Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 76
CASS
Sentenza 4 gennaio 2001

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In tema di responsabilità civile dei magistrati, la pronuncia con la quale il tribunale investito della domanda risarcitoria rilevi l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda stessa per decorso del relativo termine biennale deve ritenersi legittima tutte le volte in cui siano state ascoltate, in camera di consiglio, ex art. 5 legge 117/88, le parti processuali (e cioè il difensore dell'istante e l'Avvocatura dello Stato), non essendo, all'uopo, necessaria anche l'audizione personale delle parti interessate.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine di decadenza biennale per la proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 5 della legge 117/1988 decorre, nel caso in cui l'atto ritenuto fonte di responsabilità sia un'ordinanza di custodia cautelare, dalla data del deposito del provvedimento di annullamento dell'ordinanza stessa da parte della Corte Cass., potendosi, in quella data, legittimamente predicare tanto "l'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione", tanto "l'immodificabilità ed irrevocabilità" con riguardo al provvedimento restrittivo emesso dal GIP (il quale, investito del compito di riesaminare la vicenda processuale "in parte qua", ben può emettere altra ordinanza di custodia cautelare, ma dal carattere del tutto autonomo rispetto alla precedente, oggetto di annullamento), giusta disposto dell'art. 4 della legge citata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2001, n. 76
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 76
    Data del deposito : 4 gennaio 2001

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