Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
Il reato di inottemperanza all'ordine di versamento della cauzione, ex art. 3 bis, comma quarto, l. n. 575 del 1965, si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato giudizialmente e, trattandosi di contravvenzione, è punibile anche a titolo di colpa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la buona fede nel caso in cui il termine giudizialmente fissato risultante dal provvedimento notificato decorra dall'esecuzione della misura, quand'anche il verbale di sottoposizione alla misura indichi un altro termine antecedentemente scaduto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
276 9/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2762 Dott. GIULIANA FERRUA Dott. PAOLO OLDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 17619/2014 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO ZO N. IL 19/10/1986 avverso la sentenza n. 4150/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Axy Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 26/02/2014, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 08/05/2013 con la quale il Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato CE NA per il reato di cui all'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965, perché, sottoposto alla misure di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del Tribunale di Palermo emesso in data 08/06/2009 - verbale di sottoposizione alla misura del 26/09/2009 non aveva ottemperato all'ordine di versare alla Cassa delle ammende, la somma stabilita a titolo di cauzione, né aveva offerto garanzie sostitutive. Rileva la Corte di merito che il solo elemento obiettivo ricavabile dagli atti è l'ammissione di NA al gratuito patrocinio avvenuta sulla scorta di un modello ISEE nel quale si attesta per il nucleo familiare dello stesso imputato un reddito superiore ad euro 14.000 nell'anno 2012, ben lontano, quindi, dalla condizione di "assoluta indigenza" invocata nel motivi di appello. Nelle scarne dichiarazioni spontanee rese in udienza NA si è limitato a riferire che era in carcere quando è stata applicata la misura di prevenzione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, CE NA, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965 e vizio di motivazione. Il ricorrente ha ampiamente spiegato l'impossibilità di pagare la cauzione in quanto il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione gli era stato notificato in data 01/07/2009 mentre si trovava in carcere (come risultante dall'attestazione rilasciata dal Tribunale di Palermo), mentre il 26/09/2009, al termine della detenzione carceraria, era avvenuta l'applicazione della misura stessa, come risulta dal verbale di sottoposizione. Mentre nel decreto di applicazione si diceva chiaramente che il termine di trenta giorni decorreva dall'inizio di esecuzione della misura, nel punto 7 del verbale di sottoposizione si afferma che il versamento della cauzione doveva avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del decreto, sicché il termine sarebbe scaduto quando il ricorrente era detenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato. 2 In premessa mette conto rilevare che, come già affermato da questa Corte, sussiste continuità normativa tra il reato di mancato versamento della cauzione, previsto dall'abrogato art.
3-bis I. n. 575 del 1965, e quello oggi sanzionato dagli artt. 31, 32 e 76 D. Lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 2, n. 27021 del 27/03/2012 - dep. 10/07/2012, Perniola, Rv. 253409). Ciò posto, occorre ribadire che il reato di inottemperanza all'ordine di versamento della cauzione (art. 3 bis, comma quarto, legge n. 575 del 1965) si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato giudizialmente e, trattandosi di contravvenzione punibile anche a titolo di colpa, non rileva la buona fede in riferimento alla tardività del pagamento medesimo in conseguenza del procedimento di rateizzazione seguito, mancando espressa previsione di legge sul punto (Sez. 6, n. 39957 del 26/09/2012 - dep. 09/10/2012, P.G. in proc. Zungri, Rv. 253496). Nel caso di specie, il termine giudizialmente fissato decorreva dall'esecuzione della misura, sicché, trattandosi di contravvenzione punibile anche a titolo di colpa, infondata è la doglianza incentrata, sostanzialmente, sulla buona fede correlata alla discrasia nell'indicazione del termine contenuta nel verbale di sottoposizione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali. Così deciso il 01/10/2014 Il Consigliere estensore, Il President Ampelo CountСорив DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise uni