Sentenza 13 settembre 2018
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio contenente la contestazione alternativa dei delitti di falsa testimonianza e di false informazioni al pubblico ministero, in quanto essa non determina violazione del diritto di difesa ove i fatti nella loro materialità siano specificatamente descritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2018, n. 11487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11487 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2018 |
Testo completo
1 1487-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Angelo Capozzi Presidente- Sent. n. sez.1990 Maurizio Gianesini CC 13/09/2018- Mirella Agliastro Relatore - R.G.N. 20179/2018 Laura Scalia Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento a carico di ME AN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/3/2018 del del giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M. Francesca Loy del 31/07/2018 che chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del 26/3/2018 il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso dal G.I.P. del Tribunale di Gela in data 21/3/2018 nei confronti di ME AN indagata alternativamente per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. ovvero per il delitto di cui all'art. 371 bis cod. pen.; con tale provvedimento il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e restituito gli atti al Pubblico Ministero, rilevando che la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata con imputazione alternativa, che non consente un adeguato esercizio del diritto di difesa e non considera sufficientemente determinata la condotta oggetto della contestazione, conseguentemente, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ha restituito gli atto all'ufficio di Procura. I Pubblico Ministero ha impugnato tale ordinanza, qualificandola come "abnorme", poiché il provvedimento crea una stasi processuale in quanto giudicata indeterminata l'imputazione che tale non sia al Pubblico Ministero è preclusa la prosecuzione dell'iter del procedimento: il giudice ha violato l'art. 417 comma 1 lett. b) in rapporto all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in violazione del diritto di difesa perché l'imputata non poteva valutare quale fosse il tema del processo. Ritiene invero il ricorrente che l'imputazione in forma alternativa non pecca di indeterminatezza perché, al contrario, l'imputata può difendersi da ciascuna delle imputazioni formulate e in base allo sviluppo processuale il Pubblico Ministero può esercitare i poteri di modifica dell'imputazione, senza violare il diritto di difesa dell'imputata.
2. In data 31/07/2018, il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata in plurime sentenze nel senso di ritenere legittima la contestazione alternativa di due fattispecie incriminatrici sotto cui si sussume la condotta del soggetto cui il fatto storico viene attribuito, e considera abnorme il provvedimento del giudice che trasmette gli atti al Pubblico Ministero, determinando una ingiustificata regressione del procedimento nella fase delle indagini. Il principio è stato affermato con riguardo all'ordinanza del "giudice dell'udienza preliminare" nei confronti della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. (conf. Sez. 2, n. 26527 del 04/05/2007, P.M. in proc. Abdelfattah Rv. 237265 - 01) ed è stato ribadito riconoscendone del pari, l'abnormità anche con - riferimento al provvedimento con cui "il giudice del dibattimento" dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al PM (o al G.U.P.) ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni 2 formulate attraverso la tecnica delle contestazioni alternative, poiché in tal caso l'indicazione delle condotte ascritte all'imputato è inequivocabile ed è facoltà del giudicante escludere l'una o l'altra (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomanni ed altro, Rv. 262121-01; Sez. 3, n. 27129 del 28/05/2008, PM in proc. Modica, Rv. 240251-01; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, Laurelli, Rv. 238636).
3. Nel caso di specie, si tratta di fatti nella loro materialità specificamente descritti, portati alla conoscenza del giudice attraverso la richiesta di decreto che dispone il giudizio all'esito del'udienza preliminare il quale non poteva sottrarsi all'obbligo di prenderne cognizione e dare ad essi la corretta qualificazione giuridica, sicché è infondato il rilievo che "l'imputazione non consente un adeguato esercizio del diritto di difesa e non considera sufficientemente determinata la condotta oggetto della contestazione".
4. L'ordinanza impugnata si pone come rifiuto di prendere in esame la pretesa punitiva avanzata dal P.M. con riferimento a determinati accadimenti e determina una ingiustificata regressione del procedimento;
è perciò del tutto estranea all'ordinamento processuale e, come tale, in difetto di altri rimedi impugnabile mediante ricorso per Cassazione. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale monocratico per la celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso. Così deciso il 13/09/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Agliastro Angelo Capozzi Afluiste Лиш DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 14 MAR 2019 TE SUPP IL CANCELLIERE ORTE C Lorena Fragomeni E N O A D M I O I Z A C 3