Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
In tema di reati militari, il delitto di peculato (art. 215 cod. pen. mil. pace) presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui, e, inoltre, che gli artifici e i raggiri o le falsità servano ad occultarlo. La truffa (art. 234 cod. pen. mil. pace), al contrario, ricorre quando la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa. Il discrimine tra peculato e truffa (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.) deve essere, pertanto, individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti rispetto al conseguimento del potere materiale o giuridico sulla cosa mobile altrui, tipica della truffa e incompatibile con il peculato, nel quale gli artifici, i raggiri, le falsità tendono necessariamente ad un risultato ulteriore e diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 17320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17320 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/04/2006
Dott. SILVESTRI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 433
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 003231/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL GI, N. IL 20/09/1954;
avverso SENTENZA del 21/10/2005 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il reato, qualificato, come truffa aggravata, è estinto per prescrizione.
Udito il difensore Avv. CORRIAS LUCENTE Giovanna.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.10.2005, la Corte Militare di Appello, in parziale riforma della decisione emessa il 22.3.2005 dal Tribunale Militare di Roma, riduceva da un anno a nove mesi di reclusione militare la pena inflitta a IA NN quale aumento a titolo di continuazione con i fatti di cui alla sentenza in data 24.5.2001 del reato di concorso in peculato aggravato e continuato (artt. 81 cpv. e 1110 c.p., art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 215 c.p.m.p.)
perché, quale sottufficiale contabile agli assegni presso il servizio amministrativo della Scuola trasporti e materiali dell'esercito ed avendo per tale ragione il possesso e la disponibilità di somme di denaro destinate al funzionamento del reparto e al pagamento di decadi ed emolumenti, si appropriava della somma complessiva di L. 1.133.892.000, aumentando in contabilità le somme effettivamente dovute per le competenze spettanti ai militari in forza al reparto. La Corte Militare giustificava l'accertata responsabilità del IA facendo riferimento alla chiamata in correità fatta dal coimputato AR AZ, la cui posizione era stata già definita con decisioni irrevocabili, ed alla consulenza tecnica eseguita dal gen. OR, che aveva ricostruito la contabilità del battaglione anche per gli anni 1993-1998, i cui risultati contribuivano a dimostrare, anche per gli anni 1990-1992, gli elementi costitutivi del delitto di peculato, non potendo considerarsi corretta la tesi difensiva secondo cui i fatti dovrebbero qualificarsi come truffa aggravata. La Corte rilevava, infine, che il tribunale militare aveva giustamente negato sia la diminuzione di pena in relazione all'opposizione del P.M. al patteggiamento che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, precisando che l'entità dell'aumento di pena per la continuazione poteva ridursi a nove mesi di reclusione militare. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. in quanto la pronuncia di condanna è fondata su elementi probatori che si riferiscono unicamente al periodo che era stato oggetto del precedente processo, mentre per gli anni 1990-1992 mancavano prove apprezzabili in ordine ai fatti attribuiti al IA, dato che per quest'ultimo periodo le dichiarazioni del AR non erano state valutate nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, anche in riferimento alla intervenuta ritrattazione, tanto più che nessun elemento di riscontro poteva trarsi dalla relazione di consulenza del gen. OR, inaffidabile per l'incompletezza della documentazione contabile esaminata e perché contraddetta dalle dichiarazioni del AR per gli anni 1990-1992: di talché, in mancanza di certezza circa la responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto emettersi pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2; 2) violazione dell'art. 215 c.p.m.p. e art. 640 c.p., in quanto la configurazione del peculato era preclusa dalla mancata disponibilità del denaro e i fatti avrebbero dovuto ricondursi nella figura della truffa;
3) violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., non risultando affatto giustificato il dissenso del P.M. al patteggiamento;
4) violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e vizi logici della motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena determinata quale aumento per la ritenuta continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non ha fondamento il primo motivo di ricorso a mezzo del quale è stata denunciata la mancanza di congruenza logica e giuridica della motivazione diretta a giustificare l'attribuzione all'imputato dei fatti contestatigli nel capo di imputazione.
Sulla base delle dichiarazioni del coimputato AR e dei risultati della consulenza tecnica eseguita dal gen. OR la Corte militare ha ricostruito il meccanismo mediante il quale l'imputato si è appropriato di somme dell'Amministrazione militare rilevando che sul foglio paga veniva fatto figurare un numero di presenze superiore a quello reale in modo da ottenere la disponibilità di importi eccedenti quelli realmente necessari per il pagamento degli emolumenti spettanti al personale e di appropriarsi delle differenze. Ciò posto, nella sentenza impugnata è stata data adeguata base giustificativa al convincimento relativo al compimento da parte del IA delle condotte contestategli per il periodo compreso tra il 1990 e il 1992, che forma oggetto del presente processo, in quanto sono stati analiticamente valutati gli accertamenti del gen. OR, che, pur in presenza di una documentazione incompleta, è riuscito a ricostruire la reale situazione contabile in base alla forza effettiva, stabilendo che anche per detti anni si erano verificate le illecite appropriazioni di somme.
Il discorso giustificativo della decisione risulta dotato di ineccepibile saldezza logica, essendo articolato su proposizioni e passaggi strettamente coordinati attraverso i quali si è sviluppato il tessuto argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato e la plausibilità delle conclusioni probatorie accolte: di talché, poiché il compito della Corte Suprema non consiste nell'accertare l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma nel controllare l'osservanza delle regole della logica che hanno presieduto lo sviluppo del ragionamento probatorio, la motivazione della sentenza resiste ai rilievi critici del ricorrente ed esce indenne dal sindacato di legittimità.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso con cui è stata denunciata l'erronea applicazione degli artt. 215 e 234 c.p.m.p. in relazione all'errore di diritto verificatosi nella qualificazione giuridica del fatto, inquadrato nella fattispecie del reato militare anziché in quello di truffa.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa va ravvisata nel fatto che nel peculato il possesso è un antecedente della condotta e che gli artifici e i raggiri o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono ad occultarlo, mentre ricorre la truffa qualora la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista, in vista della successiva condotta appropriativa (Cass., Sez. 1^, 11 giugno 2001, Ottaviano). Nella medesima prospettiva ricostruttiva dei rispettivi ambiti delle due diverse fattispecie è stato precisato che il reato di peculato presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui pone in essere la condotta appropriativa, abbia già, in via esclusiva o congiuntamente ad altri, un potere materiale (possesso) o giuridico (disponibilità) sulla cosa mobile altrui, onde il discrimine tra peculato e truffa (aggravata ex art. 61 c.p., n. 9) deve essere individuato nella strumentalità dei comportamenti fraudolenti rispetto al conseguimento del potere suddetto, tipica della seconda e incompatibile col primo, nel quale artifici, raggiri o falsità tendono necessariamente a un risultato ulteriore e diverso, come, ad esempio, l'occultamento della commissione dell'illecito ovvero la realizzazione dei passaggi utili a pervenire, dalla disponibilità giuridica, all'apprensione materiale della cosa. (Cass., Sez. 6^, 15 aprile 1999, Elisio;
Sez. 6^, 28 novembre 1995). In applicazione di tali principi appare palese l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte militare che, nell'attribuire alla condotta dell'imputato il nomen iuris del peculato, non ha tenuto presente che, alla stregua della ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, ne' il IA ne' i suoi complici avevano la disponibilità materiale o giuridica delle somme che hanno formato oggetto dell'azione appropriativa e che il possesso del denaro destinato al pagamento degli emolumenti è stato dagli stessi conseguito soltanto a seguito degli artifici o raggiri, consistenti nel fare figurare presenze di personale superiori a quelle reali:
soltanto per mezzo di tali condotte fraudolente, che hanno indotto in errore le autorità competenti ad autorizzare e ad erogare somme maggiori di quelle effettivamente occorrenti, l'imputato e i sui complici hanno potuto ottenere il possesso del denaro costituito da dette differenze che sono state oggetto di appropriazione. Deve trarsene la conseguenza che manca il presupposto obiettivo della condotta di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p., identificabile nel possesso di denaro o di altra cosa mobile per ragione dell'ufficio o del servizio, essendo chiaro che nel caso di specie il conseguimento della disponibilità delle somme oggetto di appropriazione è stato il risultato degli artifici e raggiri riconducibili nella figura della truffa militare aggravata di cui all'art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, n.
1. Pertanto, assorbite le altre censure formulate con il terzo e con il quarto motivo di ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte Militare di Appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare di Appello.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006