Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
In sede di impugnazione l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare. (Conf. Sent. 1761 del 12 ottobre 1999, Virdis, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13263 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21-10-99
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 1822
3. " ZI Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " IO FU " N. 10829/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON CI nata in [...] l'[...] avverso la sentenza emessa il 20-10-98 dalla Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per prescrizione dei reati. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. In data 16-12-97 il Pretore di Roma dichiarava ON CI responsabile dei reati previsti dagli artt. 513 c.p. (per avere redatto alcune lettere di disdetta di polizze assicurative e diffuso false notizie sull'affidabilità finanziaria della società di assicurazione Ausonia al fine di trasferire il portafoglio della stessa alla agenzia Renana, così impedendo e turbando l'esercizio dell'attività commerciale da parte della prima) e 485 c.p. (per avere apposto false sottoscrizioni sulle citate lettere); con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata di cui all'art. 61 n. 11 c.p., ravvisata la continuazione, condannava la predetta a pena stimata di giustizia.
La relativa sentenza veniva confermata dalla Corte di appello con decisione 20-10-98, avverso la quale l'imputata ha ora proposto ricorso per cassazione negli infradescritti termini.
1 - Mancanza e manifesta illogicità di motivazione in relazione alla tempestività della querela.
La censura si traduce in mere affermazioni di fatto circa la possibilità da parte del danneggiato di presentare l'atto in questione in momento anteriore rispetto a quello accertato, con riguardo al fine de quo, dai giudici di merito.
2 - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto pena.
La denuncia è improponibile in quanto concerne questione non dedotta in appello.
Nella individuata situazione, di inammissibilità originaria dei ricorso, è preclusa ogni ulteriore verifica, ivi compresa quella concernente la ricorrenza della prescrizione il cui termine massimo, ex artt. 157, 160 c.p., risulterebbe decorso per entrambi i reati ritenuti in sentenza al 26-11-98, essendo la continuazione cessata il 26-5-91.
In particolare occorre puntualizzare che in sede di impugnazione l'immediata declaratoria delle cause contemplate dall'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica nel caso di gravame originariamente inammissibile: questo invero è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto all'individuazione dell'impossibilità di giudicare. Del resto la disciplina dettata dall'art. 129 c.p.p. va collegata con quella relativa all'obbligo posto dall'art. 591 c. 2 e 4 c.p.p., di rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione e, come tra le pronunce contemplate dalla prima disposizione esiste una scala di priorità, così deve riconoscersi la concettuale e strutturale pregiudizialità di quella prevista dalla seconda su tutte le altre. Al proposito si segnala che le sezioni unite di questa Corte hanno di recente - con la decisione 30-6-99 n.g.r. 33504/98 - affermato che l'unica causa di inammissibilità che consente l'operatività dell'art. 129 c.p.p. è la manifesta infondatezza (la quale non costituisce causa originaria in tal senso).
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999