta sicché non sarebbe ravvisabile il reato di furto contestato ma solo un illecito civile per l'attivazione della fornitura senza contratto.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe censurando il provvedimento impugnato che aveva escluso la rilevanza penale del fatto, riducendolo ad una ipotesi di illecito civile. Avverso tale tesi giurisprudenziale il ricorrente assume che l'autoattivazione della fornitura a cura dell'utente - che presuppone sempre un incontro tra la volontà del richiedente e quella dell'autorizzante- nella fattispecie era stato operata "invito domino", mediante la violenta manomissione dei sigilli e che la violazione non era stata spontaneamente segnalata all'ENEL dall'utente ma accertata in sede di controllo, che aveva rilevato una notevole quantità di energia elettrica sottratta;
conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. 3 La questione all'esame della Corte è se il prelievo di energia elettrica attuato mediante attivazione diretta della fornitura, previa manomissione dei sigilli applicati al contatore ma senza manomissione del contatore installato presso l'utente integri il reato di furto o un illecito civile, così come rilevato nel provvedimento impugnato. Esattamente in termini al caso oggi in esame è stato affermato dalla S.C.(v. Cass. Sez. 4^, 28.9.1999, n. 2835, P.G. in proc. Della Corte) che Integra il delitto di furto aggravato il ripristino abusivo dell'allacciamento dell'utenza elettrica distaccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piombi coprimorsetto del misuratore, pur se questo sia rimasto integro e l'Enel possa quindi accertare il quantitativo di energia sottratto. È stata, infatti, ritenuta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 - 625 c.p.: l'impossessamento della cosa mobile altrui (energia elettrica), mediante violenza sulle cose (rimozione dei sigilli apposti), con ingiusto profitto consistente nella illegittima utilizzazione dell'utenza malgrado la persistente morosità e l'intervento dell'ENEL inteso ad evitare l'aggravamento di tale morosità.
Si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Roma per quanto di competenza, coerentemente alla sede processuale in cui è intervenuta l'erronea decisione, come sopra annullata.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Roma per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004