Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 37619
CASS
Sentenza 8 giugno 2004

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Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 37619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37619
    Data del deposito : 8 giugno 2004

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