Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN-NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 1 77 /03 LA CORT Oggetto Esecuzione forzata;
TENZA CIVILE opposizioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8271/00 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 7293 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere 879 Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 06/12/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CAVALIERE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ED IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RODI 8, presso lo studio legale VE (avv CARLA MONTANARO), difesa dall'avvocato CORRADO DE ANGELIS, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2476 avverso la sentenza n. 80/99 della Pretura di LATINA 1 SEZ DIST TERRACINA, emessa il 07/04/99 e depositata il 09/04/99 (R.G. 14436/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Pietro CONENNA (per delega Avv. Corrado DE ANGELIS); udito il P.M. in persona de l Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. PI LA, con atto di citazione del 7 luglio 1997, ha proposto davanti al pretore di Terraci- na opposizione contro l'atto di precetto, che NN LA le aveva intimato per il pagamento della somma di oltre lire tre milioni. L'opponente ha dichiarato: a) che l'atto di precet- si fondava su provvedimento camerale del tribunale to di Latina del 27 ottobre 1990; b) che ella non era sta- ta messa in condizione di partecipare al procedimento camerale;
c) che nel provvedimento camerale le spese erano state liquidate in maniera eccessiva;
d) che ella intendeva portare in compensazione di quanto le era stato chiesto un suo credito di oltre lire 29 milioni. NN LA, costituita nel giudizio, ha ec- cepito l'incompetenza del pretore a giudicare l'opposi- zione, per essere competente il giudice di pace, e la nullità dell'atto di precetto intimato dopo un anno dalla sentenza con la quale questa Corte aveva provve- nella par- duto sull'impugnazione del decreto camerale, te riguardante le spese in esso liquidate.
2. Il pretore, con sentenza del aprile 1999, dopo avere ritenuto tardiva e infondata l'eccezione d'incom- petenza, ha dichiarato la nullità del precetto opposto, perché il titolo esecutivo non si era formato valida- mente nei confronti di PI LA.
3. Per la cassazione della sentenza NN Lam- preda ha proposto ricorso, articolato in due motivi. Resiste con controricorso PI LA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso svolge due motivi ed è rigettato con le considerazioni di seguito indicate.
2. NN LA premette ai motivi del ricor- SO che l'opposizione proposta da PI LA si doveva qualificare come opposizione agli atti esecutivi "avendo il pretore sostenuto la sua esclusiva competen- za in materia di opposizione ed inoltre l'opposizione risulta prodotta dalla opponente entro i cinque giorni perentori, dalla notifica del precetto...".
2.1. Con il primo motivo si duole, poi, del fatto 3 che il pretore ha deciso solo la parte dell'opposizione qualificata come agli atti esecutivi, senza rimettere al giudice competente per valore le questioni attinenti la "eccessività" delle somme portate dall'atto di pre- cetto. Nella tesi della ricorrente, il pretore avrebbe do- vuto scindere l'opposizione a precetto nelle due doman- de di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione all'esecuzione, trattenendo la decisione sulla prima e dichiaran propria incompetenza sulla seconda. Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che il pretore ha sindacato in maniera illegitti- ma una non meglio identificata sentenza di questa Cor- te, emessa sulla liquidazione delle spese del procedi- mento camerale.
3. La ricorrente, dando atto che la sentenza impu- gnata non contiene la qualificazione dell'opposizione proposta da PI LA, dichiara che l'opposizio- ne doveva essere qualificata come agli atti esecutivi, come l'unico tipo di decisione contro la quale è ammis- sibile il ricorso per cassazione. La premessa ed il primo motivo del ricorso conten- gono affermazioni di diritto che non sono fondate.
3.1. L'opposizione agli atti esecutivi è un rimedio che può essere utilizzato quando, nell'ambito del pro- 4 cesso esecutivo, siano compiuti provvedimenti ○ atti non corrispondenti al loro modello legale, oppure quan- do si tratti di atti non opportuni rispetto all'anda- mento della procedura esecutiva. La denuncia di queste irregolarità formali o di queste incongruità deve provenire dalla parte che vi abbia interesse, la quale deve indicare il provvedimen- to ○ l'atto impugnato e specificare l'interesse leso dal suo compimento.
3.2. La censura, secondo la quale, nella fattispe- cie che si sta esaminando, il pretore non avrebbe scom- posto l'atto di opposizione nelle due parti dell'oppo- sizione agli atti esecutivi e dell'opposizione all'ese- cuzione in cui esso si componeva, di per sé, non costi- tuisce vizio della sentenza sia perché il pretore era competente a decidere l'opposizione per ragioni di va- lore, sia perché nell'atto di opposizione non era indi- viduato il provvedimento o l'atto che fosse stato com- piuto irregolarmente o in maniera inopportuna, tale da giustificare l'opposizione agli atti esecutivi. Secondo queste ragioni, pertanto, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato.
4. Il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui alle considerazioni che vi sono contenute può esse- re dato un significato comprensibile, affronta questio- 5 ni che non possono essere rilevate d'ufficio e sono proposte per la prima volta in questa sede. Da questo punto di vista il motivo non può essere preso in considerazione.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste а carico della ricorrente, in base alla regola della soccomben- za.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 100,00, oltre onorari liquidati in € 400,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 dicembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente Ирита IL CANCELLERE CI Dott.sen Maria AielloMaria Depositata in Cancelleria Mougi4.03.03 BIL CANCEL Dott.ssa Mario tarih