Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione, imposta a norma dell'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965, per indisponibilità di mezzi economici grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza, e comprende anche la facoltà di richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2014, n. 38729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38729 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 03/04/2014
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 968
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 4334/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LI, nata in [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 7 novembre 2012;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VOLPE Giuseppe che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 18 dicembre 2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato RE LI colpevole del reato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 per non aver ottemperato all'obbligo di versare la cauzione di Euro 1.000,00, così come imposto con decreto del Tribunale di Palermo - sezione misure di prevenzione, emesso in data 28 maggio 2009, entro il termine fissato di 30 giorni dall'esecuzione del predetto decreto, notificato all'RE in data 21 febbraio 2010; e, per l'effetto, con la concessione delle attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di mesi due e giorni venti di arresto, oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso la pronunzia anzidetta la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e L. n. 575 del 1965, art. 3 bis. Si duole, al riguardo, del difetto di motivazione per la mancata considerazione della condizione di indigenza in cui versava la ricorrente, documentata attraverso la produzione del certificato ISEE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame si colloca, decisamente, in area d'inammissibilità, giacché ripropone, pedissequamente, questione di merito già prospettata in sede di gravame, in ordine alla quale il giudice a quo ha reso compiuta e pertinente motivazioni. In particolare, ha considerato insufficiente, ai fini della prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione, la produzione del certificato indicato in narrativa, sul rilievo che, notoriamente si trattava di certificazione emessa sulla base di dichiarazioni autocertificative dell'interessato, prive, pertanto di qualsiasi accertamento oggettivo.
Si tratta, in tutta evidenza, di apprezzamento squisitamente di merito che, in quanto adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità. È, d'altronde, risaputo che, per indiscusso insegnamento di questo Giudice di legittimità, la prova dell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione imposta a norma della L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
3-bis (disposizioni contro la mafia), per indisponibilità di mezzi economici non preordinata ne' colposamente determinata, grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza, (cfr. Cass. Sez. 5, n. 32615 del 13/07/2007 Rv. 237106; cfr. anche id. Sez 6 n. 36312 del 19/10/2006 Rv. 235278, secondo cui in relazione al reato di omesso versamento della cauzione previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 1 è onere dell'imputato provare o richiedere indagini volte ad acquisire elementi dai quali risulti che la materiale impossibilità di adempiere abbia i caratteri dell'assolutezza e non sia preordinata o colposamente determinata).
Per quanto si è detto, i giudici di merito hanno, motivatamente, ritenuto che all'assorbimento di tale onere probatorio l'imputata non abbia adempiuto, senza neppure chiedere l'espletamento di indagini mirate, volte a verificare la denunciata condizione di impossidenza.
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso è condanna la ricorrente il pagamento delle spese processuali e dal versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014