Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
Nei giudizi di appello, che si svolgono in camera di consiglio, secondo il disposto dell'art. 599 cod. proc. pen., l'imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente, ma la volontà di essere presente deve essere manifestata tempestivamente e, solo in tal caso, l'omessa traduzione determina la nullità assoluta ed insanabile degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2006, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/02/2006
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 148
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 038271/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TI FR, N. IL 27/11/1937;
avverso SENTENZA del 28/04/2005 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Enrico Delehaye chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. PANNAIN Remo chiedeva l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'assise d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. della stessa città, concedeva a MA FR le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta per il delitto di omicidio volontario ad anni 14 e mesi 8 di reclusione. La complessa vicenda traeva origine da un contrasto tra vicini di casa, abitanti lo stesso stabile, protrattosi nel tempo e che aveva portato poi all'esito letale per RA LI. La Corte rilevava preliminarmente la circostanza singolare che, mentre l'imputato non aveva alcun titolo per occupare il piano terra dell'immobile, in quanto non era ne proprietario ne' titolare di un contratto d'affitto, invece, la vittima, RA, legittimo proprietario dell'immobile acquistato dalla moglie del MA, subiva ogni genere di angherie, tra le quali il divieto di accesso in un locale posto al piano terra, denominato salone, dal quale si accedeva ai contatori della luce, il divieto di parcheggiare nel cortile, azioni di disturbo della proprietà quali l'interruzione dell'energia elettrica o l'utilizzo di lucchetti che impedivano l'accesso. La notte del fatto, secondo la ricostruzione del giudice di primo e di secondo grado, l'imputato aveva ancora una volta staccato la luce al proprietario e costui tornato a casa in piena notte, munito di una torcia aveva cercato di accedere al locale in cui si trovavano gli interruttori generali e non riuscendovi aveva scardinato una porta di metallo, trovando ad attenderlo il MA che gli sparava da distanza ravvicinata due colpi di fucile in parti vitali, uccidendolo.
La Corte territoriale affrontava in primo luogo alcune questioni processuali poste dall'imputato e le rigettava.
In primo luogo rilevava che il giudizio d'appello si era svolto con le forme del rito camerale ai sensi degli artt. 599 e 127 c.p.p. ed era stato rivolto all'imputato detenuto l'avvertimento che aveva facoltà di chiedere tempestivamente di poter presenziare, senza che egli se ne fosse avvalso e pertanto riteneva intempestiva la richiesta presentata dai difensori all'udienza. In secondo luogo rilevava che era stata eccepita la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione da parte del P.M. dell'obbligo di dare ingresso agli accertamenti richiesti dalla difesa ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 4, ma che non poteva essere accolta in quanto la violazione di tale obbligo non era stato sanzionato dal legislatore che aveva scelto di far rientrare nel novero delle nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 416 c.p.p. solo l'omissione dell'invito rivolto all'imputato di presentarsi per essere sentito.
Venendo al merito rilevava che l'imputato quella notte aveva disattivato la corrente nell'appartamento in uso alla vittima e prova ne era che RA aveva con se una pila e la chiave per accedere alla sala tramite la porta a vetri dall'esterno. Tale azione non poteva riuscire perché l'imputato aveva applicato dei chiavistelli alla porta a vetri e pertanto la vittima, certamente irritata, aveva forzato la porta in metallo ed era entrato nei locali dove veniva ucciso. La versione fornita dall'imputato veniva ritenuta inattendibile in quanto egli ben sapeva che il RA, rientrato a casa da poco, avrebbe cercato di accedere alla sala per riattivare la luce, per cui quando aveva sentito dei rumori provenire dalla porta di metallo, non poteva certo ipotizzare che si trattasse di ladri ma solo del proprietario e quindi la decisione di utilizzare il suo fucile e di sparare doveva essere interpretata coma volontà di uccidere il RA. Riprova di tale ricostruzione era data dalle dichiarazioni rese dal fratello dell'imputato che aveva raccontato come quella notte MA era giunto da lui riferendo che "il signore di sopra aveva sfondato la porta e lui aveva sparato", dimostrando così piena consapevolezza dell'identità della persona che aveva scardinato la porta. Inoltre mancava ogni condotta tipica di colui che ritiene di aver sorpreso dei ladri e cioè il palesarsi e tentare di allontanarli, mentre l'unica azione posta in essere era stata quella di appostarsi e sparare. Riteneva infine la Corte che non potesse parlarsi di legittima difesa, sia perché la vittima non aveva realizzato alcuna offesa ingiusta sia per la totale mancanza di proporzione, tra l'azione, forzatura della porta, e la reazione, utilizzo di arma da fuoco. Non era ravvisabile neppure l'eccesso colposo visto che MA aveva reagito non perché temeva di essere aggredito ma per punire la vittima per la violazione del suo spazio.
Infine concedeva all'imputato le attenuanti generiche sia per l'età, 67 anni, sia perché aveva cercato di risarcire, seppure in parte, le parti lese e riduceva la pena base da 24 a 22 anni, sui quali calcolava la riduzione per il rito abbreviato. Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo:
- violazione delle norme processuali di cui agli artt. 415 bis e 586 c.p.p. in quanto il non aver eseguito, pur avendole ammesse, le indagini richieste dalla difesa entro i 30 giorni determinava la nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio in quanto aveva leso i diritti della difesa limitando le determinazioni da assumere in relazione ai riti alternativi, essendo del tutto irrilevante che poi il G.U.P. in sede di rito abbreviato avesse proceduto all'acquisizione della prova;
- violazione di norme processuali in relazione agli artt. 127 e 599 c.p.p. per non aver aderito alla richiesta difensiva formulata in udienza di tradurre l'imputato, visto che la richiesta non era stata da lui formulata perché tratto in inganno dal termine imposto dalla Corte di presentare la domanda fino a cinque giorni prima dell'udienza;
- violazione degli artt. 127 e 128 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di deposito del dispositivo;
- manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non si era ritenuta sussistente la legittima difesa, quantomeno putativa, e non si era ritenuta fondata la versione fornita dall'imputato secondo cui la sua reazione era stata determinata dalla circostanza che riteneva di essere vittima di un'aggressione da parte di ladri e comunque determinata dalla necessità di reagire al fatto ingiusto dello sfondamento della porta;
- manifesta illogicità della motivazione nel mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in stato di legittima difesa dovendo il giudice effettuare una valutazione ex ante sulla percezione dello stato di pericolo in cui si trovava;
- manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, per non aver valutato nel concedere la riduzione il risarcimento del danno alle parti lese e la condotta di vita anteatta dell'imputato;
- mancanza di motivazione in relazione alla concessione dell'attenuante dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto dello sfondamento della porta.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. In relazione alla dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415 bis c.p.p., comma 4, deve rilevarsi che il legislatore ha scelto di sanzionare con la nullità a regime intermedio (Sez. 6^, 30 marzo 2004 n. 19674, rv. 228337;
Sez. 4^, 8 febbraio 2005 n. 20545, rv. 231769) solo l'omesso invito a presentarsi rivolto all'imputato per rendere interrogatorio. Non produce, invece, alcuna conseguenza sul processo, il non aver ottemperato alle richieste di indagini avanzate dalla difesa e ciò sia nel caso in cui tale richiesta sia stata rigettata, sia nel caso in cui sia stata accolta e poi non eseguita per motivi contingenti, in quanto nessuna sanzione è stata prevista dal legislatore. Nè può sostenersi che vi sia stata una diretta violazione del diritto di difesa, per la limitazione del diritto di richiedere riti alternativi visto che la modifica legislativa del rito abbreviato consente alle parti di richiedere al giudice l'espletamento di attività istruttorie, ed in fatto l'imputato ha scelto il rito alternativo del giudizio abbreviato e il giudice ha dato ingresso all'indagine richiesta. Deve ribadirsi che non vi è alcun interesse dell'imputato a richiedere in astratto il rispetto di norme processuali se la loro violazione non ha prodotto alcuna lesione del suo diritto di difesa (vedasi per tutte S.U. 25 gennaio 2005 n. 4419, rv. 229982 che ha richiesto un interesse a farla valere anche in presenza di una nullità assoluta e insanibile).
Non vi è stata poi alcuna violazione del diritto di difesa nel non aver aderito alla richiesta della difesa di tradurre l'imputato detenuto, formulata solo in udienza. Emerge infatti dalla sentenza che al MA era stato regolarmente rivolto l'invito a scegliere se voleva presenziare all'udienza che si sarebbe svolta nelle forme degli artt. 599 e 127 c.p.p., ma che costui non aveva presentato alcuna richiesta e pertanto quella formulata dai difensori in udienza veniva ritenuta intempestiva. Nei motivi di ricorso si sostiene che l'imputato era stato tratto in errore dal fatto che l'invito a lui rivolto imponeva un termine entro il quale poteva formulare l'istanza e cioè 5 giorni prima dell'udienza e che il carcere gli aveva impedito di presentare l'istanza decorso tale termine, ma si tratta di affermazione quest'ultima priva di ogni riscontro. La giurisprudenza in materia ha sempre affermato che la volontà di comparire nel giudizio camerale deve essere manifestata tempestivamente e cioè prima dell'udienza e solo in tal caso l'omessa traduzione determina la nullità assoluta e insanabile degli atti (Sez. 6^, 15 ottobre 1998 n. 3099, rv. 212326; Sez. 2^, 7 dicembre 2001 n. 209, rv. 220444; Sez. 5^, 6 giugno 2002 n. 28867, rv. 223100). Quanto alla denunciata omessa notifica dell'avviso di deposito della decisione presa nel giudizio abbreviato in grado di appello, questione ribadita anche in udienza, deve rilevarsi che da un controllo degli atti, consentita al giudice di legittimità perché dedotto come vizio determinante una nullità processuale, emerge che invece in data 04/05/2005 la Corte d'appello ha proceduto a notificare a mani proprie all'imputato l'avviso di deposito contenente in allegato il dispositivo della sentenza (fogli 14-15 del fascicolo) e pertanto nessuna violazione di norme processuali si è verificata.
In relazione poi a tutti gli altri motivi di ricorso deve rilevarsi che sono al limite dell'inammissibilità, mirando ad ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto posti alla base del giudizio. La lamentata utilizzazione di presunzioni indimostrate, quali quella che vi fosse stato il distacco dell'energia elettrica da parte dell'imputato, è invece frutto di una ricostruzione logica e coerente fondata su basi fattuali, e cioè che la vittima era munita di una torcia e non avrebbe avuto nessun altro scopo di introdursi nella sala se non per riattivare il contatore. La sentenza ha esaminato con accuratezza la versione fornita dall'imputato e la ha disattesa con argomentazioni coerenti e che sfuggono ad un sindacato di legittimità. Le dichiarazioni da lui rese nell'immediatezza del fatto al fratello costituiscono la riprova della sua piena consapevolezza che la persona che si stava introducendo nella sua abitazione era il vicino e non dei fantomatici ladri. Corrispondente ai principi di legittimità da sempre affermati dalla Suprema Corte è poi la motivazione in ordine alla esclusione della legittima difesa, anche putativa, e dell'eccesso colposo. Manca completamente il requisito della reazione al fatto ingiusto altrui, tenuto conto che è a lui addebitabile un comportamento di aggressione di un diritto altrui, manca il requisito della proporzione, tra l'azione di forzatura della porta e l'uccisione, manca l'elemento del concreto pericolo, vero o erroneamente supposto, per la propria incolumità visto che egli ben sapeva chi era colui che si stava introducendo nella sala e per quale motivo.
Appare congrua anche la motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche ed alla riduzione minima della pena tenuto conto della assoluta gravità del fatto, del suo futile movente, e della situazione di evidente illegalità in cui è maturato il fatto, visto che la permanenza dell'imputato nell'abitazione era del tutto arbitraria. L'insussistenza dell'attenuante dello stato d'ira emerge poi dal complesso della motivazione, dalla quale si ricava che la commissione del fatto ingiusto altrui, forzatura della porta di acciaio, era stata provocata dall'imputato. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006