CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2023, n. 50234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50234 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IN US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del Tribunale di Foggia del 18 gennaio 2021 emessa nei confronti di US IN per la cessione di 10 grammi di hashish, con principio attivo del 24 %, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 50234 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/10/2023 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso US IN, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 415-bis, 416, 419, 430, 499 e 507 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, sollevata ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente, in quanto non depositati prima della notifica dell'avviso di concluse indagini e delle dichiarazioni rese dal testimone LE Di Paolo, escusso ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen., all'udienza del 21 dicembre 2020, attraverso le quali l'esito della relazione tecnica è stata fatta illegittimamente confluire nel fascicolo del dibattimento, così ledendo il diritto di difesa. In sostanza, l'esito delle analisi, non tempestivamente depositato dal Pubblico ministero e non presente nel proprio fascicolo, era stato richiesto ai carabinieri il 20 ottobre 2020, e non solo non era stato portato a conoscenza della difesa nel momento processuale dovuto, ma, successivamente, non avrebbe potuto essere acquisito con l'utilizzo dei poteri officiosi del giudice che così avevano consentito il recupero di un atto sin dall'origine non utilizzabile. Peraltro, era la stessa contestazione a contenere gli esiti dell'analisi della sostanza e tra le fonti di prova, contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, vi erano citate, tra le altre, proprio le analisi della sostanza. La sentenza impugnata erroneamente richiama l'art. 430 cod. proc. pen., che riguarda le indagini successive all'emissione del decreto che dispone il giudizio, mentre il caso di specie concerne un atto già in possesso della Procura al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Inoltre, la Corte di appello di Bari, a pagina 4 della sentenza, ha ritenuto che «per ammissione del difensore» l'atto era stato messo a disposizione della parte privata, mentre questo non era avvenuto, tanto che la difesa si era opposta all'acquisizione. Infine, la mancata conoscenza della consulenza tecnica aveva determinato scelte processuali che avrebbero potuto essere differenti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione circa i chiesti riscontri alle dichiarazioni del presunto acquirente della sostanza stupefacente, asseritamente ceduta dal IN. Infatti, dalle attività di osservazione degli operanti era risultato soltanto un passaggio di «qualcosa» tra CI e AS, tramite il ricorrente, ma non anche che si trattasse di stupefacente o di denaro, come d'altra parte confermato dall'appuntato De Torna. Nè può bastare, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, la circostanza che egli si sia dato alla fuga al momento dell'intervento degli operanti. 2 /7\ 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha escluso di applicare la citata causa di non punibilità nonostante l'offesa di minima gravità e la non abitualità della condotta, elementi non esaminati nella motivazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce non solo delle modalità del fatto, ma anche della personalità dell'imputato, di cui non si rileva alcuna pericolosità sociale, e secondo una valutazione globale meritevole di una pena più contenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, stante la deduzione di questioni processuali fsono stati esaminati gli atti del procedimento. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti tecnici svolti sulla sostanza stupefacente perchè confluiti in una relazione non inserita nel fascicolo del Pubblico ministero al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione rappresentando come la relazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, non fosse nella disponibilità del Pubblico ministero all'atto della menzionata notifica, tanto da averlo determinato a richiederla il 20 ottobre 2020 e, solo successivamente, era stata trasmessa dai Carabinieri ed acquisita all'esito dell'esame del consulente, disposto ex art. 507 cod. proc. pen. Così delineata la situazione di fatto, e al di là della motivazione della Corte di appello che ha erroneamente inquadrato l'acquisizione della citata relazione come «attività integrativa di indagine» ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., la consulenza tossicologica è entrata ritualmente nel fascicolo processuale. Infatti, come sostenuto anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che ha richiamato una pronuncia di questa Corte relativa ad atti irripetibili, non era applicabile il regime prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen,, in assenza dei suoi presupposti fattuali, visto che l'accertamento urgente compiuto dalla polizia giudiziaria, al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non era in possesso del Pubblico ministero che, infatti, l'aveva dovuta richiedere formalmente in epoca successiva e in quanto atto ripetibile, in assenza del consenso delle parti JÌ 3 nell'ambito di un giudizio ordinario, era acquisibile solo attraverso l'esame testimoniale del consulente tecnico. Infatti, una volta pervenuto l'elaborato il íiudice, stante l'opposizione della difesa di IN alla sua acquisizione, ha correttamente disposto, ex art. 507 cod. proc. pen., l'esame del consulente, peraltro rinviandone l'escussione ad un'udienza successiva al fine di garantire il diritto di difesa, e all'esito dell'esame, avvenuto in contraddittorio, ne ha acquisito la consulenza. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico e aspecifico. La sentenza impugnata, con argomenti completi e logici e prescindendo correttamente dal ritrovamento o meno di denaro, ha fondato la responsabilità del ricorrente sull'accertata cessione di stupefacenti per come comprovata dalla testimonianza dell'operante che aveva proceduto all'arresto. Questi, dopo avere svolto un servizio di appostamento e in assenza di ostacoli visivi, aveva osservato inizialmente LI passare a Velentino stupefacente, prelevato da una fioriera e poi IN cedere qualcosa a AS che, a sua volta, aveva nascosto quanto ricevuto negli slip dove, a seguito di perquisizione personale, era stato trovato l'ovulo contenente l'hashish oggetto dell'imputazione. La circostanza che IN si fosse dato alla fuga al momento dell'intervento degli operanti per la sentenza ha costituito solo un ulteriore elemento per confermare l'accertata cessione. 4. Il terzo motivo di ricorsocmanifestamente infondato. La sentenza impugnata ha escluso che il fatto contestato a IN possa ritenersi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando sia il quantitativo di hashish ceduto, pari a 98 dosi, sia la modalità di spaccio ben organizzata con l'occultamento dello stupefacente in una fioriera, considerati indici di asserita abitualità della condotta, valutata, dunque, in termini di gravità del fatto (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 5. Il quarto motivo di ricorso è generico. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto, cosicchè il loro mancato riconoscimento non obbliga il giudice a misurarvisi se non a fronte di specifici indicatori espressamente rappresentati, nel caso in esame la sentenza impugnata ha spiegato, con argomenti logici e contrastati in modo generico, l'assenza di elementi positivi in grado di giustificarne l'applicazione visto che il ricorrente era stato condannato per detenzione di stupefacenti, nella stessa città, pochi mesi prima dell'emissione della sentenza della Corte di merito con ciò dimostrando «una tendenza alla commissione di simili condotte illecite». 4 "in 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 La Consigliera estensora Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del Tribunale di Foggia del 18 gennaio 2021 emessa nei confronti di US IN per la cessione di 10 grammi di hashish, con principio attivo del 24 %, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 50234 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/10/2023 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso US IN, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 415-bis, 416, 419, 430, 499 e 507 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, sollevata ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., degli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente, in quanto non depositati prima della notifica dell'avviso di concluse indagini e delle dichiarazioni rese dal testimone LE Di Paolo, escusso ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen., all'udienza del 21 dicembre 2020, attraverso le quali l'esito della relazione tecnica è stata fatta illegittimamente confluire nel fascicolo del dibattimento, così ledendo il diritto di difesa. In sostanza, l'esito delle analisi, non tempestivamente depositato dal Pubblico ministero e non presente nel proprio fascicolo, era stato richiesto ai carabinieri il 20 ottobre 2020, e non solo non era stato portato a conoscenza della difesa nel momento processuale dovuto, ma, successivamente, non avrebbe potuto essere acquisito con l'utilizzo dei poteri officiosi del giudice che così avevano consentito il recupero di un atto sin dall'origine non utilizzabile. Peraltro, era la stessa contestazione a contenere gli esiti dell'analisi della sostanza e tra le fonti di prova, contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, vi erano citate, tra le altre, proprio le analisi della sostanza. La sentenza impugnata erroneamente richiama l'art. 430 cod. proc. pen., che riguarda le indagini successive all'emissione del decreto che dispone il giudizio, mentre il caso di specie concerne un atto già in possesso della Procura al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Inoltre, la Corte di appello di Bari, a pagina 4 della sentenza, ha ritenuto che «per ammissione del difensore» l'atto era stato messo a disposizione della parte privata, mentre questo non era avvenuto, tanto che la difesa si era opposta all'acquisizione. Infine, la mancata conoscenza della consulenza tecnica aveva determinato scelte processuali che avrebbero potuto essere differenti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto la sentenza impugnata non ha offerto alcuna motivazione circa i chiesti riscontri alle dichiarazioni del presunto acquirente della sostanza stupefacente, asseritamente ceduta dal IN. Infatti, dalle attività di osservazione degli operanti era risultato soltanto un passaggio di «qualcosa» tra CI e AS, tramite il ricorrente, ma non anche che si trattasse di stupefacente o di denaro, come d'altra parte confermato dall'appuntato De Torna. Nè può bastare, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, la circostanza che egli si sia dato alla fuga al momento dell'intervento degli operanti. 2 /7\ 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha escluso di applicare la citata causa di non punibilità nonostante l'offesa di minima gravità e la non abitualità della condotta, elementi non esaminati nella motivazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce non solo delle modalità del fatto, ma anche della personalità dell'imputato, di cui non si rileva alcuna pericolosità sociale, e secondo una valutazione globale meritevole di una pena più contenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, stante la deduzione di questioni processuali fsono stati esaminati gli atti del procedimento. Il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti tecnici svolti sulla sostanza stupefacente perchè confluiti in una relazione non inserita nel fascicolo del Pubblico ministero al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione rappresentando come la relazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, non fosse nella disponibilità del Pubblico ministero all'atto della menzionata notifica, tanto da averlo determinato a richiederla il 20 ottobre 2020 e, solo successivamente, era stata trasmessa dai Carabinieri ed acquisita all'esito dell'esame del consulente, disposto ex art. 507 cod. proc. pen. Così delineata la situazione di fatto, e al di là della motivazione della Corte di appello che ha erroneamente inquadrato l'acquisizione della citata relazione come «attività integrativa di indagine» ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., la consulenza tossicologica è entrata ritualmente nel fascicolo processuale. Infatti, come sostenuto anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che ha richiamato una pronuncia di questa Corte relativa ad atti irripetibili, non era applicabile il regime prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen,, in assenza dei suoi presupposti fattuali, visto che l'accertamento urgente compiuto dalla polizia giudiziaria, al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non era in possesso del Pubblico ministero che, infatti, l'aveva dovuta richiedere formalmente in epoca successiva e in quanto atto ripetibile, in assenza del consenso delle parti JÌ 3 nell'ambito di un giudizio ordinario, era acquisibile solo attraverso l'esame testimoniale del consulente tecnico. Infatti, una volta pervenuto l'elaborato il íiudice, stante l'opposizione della difesa di IN alla sua acquisizione, ha correttamente disposto, ex art. 507 cod. proc. pen., l'esame del consulente, peraltro rinviandone l'escussione ad un'udienza successiva al fine di garantire il diritto di difesa, e all'esito dell'esame, avvenuto in contraddittorio, ne ha acquisito la consulenza. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico e aspecifico. La sentenza impugnata, con argomenti completi e logici e prescindendo correttamente dal ritrovamento o meno di denaro, ha fondato la responsabilità del ricorrente sull'accertata cessione di stupefacenti per come comprovata dalla testimonianza dell'operante che aveva proceduto all'arresto. Questi, dopo avere svolto un servizio di appostamento e in assenza di ostacoli visivi, aveva osservato inizialmente LI passare a Velentino stupefacente, prelevato da una fioriera e poi IN cedere qualcosa a AS che, a sua volta, aveva nascosto quanto ricevuto negli slip dove, a seguito di perquisizione personale, era stato trovato l'ovulo contenente l'hashish oggetto dell'imputazione. La circostanza che IN si fosse dato alla fuga al momento dell'intervento degli operanti per la sentenza ha costituito solo un ulteriore elemento per confermare l'accertata cessione. 4. Il terzo motivo di ricorsocmanifestamente infondato. La sentenza impugnata ha escluso che il fatto contestato a IN possa ritenersi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando sia il quantitativo di hashish ceduto, pari a 98 dosi, sia la modalità di spaccio ben organizzata con l'occultamento dello stupefacente in una fioriera, considerati indici di asserita abitualità della condotta, valutata, dunque, in termini di gravità del fatto (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572). 5. Il quarto motivo di ricorso è generico. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto, cosicchè il loro mancato riconoscimento non obbliga il giudice a misurarvisi se non a fronte di specifici indicatori espressamente rappresentati, nel caso in esame la sentenza impugnata ha spiegato, con argomenti logici e contrastati in modo generico, l'assenza di elementi positivi in grado di giustificarne l'applicazione visto che il ricorrente era stato condannato per detenzione di stupefacenti, nella stessa città, pochi mesi prima dell'emissione della sentenza della Corte di merito con ciò dimostrando «una tendenza alla commissione di simili condotte illecite». 4 "in 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 La Consigliera estensora Il Presidente