Sentenza 4 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la pronuncia con la quale il tribunale investito della domanda risarcitoria rilevi l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda stessa per decorso del relativo termine biennale deve ritenersi legittima tutte le volte in cui siano state ascoltate, in camera di consiglio, ex art. 5 legge 117/88, le parti processuali (e cioè il difensore dell'istante e l'Avvocatura dello Stato), non essendo, all'uopo, necessaria anche l'audizione personale delle parti interessate.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine di decadenza biennale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 5 della legge 117/1988 decorre, nel caso in cui l'atto ritenuto fonte di responsabilità sia un'ordinanza di custodia cautelare, dalla data del deposito del provvedimento di annullamento dell'ordinanza stessa da parte della Corte Cass., potendosi, in quella data, legittimamente predicare tanto "l'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione", tanto "l'immodificabilità ed irrevocabilità" con riguardo al provvedimento restrittivo emesso dal GIP (il quale, investito del compito di riesaminare la vicenda processuale "in parte qua", ben può emettere altra ordinanza di custodia cautelare, ma dal carattere del tutto autonomo rispetto alla precedente, oggetto di annullamento), giusta disposto dell'art. 4 della legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIANA 63, presso l'avvocato MASSARO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAROLEO GRIMALDI FRANCESCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 02/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 1996 SE AR proponeva nei confronti dello Stato italiano azione di risarcimento dei danni provocati dall'ordinanza del 17 marzo 1993, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, Dott.ssa Augusta Giannini, ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere, provvedimento poi annullato con ordinanza della Corte di Cassazione del 7 maggio 1993, depositata il 12.7.1993, che aveva rinviato allo stesso giudice per un nuovo esame sul punto.
Il Tribunale di Perugia in data 30 giugno 1997 dichiarava inammissibile l'azione di risarcimento per intervenuta decadenza. Con decreto dell'11 dicembre 1997 - 2 febbraio 1998, la Corte d'appello di Perugia respingeva il reclamo del AR osservando:
a) che la decisione del Tribunale era stata emessa in esito all'udienza in camera di consiglio del 13 giugno 1997, in cui erano presenti sia il difensore del AR che il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, assolvendo cosi al dettato dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988, che impone di sentire le parti processuali e non le parti personalmente;
b) che correttamente il Tribunale aveva fatto decorrere il termine per l'esercizio dell'azione dalla data del deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione che annullava il provvedimento cautelare che aveva dato luogo all'azione risarcitoria, momento che coincideva con quello in cui si erano esauriti i mezzi ordinari d'impugnazione avverso il medesimo provvedimento cautelare, non più modificabile o revocabile da parte del giudice che lo aveva emesso;
C) che un'ulteriore pronuncia dello stesso giudice in materia cautelare contro il AR sarebbe stata diversa e distinta ed avrebbe avuto una completa autonomia rispetto al provvedimento già annullato dalla Suprema Corte;
d) che pertanto l'azione risarcitoria, esercitata con atto notificato il 9.6.1996, doveva ritenersi esperita oltre il termine decadenziale dei due anni dal 12.7.1993, data di deposito dell'ordinanza di annullamento della Corte di Cassazione. Avverso il decreto della corte d'appello, SE AR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Presidenza del Consiglio di Ministri si è costituita resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n. 1 della legge 117/88. La Corte d'appello aveva ritenuto infondata l'eccezione preliminare - secondo cui il provvedimento impugnato era stato assunto senza sentire le parti, in violazione del principio del contraddittorio - osservando che erano stati presenti dinanzi al Tribunale i procuratori delle parti e che non vi era la necessità di sentire le parti personalmente.
Sostiene il ricorrente che la particolare natura della controversia e le conseguenze preclusive dell'azione non consentono che i poteri circa l'ammissibilità dell'azione vengano delegati al procuratore e siano da questi esercitati senza uno specifico incarico di rappresentanza, in una materia che trae origine addirittura dal diritto di libertà dell'imputato e poi dall'illegittima violazione di tale diritto. La stessa relazione ministeriale - sottolineando la natura del procedimento - pone in risalto la qualità specifica di filtro della fase preliminare ed individua il carattere del tutto personale dello scontro tra l'imputato e lo Stato all'atto della deliberazione di ammissibilità.
Il motivo non è fondato.
I primi due commi dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988 prevedono che il tribunale senta le parti e che a tal fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio. La legge contiene un generico riferimento alle parti, e non stabilisce che queste debbano essere sentite "personalmente" (cfr., invece, gli artt. 221 comma 2, 231, 237 comma 2, 238, 286 comma 2, c.p.c.).
Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che non sono ad essa espressamente riservati (non rilevano in questa sede gli atti di disposizione del diritto, presi in considerazione dal secondo comma della disposizione citata), e che, ai sensi del successivo art. 170, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. Poiché all'udienza dinanzi al collegio furono presenti sia il difensore del AR che il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che fossero state sentite le parti, e fosse stato rispettato, quindi, quanto disposto dall'art. 5 citato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 n. 3 della legge n. 117/88. Erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto la decadenza dell'azione proposta, perché esperita oltre il termine di due anni dalla data dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva annullato l'ordinanza del GIP di assunzione di provvedimenti cautelari relativi alla libertà personale.
Il procedimento relativo alla misura cautelare avrebbe dovuto considerarsi esaurito solo dopo la definitiva pronuncia del GIP al quale il processo era stato rimesso in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione. La Corte di appello aveva assunto un'autonomia e definitività della fase cautelare in contrasto oggettivo ed insanabile con la determinazione della Corte di Cassazione di rinviare il procedimento al GIP per un nuovo esame, espressamente e testualmente "limitando l'annullamento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e rinviando per un nuovo esame sul punto allo stesso giudice".
Nemmeno questo motivo è fondato.
L'ultima parte del comma secondo dell'art. 4 della legge n. 117 del 1988 stabilisce che la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile. Secondo la prima parte del medesimo comma, l'azione per il risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari d'impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica e la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha del cagionato il danno.
Nel caso in esame, l'ordinanza del 17 marzo 1993 con cui il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere, e che è stata posta a base della domanda di risarcimento dei danni, è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con provvedimento del 7 maggio - 12 luglio 1993, limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con rinvio per un nuovo esame sul punto allo stesso giudice.
Poiché la legge prevede la possibilità di proporre impugnazioni contro le ordinanze che dispongono misure coercitive (artt. 309 - 311 c.p.p.), ed in concreto contro tale ordinanza è stato proposto direttamente ricorso per cassazione (ex art. 311, comma 2, c.p.p.), deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi in cui non siano previsti rimedi avverso i provvedimenti cautelari, rispetto alla quale l'azione per il risarcimento del danno può essere esercitata solo quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.
Quanto all'ipotesi in cui sia possibile la modifica e la revoca del provvedimento, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che essa fosse estranea al caso in esame, atteso che l'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere aveva eliminato il provvedimento, che non era perciò suscettibile ne' di modifica ne' di revoca. La circostanza che l'annullamento fosse stato disposto perché la misura cautelare era stata adottata senza adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi ragioni che giustificavano il sacrificio anticipato della libertà personale ed il rinvio al giudice merito (nella specie il GIP, trattandosi di ricorso diretto per cassazione contro l'ordinanza) perché effettuasse una nuova valutazione delle esigenze cautelari non assumono rilievo ai fini di cui trattasi, potendo far giungere all'adozione di un nuova misura cautelare da parte del GIP, ma non potendo incidere, modificandola o revocandola, sull'ordinanza impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione e non più esistente perché annullata dalla medesima Corte.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 3.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2001