Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15185 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 15185/60 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D ZION SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 8011/00 Presidente Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 35432 Cron. Dott. Pietro CUOCO Rep. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Cons. Relatore Ud. 03/06/02 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SEN TENZA 1500 sul ricorso proposto da: NC CA NI, elettivamente domiciliata in Roma, via Labicana n. 58, presso la dott.ssa AN TE, rappresentatae difesa dall'avv. Paola Giannangeli, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (NP), in persona del Presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Vincenzo Morielli, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
costituito con procura- 1 3592 оц avversO la sentenza del Tribunale di ES n. 81/99 (in causa n. 273/98 r.g.), depositata il 15.4.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 3/6/2002 del 23/05/2002 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del infondatezza della questione di ricorso e per la manifesta costituzionalità. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di ES ON NI esponeva di avere invano tentato di ottenere dal suo datore, soc. Mike a. s., il pagamento del credito di £ 2.720.213, maturato per trattamento di fine rapporto e portato da titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato, dapprima promovendo esecuzione e successivamente presentando istanza di fallimento, peraltro rigettata, nei suoi confronti. La richiesta di pagamento del trattamento di fine rapporto proposta al Fondo di garanzia costituito presso 1' NP ex art. 2 della legge 29.5.82 n. 297, proseguiva l'attrice, era si era proceduto stata rigettata dall'Istituto in quanto non l'irreperibilità ad esecuzione mobiliare per dell'amministratore della società, di modo che non risultava che le garanzie patrimoniali del datore fossero insufficienti alla soddisfazione del credito. La lavoratrice, ritenendo efrata detta interpretazione, chiedeva che l'NP fosse qu 2 condannato al pagamento del pagamento del t.f.r. quale gestore del Fondo di garanzia. Rigettata la domanda, la ON proponeva appello ribadendo di aver attuato sul piano esecutivo tutte le iniziative procedurali consentite per la realizzazione del credito, di modo che poteva ritenersi concretizzata la fattispecie dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata, cui la legge subordina il ricorso al Fondo. Con sentenza del 15.4.99 il Tribunale rigettava 1'impugnazione. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 impone la verifica dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata sui beni del datore e la conseguente acquisizione della certezza giuridica della materiale impossibilità del lavoratore di conseguire la soddisfazione del proprio credito in modo diverso dal ricorso al Fondo di garanzia. Nel caso della ON il giudice ravvisava, invece, una mera difficoltà di attuazione della tutela esecutiva per temporanea irreperibilità del legale rappresentante della società debitrice, dalla quale non poteva nascere la certezza giuridica di insoddisfazione del credito voluta dalla legge. Avverso questa sentenza propone ricorso la ON. L'PS si è costituito con procura. Motivi della decisione il primo motivo parte ricorrente deduce la Con dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, violazione 3 sostenendo la norma richiede che il lavoratore ponga in essere il tentativo di realizzare il suo credito mediante forzata, ma non anche che sia certificata l'esecuzione atto formale la materiale incapienza del mediante un patrimonio del debitore. In particolare, tale fattispecie sarebbe realizzata nel caso di impossibilità pratica e giuridica di procedere ad esecuzione per l'irreperibilità del debitore. Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione sul punto in cui la pronunzia impugnata sostiene che quella dell'attrice sarebbe solo una momentanea difficoltà di sperimentare l'esecuzione, in quanto 1' infruttuoso esperimento sarebbe solo conseguenza della irreperibilità del debitore. Nella realtà, in tale situazione la possibilità di realizzare il credito è solo astratta, di modo che, a seguire il ragionamento del giudice di merito, l'attore dovrebbe dare la prova di non poter realizzare il suo credito anche in astratto, atteso che l'esito infruttuoso dell'esecuzione è comunque riferito al momento in cui viene esperita l'esecuzione. In ogni caso, parte ricorrente ritiene della norma data dal giudice di meritol'interpretazione all'art. 2 della 1. n. 297 del 1982 contraria al principio di eguaglianza enunziato dall'art. 3 della Costituzione, in яц quanto l'attività esecutiva richiesta sarebbe abnorme ed eccessiva. Trattando in unico contesto i due motivi, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte a proposito della fattispecie ora in esame, in cui l'attore chiede che il Fondo di garanzia eroghi il trattamento di fine rapporto in relazione al lavoro prestato alle dipendenze di datore di Lavoro non assoggettato alle disposizioni della legge fallimentare, nei confronti del quale assume di aver infruttuosamente espletato l'azione esecutiva. Con la sentenza 9.3.01 n. 3511 questa Corte ha ritenuto che, in detto contesto, sulla base del combinato disposto dei commi 1-5 dell'art. 2 della 1. 29.5.82 n. 297, il lavoratore può richiedere il pagamento dell'emolumento in presenza dei seguenti requisiti: a) avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, b) inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente il t.f.r. о per una sua parte, c) dimostrazione che il datore "non è soggetto alle disposizioni del r.d. 16.3.42 n. 267", d) prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto о in parte insufficienti. A proposito di questo ultimo punto questa Corte, in particolare, ha ritenuto che "poiché il lavoratore ΠΟΠ può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli Ди 5 indicati nel punto a), deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 C.C.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, all'esperimentoancorché, eventualmente, infruttuoso dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi)". Il Fondo di garanzia deve provvedere al pagamento "entro 60 giorni dalla presentazione della domanda" senza attendere la conclusione della procedura esecutiva. "E' solo stabilito", prosegue la pronunzia in esame, "che il lavoratore deve fornire idonea dimostrazione di aver sottoposto ad esecuzione forzata il proprio debitore, pignorando (o tentando di pignorare) beni mobili o immobili o crediti appartenenti al medesimo ma non anche di avere portato a termine il procedimento." In ragione di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, deve ritenersi che obiettivo del legislatore non tanto quello di accertare in modo formale l'incapienza del patrimonio del datore-debitore, quanto quello di assicurarsi esecutivo, abbia che il lavoratore, munito del titolo ad aggredire il proceduto in modo serio ed adeguato ящ patrimonio del datore, allo scopo di non frustrare lo scopo cui è preposto l'intervento del Fondo di garanzia, che non è quello di intervenire in presenza di semplice difficoltà di escussione del datore, ma quello di far fronte ad un concreto stato di impossibilità del lavoratore di realizzare il suo credito. In mancanza di un formale accertamento dell'infruttuoso espletamento dell'esecuzione, appare ovvio che l'accertamento. della serietà ed adeguatezza dell'azione esecutiva posta in essere dal lavoratore non può che essere frutto di un apprezzamento del giudice di merito, il quale, in ogni caso, nella formulazione del giudizio deve farsi guidare da una corretta considerazione degli istituti del procedimento esecutivo. E' quanto, ad avviso del Collegio, è avvenuto nel caso specie, in cui di fronte ad un esito del tutto di interlocutorio dell'iniziativa esecutiva mobiliare dell'attrice, conseguente all'irreperibilità del debitore ed alla momentanea impossibilità di aggredire il suo patrimonio, il giudice ha ritenuto sostanzialmente che la creditrice vertesse in una situazione di temporanea impossibilità di procedere all'esecuzione. Conseguentemente, seppure con la precisazione che la legge non impone il formale accertamento dell'infruttuosità dell'esecuzione, la sentenza impugnata sembra aver fatto corretta applicazione dei principi di 7 яц diritto sopra individuati, formulando un giudizio di merito congruamente motivato. Per completezza, deve sottolinearsi l'irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente, atteso che la soluzione qui adottata esula dall'interpretazione della norma dell'art. 2 della 1. n. 297 del 1982 sospettata di incostituzionalità. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato. Trattandosi di controversia in materia previdenziale, nulla deve disporsi per le spese.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 3 giugno 2002 Il Presidente Ché 2 ~ Gane Егорани, пианиало Il Consigliere este sore IL CINCELLIERE Jepositato in Cancelleria 3 0 3 1 5 A I S . . S D gi, 2.8.0 2012 T , R A N T O A , ' L 3 IL CARE CRE L L A 7 L S - O E E B 8 P - D I S 1 I D I 1 S N A N G E E T S O S G O I A G P A I D M L E I O , T A O A T I R L D R T L I E S E I T D G D N E O E R S E