Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SU0174 1 / 03 REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOL E A I CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 958/00 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 4035 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI 551 Rep. ADAMO- Rel. Consigliere Dott. Mario Ud. 21/10/2002 - ConsigliereDott. Giuseppe Vito A. MAGNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTINENTAL SAS, in persona del legale rappresentante LIRE 1500 CANCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORVISIERI 46, presso l'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A109106 GABRIELLA MESSINA, MAURIZIO CORTI, giusta procura a A109085 margine del ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI BAREGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 25, 2002 presso 1'Avvocato RICCARDO DELLI SANTI, che lo 1913 rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MARIO 1 VIVIANI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1119/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, 1'Avvocato IANNELLO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità °, in subordine, il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 18.2.1991 il Presidente del Tribunale di Milano pronunciava decreto ingiuntivo con il quale con- dannava il comune di Bareggio a corrispondere alla s.p.a. Continental la somma di £ 20.000.000 a titolo di restituzione di una cauzione di pari importo versata dalla dante causa della s.p.a. Continental, società CO- operativa Daniela r.l. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione avanti al Tribunale di Milano il comune di Bareggio, assumendo che nelle convenzioni, sottoscritte dalle parti in data 21.12.1979 e 1.7.1987, era erroneamente 2 attestato l'avvenuto versamento della somma in questio- ne. Resisteva all'opposizione la s.p.a. Continental. Con sentenza in data 6.7.1995 il Tribunale di Mila- no respingeva l'opposizione, ravvisando nelle indicate convenzioni una confessione stragiudiziale in favore della parte che ne aveva fatto uso. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il Comune di Bareggio e la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27.4.1998, accoglieva il gravame. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su unico motivo, la s.p.a. Continental. Resiste con controricorso il comune di Bareggio. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, la s.p.a. ricorrente lamenta omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione sulla idoneità delle convenzioni sottoscritte dal Sindaco a costituire valore confessorio e sulla carenza del potere di natura dispositivo del Sindaco stesso. Rileva la ricorrente con la prima censura, e in re- lazione ai poteri del sindaco, che nel corso del giudi- zio di merito risultato documentalmente che la con- venzione in data 21.12.1979 è stata stipulata dopo la 3 delibera comunale n 183 del 24.9.1979 che aveva appro- vato il progetto di lottizzazione, sicchè adottata la delibera comunale il sindaco aveva, ai sensi dell'art. 151 T.U. n 148/1915, il potere di sottoscrivere la con- venzione. I1 sindaco inoltre ha sempre la rappresentanza dell'ente e l'abilitazione a concludere con- esterna tratti in nome e per conto del comune, costituendo le delibere della giunta o del consiglio comunale atti in- terni, con funzione meramente preparatoria. Nel caso di specie quindi il Sindaco del comune di Bareggio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ha semplicemente esternato la volontà dell' Ente con la stipula di una convenzione di lottiz- zazione la cui sottoscrizione è fra l'altro subordinata al versamento della cauzione ai sensi dell'art. 28 com- ma 5 n 4 L. n 1150/1942. Con la seconda censura la ricorrente deduce che del preteso errore materiale nel quale sarebbe incorso il sindaco nel dare atto dell'avvenuto versamento non sono state prodotte prove nel giudizio di merito e che co- munque non si comprende come il sindaco avrebbe potuto errare due volte avendo con la convenzione del giorno 1.7.1987 facoltizzato la s.p.a. Continentale a riscuo- tere la cauzione mediante presentazione della sola ri- 4 chiesta, senza alcun riferimento alla necessità di esi- bizione di qualsivoglia ricevuta o quietanza dato che la ricevuta era infatti desumibile dalla convenzione sottoscritta in data 21.12.1979. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Invero riguardo alla prima censura si Osserva che Corte territoriale ha affermato, in relazione alla la convenzione 21.12.1979, che la stessa era stata delibe- rata come "bozza" allorchè la cauzione non era stata ancora versata, sicchè nessun valore confessorio poteva attribuirsi alla convenzione stessa. Tale affermazione non risulta sia stata specifica- Mullany mente censurata talchè la prima doglianza deve ritener- si inammissibile. Riguardo alla seconda censura va rilevato che la Corte territoriale non ha fatto alcuna menzione del preteso errore nel quale sarebbe incorso il Sindaco nel sottoscrivere le convenzioni in questioni, infatti il giudice di merito, dopo avere premesso in diritto che non può rinvenirsi confessione in una convenzione aven- do questa natura contrattuale, ha poi svolto una serie di considerazioni in fatto idonee ad escludere che nel- dichiarazioni aventi le convenzioni fossero contenute natura confessoria. Considerazioni che anche in questo caso non sono 5 state specificamente censurate della società ricorrente la quale si è limitata а contrapporre alle argomenta- zioni del giudice di merito una serie di indizi o pre- sunzioni che attinendo al merito non possono essere va- lutate in questa sede e che risultano comunque contrad- dette dalle diverse valutazioni di merito effettuate dalla Corte di appello, con argomentazioni immuni da vizi logici. Il ricorso va pertanto interamente disatteso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la so- cietà ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive € 2100/ di cui € 2000/00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 21.ottobre.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore (Antonio Saggio) (Mario Adamo) Mario Game nú mi 2SAGIONE Prima Sections Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE it 06 FEB. 2003 Luisa Pasinetti IL CANCELLIERE 6