Sentenza 5 febbraio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale nei confronti del sindaco di una società per il reato di bancarotta fraudolenta, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere desunta solo dalla sua posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l'esistenza di elementi, dotati del necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, in qualsiasi modo, del sindaco stesso all'attività dell'amministratore ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato da parte dell'amministratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2010, n. 15360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15360 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 05/02/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere ? N. 204
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria ? Consigliere ? N. 42989/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15.5.2009 da:
Avv. Dieci Guido ed Bonacci Antonio, in favore di TT AL, ON AN e CA MI;
il 13.5.2009 da:
Avv. Piccolo Roberto, difensore di AT NI;
il 16.5.2009 da:
Avv. Brilli Corrado, difensore di QU GA;
il 22.5.2009 da:
avv.. De Fraja Roberto e Lioi MI in favore di RI AL e di EI LA;
il 18.5.2009 da:
avv. Piccolo Roberto, in favore di CI LU;
il 22.5.2009 da:
avv. prof. Imposimato Ferdinando e dall'avv. De Fraja Roberto, in favore di DE LI UI e di ON LA VA;
il 22.5.2009 da:
avv. De Fraja Roberto, difensore di ON LA SA;
avverso l'ordinanza del 20 aprile 2009 del Tribunale di EN in funzione di giudice di appello de libertate.
Letti i ricorsi e l'ordinanza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Angelo Di Popolo, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. Sentiti, inoltre, l'avv. Dieci, avv. Imposimato, avv. Brilli e Zilletti in favore di IQ GA;
l'avv. Piccolo, Burali, Brunacci, Lioi, De Fraja, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1 - Con ordinanza del 25 febbraio 2009, il GIP del Tribunale di Prato rigettava la richiesta del PM volta ad ottenere l'applicazione di misure custodiali nei confronti di ON LA SA, ON LA VA, ON AN, EI LA, TI NI, CI LU, IN GA, TI AL, AG ND, cioni RA romana, De LL UI, EN MI, SC ZO e RI AL, nell'ambito di un procedimento penale riguardante l'ipotesi di associazione per delinquere sub A) (con riferimento ad un gruppo di società facenti capo a ON LA SA e PE ND, ritenuti capi e organizzatori del sodalizio finalizzato alla commissione di una serie di bancarotte fraudolente, con riferimento al fallimento della società capogruppo EN OR SKI s.r.l, dichiarato con sentenza dello stesso Tribunale di Prato del 25 giugno 2008) e specifiche ipotesi di bancarotta e reati societari indicati sub B) dell'incolpazione provvisoria;
nonché D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11. Pronunciando sul gravame interposto dal PM, il Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello e, in riforma del provvedimento impugnato, applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ON LA SA, TI AL e PE ND;
la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di ON LA VA, ON AN, EI LA, TI NI, CI LU e IN GA;
ed infine la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g., secondo le prescritte modalità, nei confronti di cioni RA romana, De LL UI, EN MI, SC ZO e RI AL.
Avverso la pronuncia anzidetta i difensori di TI AL, ON AN e EN MI, TI NI, IN GA, RI AL, EI LA, CI LU, De LL UI, ON LA VA e ON LA SA hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicati-
- Il ricorso proposto in favore di TI, ON AN e EN deduce, con il primo motivo, violazione e/o inosservanza degli artt. 125, 273, 274 e 292 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e).
In particolare, quanto al TI, si contesta l'idoneità del quadro indiziario a sostenere l'ipotesi della partecipazione dell'indagato all'attività illecita in contestazione, tenuto peraltro conto che l'indagato era divenuto consulente nell'"aprile- maggio 2006, ove invece le operazioni incriminate si riferiscono agli anni 2004-2006. Nessun rilevanza avrebbe potuto, poi, essere data al ruolo di sindaco supplente da questi ricoperto, posto che la legge civilistica non imponeva a tale figura particolari obblighi giuridici.
Si contesta, poi, la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, con particolare riferimento critico al dedotto pericolo di inquinamento probatorio ed al pericolo di fuga, desunto da elementi meramente congetturali, con riguardo, peraltro, alla presunta irreperibilità del coindagato ON LA SA, nonché al pericolo di reiterazione del reato, considerato peraltro che il TI, come già evidenziato dalla difesa in sede di discussione orale, non era più consulente del Gruppo ON.
Con specifico riferimento alla posizione della acconi si deduce che l'indagata, sino al giugno 2007, era stata amministratrice di alcune società, molte delle quali dichiarate fallite, ma che, nondimeno, non era sufficiente, sul piano indiziario, l'attribuzione alla stessa, da parte del curatore fallimentare, della qualità di mera testa di legno.
Per EN, si deduce che l'indagato aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico solo di una società, la LG OR s.r.l, che era già dichiarata fallita. Non erano stati indicati, a carico dello stesso, sufficienti indizi o specifiche esigenze di cautela preventiva.
Il ricorso proposto in favore di TI NI, Presidente del collegio sindacale della EN OR KI con sede in Londra, deduce, con il primo motivo inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui tener conto nell'applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, la mancanza di indizi e, comunque, di esigenze cautelari, non sussistendo alcun pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova od il pericolo di tuga, considerato che la rag. TI era un libero commercialista che esercitava nel suo studio attività di commercialista, ovvero il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, tenuto peraltro conto dell'incensuratezza della stessa indagata e della mancanza di pendenze a suo carico.
Il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla ritenuta idoneità del quadro probatorio ed alla sussistenza di esigenze cautelari.
Il primo motivo del ricorso in favore della rag. IN GA deduce violazione di norme processuali, segnatamente dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b) per insufficiente descrizione sommaria del fatto. Si duole che il tribunale del riesame abbia ritenuto, contrariamente all'opinione del GIP, che i fatti riportati nei capi d'imputazione fossero sufficientemente specifici e determinati.
Il secondo motivo deduce violazione di norme processuali, in particolare dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), con riferimento all'art. 273 c.p.p. per mancata indicazione degli indizi legittimanti la misura cautelare. Contesta in proposito l'assunto dei giudici del riesame in ordine all'idoneità della relazione del curatore fallimentare di cui alla L. Fall., art. 33 a costituire grave indizio utile, stante la mera natura di documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p. ed il mancato carattere di notitia criminis in quanto atto diretto al giudice delegato e non al PM. In ogni caso, non era certamente utilizzabile nella parte contenente mere valutazioni e ricostruzioni del curatore, che necessitavano comunque di opportuni riscontri e verifiche.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis e comma 2 ter, per omessa valutazione degli elementi favorevoli all'indagata, puntualmente esposto negli scritti difensivi, hi particolare erano stati dedotti i seguenti elementi di fatto:
- il ristretto arco temporale dell'incarico assunto dai sindaci nella EN OR KI (solo pochi mesi: 29.6.2006-31.8.2007);
- l'avere compiuto quattro verifiche trimestrali che non avevano dato esiti preoccupanti per la rispondenza ai dati contabili;
- l'avere appreso dei verbali di ispezione della Guardia di NZ (con riferimento ad annualità in cui il collegio sindacale era assente: 2004-5) con un ritardo imputabile ad omissioni degli amministratori;
- avere comunque ingiusto all'amministratore l'accantonamento di un fondo-rischi per l'eventualità di avvisi di accertamento;
- avere dato parere positivo, nel contesto di una crisi di liquidità aziendale, al contratto di affitto di azienda siccome capace di sottrarre alla società dei costi e di assicurarle delle entrate, lasciando inalterato il magazzino merci;
- avere ignorato il recesso da tale contratto di affitto per il silenzio dell'organo di amministrazione della società;
- la sparizione della società (trasferita a Londra)
successivamente alla dimissione dell'intero collegio sindacale ed alla stessa possibilità per lo stesso di accorgersi dell'attività illecita degli amministratori.
Sul punto non vi era stata motivazione alcuna nonostante tali situazioni potessero valere a dimostrare la mancanza di collegamento con l'organo amministrativo e dunque la non ipotizzabilità della partecipazione dei sindaci alla societas sceleris. Il quarto motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione. Contesta, in particolare, che non sia stata accreditata la tesi difensiva secondo cui la relazione della curatrice potesse al più ipotizzare una responsabilità di tipo civile e colposa a carico dei sindaci, e non certo il loro coinvolgimento dell'attività bancarottiera e la loro adesione alle disinvolte dinamiche di gestione societaria.
Il quinto motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con particolare riferimento al paventato pericolo di fuga.
Il ricorso in favore di RI AL, indagato del solo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'anzidetta norma ed agli artt. 273 e 292 c.p.p. Lamenta l'inidoneità del quadro indiziario, tenuto peraltro conto che l'indagato era rimasto completamente estraneo ad ogni vicenda relativa alla gestione delle c.d. old company. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed all'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; all'art. 65 c.p.p. ed all'art. 292 c.p.p., con riferimento critico all'affermazione dei giudici del riesame che avevano negato che gli addebiti mossi all'indagato fosse specifici e determinati, ove invece non contenevano alcuna precisa descrizione dei fatti-reato. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 272 c.p.p., commi 1 e 2 per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto peraltro conto delle perplessità e delle espressioni di dubbio contenute nella relazione della curatrice.
Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 292 c.p.p., con riferimento alla pretesa inutilizzabilità della relazione del curatore ad integrare idonea base indiziaria, anche perché priva del carattere di notizia di reato.
Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza della norma penale e c) per inosservanza od erronea applicazione delle norme processuali in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., con riferimento critico alle ritenute esigenze cautelari. Il sesto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 275 c.p.p., con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare inflitta, consistente nell'obbligo di presentazione alla p.g. per cinque volte alla settimana, tenuto peraltro conto della incensuratezza dell'indagato. Il ricorso in favore di CI LU deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza od erronea applicazione di legge. Lamenta, al riguardo, l'inidoneità del quadro indiziario e la mancanza delle esigenze cautelari, tenuto peraltro conto che l'ex sindaco revisore, non più in carica dall'agosto 2007, si trovava nella condizione di non poter inquinare le prove in alcun modo;
non sussisteva, inoltre, pericolo di fuga, trattandosi di professionista privo di precedenti penali o carichi pendenti.
Il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, con riferimento sia al profilo della gravità indiziaria che alle esigenze cautelari.
Il ricorso in favore di De LL UI, indagato del solo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'anzidetta norma ed agli artt. 273 e 292 c.p.p. Lamenta, in particolare, l'inidoneità del quadro indiziario, tenuto peraltro conto che l'indagato era rimasto completamente estraneo ad ogni vicenda relativa alla gestione delle c.d. old company. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed all'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; all'art. 65 c.p.p. ed all'art. 292 c.p.p., con riferimento critico all'affermazione dei giudici del riesame che avevano negato che gli addebiti mossi all'indagato fosse specifici e determinati, ove invece non contenevano alcuna precisa descrizione dei fatti-reato. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 2, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto peraltro conto delle perplessità e delle espressioni di dubbio contenute nella relazione della curatrice, che, oltretutto, si erano avvalse delle dichiarazioni di un personaggio non affidabile, quale il Dr. AN Angiolini, ex consulente della famiglia ON, radiato dall'albo degli avvocati e condannato a due anni ed otto mesi di reclusione per tentata estorsione.
Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 292 c.p.p., con riferimento alla pretesa inutilizzabilità della relazione del curatore ad integrare idonea base indiziaria, anche perché priva del carattere di notizia di reato.
Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza della norma penale e c) per inosservanza od erronea applicazione delle norme processuali in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., con riferimento critico alle ritenute esigenze cautelari. Il sesto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 275 c.p.p., con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare inflitta, consistente nell'obbligo di presentazione alla p.g. per cinque volte alla settimana, tenuto peraltro conto della incensuratezza dell'indagato. Il ricorso in favore di ON VA, ritenuto socio e presunto amministratore di fatto di alcune società del gruppo ON, deduce con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed all'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; all'art. 65 c.p.p. ed all'art. 292 c.p.p., con riferimento critico all'affermazione dei giudici del riesame che avevano negato che gli addebiti mossi all'indagato fosse specifici e determinati, ove invece non contenevano alcuna precisa descrizione dei fatti-reato. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 3, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto peraltro conto delle perplessità e delle espressioni di dubbio contenute nella relazione della curatrice., che peraltro si erano avvalse delle dichiarazioni di un personaggio non affidabile come il dr. Angiolini, per le anzidette ragioni. Inoltre, l'indagato non aveva mai ricoperto alcun ruolo in alcuna società e, quanto all'attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto, la stessa non era legata alcun valido elemento sintomatico.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 292 c.p.p., con riferimento alla pretesa inutilizzabilità della relazione del curatore come idonea base indiziaria, anche perché priva del carattere di notizia di reato. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza della norma penale e c) per insufficienza di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a) b) e c), con riferimento critico alle ritenute esigenze cautelari.
Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 275 c.p.p., con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare inflitta, consistente nella misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso in favore di EI LA, socia di alcune delle società coinvolte nell'indagine e di amministratrice di una soltanto di esse, la Futurity s.r.l., deduce con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed all'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; all'art. 65 c.p.p. ed all'art. 292 c.p.p., con riferimento critico all'affermazione dei giudici del riesame che avevano negato che gli addebiti mossi all'indagata fossero specifici e determinati, ove invece non contenevano alcuna precisa descrizione dei fatti-reato.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 3, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto peraltro conto delle perplessità e delle espressioni di dubbio contenute nella relazione della curatrice, che peraltro si erano avvalse delle dichiarazioni di un personaggio non affidabile, quale il dr. Angiolini AN. Inoltre, l'indagato non aveva mai ricoperto alcun ruolo in alcuna società e, quanto l'attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto, la stessa non era legata alcun valido elemento sintomatico.
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 292 c.p.p., con riferimento alla pretesa inutilizzabilità della relazione del curatore ad integrare idonea base indiziaria, anche perché priva del carattere di notizia di reato. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza della norma penale ed c) per insufficienza di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a) b) e c), con riferimento critico alle ritenute esigenze cautelari. Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 275 c.p.p., con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare inflitta, consistente nella misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso in favore di ON LA SA, deduce con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 25 Cost., comma 2, ed all'art. 6, comma 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; all'art. 65 c.p.p. ed all'art. 292 c.p.p., con riferimento critico all'affermazione dei giudici del riesame che avevano negato che gli addebiti mossi all'indagato fosse specifici e determinati, ove invece non contenevano alcuna precisa descrizione dei fatti-reato. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 273 c.p.p., commi 1 e 3, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto peraltro conto delle perplessità e delle espressioni di dubbio contenute nella relazione della curatrice, che peraltro si erano avvalse delle dichiarazioni di un personaggio non affidabile, quale il dr. AN Angiolini. Inoltre, l'indagato non aveva mai ricoperto alcun ruolo in alcuna società e, quanto l'attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto, la stessa non era legata alcun valido elemento sintomatico. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 292 c.p.p., con riferimento alla pretesa inutilizzabilità della relazione del curatore ad integrare idonea base indiziaria, anche perché priva del carattere di notizia di reato. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza della norma penale in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c) e art. 275 c.p.p. e dell'art. 606 c.p.p., lett.
c) per insufficienza di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. a) b) e c), con riferimento critico alle ritenute esigenze cautelari.
Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 275 c.p.p., con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare inflitta, consistente nella misura della custodia cautelare in carcere.
2. - Ragioni di economia e razionalità espositiva, stante l'identità di posizione sostanziale, consigliano l'esame congiunto delle posizioni dei sindaci TI NI (Presidente del collegio sindacale di EN OR KI, Futurity s.r.l., Folgaria OR ed RE OR s.r.l.), CI LU (sindaco effettivo di EN OR KI, Folgaria OR SR ed RE OR SR.) e di IN GA (sindaco effettivo di EN OR KI, Futurity SR, Folgaria OR SR ed RE OR SR), nei confronti dei quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Per tutti è fondata l'assorbente censura - comune a tutti - relativa alla sussistenza di idoneo compendio indiziario a loro carico. La doglianza rende opportuna una succinta premessa con riferimento alla posizione dei sindaci ed ai presupposti necessari ai fini di una ragionevole ipotesi di coinvolgimento nei fatti di bancarotta fraudolenta imputati agli amministratori, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice.
È ben noto, in proposito, che il titolo di responsabilità nei loro confronti poggia, comunemente, sull'assunto della violazione dei doveri di controllo e di vigilanza istituzionalmente immanenti al loro incarico.
Ed infatti, oltre alle ipotesi eccezionali - configurabili in linea astratta - di condotte positive o commissive (in concorso con altri), tali da integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta, la responsabilità a loro carico è, normalmente, ravvisabile a titolo di concorso omissivo, alla stregua dell'art. 40 c.p., comma 2, e cioè sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che, ordinariamente, inerisce alla loro funzione, sub specie dell'equivalenza giuridica, sul piano della causalità, tra il non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire ed il cagionarlo È risaputo che, nella disciplina codicistica, anche alla stregua della nuova configurazione introdotta dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il collegio sindacale è un tipico organo di controllo, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare (cfr. Cass. Sez. 5, 12.11.2001, n. 45237, rv 221014). In quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, da esercitare, peraltro, con la diligenza del mandatario, secondo la vecchia formulazione dell'art. 2407 c.c. (oggi con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico), anche i sindaci, dunque, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta. L'obbligo di vigilanza - tanto più alla luce della menzionata riforma del diritto societario, che ne ha meglio definito l'ambito di esplicazione - non è limitato al mero controllo contabile, ma deve estendersi anche al contenuto della gestione (ai sensi del nuovo testo dell'art. 2403 bis c.c.; e, per il passato, del previgente art. 2403 c.c., commi 1, 3 e 4), cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si risolve neppure in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche un minimo di riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile (cfr., in tal senso, anche Cass. sez. 5, 22 aprile 1998, n. 8327). Sennonché l'ipotesi del coinvolgimento dei sindaci non può poggiare, acriticamente, solo sulla loro posizione di garanzia e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma postula l'esistenza di elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, della partecipazione, in qualsiasi modo, dei sindaci all'attività degli amministratori ovvero di valide ragioni che inducano a ritenere che l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori.
La motivazione resa dal Tribunale del riesame non consente di cogliere l'esistenza di idonea base indiziaria nel senso sopra indicato. Peraltro, non risultano adeguatamente considerati gli elementi difensivi dedotti in favore della ricorrente IN, specificamente indicati nel terzo motivo di ricorso. Sicché l'insufficiente ed omessa motivazione inficiano la struttura argomentativa del provvedimento impugnato comportandone l'annullamento.
2.1 Venendo, ora, all'esame specifico degli altri ricorsi, si osserva quanto segue. - Il primo motivo del ricorso proposto in favore di TI, ON AN e EN, che dubita della sussistenza di gravi indizi a loro carico, è privo di fondamento. In particolare, per quanto concerne il TI, nei confronti del quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, l'impostazione accusatoria gli attribuisce il ruolo di consulente della società fallita e di altre società del gruppo ON, presso le quali ha svolto anche funzioni di sindaco supplente e persino attività di gestione. L'ordinanza impugnata indica l'esistenza di gravi indizi a suo carico, non ridimensionati di certo dai rilievi difensivi, considerato che il conferimento del ruolo di sindaco supplente in talune società e lo svolgimento di attività gestoria ben possono significare un coinvolgimento nelle vicende del gruppo che, anche per il rapporto fiduciario con i titolari, andava al di là del ruolo di mero consulente. Anche sul piano delle esigenze cautelari il provvedimento impugnato non si presta a fondate censure, avendo specificamente indicato, in ragione dell'entità degli addebiti, del ruolo attribuito allo stesso indagato e della peculiarità delle indagini in corso, le ragioni di cautela che impongono la più grave cautela della custodia in carcere, non apparendo influente, nell'economia del presente giudizio, la circostanza che il TI, a dire del ricorrente difensore, non svolgerebbe più attività di consulenza per il Gruppo ON. 2.2 . - Con specifico riferimento alla posizione della ON, si sostiene che la stessa sia stata amministratore unico in alcune società, poi dichiarate fallite, sino al giugno 2007 (EN OR KI s.rl., Umbria OR, Articoli ORivi s.r.l., Europa OR s.r.l. ed Areno OR s.r.l..
Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.
Sulla base del ruolo dalla stessa svolto, considerato motivatamente sintomo di piena consapevolezza delle dinamiche del gruppo e nell'attività bancarottiera, è stato ritenuto sussistente una base indiziaria idonea a legittimare il titolo custodiale. 2.3. - Anche per EN, l'espletamento dei compiti di amministratore unico, sia pure di una sola società, la Folgoria OR s.r.l, dichiarata fallita è stato, motivatamente, ritenuto segno di consapevole adesione al programma delittuoso del Gruppo ON. Le indicate esigenze cautelari sono sicuramente tali da legittimare la meno affittiva misura dell'obbligo di presentazione alla p.g..
2.4. - Analoga misura cautelare è stata proposta a carico di RI AL, indagato del solo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (per avere, nella qualità di amministratore compiuto atti di disposizione o altri atti fraudolenti in guisa da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva volta al recupero di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di sanzioni amministrative relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a L. 10 milioni).
Il primo motivo del suo ricorso si colloca in area di inammissibilità riguardando profili di fatto, relativi al compendio indiziario che il giudice di appello ha ritenuto idoneo a legittimare la misura cautelare, mediante una generica rivendicazione di estraneità nonostante egli avesse pacificamente assunto l'incarico di amministratore unico in tutte le quattro new company (Roma OR SR, OR OR SR, RR OR SR, OM OR srt), ossia le nuove società costituite per operare sotto l'egida ON OR.
Il secondo motivo, afferente alla pretesa indeterminatezza degli addebiti, è privo di fondamento per le ragioni compiutamente indicate dal giudice di appello che ha rilevato come dal complesso dell'ordinanza custodiale emergevano chiaramente l'addebito mosso al RI, in ragione della logica fraudolenta delle operazioni poste in essere con il concorso delle new company, che diventavano, in forza di appositi contratti di affitto di azienda intercorsi con le vecchie società, cessionarie del patrimonio aziendale, nell'obiettivo di favorire lo svuotamento delle stesse, oramai in odore di fallimento.
Attiene ad improponibili valutazioni di merito la terza censura, tenuto conto che la relazione della curatrice fallimentare è stata, correttamente, assunta come elemento indiziario e che le espressioni di prudente apprezzamento racchiuse nella stessa non ne infirmavano certamente la valenza dimostrativa.
Infondata è la quarta censura che pone in discussione la stessa valenza indiziaria riconosciuta alla relazione, posto che il relativo contenuto può certamente costituire fonte indiziaria e che tale connotazione non postula certamente l'attribuzione alla stessa della natura di notitia criminis (cfr., tra le altre, cass. sez. 5, 29.4.1998, n. 7961, rv. 211537). Infondato è il quinto motivo, posto che il provvedimento impugnato non manca di indicare le esigenze cautelari, per il cui soddisfacimento il giudice di appello ha nondimeno ritenuto sufficiente la meno affittiva cautela dell'obbligo di presentazione alla p.g..
Parimenti privo di fondamento è il sesto motivo, relativo al profilo di adeguatezza della stessa misura cautelare, secondo le prescritte modalità (obbligo di presentazione per cinque volte alla settimana), oggetto di discrezionale valutazione del giudicante, che ne ha dato compiuta giustificazione secondo una logica rispetto alla quale non è certo incompatibile l'ininfluente stato di incensuratezza dell'indagato.
2.5. - Pressoché identica è la posizione di De LL UI, indagato anch'egli del solo reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (in ragione della carica da lui ricoperta di amministratore unico di Futurity, Umbria OR SR e Folgorici OR SR, Europa OR SR.) ed identiche sono le prime due doglianze, rispetto alle corrispondenti del ricorso del RI. Identico non può che essere, dunque, il giudizio di infondatezza per le stesse argomentazioni sopra esposte con riferimento al RI. Praticamente identiche sono anche la terza e quarta censura che dubitano della valenza della relazione della curatrice fallimentare, della quale, con apprezzamenti di merito improponibili in questa sede, si mette in discussione l'attendibilità screditando quella che sarebbe stata la fonte informativa (AN Angiolini, ex consulente della famiglia ON).
Prive di fondamento sono le doglianze espresse nel quinto e sesto motivo, relative alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g.: profili in ordine ai quali non manca giustificazione idonea e sufficiente.
2.6. - Per quanto riguarda ora il ricorso di ON LA VA, per il quale è stato disposta la misura degli arresti domiciliari, giova premettere che dal provvedimento impugnato risulta chiaramente tratteggiato il suo ruolo come socio ed asserito amministratore di fatto di alcune società del gruppo ON: Umbria OR s.r.l., Articoli ORivi s.r.l., Folgaria OR s.r.l. (dichiarata fallita), RE OR sr.l. e EN OR KI s.r.l. (società capogruppo, dichiarata fallita) e socio anche in altre società riconducibili sempre allo stesso gruppo, come Amaro OR s.r.l., Caserta OR s.r.l., Toscana OR s.r.l., Aglianese s.r.l. (già Milano OR s.r.l.) ed immobiliare di famiglia PE s.r.l.. Il suo pieno coinvolgimento nella dinamica del gruppo, ritenuta illecita, è stato ragionevolmente desunto dalle anzidette attribuzioni. Parte ricorrente non ha neppure ragione di dolersi della mancata specificazione degli addebiti a carico dell'indagato, che sono stati motivatamente ritenuti agevolmente individuabili nell'ordinanza custodiale.
Per ragioni identiche a quelle dianzi espresse, con riferimento ai ricorsi RI e De LL, è infondata la doglianza relativa alla valenza indiziaria della relazione della curatrice motivatamente ritenuta affidabile dal giudice di appello.
Identico giudizio di infondatezza va, ovviamente, espresso nei confronti della terza censura, relativa alla pretesa inutilizzabilità della stessa relazione come valida piattaforma indiziaria.
Non ha fondamento la quarta censura in quanto il provvedimento impugnato si è fatto doverosamente carico dell'indicazione delle esigenze cautelari che giustificano la disposta misura custodiale. Lo stesso deve dirsi dell'ultima censura, posto che la meno affittiva misura degli arresti domiciliari è stata, argomentatamente, ritenuta idonea al soddisfacimento delle anzidette esigenze di cautela. 2.7. - Per quanto riguarda, ora, la posizione di EI LA, nei cui confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, la stessa è stata amministratore presso la società capogruppo Futurity s.r.l. (fino a 5.5.98) e poi dell'immobiliare PE (dal 30.12.99) ed in Amaro OR SR (dal 15.1.08); socia di in Umbria OR SR (51%), di Articoli ORivi SR (10%) e di PE SR (40%);
in passato è stata socia anche di EN OR KI SR (fino al 18.9.07), di Europa OR SR (fino a 4.6.07) e di RE OR SR (fino a 18.9.07).
Il primo motivo del ricorso in suo favore, che contesta l'indeterminatezza degli addebiti, è destituito di fondamento, perché - come già considerato per altre posizioni - il provvedimento impugnato ritiene motivatamente che dall'ordinanza custodiale emergano con precisione gli addebiti a carico dell'indagata.
La seconda e terza ragione di censura, afferenti al contestato rilievo indiziario della relazione della curatrice fallimentare sono prive di fondamento per gli stessi motivi espressi a margine di identica doglianza di altri ricorrenti.
Identico giudizio va espresso in ordine alla quarta e quinta censura, relative alle esigenze cautelari: la quarta, in quanto il provvedimento impugnato contiene puntuale indicazione delle esigenze cautelari giustificative;
la quinta in quanto è sufficientemente spiegato il motivo della ritenuta adeguatezza della misura cautelare applicata.
2.8. - Resta da dire del ricorso di ON LA SA, non prima però di puntualizzarne il ruolo di primo piano assegnatogli, come dominus ed organizzatore della complessa illecita iniziativa. Formalmente, egli è indicato come socio di maggioranza e gestore di fatto fino al 4.6.2007 di Europa OR s.r.l. e fino al 18.3.2008 di UR s.r.l. (già ON LA OR KI s.r.l.), società capogruppo. Il primo motivo, riguardante la pretesa indeterminatezza degli addebiti, è privo di fondamento, per le stesse ragioni di quelle espresse con riferimento ad identica questione sollevata da altri ricorrenti.
Lo stesso va detto in ordine al secondo e terzo motivo, che dubitano della valenza indiziaria della relazione della curatrice fallimentare.
La quarta e quinta doglianza, relativamente al profilo delle esigenze cautelari ed alla loro adeguatezza, sono infondate in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata ha dato ampia e compiuta ragione delle esigenze cautelari e della ritenuta adeguatezza della misura custodiale in carcere disposta nei confronti dell'indagato. 3. - Per quanto precede, vanno accolti i ricorsi di TI NI, CI LU e IN GA e, per l'effetto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata nei termini indicati in dispositivo;
tutti gli altri ricorsi, invece, devono essere rigettati con le consequenziali statuizioni pure in dispositivo indicate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente ai ricorrenti TI NI, CI LU e IN GA con rinvio per nuovo esame al Tribunale di EN.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010