Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2004, n. 37619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37619 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/06/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1099
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 025113/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO il Tribunale di Belluno;
nei confronti di:
1) CO MA TO N. IL 26/03/1963;
avverso ORDINANZA del 07/04/2003 GIUDICE DI PACE di PIEVE DI CADORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI E: che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno ha proposto ricorso avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Giudice di pace di Pieve di Cadore, ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto a giudizio di CO MA TO per mancato rispetto dei termini a difesa e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione dell'atto nullo. Secondo il pubblico ministero ricorrente il provvedimento in esame avrebbe caratteristiche di abnormità atteso che incombe sul giudice del dibattimento "l'obbligo di rinnovazione dell'atto nullo perché diversamente si verificherebbe un'inammissibile regressione del procedimento ad una fase anteriore in un caso non espressamente previsto dalla legge.
Il ricorso è fondato.
Come hanno di recente affermato le sezioni unite di questa Corte (sentenza 29 maggio 2002, Manca) nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione, o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 555 comma 3 c.p.p., il giudice deve provvedere direttamente alla rinnovazione della notificazione e deve ritenersi abnorme - e quindi direttamente ricorribile in cassazione - il provvedimento del medesimo giudice che, invece di provvedere all'incombente, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché effettui la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione.
In conformità di questo principio il provvedimento impugnato deve essere annullato e deve essere disposta la trasmissione degli atti al giudice che l'ha emesso per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Giudice di pace di Pieve di Cadore. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004