Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.
Commentari • 2
- 1. Art. 588 c.p. Rissahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2012, n. 8020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8020 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 13/12/2012
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 3101
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 18531/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TT RO, nato a [...] il [...];
2. NN UG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/12/2011 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dell'11/02/2010, RO TT ed TE UG venivano ritenuti responsabili del reato continuato di cui agli artt. 588 e 612 cod. pen., commesso in Palermo il 02/08/2005, dichiarandosi l'estinzione per proscrizione del reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e rideterminandosi la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma restando la condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità, il ricorrente TT deduce mancanza di motivazione in ordine alle posizioni dei singoli imputati, accomunate in una generica valutatone del fatto, ed alle dichiarazioni della teste LE NN sulle percosse dalla stessa inferte allo stesso TT. Il ricorrente NN lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione nella ritenuta sussistenza del reato di rissa in base alla irrilevante circostanza della constatazione di lesioni subite da due persone, e mancanza di motivazione sull'aggressione subita dall'imputato da parte del gruppo familiare contrapposto.
2. Sul diniego dell'attenuante della provocazione, il ricorrente TT deduce mancanza di motivazione in ordine alle citate dichiarazioni della teste NN.
3. Sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, il ricorrente IA deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione rispetto allo scarso disvalore sociale della condotta ed all'unicità ed alla non ostatività del precedente penale dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati sono infondati.
La sentenza impugnata, nell'osservare sinteticamente che le dichiarazioni degli agenti intervenuti evidenziavano la partecipazione alla rissa di tutti gli imputati nei due gruppi familiari che si fronteggiavano, richiamava le più estese considerazioni della decisione di primo grado. In quella sede, la vicenda veniva dettagliatamente ricostruita, in base alle dichiarazioni degli stessi protagonisti di essa, nel suo sviluppo cronologico, che partiva da un primo incontro fra rappresentanti delle famiglie dei NN e dei TT sulla rottura del fidanzamento fra RO TT e LE NN, incontro al quale partecipavano da una parte RO TT con il cognato UG NN e dall'altra LE NN con i genitori PE NN e AN LI ed il cognato PE ER, e seguiva con la degenerazione della discussione, all'esito della quale LE NN si scagliava contro il TT costringendolo alla fuga, la distruzione dell'autovettura della LI da parte di familiari dei TT, la minacciosa spedizione di PE NN e del figlio ET, successivamente raggiunti da AN LI e PE ER, verso l'abitazione dei TT, e la colluttazione qui verificatasi con TT RO, PE TT, PE LA, SA TT, IE TT ed UG NN, che si protraeva anche con l'uso di bastoni ed aste metalliche fino all'intervento degli agenti, i quali constatavano come i due gruppi familiari continuassero a contrapporsi minacciosamente. Questo apparato motivazionale dava adeguatamente conto della sussistenza del contestato reato di rissa;
e ciò non solo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente NN, per la causazione di lesioni in danno di due delle persone coinvolte, segnatamente PE e NN ET, ma per la complessiva ricostruzione dei fatti e per quanto alla fine rilevato anche dagli agenti intervenuti, da cui emergeva come lo scontro fisico fosse derivato dalla prolungata e reiterata contrapposizione, in diverse fasi, dei due gruppi familiari;
conclusione, quest'ultima, implicitamente quanto logicamente reiettiva della tesi dell'aggressione unilaterlamente subita dagli imputati, sulla quale è pertanto infondata la censura di omessa motivazione proposta ancora dal NN. Infondate sono altresì, alla luce delle descritta ricostruzione, le doglianze di carenza motivazionale avanzate dal ricorrente TT con riguardo alle posizioni dei singoli imputati ed alle dichiarazioni di LE NN. L'azione aggressiva di quest'ultima nei confronti del TT veniva infatti valutata quale episodio introduttivo della più ampia e violenta contrapposizione successivamente realizzatasi quando gli effetti di quella aggressione erano ormai cessati;
e le responsabilità degli odierni imputati erano specificamente esaminate nella loro partecipazione all'azione di uno dei due gruppi che, anche con armi improprie, si fronteggiavano fino alla conclusione della lite.
2. Il motivo di ricorso proposto dal TT in ordine alla sussistenza dell'attenuante della provocazione è anch'esso infondato.
La sentenza impugnata richiamava correttamente i principi per i quali detta attenuante è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata da una pretesa tracotante e illecita o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo (Sez. 5, n. 43383 del 17/10/2005, Da Pieve, Rv. 232455); e senza illogicità escludeva che una condizione del genere fosse stata dedotta nel caso di specie, tale non potendo essere ritenuta la reazione di LE NN nel corso della prima discussione.
3. Infondati sono infine i motivi di ricorso proposti dal NN sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Quanto alle attenuanti generiche, il disconoscimento delle stesse era congrua mente motivato con riferimento alla particolare intensità del proposito criminoso, evidenziata dal non avere i corrissanti desistito dal proprio atteggiamento aggressivo neppure a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine; risultando a questo punto generico il riferimento del ricorrente al limitato disvalore del fatto.
Per ciò che riguarda la sospensione condizionale della pena, la dedotta unicità del precedente penale dell'imputato non esclude che tale precedente possa sostenere, come nel caso di specie, una prognosi sfavorevole sulla reiterazione del reato. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013