Sentenza 20 febbraio 2006
Massime • 4
È consentita l'acquisizione di una sentenza contenente una statuizione di condanna, poi annullata, e riformata nel giudizio di rinvio con una assoluzione, quando venga dato atto di tale esito, e la sentenza annullata venga utilizzata limitatamente agli elementi di fatto accertati che, insieme ad altri elementi emersi nel nuovo procedimento, costituiscano prova della sussistenza del delitto associativo.
L'assunzione delle dichiarazioni di un collaboratore detenuto all'estero mediante lo strumento della videoconferenza non viola alcuna norma sulle rogatorie internazionali, in quanto avviene col consenso dell'autorità straniera che ha predisposto il collegamento audiovisivo ed è consentita dall'art. 147 bis disp. att. cod. proc. pen..
Le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero, utilizzate per le contestazioni, possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento nella loro interezza, ma possono essere utilizzate ai fini della decisione limitatamente alle parti del verbale che sono state effettivamente contestate ed a quelle che possono servire per meglio comprenderne il contenuto. (Fattispecie relativa ad annullamento della sentenza che aveva utilizzato un verbale di dichiarazioni, usate per la contestazione in relazione ad un fatto criminoso, anche per altro fatto criminoso non oggetto di contestazione).
Alla composizione delle Corti di assise si applica, dopo l'eliminazione dell'autonomia rispetto all'ufficio di appartenenza avvenuta col d.P.R. n. 449 del 22 settembre 1988, la disposizione prevista dall'art. 33 cod. proc. pen., secondo la quale la destinazione del giudice all'ufficio giudiziario e alle sezioni non è attinente alla sua capacità, sicché è legittima la destinazione in supplenza di un magistrato in servizio in altro circondario disposta dal presidente della Corte d'appello ai sensi della L. 21 febbraio 1989 n. 58, sussistendo una situazione di incompatibilità degli altri magistrati appartenenti all'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2006, n. 14483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14483 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 20/02/2006
Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 202
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 026601/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AN N. IL 31/03/1936;
2) RE IU N. IL 07/12/1957;
3) RE FI N. IL 09/10/1956;
4) PA NI N. IL 07/03/1948;
5) IO NI N. IL 28/11/1946;
6) IO LF N. IL 24/06/1961;
7) IO OV N. IL 25/07/1963;
8) FO BE N. IL 01/10/1926;
9) FO NI N. IL 27/03/1964;
10) AC NC N. IL 10/01/1937;
11) AO DE N. IL 04/06/1938;
12) IA MI N. IL 31/08/1958;
13) ME ME N. IL 06/01/1966;
14) RE SA N. IL 04/02/1959;
15) IP NI TO N. IL 07/06/1957;
16) LI IA N. IL 29/08/1961;
17) IA AT N. IL 07/05/1927;
18) ST SS N. IL 01/02/1964;
19) ST IU N. IL 24/12/1966;
20) RE CE N. IL 05/04/1934;
21) AC RO N. IL 15/11/1956;
22) IO AN N. IL 08/12/1964;
23) AS NC N. IL 15/08/1962;
24) IO AT N. IL 10/01/1947;
25) TA FI N. IL 07/12/1959;
26) NN BR N. IL 29/07/1960;
27) PO OV N. IL 25/10/1948;
avverso SENTENZA del 08/04/2004 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado nei confronti di IO CO, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OM C., nei confronti di NE F. quanto all'omicidio di IO RA, nei confronti di MO RE quanto alle violazioni delle leggi sugli stupefacenti;
per il rigetto nel resto dei ricorsi di NE F. e di MO RE;
per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di EV ET, FO LI, AO B. e EA V.; per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori avv. Autru Ryolo, Catanoso, Coppi, D'LA, FI, FO, TO, Managò, MA, ZZ, NI B., MO, IS, SS, NT, IS, NO. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento pervenuto all'esame di questa Corte riguarda attività delittuose poste in essere nella zona di Melito di Porto Salvo e comuni vicini nel periodo tra il 1976 e il 1994 da una cosca di carattere prevalentemente familiare facente capo a MO LE e ai suoi figli MO NI, MO EL, MO PE, MO ZO e MO RE (solo quest'ultimo è ancora presente nel processo, mentre la posizione degli altri è stata stralciata).
Secondo quanto accertato dagli inquirenti il sodalizio aveva il controllo di quel territorio nell'ambito della più vasta organizzazione criminale calabrese denominata "ndrangheta" e comprendeva una struttura associativa finalizzata al narcotraffico della quale è stata attribuita la direzione allo MO LE e allo MO RE.
I fatti specifici che ancora hanno interesse in questo giudizio ascritti allo MO LE e ad appartenenti al suo gruppo, o a gruppi alleati, sono: l'omicidio di VI ON avvenuto in Melito il 28/02/81; gli omicidi di IO EL, IO OD e IO RA, esponenti di un clan rivale, avvenuti in Pellaro tra il giugno 1982 e l'aprile 1983; l'omicidio di AN NI avvenuto in Montebello Jonico il 6/02/90; l'omicidio di RB ON avvenuto in Saline di Montebello il 25/3/90; il sequestro di persona a scopo di estorsione di Di CO PE avvenuto in Saline il 22/9/76; episodi di estorsione posti in essere tra il 1982 e il 1991 ai danni LLimpresa ZO, appaltatrice dei lavori per la costruzione delle officine grandi riparazioni delle Ferrovie dello Stato, di FA ER, titolare di un'impresa concorrente degli MO, e LLimpresa LO, appaltatrice di lavori riguardanti la linea ferroviaria Reggio Calabria - Melito;
ed ancora episodi di narcotraffico e di traffico di armi avvenuti tra il 1990 e il 1991.
Tra gli attuali ventisette ricorrenti i fatti specifici sono stati attribuiti, secondo le rispettive contestazioni di cui si dirà più avanti, allo MO LE e allo MO RE e inoltre a IO FO, IO OR e IO NI, NE RA, NI NI, OM CO e IO NI, tutti ritenuti affiliati alla cosca MO, nonché ai TE EC IP, EC PE e EC NT, appartenenti ad un gruppo alleato, e a AO DE, capo di un sodalizio mafioso SE. E stata invece attribuita la sola violazione LLart. 416 bis c.p., per avere fatto parte della suddetta cosca, agli altri quattordici ricorrenti IO NS, ST SI, EA ZO, EV ET ET, AC RA, AC RO, NT IP, FO LI, FO CO, NI UN, IO CO, NO PE, TA IN e IP CO ON. Tutti sono stati incriminati - e rinviati con vari decreti a giudizio in procedimenti, contrassegnati dai n. 19/94, 14/96, 15/96, 21/96 e 4/97, che sono stati riuniti davanti alla Corte di assise - sulla base principalmente delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia confesso di avere fatto parte del gruppo, CE LE, e da altri collaboratori confessi di avere fatto parte di gruppi alleati, o che comunque avevano avuto rapporti con la cosca MO, ovvero di avere fatto parte di gruppi rivali.
In esito al giudizio di secondo grado la Corte di assise di appello di Reggio Calabria con sentenza in data 8/04/04, in parziale riforma di quella emessa il 26/04/01 dalla locale Corte di assise, ha ribadito la penale responsabilità degli attuali ricorrenti per i seguenti reati.
MO LE è stato ritenuto colpevole degli addebiti associativi con ruolo direttivo e inoltre di concorso, quale mandante, negli omicidi del VI An., LLIO EL, LLIO OD e del AN An. e in reati a tali omicidi strumentali, negli episodi estorsivi, nel sequestro di persona a scopo di estorsione e in episodi di narcotraffico e di traffico di armi e condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 anni.
EC IP, EC PE e EC NT sono stati ritenuti colpevoli di concorso, tutti quali mandanti e organizzatori e il primo anche quale partecipe alla fase esecutiva, nell'omicidio LLIO EL e condannati all'ergastolo. MO RE è stato ritenuto colpevole di partecipazione con ruolo direttivo all'associazione di stampo mafioso e all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo L1 del proc. 19/94, qualificato come violazione del D.P.R. 309 del 1990, art. 74, comma 4) e di concorso negli episodi di narcotraffico di cui ai capi M1 e A2 del proc. 19/94 e, ritenuta la continuazione tra le violazioni delle leggi sugli stupefacenti, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti è stato condannato a 29 anni di reclusione.
NE F. è stato ritenuto colpevole di partecipazione alla cosca MO e di concorso, quale esecutore, nell'omicidio LLIO EL e nei reati strumentali di cui ai capi N e O del proc. 19/94 e inoltre negli omicidi LLIO OD e LLIO RA e condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 8 mesi.
IO FO, IO OR e IO NI sono stati ritenuti colpevoli di partecipazione alla cosca MO e di concorso, quali mandanti, nell'omicidio del AN An. e nelle strumentali violazioni delle leggi sulle armi e, con le attenuanti generiche concesse in primo grado solo agli ultimi due, sono stati condannati il IO FO all'ergastolo e il IO OR e il IO NI a 29 anni di reclusione ciascuno.
NI Gi. è stato ritenuto colpevole di partecipazione alla cosca MO e LLepisodio di narcotraffico di cui al capo G del proc. 14/96 e condannato a 8 anni di reclusione e 3.000 Euro di multa. OM C. è stato ritenuto colpevole di partecipazione alla cosca MO e di concorso, quale partecipe alla fase esecutiva, nell'omicidio dello RB An. e nelle strumentali violazioni delle leggi sulle armi e condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi.
AO B. è stato ritenuto colpevole di concorso nell'estorsione in danno di ZO di cui al capo G1 del proc. 19/94 e nell'episodio di traffico di armi di cui al capo N1 del proc. 19/94 e condannato a 13 anni di reclusione.
IO A. è stato ritenuto colpevole di partecipazione alla cosca MO e di concorso, quale partecipe alla fase deliberativa, nell'omicidio del AN An. e nelle strumentali violazioni delle leggi sulle armi e condannato all'ergastolo.
Degli altri quattordici imputati ritenuti responsabili solo di partecipazione alla associazione di stampo mafioso ST M., AC RA, FO LI, NI B., IO CO e IP D. A. sono stati condannati a 6 anni di reclusione ciascuno e IO C., EA V., EV ET, AC RO, NT Fi., FO CO, NO G. e TA G., ai quali erano state concesse in primo grado le attenuanti generiche, sono stati condannati a 4 anni di reclusione ciascuno.
Stante la molteplicità degli episodi da trattare, avvenuti in un ampio arco di tempo, è opportuno esporre gli elementi su cui sono state fondate le pronunce di condanna in relazione alle varie imputazioni, con sintetico richiamo delle circostanze di fatto necessarie per la comprensione dei motivi di ricorso. Gli addebiti associativi (capi A e L1 del proc. 19/94, capo A del proc. 14/96 e capo 20 del proc. 4/97). La Corte di assise di appello ha, come il giudice di primo grado, ritenuto provato che il gruppo facente capo allo MO LE e ai suoi figli (inizialmente anche al fratello MO ZO, che poi però era stato progressivamente emarginato) avesse assunto i caratteri propri della associazione di stampo mafioso. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito la struttura di questa cosca era, come già detto, di tipo precipuamente familiare con al vertice il capo carismatico MO LE, il quale aveva raggiunto una posizione di rango nell'ambito della "ndrangheta" e di supremazia sulle "locali" limitrofe e divideva di fatto il potere con i figli;
potere che veniva esercitato in piena sintonia di interessi ma, quanto ai meccanismi decisionali, anche in forma disgiunta, conclusione che ha comportato l'assoluzione degli imputati, pur se con ruolo direttivo, dagli addebiti specifici in tutti i casi in cui non è stata ritenuta dimostrata una loro effettiva partecipazione al momento deliberativo (è il caso, ad esempio, delle imputazioni di concorso in omicidio ascritte a MO RE).
Ha ritenuto ancora il giudice di secondo grado provata l'esistenza, nell'ambito della cosca MO, della struttura associativa specificamente finalizzata al traffico di stupefacenti la cui direzione è stata attribuita, tra gli attuali ricorrenti, a MO LE e a MO RE e ha ritenuto, come si vedrà più avanti, che vi fossero elementi per considerare inseriti in tale struttura alcuni di coloro che sono stati giudicati responsabili di partecipazione all'associazione mafiosa, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. affinché valutasse se procedere nei loro confronti anche per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. A queste conclusioni in ordine agli addebiti associativi i giudici del merito sono pervenuti sulla base degli apporti, di cui più dettagliatamente si dirà esaminando i motivi di gravame dei ricorrenti che per queste imputazioni hanno riportato condanna, forniti da numerosi collaboratori di giustizia e tenendo conto di quanto già emerso in un procedimento in cui erano stati contestati a MO LE e ai figli MO NI, MO PE e MO ZO il delitto di cui all'art. 416 c.p., per essersi associati tra di loro fino al settembre 1982 in una organizzazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di più delitti, e il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., introdotto dalla L. 13 settembre 1982, n. 396, per avere proseguito in tale condotta sino all'aprile 1984 insieme, tra gli altri, agli attuali ricorrenti EV ET, AC RO e NT Fi..
Dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la ricostruzione delle vicende della cosca MO e dei fatti specifici solo CE LE ha confessato di avere fatto parte di tale sodalizio, affermando di essere stato responsabile della "locale" di Montebello Jonico, e ha riportato per questo reato condanna definitiva con sentenza della Corte di assise di Reggio Calabria in data 26/06/98. Altri collaboratori risultano avere fatto parte di cosche calabresi alleate o in qualche caso rivali di quella degli MO, vicina come posizione al cartello dei De Stefano ma rimasta in posizione neutrale nella guerra di mafia iniziata a metà degli anni ottanta. Si tratta di EC IP nato nel 1947 (precisazione necessaria per distinguerlo dall'omonimo ricorrente, suo cugino, nato nel 1956) capo della cosca alleata, con quella degli MO in costante rapporto, in posizione dominante nel vicino territorio di AR, Bocale e Pellaro;
di ER EL, che nella "ndrangheta" aveva il rango di "santista"; di IE OL, affiliato alla cosca di Reggio Calabria dei AB;
di LA UB MO, appartenente alla cosca rivale dei Condello;
di ON CC, esponente della omonima cosca di Scilla, il quale venne in contatto con la cosca MO avendo dimorato dal 1991 al 1993 in soggiorno obbligato a Melito di Porto Salvo;
di RI NI, componente della alleata cosca reggina dei LA;
e di OP PE, appartenente alla cosca reggina degli Imerti.
Altri collaboratori risultano avere fatto parte di gruppi mafiosi o malavitosi venuti per varie ragioni, per lo più legate a traffici criminosi, in contatto con la cosca MO.
Si tratta di AN SA, capo di un gruppo di Trani della organizzazione criminale denominata "Sacra corona unita"; di CO ET, esponente di spicco della criminalità messinese di derivazione "ndranghetista"; di Di AO CC, appartenente al gruppo della mafia SE dei "malpassoti"; di SE ON, trafficante di droga in Campania e Liguria che è stato sentito per la prima volta nel giudizio di appello avendo iniziato la collaborazione dopo il processo di primo grado;
di RR UR, ET ON e RI ON, appartenenti a gruppi malavitosi collegati con la mafia siciliana e calabrese operanti in Lombardia;
e di UL MA, appartenente ad un gruppo di Taranto della "Sacra corona unita".
Omicidio di VI NI (capo T del proc. 19/94). Il VI An., che venti giorni prima era scampato a un altro analogo attentato, venne ferito mortalmente con colpi di arma da fuoco in Melito di Porto Salvo il 28/02/81, mentre si trovava sulla sua autovettura, da persone che gli spararono da una macchina in corsa.
Di questo delitto è stato ritenuto responsabile, in qualità di mandante, lo MO LE (nei cui confronti è stata disposta la trasmissione degli atti al P.M. per le sue valutazioni in ordine al precedente tentato omicidio) sulla base delle dichiarazioni rese dal EC e dal LA U. G..
Ha riferito il EC - che è stato coinvolto nelle indagini per il primo attentato e poi prosciolto - di avere appreso dallo stesso VI An., mentre TU si trovava in ospedale dopo essere stato ferito la prima volta, e poi da MO LE e da un suo uomo in seguito deceduto, AL IL, che a volere la morte del predetto VI An. era proprio lo MO N.; e ciò perché la vittima, che trafficava in droga, voleva mettersi in proprio ed inoltre aveva vanificato, distruggendo un'autovettura, un progetto di sequestro di persona ai danni di tale AF ON di Condofuri in cui erano coinvolti altri uomini della cosca, tra cui i TE HI MO e HI EL e i TE IP CO (il quale per l'omicidio di cui si tratta era stato incriminato ma poi assolto) e IP RO.
Ha ancora dichiarato il EC che il VI An., quando lo aveva visitato in ospedale, gli aveva fatto capire che tra i responsabili del primo attentato ai suoi danni vi era pure il predetto IP CO.
Quanto al LA U. G., ha riferito di avere appreso dal AL Si. che TU aveva eseguito il delitto su mandato di MO LE il quale aveva deciso l'eliminazione del VI An. insieme ai TE IP per la questione del fallito progetto di sequestro, in cui anche la vittima era stata inizialmente coinvolta.
Omicidio di IO EL e strumentali reati di furto e ricettazione di armi (capi M-N-O del proc. 19/94 e capo 3 del proc. 4/97). Questo omicidio e i due che seguono sono secondo la ricostruzione dei giudici del merito episodi che vanno inquadrati nella c.d. faida di Pellaro, cui la sentenza impugnata ha dedicato un capitolo molto ampio.
Si tratta di un sanguinoso scontro insorto per la supremazia in quel territorio che ha visto schierati da una parte la cosca MO e gli alleati sodalizi dei EC - gruppo facente capo originariamente al EC IP cl. 1947, il già citato collaboratore, poi affiancato dai più giovani cugini, gli attuali ricorrenti - e dei AM e dall'altro il gruppo dei TE IO EL, capo della "locale" di Pellaro, IO RA e IO OD;
scontro originato da contrasti riguardanti soprattutto gli interessi che sia gli MO che gli IO avevano nel campo della produzione di materiali per l'edilizia.
L'IO EL venne ucciso la mattina del 15/06/82, appena sceso dalla sua auto blindata davanti a un cantiere che aveva in località Bocale di Pellaro, con colpi di fucile cal. 12 caricato a pallettoni esplosi secondo gli inquirenti da persone appostate dal giorno prima in una villetta prospiciente.
Di questo delitto sono stati ritenuti responsabili - sulla base delle dichiarazioni del EC cl. 1947, del LA U. G., del CE P. e del RI Gi. - MO LE come mandante (è stato assolto solo dalla imputazione di cui al capo N per essere il furto ivi rubricato stato ritenuto frutto di una decisione estemporanea degli esecutori), i tre TE EC cugini del collaboratore come organizzatori (e il EC IP cl. 1956 anche come partecipe alla fase esecutiva) e il NE F. come esecutore materiale insieme a AM ON, il quale ultimo rimase poi a sua volta vittima di omicidio. Il EC cl. 1947 ha riferito di avere personalmente sentito MO LE, durante un incontro nella sua tenuta di Caracciolino cui aveva partecipato anche RA EL esponente di un altro gruppo di Pellaro, dire al AM ON che l'unico modo che TU aveva per risolvere i suoi problemi con gli IO, i quali gli avevano ammazzato il padre EC ZO e il fratello EC NT ed erano un incombente pericolo per la sua sopravvivenza, era rompere gli indugi e ucciderli;
e ha ancora riferito di avere poi appreso dallo stesso AM ON che l'omicidio LLIO EL l'aveva commesso insieme al NE F., in seguito divenuto suo cognato avendone sposato la sorella.
Il LA U. G. ha riferito di avere appreso dal già menzionato AL IL, che avrebbe dovuto partecipare all'azione e a sua volta era stato informato da MO LE, che esecutori del crimine erano stati il NE F. e il AM ON e lo stesso ha dichiarato il RI Gi., indicando come fonte il NE F. che aveva conosciuto in carcere nel 1989.
Quanto al CE P., ha dichiarato di avere appreso all'interno della cosca e dal AM ON che il delitto era stato posto in essere da TU e dal NE F. in esecuzione di incarico dato da MO LE a tutti i EC, gli attuali ricorrenti e il collaboratore, e che alla fase esecutiva aveva personalmente partecipato il EC IP cl. 1956, pure indicato in dibattimento come fonte.
Omicidio di IO OD (capo P del proc., 19/94). L'IO OD venne ucciso con colpi di arma da fuoco la mattina del 9/9/82 in pieno centro di Pellaro mentre stava conversando davanti a un'agenzia immobiliare.
Di questo delitto sono stati ritenuti responsabili MO LE come mandante e NE F. come esecutore materiale insieme al AM ON, riconosciuto quest'ultimo da testimoni oculari e ritenuto dalla Corte territoriale all'epoca LLomicidio strettamente legato al predetto MO N., sotto la cui protezione si era posto.
Anche in questo caso le dichiarazioni accusatorie nei confronti del NE F. ritenute probanti provengono dal EC cl. 1947, che ha indicato come fonte il AM ON, dal LA U. G., che ha indicato come fonte il AL Si., e dal RI Gi., che ha dichiarato di essere stato informato della sua partecipazione anche a questo omicidio dallo stesso NE F. nelle già ricordate confidenze carcerarie, mentre non sono state dalla Corte territoriale ritenute per questo fatto probanti le dichiarazioni de relato del CE P. (che pure ha indicato come fonte il AM An.) avendo TU fornito sull'episodio informazioni giudicate troppo lacunose. Tutti i predetti collaboratori, ad eccezione del RI Gi., hanno altresì dichiarato di avere appreso dalle stesse fonti che MO LE era tra i mandanti LLazione criminosa.
Omicidio di IO RA (capo O del proc. 19/94). L'IO RA venne ucciso con colpi di fucile cal. 12 caricato a pallettoni il 23/04/83 mentre era intento a pascolare un gregge nei pressi di Pellaro.
Di questo delitto è stata ritenuta provata la responsabilità del solo NE F., come esecutore materiale, sulla base delle convergenti dichiarazioni del LA U. G., che ha indicato come fonte il AL Si., e del EC cl. 1947, che ha indicato come fonte il AM ON il quale all'epoca LLomicidio si trovava in carcere ma era stato informato dallo stesso NE F.. A carico del NE F. è stata valorizzata come elemento di riscontro, per tutti e tre gli addebiti di omicidio in danno dei componenti della famiglia IO, la causale di vendetta che lo accomunava ai AM stante il rapporto con la donna appartenente a tale famiglia che sarebbe divenuta sua moglie.
Omicidio di AN NI e strumentali violazioni delle leggi sulle armi (capi B-C del proc. 19/94). Il AN An., ucciso il 6/02/90 con colpi di arma da fuoco in una contrada di Montebello Ionico, era stato condannato nel 1978 per l'omicidio avvenuto tre anni prima di IO EL, padre di IO CO nato nel 1966 (precisazione necessaria per distinguerlo dall'omonimo zio, nato nel 1946, che in questo procedimento ha riportato condanna solo per violazione LLart. 416 bis c.p.) e degli attuali ricorrenti IO FO, IO OR e IO NI. Le indagini si erano nell'immediatezza appuntate proprio nei confronti del predetto IO CO cl. 1966, che era stato incriminato per concorso nell'omicidio di cui si tratta con il fidanzato della sorella FO NI e dichiarato colpevole in primo grado ma era stato poi definitivamente assolto con sentenza 7/05/93 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto insufficienti per la condanna l'esistenza della causale di vendetta, comune anche ad altri familiari, la mancanza di alibi e la presenza di residui di sparo rilevata su un suo indumento. In questo procedimento sono stati ritenuti responsabili LLomicidio del AN An. - sulla base delle dichiarazioni del EC cl. 1947 e del CE P. - MO LE, IO FO, IO OR e IO NI come mandanti e inoltre il cognato di questi ultimi IO NI quale partecipe alla fase deliberativa, essendosi adoperato per fare ottenere ai IO (indicati dal collaboratore LA U. G. tra gli appartenenti alla cosca MO, così come lo stesso IO A.) l'autorizzazione del capo del sodalizio ad attuare la vendetta familiare per l'uccisione del loro padre.
Il EC ha riferito che il IO CO cl. 1966, con il quale era stato detenuto nel carcere di Reggio Calabria nel periodo in cui il giovane era ristretto in custodia cautelare per l'omicidio del AN An. (ed aveva ricevuto in cella il "rimpiazzo", una sorta di aumento di livello nella gerarchia della "ndrangheta", del che ha parlato anche il collaboratore RI Gi.), gli aveva raccontato che insieme ai TE si era rivolto allo MO LE, con i buoni uffici dello IO A., per ottenere l'autorizzazione a porre in essere la vendetta, che altrimenti non avrebbe potuto essere attuata dovendo compiersi nel territorio di pertinenza della cosca;
dopo di che lo MO N. si era assunto l'onere di riparare il torto subito dalla sua famiglia ed era avvenuto il delitto, alla cui esecuzione egli IO CO non aveva partecipato. Quanto al CE P. ha riferito il 13/03/95 nella fase delle indagini preliminari - in un verbale che è stato acquisito agli atti nel dibattimento di primo grado perché utilizzato dal P.M. per contestazioni in relazione all'omicidio dello RB An. - di essere stato presente a una discussione tra MO ZO, figlio dello MO LE, IO A. e un consuocero del AN An., parente degli MO, che era venuto appositamente dal Canada per dirimere la questione, discussione in cui tale personaggio aveva comunicato che il AN An. non aveva voluto saperne di espatriare, in modo da sottrarsi a una sorte che era per così dire annunciata, e si era quindi convenuto dagli astanti che doveva essere eliminato;
al che egli CE P. si era allontanato, perché non interessato alla questione, ma qualche giorno dopo aveva saputo che era avvenuto l'omicidio e MO ZO gli aveva detto in tono ironico la frase "al tuo paesano gli abbiamo riempito la testa di piombo".
E stata altresì valorizzata dalla Corte territoriale in funzione di riscontro di queste dichiarazioni, sia nei confronti dei TE IO che dello IO A. che ha sposato una loro sorella, l'esistenza di una imponente causale di vendetta familiare - evidenziata anche dalla sentenza che pure aveva assolto il IO CO cl. 1966 - della quale sono state ravvisate le tracce in talune delle modalità, che si vogliono simboliche, con cui è stato commesso l'omicidio. Omicidio di RB ON e strumentali violazioni delle leggi sulle armi (capi 13-14 del proc. 4/97). Lo RB An. - pregiudicato sospetto di trafficare in sostanze stupefacenti insieme ai TE uno dei quali, RB ZO all'epoca detenuto, ebbe qualche mese dopo a subire un analogo attentato - venne ucciso la sera del 25/03/90 con colpi di fucile a canne mozze caricati a panettoni in Saline di Montebello Ionico, subito dopo essere uscito da un bar, da almeno due persone ivi appostate.
Di questo delitto è stato ritenuto responsabile OM EL, come partecipe alla fase esecutiva con compiti di segnalazione LLuscita della vittima dall'esercizio a chi era appostato in attesa (il che avrebbe fatto accendendosi una sigaretta benché non fosse fumatore), sulla base delle dichiarazioni rese dal CE P. che allo RB An. era legato da rapporto di parentela.
Il collaboratore ha riferito, indicando come fonti alcuni dei TE MO tra cui MO EL e il fratello della vittima OM CO, che l'omicidio era stato voluto dalla cosca MO per punire lo RB An. di uno "sgarro" ed era stato eseguito da due cugini del OM EL, FO RA (incriminato e assolto in primo grado per mancanza di riscontri individualizzanti) e il figlio del boss OM NI, mentre compiti di supporto avevano svolto lo stesso OM EL nel modo di cui si è detto e tale IO LE.
Ha ancora riferito il CE P. che due giorni prima LLomicidio, mentre si trovava davanti alla macelleria degli MO insieme a MO EL, il OM EL si era avvicinato e aveva comunicato a quest'ultimo che non aveva potuto compiere una cosa che gli era stata commissionata, e ciò a causa della presenza di una pattuglia di carabinieri proprio nella zona ove è sito il bar davanti al quale era poi avvenuto il fatto, ma che avrebbe ritentato;
ed ha infine accennato a un ulteriore colloquio tra lo MO EL e il OM EL cui aveva assistito la sera del fatto, senza però percepire cosa si fossero detti, e ad una relazione sentimentale che lo stesso OM EL aveva con la moglie dello RB ON.
Della provenienza del mandato a uccidere dalla cosca MO hanno parlato anche il LA U. G., indicando come fonte il fratello della vittima RB ZO insieme al quale era stato detenuto, e il EC il quale ha riferito di avere appreso da MO PE, nipote dello MO LE, e dai propri cugini che lo RB An. apparteneva alla "famiglia" mafiosa dei MI di Saline, rivale degli MO per questioni riguardanti la gestione di appalti in Lombardia, e che la causale del delitto andava ricollegata a questi contrasti e all'attività intrapresa autonomamente dagli RB nel settore degli stupefacenti.
Il OM EL era già stato nel corso delle prime indagini indagato per questo omicidio, in quanto qualche minuto dopo che era stato commesso era stato visto da due carabinieri in borghese, EL AN e RE CO, provenire di corsa dalla zona ove si era verificato il fatto insieme a CO TO il cui fratello CO EM, seduto su una panchina, era pure ansimante mentre su un autovettura ferma con il motore acceso vi era OM RA (la persona indicata dal CE P. come il figlio del boss OM NI).
Era pure risultato che quella sera il OM EL e il CO TO si erano trattenuti nel bar in cui vi era anche lo RB ON, che era uscito dal locale un'ora dopo l'imputato, ma, essendo questi elementi stati ritenuti insufficienti per esercitare l'azione penale, nel marzo 1992 il procedimento era stato archiviato. L'episodio è stato ripreso e valorizzato dai giudici del merito in questo procedimento in funzione di riscontro delle dichiarazioni accusatorie del CE P. nei confronti del OM EL. Ed è stato anche valorizzato come riscontro, rappresentando una ragione personale che poteva avere indotto il OM EL ad accogliere la sollecitazione degli MO a partecipare all'azione criminosa, il fatto che due anni dopo l'omicidio, dopo l'archiviazione della prima indagine a suo carico, il predetto OM C. aveva iniziato un periodo di convivenza con la vedova della vittima.
Quanto a MO LE e a MO RE, i quali pure in primo grado erano stati condannati per questo omicidio, la Corte di assise di appello, pur ritenendo provato che il mandato a uccidere proveniva dalla cosca MO, ha ritenuto che non vi fossero sufficienti prove della loro personale partecipazione al momento deliberativo. Sequestro a scopo di estorsione in danno di Di CO PE (capo C del proc. 14/96) e episodi estorsivi in danno della impresa LO (capo F1 del proc. 19/94), LLimpresa ZO (capo G1 del proc. 19/94) e di FA ER (capo U1 del proc. 19/94). Il primo in ordine di tempo degli episodi criminosi attraverso cui, secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici del merito, la cosca MO ha realizzato la propria supremazia mafiosa nel territorio di Melito di Porto Salvo al fine di controllare le attività economiche più importanti che ivi si svolgevano e di trame lucro è il sequestro di persona, avvenuto il 22/09/76 in Saline e protrattosi per oltre tre mesi, del giovane studente napoletano Di CO PE, appartenente a una famiglia proprietaria in quella zona di terreni che sono stati oggetto di procedure di esproprio in relazione ai lavori per la realizzazione delle strutture della Liquichimica e delle grandi officine delle Ferrovie. Di questo delitto è stato ritenuto responsabile, in qualità di mandante, MO LE sulla base principalmente delle dichiarazioni rese dal EC e dal LA U. G..
Ha riferito il EC che il già menzionato AL IL, uomo di MO LE, gli aveva detto di avere eseguito il sequestro, insieme ai TE IP e ad altri, per conto del predetto MO N., il quale gli aveva dato di ciò conferma;
ed ha aggiunto che lo MO N. era interessato non tanto al relativamente modesto riscatto (il rilascio del giovane era avvenuto dopo il pagamento da parte del padre di 180 milioni di lire) quanto a far desistere i familiari della vittima dall'opposizione agli espropri che poteva intralciare le mire della cosca, attraverso la gestione diretta o indiretta dei lavori in subappalto, sulle opere che dovevano essere realizzate sui terreni.
Pure il LA U. G. (senza indicare la fonte, che peraltro la Corte di assise di appello ha ritenuto sia stato anche per lui il AL Si.) ha dichiarato che il sequestro era stato voluto dagli MO e queste accuse sono state dalla Corte di assise di appello ritenute riscontrate da quanto riferito dalla madre del sequestrato LL AR sulle pressioni ricevute, tramite gli intermediari che trattavano con i rapitori, affinché acconsentisse all'esproprio dei terreni su cui si dovevano costruire le officine delle Ferrovie e dalla documentazione relativa.
MO LE è stato ritenuto colpevole pure delle estorsioni subite sino al 1984 dall'imprenditore FA ER, suo concorrente nell'attività di produzione di calcestruzzo, e tra il 1987 e il 1991 dall'impresa LO appaltatrice dei lavori per il raddoppio della ferrovia Reggio Calabria - Melito.
Anche per questi episodi criminosi a base LLaffermazione di responsabilità sono state poste le dichiarazioni del EC cl. 1947 il quale ha riferito di essersi rivolto a MO LE, su sollecitazione di tale Ficara, per fare cessare gli attentati intimidatori che il FA S. continuamente subiva e di avere avuto da lui la conferma che ne era effettivamente il mandante;
ed ha riferito ancora il EC LLaccordo intervenuto tra il suo omonimo cugino nato nel 1956 e MO LE per spartirsi le tangenti provenienti dalla LO e dalle altre imprese che eseguivano nel territorio di Pellaro i lavori per il raddoppio della ferrovia Reggio Calabria - Melito.
È stato valorizzato come riscontro delle dichiarazioni del EC, quanto all'episodio in danno del FA S., il fatto che TU, pur essendo proprietario di un impianto per la produzione di inerti, ha riconosciuto di essersi rifornito di tale materiale, in modo ritenuto dalla Corte di merito antieconomico, in una cava controllata dalla famiglia MO;
e quanto all'episodio in danno LLimpresa LO sono state valorizzate le dichiarazioni del RI Gi., il quale ha riferito di avere assistito a incontri tra i LA e MO EL e MO ZO per suddividersi i proventi delle estorsioni relative al raddoppio della linea ferroviaria, nonché le circostanze di fatto accertate con la sentenza 23/06/00 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria con cui il EC IP cl. 1956 e i suoi TE erano stati condannati per estorsione in danno di ON PE, dirigente LLimpresa suddetta. Sempre MO LE e in questo caso anche AO DE sono stati infine ritenuti responsabili LLestorsione subita dal 1982 dall'imprenditore ZO EL in relazione ai lavori per la costruzione delle officine delle Ferrovie in Saline Joniche. Sono state in questo caso ritenute dalla Corte di merito probanti le convergenti dichiarazioni del EC e del Di AO R., affiliato a un sodalizio mafioso SE, i quali hanno entrambi riferito, indicando come fonti rispettivamente lo stesso MO LE e il di lui figlio MO ZO, LLintervento operato dal AO B., recatosi in Calabria, per far sì che al suo "protetto" ZO Ca. venisse ridotto l'importo delle somme che l'impresa appaltatrice doveva versare come tangente alla cosca MO e insieme per garantirne il pagamento.
Episodi di traffico di stupefacenti (capi M1 e A2 del proc. 19/94 e capo G del proc. 14/96). Dell'episodio di cui al capo A2 del proc. 19/94, riguardante l'importazione via mare di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente in Saline nel settembre 1982, sono stati ritenuti responsabili MO LE e MO RE sulla base principalmente delle dichiarazioni del EC, il quale ha riferito di questa operazione (che era stata effettuata per conto della cosca reggina dei De Stefano, LLorganizzazione del AO B. e di altri) avendogliene parlato lo stesso MO LE in un incontro nella tenuta di Caracciolino, ove lo aveva condotto lo MO RE;
incontro in cui il EC aveva avuto modo di vedere dei fusti contenenti l'hashish che era stato sbarcato e di assistere a una trattativa, condotta dallo MO LE in presenza del figlio, per la cessione di tale sostanza a soggetti a lui sconosciuti. La Corte di merito ha ritenuto queste dichiarazioni del EC riscontrate, per quanto concerne MO LE, da quelle di altri collaboratori - RI Gi., ER Mi., ET An. e RI An. - da cui ha desunto il frequente coinvolgimento del sodalizio di cui l'imputato era a capo in simili operazioni;
e per quanto concerne MO RE dalle dichiarazioni del collaboratore La AN Sa. circa l'intervento del predetto nell'episodio di cui al capo M1 del proc. 19/94, di cui pure è stato ritenuto responsabile, riguardante l'importazione in due occasioni, nel 1990 e 1991, e la successiva cessione a organizzazioni criminali catanesi di complessivi 5 kg. di eroina.
Ha riferito al riguardo il La AN Sa., coimputato che per questo reato ha riportato condanna ma non ha proposto ricorso, dei contatti che il capo del suo sodalizio IT SA, da lui accompagnato, aveva avuto per questi acquisti di droga con MO PE, MO ZO e MO RE il quale ultimo aveva incontrato anche a Catania, episodio che la Corte di merito ha ritenuto ricollegabile alla stessa operazione.
Ha ritenuto in definitiva la Corte di assise di appello che i due episodi, quello narrato dal EC e quello narrato dal La AN Sa., costituissero reciproco riscontro di una continuativa attività di traffico di stupefacenti svolta dallo MO RE nell'ambito della cosca, e ha quindi fondato su tali elementi anche l'affermazione di responsabilità LLimputato per l'addebito di partecipazione con ruolo organizzativo all'associazione finalizzata al narcotraffico.
Dell'episodio infine di cui al capo G del proc. 14/96, riguardante l'acquisto effettuato in Torino in epoca imprecisata tra il 1989 e il 1990 di un quantitativo di 5 kg. di cocaina, è stato ritenuto responsabile NI Gi. sulla base delle dichiarazioni del collaboratore UL Ma..
Episodio di traffico di armi (capi N1 e B2 del proc. 19/94). Si tratta di un episodio di importazione via mare di un ingente quantitativo di armi da guerra e comuni e relativo munizionamento, avvenuto in Saline nel 1990, di cui sono stati ritenuti responsabili MO LE e AO B..
Di questo sbarco ha parlato più specificamente l'AN Sa., che ha indicato come fonte GA CO capo LLomonima cosca, e le sue dichiarazioni sono state dalla Corte di merito ritenute riscontrate da quanto narrato da altri collaboratori - il più volte menzionato EC (con riferimento all'episodio del 1982 che aveva riguardato non solo stupefacenti ma anche armi), CO ET, Di AO CC (il quale ha riferito di cose apprese nel carcere di Locri da MO ZO, FO LI e FO CO), ON CC, UL MA, La AN NT e RI ON - i quali tutti hanno dichiarato di avere appreso, nei rispettivi differenti ambiti, di traffici di armi di provenienza soprattutto mediorientale posti in essere dalla cosca MO d'intesa con altri gruppi mafiosi e malavitosi.
E tra questi gruppi vi era, a detta del EC, del Di AO R., del La AN Sa. e dello RI An., quello del AO B.. Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione - integrato da motivi nuovi e memorie per IO C., i EC, EA V., NT Fi., MO RE, NI B., NE F., i IO, NI Gi., NO G., OM C. e IO A.- i difensori di tutti gli imputati di cui sinora si è discorso e i TE EC, il NO G. e il AO B. anche personalmente.
Parte dei motivi di gravame, riguardanti questioni di interesse generale di carattere procedurale o attinenti alla utilizzabilità e valutazione delle prove, sono comuni e conviene dunque trattarli insieme prima di quelli che sono stati formulati in relazione a ciascuna delle singole posizioni sotto i profili LLaffermazione di responsabilità per i vari addebiti e del trattamento sanzionatorio. La questione riguardante la destinazione in supplenza a comporre il collegio della Corte di assise di appello di un magistrato in servizio presso uno dei tribunali del distretto.
Le difese degli imputati ST M., AC RO, MO LE, NE F., NI Gi., IO FO, IO OR, IO NI e IO A. hanno sollevato una questione che investe la validità LLintero giudizio di secondo grado di cui hanno eccepito la nullità, ai sensi LLart. 178 c.p.p., lett. a), art. 179 c.p.p. e 25 Cost., per essere stato designato a comporre il collegio come giudice a latere, si sostiene illegittimamente perché in violazione dei normali criteri tabellari, un magistrato in servizio presso il Tribunale di Locri.
La questione è priva di fondamento.
Al riguardo va anzitutto ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le ultime, le sentenze di questa Sezione 21/10/03, Amato e altri, rv. 228.521 e 26/02/04, Alampi e altro, rv. 228.640) secondo cui, essendo con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 stata eliminata sotto il profilo organico l'autonomia delle Corti di assise rispetto all'ufficio di appartenenza, si applica anche ad esse l'art. 33 c.p.p., comma 2 il quale stabilisce che le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni non si considerano attinenti alla sua capacità; con la conseguenza che non integra una nullità di ordine generale ai sensi LLart. 178 c.p.p., lett. a) l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati a dette Corti, sia sotto il profilo della partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte di appello non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis inserito dal citato D.P.R. n. 449 del 1988 contenente norme per l'adeguamento LLordinamento
giudiziario al nuovo processo penale, sia sotto il profilo della sostituzione di un giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario anche fuori delle ipotesi previste e con modalità diverse da quelle consentite.
Hanno sostenuto i ricorrenti - richiamando quanto affermato nelle sentenze di questa Sezione 7/05/03, P.M. in proc. Solito e altri, rv. 227.212 e 30/03/05, Perronace, rv. 231.338 - che l'art. 33 c.p.p., comma 2 non potrebbe trovare nel caso di specie applicazione incontrando la generale operatività di tale norma un limite nel principio di precostituzione del giudice naturale posto a garanzia LLimparzialità degli organi giudiziari, ma il richiamo a tali decisioni non è pertinente facendosi in entrambe riferimento, come nella seconda è stato puntualizzato, non già ad ogni situazione in cui nella designazione del giudice si sia verificata qualche irregolarità ma solo a quelle del tutto extra ordinem, caratterizzate da arbitrio proprio al fine di costituire, in violazione del suddetto principio costituzionale, un giudice ad hoc. La destinazione in supplenza del magistrato in servizio presso il Tribunale di Locri risulta al contrario essere stata legittimamente disposta dal Presidente della Corte di appello di Reggio Calabria con decreto emesso il 16/05/03 nell'esercizio del potere riconosciutogli dalla L. 21 febbraio 1989, n. 58, nel quale si dà atto della situazione di incompatibilità in cui si erano venuti a trovare il componente effettivo del collegio e gli altri consiglieri della sezione e della impossibilità di utilizzare un altro magistrato avente qualifica di appello in considerazione della limitata consistenza degli organici e delle esigenze di servizio. La questione attinente alla utilizzabilità ai fini della decisione della parte non usata per le contestazioni dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini acquisiti ai sensi LLart. 500 c.p.p.. Con riguardo alla utilizzazione, ritenuta dalla Corte di assise di appello legittima, dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da collaboratori di giustizia anche nella parte non usata per le contestazioni le difese degli imputati MO LE, MO RE, IO FO, IO OR, IO NI e IO A. hanno eccepito la violazione degli artt. 191 e 500 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 e art. 111 Cost. commi 3 e 4 per mancato rispetto del principio del contraddittorio. Dalla difesa di MO RE peraltro la questione è stata posta, con riferimento alle dichiarazioni rese dal LA U. G., senza la necessaria specificità non essendo indicati nei motivi di ricorso nè le parti dei verbali delle cui utilizzazione ci si duole ne' la loro rilevanza probatoria.
La questione è stata invece posta in modo puntuale dalle difese degli altri imputati con riferimento alle dichiarazioni rese il 13/03/95 nella fase delle indagini dal CE P. che sono state dal giudice di secondo grado, a differenza di quello di primo grado che ciò non aveva fatto, utilizzate per la decisione, con applicazione della regola di valutazione di cui al previgente art. 500 c.p.p., comma 4 in forza della norma transitoria di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26 anche in relazione all'omicidio del AN An.
benché il relativo verbale fosse stato acquisito dalla Corte di assise in seguito a contestazioni che avevano riguardato solo l'omicidio dello RB An..
La doglianza è meritevole di accoglimento.
La Corte di assise di appello ha dato atto (v. la pag. 1666 della sentenza impugnata) che tale parte del verbale - acquisito, lo si ripete, nella sua interezza a seguito di contestazioni riguardanti l'omicidio dello RB An. - non era stata usata per le contestazioni relativamente all'omicidio del AN An., non essendo stata fatta in dibattimento al CE P. alcuna domanda su questo episodio criminoso, ma ha ritenuto di potersene ugualmente avvalere come prova.
Ciò sulla base di pronunce di questa Corte (cfr. Sez. 1^ 1/02/96, Buzzone e altri, rv. 203.898 e Sez. 6^ 3/03/98, Masone e altri, rv. 210.216) nelle quali si è affermato che le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto di contestazione. La portata di queste decisioni è stata però dilatata oltre i limiti derivanti dal riferimento alle fattispecie in esame e dalla ragione con cui è stata giustificata la possibilità di acquisizione integrale delle dichiarazioni, indicata in entrambe le pronunce nell'esigenza di consentire una corretta interpretazione e valutazione del contenuto delle dichiarazioni medesime in considerazione della contraddittorietà con quanto riferito dal dichiarante in dibattimento.
La precisazione in questi termini della ratio della disposizione risponde chiaramente alla necessità di contemperare quanto più possibile modalità ed effetti LListituto delle contestazioni, attraverso il quale viene data rilevanza sul piano probatorio a dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi, con il principio della formazione della prova in contraddittorio, ora espressamente enunciato nel nuovo testo LLart. 111 Cost., al quale è stato con il codice del 1988 improntato il processo penale. L'amplissima soluzione interpretativa adottata dal giudice di secondo grado - comportando la conseguenza di rendere possibile l'introduzione nel processo anche di materiale raccolto nella fase delle indagini riguardante un fatto completamente diverso da quello su cui le parti hanno potuto, sia pure nei limiti del meccanismo delle contestazioni, esercitare una qualche forma di dialettica - si pone invece in insanabile contrasto con tale principio, oltre che con il dettato LLart. 500 c.p.p., comma 1 ove si stabilisce che la facoltà di procedere alla contestazione delle precedenti dichiarazioni può essere esercitata "solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto". La possibilità di utilizzare per la decisione le dichiarazioni usate per le contestazioni deve dunque intendersi limitata alle parti del relativo verbale che sono state effettivamente contestate ed a quelle che possono servire per meglio comprenderne il contenuto. Parti queste ultime che vanno individuate, proprio per il rispetto del principio del contraddittorio, solo nei rigorosi confini di una stretta comunanza di oggetto - che nel caso di specie, riguardante due episodi criminosi storicamente e probatoriamente del tutto distinti, non può assolutamente essere ravvisata - con quelle effettivamente contestate.
Le altre questioni attinenti alla utilizzabilità delle prove. Sempre con riguardo al contributo del CE P., ma con riferimento questa volta alle dichiarazioni da TU rese in dibattimento nelle udienze del 13 e del 20/10/00, le difese dei EC e di MO LE ne hanno eccepito la inutilizzabilità per violazione degli artt. 191, 727 e 729 c.p.p. per essere state assunte direttamente dalla Corte di assise in videoconferenza, mentre il predetto collaboratore si trovava detenuto in un carcere francese, senza l'osservanza delle norme sulle rogatorie internazionali. L'eccezione è infondata poiché la prova è stata legittimamente assunta ai sensi LLart. 147 bis norme att. c.p.p., in udienze dibattimentali svoltesi in territorio italiano, nel pieno rispetto del nostro codice di rito e della sovranità dello Stato estero che ha collaborato consentendo il collegamento audiovisivo. Si dà atto a quest'ultimo proposito nella sentenza impugnata della intervenuta espressione di un assenso di massima da parte LLAutorità giudiziaria francese, anche se all'epoca non ancora vincolata da obblighi di diritto internazionale, a che l'audizione del CE P. si svolgesse in questa forma non prevista dal proprio ordinamento.
Con riguardo alla acquisizione e utilizzazione, ritenuta dalla Corte di assise di appello legittima, dei verbali delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dal collaboratore ON R. - il quale nel giudizio di primo grado non ha potuto essere sentito per la gravità delle sue condizioni di salute che ne hanno poi determinato il decesso - le difese degli imputati ST M., AC RO, MO LE e NO G. hanno eccepito la violazione LLart. 512 c.p.p. sull'assunto che il P.M., cui il progressivo aggravarsi delle condizioni dello stesso ON R. era noto, avrebbe potuto chiederne l'audizione, quando questa era ancora possibile, all'inizio del lungo dibattimento.
La questione è manifestamente priva di ogni fondamento in quanto ciò che ha giuridico rilievo, perché si possa dare lettura ai sensi LLart. 512 c.p.p. di atti assunti nella fase delle indagini, è solo che l'impossibilità di ripeterli in dibattimento fosse imprevedibile al momento della loro assunzione;
il che nel caso di specie non è messo in discussione.
Hanno infine contestato la acquisizione e utilizzazione ai sensi LLart. 238 bis c.p.p. della sentenza 7/05/86 della Corte di appello di Reggio Calabria, della quale si è detto a proposito degli addebiti associativi, le difese degli imputati IO C., EV ET, AC RO e NT Fi. sul rilievo che tale pronuncia era stata superata, dopo il parziale annullamento, dalla sentenza emessa il 25/5/89, in esito al giudizio di rinvio, dalla Corte di appello di Catanzaro.
Anche questa questione è infondata.
La sentenza di cui si tratta - sostanzialmente confermativa di quella emessa il 18/12/85 dal Tribunale di Reggio Calabria che, come già si è detto, aveva ritenuto gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c.p., per essersi associati tra di loro fino al settembre 1982 in una organizzazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di più delitti, e del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., introdotto dalla L. 13 settembre 1982, n. 396, per avere proseguito in tale condotta sino all'aprile 1984 - era stata annullata da questa Corte con sentenza in data 5/05/87 solo relativamente al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e in sede di rinvio, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 25/05/89, era intervenuta per questo addebito pronuncia assolutoria. Di questo esito il giudice di secondo grado ha dato atto, ma correttamente ha ritenuto che gli elementi di fatto accertati con la sentenza parzialmente annullata, costituenti il fondamento della pronuncia di condanna per il delitto di cui all'art. 416 c.p., dai quali era stata desunta l'esistenza di un'associazione criminosa con caratteri mafiosi facente capo alla famiglia MO potessero essere ugualmente utilizzati mettendoli in relazione con quanto emerso in questo processo;
e ciò per l'ineccepibile ragione che alla finale assoluzione degli imputati in ordine all'addebito di cui all'art. 416 bis c.p. il giudice di rinvio era pervenuto non già perché avesse ritenuto che dette circostanze di fatto non fossero sussistenti ma, quanto al periodo sino al settembre 1982, solo per il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole e, quanto al periodo successivo, per la ritenuta insufficienza di ciò che era stato possibile provare in quella sede sulla prosecuzione LLattività LLassociazione dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice.
Le questioni attinenti alla valutazione delle prove. Poiché l'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata principalmente su chiamate in correità o, più spesso, in reità da parte dei già menzionati numerosi collaboratori vengono nella quasi totalità dei motivi di ricorso formulate in misura maggiore o minore critiche e riserve, talora in termini pressoché identici, alla positiva valutazione espressa dai giudici del merito in ordine alla credibilità di tali soggetti, alla attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni e alla idoneità dei riscontri che sono stati individuati per giustificare le pronunce di condanna. Al riguardo viene in quasi tutti i motivi di ricorso denunciata, con le specificazioni dovute alla diversità delle vicende e delle posizioni, la non corretta applicazione che sarebbe stata fatta, malgrado le affermazioni di principio, della regola di giudizio dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 3 con speciale riferimento alle tematiche della valutazione delle chiamate in reità de relato e della c.d. confessione extragiudiziale, della possibilità di considerare dette chiamate in funzione di reciproco riscontro e dei limiti in cui può essere operata una valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie.
La risposta alla maggior parte di queste critiche può già essere data in via generale effettuando una volta per tutte, in modo da evitare inutili ripetizioni, le opportune puntualizzazioni sui vari temi.
Va subito detto che la Corte di assise di appello ha seguito in relazione a tutte le imputazioni una metodologia corretta, senza trascurare alcuno dei fondamentali passaggi - indicati nella sentenza delle Sezioni unite 21/10/92, MA e altri - in cui il controllo di attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità e in reità si deve articolare e che appropriati sono anche i riferimenti contenuti nella sentenza impugnata alla ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia, anche se le conseguenze che sul piano concreto ne sono state tratte, come si dirà esaminando i singoli fatti e posizioni, non si sottraggono in alcuni casi a censura. Al primo fondamentale passaggio, rappresentato dalla verifica della credibilità soggettiva dei vari collaboratori, il giudice di secondo grado ha dedicato un'ampia parte della sentenza - fatta oggetto nei motivi di gravame di numerose critiche e riserve dirette soprattutto nei confronti del EC, del LA U. G. e del CE P. - in cui di ciascuno viene esaminato il vissuto criminale con speciale riguardo ai rapporti con coloro che sono dagli stessi collaboratori stati indicati come fonti.
L'affidabilità del EC è stata messa in discussione soprattutto perché questo collaboratore, che non si è mai attribuito i fatti più gravi, è stato però sospettato di essere in alcuni di essi coinvolto, venendo talora anche incriminato, ed è stato inoltre accusato di calunnia in danno di un magistrato così come il LA U. G., del quale sono stati soprattutto evidenziati i problemi mnemonici.
Avrebbe inoltre il EC, secondo le prospettazioni difensive, ricevuto smentite in altre vicende giudiziarie, come quella riguardante l'omicidio di un altro degli IO, IO Leandro. Quanto al CE P., a renderlo inaffidabile secondo le difese sarebbero la tendenza a enfatizzare la propria caratura criminale, il non essersi mai attribuito la responsabilità di fatti di sangue, le smentite pure da lui subite in altre vicende giudiziarie, i dubbi sulla genesi della sua collaborazione e addirittura sulla sua reale appartenenza alla cosca MO, appartenenza che si sostiene essere provata solo dalla confessione che però non sarebbe stata adeguatamente vagliata anche a causa della sua acquiescenza alla mite condanna riportata.
La Corte di assise di appello ha sottoposto ciascuna di queste riserve e critiche a esauriente disamina - sorretta da adeguato apparato argomentativo immune da vizi di manifesta illogicità, i soli che potrebbero avere rilievo in questa sede, e particolarmente approfondita nei confronti del CE P. della cui appartenenza alla cosca MO è stata trovata conferma nelle dichiarazioni di vari altri collaboratori - evidenziando come molte di esse fossero inconsistenti, inconcludenti o di scarso rilievo e altre invece, per lo più attinenti a vicende diverse, non prive di qualche apparenza di fondamento ma in nessun caso idonee a inficiare radicalmente, al punto da rifiutarle senza eseguire gli ulteriori controlli, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti degli attuali ricorrenti.
A quest'ultimo riguardo la Corte territoriale si è spesso richiamata al principio per cui è ammessa la valutazione frazionata delle chiamate in correità e in reità e ciò ha fatto in modo ineccepibile, dopo avere verificato che tra le diverse parti del narrato dei collaboratori non vi fosse quel rapporto di interferenza fattuale e logica che, secondo quanto precisato da questa Corte (cfr. Sez. 1^ 18/12/00, Orofino e altri, rv. 217.820), si verifica solo quando l'una si presenti come imprescindibile antecedente LLaltra. Quanto alla critica di fondo, ribadita in quasi tutti i ricorsi, secondo cui con molte delle dichiarazioni poste a base delle pronunce di condanna i collaboratori hanno trasfuso nel processo una conoscenza dei fatti solo indiretta, si tratta di un aspetto che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto non pregiudizievole della loro attendibilità in applicazione del principio da questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 1^ 6/2/92, P.M. e Baraldi e altri, rv. 189.867; Sez. 5^ 14/11/92, P.M. e Madonia e altri, rv. 193.557; Sez. 4^ 15/03/96, Imparato, rv. 204.544; Sez. 2^ 17/01/97, P.M. e Accardo, rv. 207.844) secondo cui dichiarazioni siffatte non perdono per questo carattere la loro valenza probatoria, neppure se la persona da cui il dichiarante afferma di avere ricevuto la confidenza sia lo stesso autore del reato, ma necessitano di una verifica particolarmente rigorosa che va estesa alla fonte originaria delle notizie;
tenendo presente peraltro che non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle attinenti alle attività di un sodalizio criminale che sono frutto di conoscenze acquisite da chi in esso è inserito, soprattutto se in posizione di vertice, per il naturale flusso circolare di informazioni che in ogni ambito associativo si verifica (cfr. in proposito Sez. 1^ 10/05/93, Algranati e altri, rv. 195.766; Sez. 6^ 2/11/98, Archesso e altri, rv. 213.445; Sez. 5^ 10/4/02, Condello e altri, rv. 222.616). Parimenti corretto, sotto l'ulteriore profilo dei necessari riscontri, è il richiamo che il giudice di secondo grado ha fatto al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 6^ 18/02/94, Goddi e altri, rv. 187.955; Sez. 6^ 12/01/95, Grippi, rv. 200.994; Sez. 1^ 22/09/99, Greco, rv. 215.803;
Sez. 2^ 17/12/99, Calascibetta, rv. 215.558; Sez. 5^ 15/06/00, Madonia, rv. 217.729; Sez. 1^ 25/02/04, Rotondale e altri, rv. 228.550) secondo cui gli "altri elementi prova" richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3 per la conferma LLattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in procedimento connesso possono essere di qualsiasi tipo o natura e quindi provenire anche da altre chiamate in correità o in reità, purché contrassegnate dalla autonomia e dalla concordanza sui punti essenziali.
Tutto quanto sinora detto non esaurisce peraltro il discorso sulla idoneità a giustificare le pronunce di condanna del materiale probatorio prevalentemente dichiarativo di cui i giudici del merito si sono avvalsi poiché - se tale idoneità non può essere a priori negata neppure quando, come nelle chiamate in reità, non vi sia stato un coinvolgimento del dichiarante nelle vicende narrate e quando le notizie riferite non siano frutto di percezione diretta - resta da verificare, nei limiti propri del sindacato di legittimità, se detti giudici abbiano caso per caso espresso le loro valutazioni sulla univocità degli elementi da tale materiale desunti, in se stessi e nel loro reciproco collegamento, con argomentazioni adeguate e logicamente coerenti e con il prudente grado di flessibilità necessario in relazione alla diversa consistenza delle varie chiamate (cfr. a quest'ultimo riguardo Sez. 1^, 25/10/01, Annaloro e altri, rv. 220.334).
Posizione dei TE EC, di MO LE e di NE RA in relazione agli omicidi LLIO EL, LLIO OD, e LLIO RA. I motivi di ricorso con cui la difesa di MO LE ha contestato l'affermazione di responsabilità di questo imputato quale mandante degli omicidi LLIO EL e LLIO OD non possono trovare accoglimento.
Il discorso giustificativo si presenta invero completo ed immune da vizi sindacabili in questa sede essendo stata evidenziata, con concreti riferimenti, la convergenza nel nucleo essenziale delle autonome dichiarazioni accusatorie del LA U. G., del CE P. e del EC cl. 1947, rese da quest'ultimo quanto all'omicidio LLIO EL per scienza diretta, e la consistenza e attendibilità di tali indicazioni che correttamente, per quanto già si è detto in via generale, sono state ritenute idonee a reciprocamente riscontrarsi.
Per quanto concerne in particolare le notizie riferite dai collaboratori de relato è stato esaurientemente effettuato il controllo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte sulle fonti - particolarmente qualificate, trattandosi di uno degli esecutori materiali dei crimini, AM ON, e di soggetto vicino allo MO LE che avrebbe dovuto partecipare all'omicidio LLIO EL, AL IL - e sui rapporti esistenti tra le fonti stesse e i dichiaranti, tali da rendere senz'altro credibile che siano stati da esse informati di come si erano svolti i fatti. Nè ha mancato la Corte di assise di appello di confutare la tesi di fondo della difesa di MO LE - secondo cui sarebbe stato proprio il EC divenuto collaboratore, all'epoca capo del gruppo che voleva imporre il suo dominio sul territorio di Pellaro, l'unico interessato all'eliminazione degli IO - diffusamente evidenziando, nell'ampio capitolo dedicato alla faida indicata con il nome da quella località, il conflitto insorto, per ragioni di interesse e di supremazia, tra costoro e il gruppo degli MO dominante nella zona.
Non possono trovare accoglimento neppure i motivi di ricorso con cui è stata contestata l'affermazione di responsabilità del NE F. che è stato condannato, oltre che per partecipazione alla cosca MO, per concorso quale esecutore in tutti e tre gli omicidi di cui si tratta.
Anche nei confronti del NE F. le accuse provengono dal EC cl. 1947, dal LA U. G. e dal CE P., informati dalle fonti di cui si è detto, e inoltre dal RI Gi., che ha indicato come fonte lo stesso imputato.
Si tratta di chiamate in reità de relato ma di particolare spessore, formulate da angolature diverse e, come già si è evidenziato trattando la posizione di MO LE, ritenute dalla Corte di assise di appello probanti in modo del tutto corretto sotto i profili che possono formare oggetto del sindacato di legittimità, essendo stato effettuato un esauriente controllo di attendibilità delle convergenti dichiarazioni accusatorie, esteso anche alle fonti, ed essendo stati seguiti i criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto alla possibilità di valutazione frazionata del narrato dei collaboratori e alla valenza della c.d. confessione extragiudiziale.
Molte delle critiche difensive peraltro investono, inammissibilmente in questa sede, solo aspetti di fatto e valutazioni di merito del giudice di secondo grado come quelle con cui è stata valorizzata, come ulteriore ragione personale di solidarietà e di coinvolgimento nelle vicende del AM ON, l'esistenza di un legame tra il NE F. e la sorella di TU.
Nessuno degli altri motivi del ricorso proposto nell'interesse del NE F. ha fondamento: non la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CE P. nell'udienza del 13/10/00 che non possono dirsi illegittimamente assunte, così da fare scattare la sanzione prevista dall'art. 191 c.p.p., comma 1, solo perché il collaboratore non aveva voluto sottoporsi all'esame nella precedente udienza LL11/10/00; non le questioni che attengono all'esistenza degli estremi delle aggravanti dei motivi abietti e della premeditazione contestate in relazione agli addebiti di omicidio, dalla Corte territoriale ineccepibilmente ritenute in considerazione della matrice e delle modalità dei crimini;
e neppure la richiesta di declaratoria di prescrizione avanzata in via di subordine per i reati strumentali di furto aggravato e di ricettazione aggravata di armi di cui ai capi N ed O del proc. 19/94, in quanto non è ancora trascorso dalla loro consumazione - tenuto conto delle intervenuta sospensione del dibattimento di primo grado, in seguito alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dal 17/11/95 al 12/02/97 e del tempo impiegato ai sensi LLart. 544 c.p.p., comma 3 per la redazione delle sentenze di primo e secondo grado - il termine di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n. 2 prolungato ai sensi LLultima parte LLart. 160.
Se dunque la sentenza impugnata non merita censura per quanto attiene alla affermazione di responsabilità di MO LE e di NE F. per gli episodi di omicidio degli IO loro rispettivamente ascritti, altrettanto non può dirsi per quanto attiene alla affermazione di responsabilità dei TE EC per concorso nell'omicidio LLIO EL e nei reati strumentali. La pronuncia di condanna di questi imputati è stata fondata sulla chiamata in reità de relato del CE P. il quale solo, tra i vari collaboratori, ha riferito di avere da varie fonti appreso del loro coinvolgimento nel crimine.
Le critiche formulate nei motivi di ricorso in ordine alla credibilità soggettiva del CE P. non fanno in sostanza altro che ribadire quelle contenute nei motivi di appello che, già si è detto, hanno trovato da parte del giudice di secondo grado risposta non censurabile in questa sede in quanto sorretta da ampio apparato argomentativo, immune da vizi di logicità, con cui si è evidenziato come non vi siano elementi per ritenere inquinato il contributo offerto in questo processo dal predetto collaboratore. Dove le censure dei ricorrenti colgono nel segno è con riferimento alla parte del discorso giustificativo delle pronunce di condanna in cui sono stati ricercati i necessari riscontri a quanto dal CE P. riferito, che risulta invero non immune da forzature tali da dare luogo a vizio di illogicità.
Trovandosi di fronte al silenzio del cugino degli imputati, il EC cl. 1947 divenuto collaboratore, il quale, pur avendo ammesso di essere stato presente quando MO LE aveva dato al AM ON il mandato ad uccidere, non li ha in alcun modo menzionati, il giudice di secondo grado ha ipotizzato che ciò sia stato frutto di una scelta dello stesso EC cl. 1947 di non confessare il proprio personale coinvolgimento nell'omicidio LLIO EL, scelta che lo avrebbe indotto a tacere anche le responsabilità dei congiunti.
Di mera ipotesi però appunto si tratta di cui, mentre il riscontro esige una base fattuale certa, è stata data nella sentenza impugnata dimostrazione solo parziale e rivolta soprattutto a ricercare conferme concrete del coinvolgimento nell'episodio criminoso del EC collaboratore, nei cui confronti è stata disposta la trasmissione degli atti al P.M., conferme reperite nella circostanza che l'omicidio era stato commesso nel territorio controllato dalla "locale" di AR di cui il predetto aveva la direzione e sfruttando come base una casa in costruzione (verso la quale un teste aveva visto fuggire gli attentatori) risultata di sua proprietà, mentre a sostegno LLaggancio in questa ricostruzione anche degli attuali ricorrenti vi è solo la generica asserzione che all'epoca essi si sarebbero già affiancati al cugino al vertice del sodalizio. Forzature logiche si ritrovano anche nella restante parte del discorso giustificativo ove la Corte territoriale ha attribuito valore di riscontro della fondatezza LLaccusa, interpretandolo come predisposizione di un alibi mentre tale significato gli si potrebbe dare solo se la responsabilità degli imputati fosse già stata dimostrata, ad un fatto neutro come l'andata del EC NT e del EC PE a Reggio Calabria, insieme al EC cl. 1947 e a tale CI SI appartenente alle forze LLordine, la mattina in cui avvenne l'omicidio per eseguire incombenze varie;
e si ritrovano soprattutto ove è stata ritenuta l'esistenza anche in capo ai EC, e non solo a MO LE, di una concreta e specifica causale consistente nella eliminazione di un potenziale rivale in una attività imprenditoriale che però all'epoca del delitto i predetti erano ancora ben lungi dall'intraprendere, essendosi accertato che l'attività di estrazione di inerti da loro svolta, in una cava che era stata ufficialmente aperta solo nel 1987, non era di fatto iniziata prima del 1984.
Si impone dunque nei confronti di EC IP, di EC PE e di EC NT una soluzione di annullamento con rinvio per nuovo esame del materiale probatorio raccolto a loro carico, da compiersi in piena libertà ma senza ricadere nei censurati vizi di motivazione.
Posizione di MO LE, dei TE IO e di IO NI in relazione all'omicidio del AN An.. A soluzione di annullamento con rinvio si deve senz'altro pervenire anche nei confronti di tutti gli imputati che sono stati condannati per l'omicidio del AN An. sulla base delle chiamate in reità de relato del EC cl., 1947 e del CE P..
Ciò in conseguenza di quanto si è ritenuto, nella parte prodromica cui si rimanda, circa la fondatezza LLeccezione di inutilizzabilità - sollevata dalle difese in tutti i ricorsi - delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini dallo stesso CE P. su questo episodio criminoso, dichiarazioni sulle quali non ha potuto esercitarsi alcuna forma di contraddittorio dibattimentale non essendo mai state oggetto di contestazione poiché a detto collaboratore sull'omicidio del AN An. non sono state poste domande ne' in primo ne' in secondo grado.
Risultando così amputato il materiale probatorio posto a base delle decisioni di condanna di un elemento che nell'economia del discorso giustificativo ha rilevante peso, essendo stato dato a tali dichiarazioni largo spazio come conferma delle accuse de relato del EC, solo in sede di merito si potrà procedere a nuovo giudizio sulla fondatezza degli addebiti all'esito di una completa rivisitazione della residua parte, eventualmente integrabile nel rispetto del principio del contraddittorio, di tale materiale. Nell'esprimere le proprie valutazioni il giudice di rinvio dovrà peraltro tenere presente che sono fondate anche le critiche e riserve contenute nei ricorsi delle difese dei TE IO e di IO A. circa l'uso in funzione di riscontro che è stato fatto di una causale - quella di vendetta familiare che sarebbe stata fatta propria anche da MO LE, a ciò dagli altri sollecitato - che, per quanto consistente, non appare dotata nei confronti di ciascuno dei predetti imputati dei necessari caratteri di specificità ed esclusività (cfr. a questo riguardo la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 30/10/03, Andreotti e altri) e non può quindi giustificare un loro indifferenziato coinvolgimento nel crimine senza l'individuazione di concreti personali apporti. Posizione di OM EL in relazione all'omicidio dello RB An.. Bersaglio principale delle critiche contenute nei motivi di ricorso formulati dai difensori di OM C., condannato per partecipazione alla cosca MO e per concorso nella fase esecutiva nell'omicidio dello RB An. sulla base di dichiarazioni del CE P., è il giudizio di attendibilità intrinseca del contributo da TU offerto in ordine all'episodio di cui si tratta.
Contributo che si vuole irrilevante quanto a ciò cui il CE P. ha dichiarato di avere assistito, i criptici colloqui tra lo RB An. e lo MO ZO, mentre la parte del suo racconto in cui ha riferito cose apprese da altri è secondo i ricorrenti viziato da inverosimiglianza nonché da incertezze, inesattezze e incongruenze sulla causale e sulle modalità del fatto.
Quanto all'utilizzo, in funzione di riscontro del racconto del CE P., di ciò che i carabinieri RE Do. e EL Fr. hanno riferito di avere visto subito dopo la consumazione LLomicidio, si sostiene nei motivi di ricorso essere una forzatura la cui debolezza sarebbe evidenziata dal fatto che nei confronti di tutte le altre persone inizialmente coinvolte non ha potuto essere dimostrata la fondatezza LLaccusa.
La doglianza deve trovare accoglimento sotto il profilo LLesistenza di un vizio di motivazione che investe per così dire in radice il pur ampio discorso giustificativo della Corte di assise di appello, non essendo in realtà l'eterogeneo materiale probatorio stato analizzato e vagliato nel modo penetrante che solo poteva consentire, una vola individuate specifiche e significative corrispondenze, una armonica fusione delle varie risultanze in un unico coerente quadro ricostruttivo.
Sono rimasti invece slegati o indefiniti, non essendosi proceduto nei dettagli ad esame comparativo, aspetti di fondamentale importanza al fine della valutazione LLattendibilità LLaccusa, in relazione soprattutto al ruolo di supporto degli esecutori attribuito al OM C. nell'azione criminosa, quali il comportamento di tutti i protagonisti, anche quelli che sono via via usciti dalla vicenda processuale in seguito a pronunce liberatorie, le spiegazioni che di tale comportamento sono state date, le modalità LLaccadimento e in particolare le circostanze di luogo e di tempo quali emergono dal narrato del CE P. e da quello dei due carabinieri, la cui compatibilità andava rigorosamente vagliata con la maggiore precisione possibile tenendo anche conto di quanto al riguardo riferito dai testimoni che si trovavano nell'esercizio ove si erano trattenuti sia la vittima che l'imputato.
Solo all'esito di una tale operazione, che spetterà al giudice di rinvio effettuare in modo adeguato, sarà possibile esprimere il giudizio sulla idoneità LLunica chiamata in reità esistente a carico del OM C. - la quale, lo si ripete, non può essere semplicemente sommata a risultanze che, in sè considerate, non erano state ritenute sufficienti neppure per esercitare nei suoi confronti l'azione penale - a giustificare l'affermazione di responsabilità del predetto per i reati relativi all'omicidio dello RB An.. Posizioni di NE RA, dei TE IO, di OM EL e di IO NI in relazione all'addebito associativo. La decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dei TE IO, di OM C. e di IO A. quanto ai fatti specifici non può che estendersi anche al reato associativo di cui pure sono stati ritenuti responsabili.
Ed invero, come evidenziato nei motivi di ricorso dalle difese, è proprio dal loro coinvolgimento in questi episodi criminosi, rimesso con gli annullamenti sub iudice, che è stata principalmente desunta la prova della loro affiliazione alla cosca MO mentre gli elementi residui, da sottoporre in ogni caso a rivisitazione, si riducono per il OM C. a frequentazioni con associati e per i TE IO e lo IO A. a dichiarazioni piuttosto generiche del collaboratore LA U. G. circa un loro contributo ai traffici di sostanze stupefacenti svolti dal sodalizio.
Opposta deve essere la soluzione nei confronti del NE F. in quanto, una volta ritenuto che sia stata correttamente affermata la tutt'altro che occasionale e marginale partecipazione di questo imputato alla fase esecutiva di tre episodi di omicidio inseriti nel contesto del sanguinoso contrasto denominato faida di Pellaro, del quale i giudici del merito hanno ampiamente evidenziato la matrice mafiosa, il relativo discorso giustificativo risulta perfettamente idoneo a supportare anche l'affermazione di responsabilità per la violazione LLart. 416 bis c.p.. Posizione di MO LE in relazione agli addebiti residui. Non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso formulati dalla difesa di MO LE in relazione a tutti gli altri reati di cui è stato ritenuto responsabile non ancora trattati, quelli di carattere associativo e quelli relativi all'omicidio del VI An., al sequestro del Di CO G., agli episodi estorsivi e agli episodi di traffico di stupefacenti e di armi.
Senz'altro infondata è la censura con cui viene denunciato come circolo vizioso quello che si sarebbe creato facendo discendere l'affermazione di colpevolezza di questo imputato per i fatti specifici da una sorta di sua responsabilità di posizione nell'ambito delle associazioni criminose di cui gli è stata attribuita la direzione - quella di stampo mafioso, che si contesta comunque abbia avuto carattere armato, e quella finalizzata al narcotraffico - e, all'inverso, desumendo l'esistenza di queste associazioni dalla commissione dei fatti specifici. La realtà probatoria evidenziata nella sentenza impugnata è molto diversa e si basa sulle convergenti dichiarazioni dei già elencati numerosi collaboratori i quali, spesso per scienza diretta e comunque nell'ambito dei rapporti di alleanza o antagonistici intrattenuti tra le rispettive organizzazioni, hanno con dovizia di riferimenti concreti consentito di delineare un vasto quadro da cui la Corte di assise di appello ha desunto - con adeguato e corretto apparato argomentativo e previa l'approfondita verifica della credibilità soggettiva dei dichiaranti di cui in via generale si è detto - che il gruppo di cui MO LE era secondo tutti indiscutibilmente il capo carismatico aveva realizzato con i tipici metodi mafiosi anche cruenti, di cui gli omicidi commessi nel corso della faida di Pellaro sono un eloquente esempio, il completo controllo del territorio di Melito di Porto Salvo, di Montebello Jonico e del porto di Saline.
E ciò allo scopo di svolgere in condizioni di assoluto predominio le proprie attività imprenditoriali nel campo della produzione del calcestruzzo (gestita da MO NI e MO ZO con la ditta "Calcestruzzi Sant'Elia", cui era subentrata la s.r.l. Gercam messa in liquidazione dopo l'entrata in vigore della legge Rognoni - La Torre) e le proprie attività commerciali, soprattutto nel settore delle carni, e di compiere inoltre attività di tipo estorsivo nei confronti delle ditte appaltatrici dei lavori più importanti che si svolgevano nella zona - come la costruzione dello stabilimento della Liquichimica, la costruzione degli stabilimenti delle grandi officine riparazioni delle Ferrovie dello Stato, il raddoppio della linea ferroviaria da Reggio Calabria a Melito - nonché di porre in essere, anche con importazioni via mare, altre attività delittuose quali il contrabbando di sigarette e il traffico di armi, di cui il gruppo aveva grande disponibilità, e il traffico di stupefacenti, quest'ultimo con particolare intensità e in forma organizzata. Avendo a base questo ricchissimo complesso di contributi di cui si deve ancora una volta rimarcare, come aspetto che gli conferisce particolare forza dimostrativa, la diversa collocazione e autonomia delle fonti delle informazioni nel panorama delle organizzazioni maliose in vario modo interessate alle vicende narrate, il discorso giustificativo LLaffermazione di responsabilità di MO LE per avere diretto le associazioni criminali di cui si tratta risulta dunque in questa sede di legittimità, poiché è stata rispettata la regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, del tutto inattaccabile. Ed anche in relazione ai restanti addebiti specifici la sentenza impugnata non merita censura, essendo le pronunce di condanna state fondate su specifiche indicazioni e non fatte discendere dalla posizione apicale che l'imputato occupava nel sodalizio attraverso automatismi che, al contrario, non sono stati ritenuti corrispondere alla realtà dei meccanismi decisionali della cosca.
Quanto all'omicidio del VI An. la prova di responsabilità è invero stata tratta dalle autonome convergenti chiamate in reità del EC e del LA U. G. - entrambe de relato ma con fonti, oltre allo stesso imputato, particolarmente qualificate trattandosi della vittima, che dopo avere subito un primo attentato aveva avuto un colloquio in ospedale con il EC, e di uno degli esecutori materiali, il già menzionato AL Si. - ritenute perfettamente idonee a reciprocamente riscontrarsi;
e sono state inoltre valorizzate dai giudici del merito le dichiarazioni della vedova del VI An., ND Francesca, circa situazioni di contrasto, riguardanti la costruzione di un villaggio turistico, esistenti tra il marito e MO LE.
Significativi elementi a carico di questo imputato, come più diffusamente si è detto nella parte introduttiva cui si fa rinvio, sono stati desunti anche per gli altri fatti criminosi dalle dichiarazioni del EC e in tutti i casi sono stati reperiti i necessari riscontri di carattere individualizzante traendoli: quanto al sequestro a scopo di estorsione del Di CO G. dalle dichiarazioni del LA U. G., da quelle della madre del sequestrato e dalla documentazione relativa alle procedure di esproprio cui è stata dai giudici del merito collegata la causale del crimine;
quanto all'estorsione in danno LLimpresa LO dalle dichiarazioni del RI Gi.; quanto all'estorsione in danno LLimprenditore ZO Ca. dalle dichiarazioni del Di AO R.; quanto all'estorsione in danno LLimprenditore FA S. da quanto TU ha riferito sulle proprie vicissitudini economiche;
quanto all'episodio di narcotraffico avvenuto nel settembre 1982 dalle dichiarazioni del RI Gi., dello ER Mi., dello ET An. e dello RI An.; e quanto al traffico di armi dalle dichiarazioni LLAN Sa., del CO Ga., del Di AO R., del ON R., del UL Ma., del La AN Sa. e dello RI An..
Le critiche alle valutazione di attendibilità di tutte queste dichiarazioni accusatorie contenute nei motivi di gravame, a parte quelle di metodo cui è già stata data risposta in via generale, non possono trovare ingresso in questa sede poiché investono solamente aspetti di fatto e il merito delle puntuali riposte che la Corte di assise di appello ha dato ad ogni obiezione difensiva. Resta solo da dire, dopo avere così esaurito l'esame della posizione di MO LE, che, in conseguenza LLannullamento pure nei suoi confronti della sentenza impugnata relativamente all'omicidio del AN An., resta sub iudice anche la durata LLisolamento diurno che gli è stato applicato con la pena LLergastolo. Posizione di MO RE.
Per quanto concerne le violazioni delle leggi sugli stupefacenti, tra cui la partecipazione in posizione apicale all'associazione finalizzata al narcotraffico attiva nell'ambito della cosca MO che costituisce l'addebito più grave per cui MO RE ha riportato condanna, si sostiene nei motivi di ricorso dei suoi difensori l'inattendibilità e comunque l'inidoneità a reciprocamente riscontrarsi delle dichiarazioni del EC e del La AN Sa., riguardando ciascuna un solo episodio di violazione del D.P.R. n. 304 del 1990, art. 73 ed essendo questi episodi molto distanti nel tempo, e l'insufficienza comunque di tali isolati fatti specifici a dare sostanza all'addebito associativo, per di più con attribuzione di un ruolo qualificato.
Con riferimento all'imputazione più grave si sostiene inoltre che illegittimamente il fatto è stato qualificato come violazione del D.P.R. n. 304 del 1990, art. 74 anche con riferimento alla parte di condotta anteriore all'entrata in vigore di tale norma incriminatrice.
Per quanto concerne poi la violazione LLart. 416 bis c.p., di cui pure MO RE è stato ritenuto responsabile, si sostiene che dalle dichiarazioni dei vari collaboratori prese in considerazione dai giudici del merito non risulterebbero in realtà da parte di questo imputato, che è stato assolto da tutti gli addebiti di concorso in omicidio, contributi significativi al sodalizio, desunti da elementi concreti e accertate condotte, e l'esistenza, al di là dei legami familiari, di una volontà di aderirvi.
Vi è ancora, in via di subordine, motivo di doglianza per non essere stata riconosciuta la continuazione tra la violazione LLart. 416 bis c.p. e gli altri reati.
La censura che attiene all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione qualificata alla associazione di stampo mafioso è priva di fondamento avendo la Corte territoriale desunto che anche MO RE, come gli altri figli, affiancava lo MO LE nella direzione della cosca dagli apporti conoscitivi - che sono stati adeguatamente analizzati, nel rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p., comma 3, con apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede - forniti, in buona parte anche in seguito a contatti diretti, soprattutto dal EC, dal CO Ga., dal La AN Sa. e dallo OP G. ma anche dal ON R., dal CE P., dal RI Gi. e dallo ER Mi..
Non si pone in contrasto con questa soluzione il fatto che l'imputato, non essendo stata raggiunta la prova di un suo intervento nella fase deliberativa, sia stato prosciolto dagli addebiti di concorso in omicidio che gli erano stati contestati, poiché la partecipazione ad una associazione criminale ben può configurarsi a prescindere dalla commissione di alcuni o anche di tutti i reati fine quando sia provata l'esistenza di uno stabile vincolo del soggetto con il sodalizio, vincolo che nel caso di MO RE si è estrinsecato nella sua frequente presenza, notata da differenti angolature dai menzionati collaboratori, nei rapporti riguardanti attività delittuose comuni intrattenuti con altre organizzazioni malavitose dalla cosca di cui il padre era capo carismatico ma, come si è visto, non assoluto.
Anche la parte della sentenza impugnata in cui si è ritenuta raggiunta la prova del concorso di MO RE nei due specifici episodi (quelli di cui ai capi M1 e A2 del proc. 19/94) posti in essere nell'ambito di una delle attività delittuose cui la cosca era dedita, quella di narcotraffico, non merita censura essendo tale prova stata correttamente desunta dalle dichiarazioni, di cui si è detto nella parte introduttiva, di collaboratori che ne hanno avuto conoscenza diretta, il EC, o ne furono addirittura protagonisti, il La AN Sa., dichiarazioni ritenute dai giudici del merito, con adeguata motivazione non sindacabile in questa sede, idonee a reciprocamente riscontrarsi.
Deve invece trovare accoglimento il motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 - norma incriminatrice che correttamente, sotto il profilo della qualificazione giuridica, è stata ritenuta applicabile anche alla parte della contestata condotta permanente anteriore alla sua entrata in vigore ( cfr. al riguardo Sez. 2^ 8/02/96, P.M. in proc. Oliva, rv. 204.270; Sez. 3^ 28/01/93, Guadalupi e altri, rv. 194.106) - poiché in relazione a tale addebito il discorso giustificativo LLaffermazione di responsabilità è viziato da illogicità manifesta.
In assenza di altri elementi che nella motivazione non si ritrovano, non è possibile invero desumere, come ha fatto la Corte di assise di appello, dal concorso LLimputato in due episodi di cessione di sostanze stupefacenti avvenuti a distanza di molti anni un suo stabile inserimento nella apposita autonoma struttura della cosca che si occupava del narcotraffico, della quale non tutti gli affiliati facevano parte, e meno che mai si può su questa sola base ritenere, considerato anche che soprattutto nell'episodio del 1981 la partecipazione dello MO RE al fatto non ha particolare risalto, una sua posizione apicale nella struttura medesima. La sentenza impugnata deve pertanto essere in tale parte annullata con rinvio e resta assorbito il motivo di ricorso con cui si lamenta la totale assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra la violazione LLart. 416 bis c.p. e le violazioni delle leggi sugli stupefacenti, punto su cui il giudice di rinvio dovrà comunque, quale che sia la sua decisione sull'addebito di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, pronunciarsi.
Posizione di NI NI.
Il ricorso proposto per NI NI, condannato per partecipazione alla cosca MO e per concorso nell'episodio di acquisto di 5 kg. di cocaina rubricato al capo G del proc. 14/96, non può trovare accoglimento.
La decisione è invero sorretta da adeguato apparato giustificativo in cui vengono correttamente poste in relazione, in funzione di reciproco riscontro, le dichiarazioni del EC - che ha parlato LLimputato, da lui ben conosciuto, come di un affiliato alla cosca anche personalmente legato allo MO LE che costituiva il punto di riferimento del sodalizio per il traffico di stupefacenti a Milano - e quelle del UL Ma..
UI ha riferito di avere assistito a una conversazione in cui il trafficante NE VA aveva parlato di un ingente credito che vantava nei confronti del NI Gi. per plurime forniture di droga e si era adirato con un altro trafficante, tale LI, perché malgrado ciò TU gli aveva consegnato la partita di cui al capo di imputazione;
e ha altresì riferito di avere appreso dallo stesso NE gi. LLintervento effettuato dallo MO LE per indurre il NI Gi., che da lui prendeva ordini, a pagare. Le critiche contenute nei motivi di gravame alla valutazione di attendibilità dei due collaboratori non possono trovare ingresso in questa sede perché di puro merito.
È priva di fondamento infine la censura con cui si contesta, per la mancanza di ogni riferimento ai mercati cui la sostanza era destinata l'esistenza degli estremi della aggravante della ingente quantità dello stupefacente acquistato dal NI Gi..
È stata invero fatta dai giudici del merito corretta applicazione del principio affermato dalla decisamente prevalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze della 4^ Sezione 9/10/03, P.M. in proc. Bouzarriah, rv. 226.246; 24/9/03, Grado e altri, rv. 226.817; 27/11/03, Duro, rv. 227.908; 28/9/04, Mauro e altri, rv.230.570) secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante in questione, è necessario e sufficiente che si tratti, come nel caso di specie, di quantità idonee a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti, a prescindere da ogni riferimento relativistico al mercato di destinazione e alla sua saturazione attesa anche l'impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili.
Posizione di AO DE.
Neppure il ricorso proposto per AO DE può trovare accoglimento.
Richiamato, per ciò che concerne l'affermazione di responsabilità per l'addebito di concorso nella estorsione subita dall'imprenditore SE ZO EL rubricata al capo G1 del proc. 19/94, quanto si è già detto nella parte introduttiva e trattando della posizione di MO LE, non resta che rilevare che anche le critiche contenute nei motivi di gravame per il AO B. non evidenziano vizi censurabili in questa sede nella coerente e corretta motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto probanti le convergenti dichiarazioni rese su questo episodio dal EC e dal Di AO R. (sulla cui esatta collocazione delinquenziale viene sollevata una questione di mero fatto, priva comunque di decisivo rilievo sulla sua attendibilità).
Costoro hanno entrambi riferito, indicando come fonti rispettivamente MO LE e il di lui figlio MO ZO, LLintervento operato dallo stesso AO B., recatosi in Calabria, per far sì che al suo "protetto" ZO Ca. venisse ridotto l'importo delle somme che l'impresa appaltatrice doveva pagare come tangente alla cosca MO e insieme, e in ciò sta l'aspetto estorsivo, per garantirne il versamento.
Analogo discorso va fatto quanto all'affermazione di responsabilità del AO B. per l'episodio di traffico d'armi di cui al capo N1 del proc. 19/94, avendo la Corte di merito dato adeguata dimostrazione, nel rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, del coinvolgimento del predetto imputato desunto dalle convergenti autonome dichiarazioni non solo dei predetti EC e Di AO R. ma anche del La AN Sa. e dello RI An.. Restano da esaminare le posizioni dei ricorrenti i quali hanno riportato condanna solo per violazione LLart. 416 bis c.p.. Nei motivi di gravame è stata per tutti contestata l'esistenza della prova della loro partecipazione alla cosca MO e per alcuni, in via di subordine, l'esistenza degli estremi LLaggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, doglianza quest'ultima di cui si può sin d'ora evidenziare la totale mancanza di fondamento stante l'ampia dimostrazione che nella sentenza impugnata è stata data della notevole disponibilità di armi, impiegate anche in molte azioni criminose, che aveva il sodalizio.
Posizioni di EV ET, AC RO e NT IP. Queste tre posizioni hanno in comune il fatto che EV ET, muratore che svolgeva l'attività di imprenditore edile e secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici del merito era uno degli uomini di fiducia di MO LE, AC RO, genero di quest'ultimo e parente di AB RO capo LLomonima cosca reggina, e NT Fi., utilizzato secondo l'ipotesi accusatoria da MO LE come prestanome per continuare l'attività di produzione di calcestruzzo dopo la messa in liquidazione della s.r.l. Gercam in seguito alla entrata in vigore della legge Rognoni - La Torre, sono stati tutti e tre assolti in sede di giudizio di rinvio, con la ricordata sentenza 25/5/89 della Corte di appello di Catanzaro divenuta irrevocabile, dall'imputazione di avere violato l'art. 416 bis c.p. per avere fatto parte del sodalizio degli MO dal settembre 1982 all'aprile 1984.
Si è già detto della questione, sollevata nei motivi di ricorso per questi tre imputati, riguardante l'utilizzabilità in questo procedimento delle circostanze di fatto che erano state accertate a loro carico con la precedente sentenza 7/05/86 della Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente annullata, utilizzabilità che correttamente il giudice di secondo grado ha ritenuto possibile. I difensori come ulteriore motivo di gravame hanno dedotto la violazione LLart. 649 c.p.p. sull'assunto che non sarebbe comunque stata dimostrata - anche se il termine finale della permanenza del reato associativo è secondo la contestazione il 1994, anno in cui è stato emesso il primo decreto dispositivo del giudizio - alcuna condotta dei rispettivi assistiti significativa di partecipazione al sodalizio successivamente all'aprile 1984.
La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte di assise di appello si sottrae a censura in questa sede fondandosi, oltre che sulle risultanze di fatto della menzionata sentenza 7/05/86 della Corte di appello di Reggio Calabria, sulle dichiarazioni accusatorie - la cui valenza indiziante, attendibilità intrinseca e idoneità a reciprocamente riscontrarsi è stata sottoposta ad adeguata analisi rispettosa dei criteri di giudizio enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte - rese nei confronti di tutti e tre gli imputati dal EC ed anche, quanto a EV ET, dallo ER Mi., dal LA U. G. e dal CE P., quanto a AC RO dallo ER Mi., dallo IE Pa., dal LA U. G. e dal ON R. e quanto a NT Fi. dal ON R., dal CE P. e dal RI Gi.. Da tali dichiarazioni la Corte di merito ha desunto, con ampio apparato argomentativo immune da vizi di logicità e pertanto non sindacabile in questa sede, che il radicato e annoso inserimento dei prevenuti nel sodalizio (con campo di azione che per EV ET e NT Fi. riguardava soprattutto la gestione con metodi mafiosi delle attività economiche degli MO e per AC RO, indicato dai collaboratori come elemento di collegamento tra la cosca MO e la cosca AB e secondo lo IE Pa. coinvolto anche in un progetto di rapina a una gioielleria, il settore degli stupefacenti) non era per tutto il periodo contestato, tenuto conto che non vi era il minimo indizio di un loro distacco, mai venuto meno. Il giudizio di infondatezza dei motivi di ricorso sinora esaminati va, per le stesse ragioni, esteso anche a quello con cui la difesa del NT Fi. ha contestato la legittimità della confisca della Gercam, disposta ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies sostenendo che non sarebbe stata dimostrata la fittizietà
LLintestazione della società a detto imputato e l'illiceità degli incrementi patrimoniali successivamente conseguiti. Posizioni di ST SI, FO LI e NO PE. Questi ricorrenti sono stati nell'ambito della cosca MO utilizzati, secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici del merito, per compiti di vario tipo funzionali alle illecite attività del sodalizio.
La responsabilità per l'addebito associativo di ST M. - condannato per detenzione di materiale esplodente, sottoposto a sorveglianza speciale e indicato come solito accompagnarsi anche con mansioni di autista con i componenti della famiglia MO - è stata affermata sulla base di dichiarazioni del EC, del ON R., a disposizione del quale l'imputato era stato messo per trovargli casa e altre esigenze durante il periodo trascorso a Melito di Porto Salvo in soggiorno obbligato, del CE P., del RR Ma. e del RI Gi..
Nei motivi di ricorso i difensori hanno sollevato - oltre alle questioni, di cui già si è detto, relative alla destinazione in supplenza di uno dei componenti del collegio della Corte di assise di appello e alla utilizzabilità delle dichiarazioni del ON R. - eccezione di nullità del giudizio di primo grado ai sensi LLart. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) per avere fatto parte del collegio giudicante un magistrato che si sostiene essere incompatibile per essersi pronunciato in sede di procedimento di prevenzione sulla intraneità alla cosca MO del ST M..
Va al riguardo ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha ricevuto pure l'avallo delle Sezioni unite (cfr. la sentenza 24/11/99, Scrudato e altri), secondo cui le ipotesi di incompatibilità non comportano alcuna nullità, per difetto di capacità del giudice o di altro tipo, ma possono solo costituire motivo di ricusazione, rimedio nel caso di specie non attivato. Gli altri motivi di gravame investono solo, inammissibilmente in questa sede, aspetti di fatto riguardanti peraltro un episodio marginale (un controllo subito dal ST M. nel 1986 insieme a LA giuseppe in occasione del quale erano stati trovati tre assegni di conto corrente emessi da un imprenditore, tale Cuzzocrea, interessato ai lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Reggio Calabria - Melito) e il merito della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei vari collaboratori ritenute dalla Corte territoriale, previa adeguata analisi, perfettamente idonee a reciprocamente riscontrarsi.
A FO LI, coetaneo e consuocero di MO LE, è stata dalla Corte di assise di appello attribuita la partecipazione alla cosca, in posizione influente, sulla base di dichiarazioni rese dal EC, secondo il quale era già personaggio di rilievo nella "ndrangheta" prima ancora di rafforzare i suoi legami con lo MO N., e dagli altri collaboratori CO Ga., Di AO R., La AN Sa., LA U. G., RI Gi. e ON R. (il quale ultimo è stato in grado di riferire molte informazioni sul sodalizio che aveva potuto apprendere, durante il periodo trascorso in soggiorno obbligato a Melito di Porto Salvo, in più di una occasione a cominciare dal convivio per così dire di presentazione che si era tenuto in suo onore quando era arrivato in quella località, al quale erano intervenuti vari esponenti della cosca tra cui proprio FO LI che gli era stato presentato con il grado di "santista" o "evangelista").
Non sussiste il denunciato vizio di motivazione, avendo il giudice di secondo grado evidenziato, previa adeguata verifica della loro attendibilità, l'assoluta convergenza di tutte queste numerose indicazioni, autonomamente fornite da soggetti che da angolature e in circostanze diverse avevano avuto modo di conoscere anche attraverso personali contatti quali erano i principali componenti della cosca MO.
Quanto al motivo di ricorso con cui si sostiene l'inesistenza degli estremi LLaggravante (rectius ipotesi aggravata) del ruolo direttivo, non ha ragion d'essere poiché tale qualità non risulta dal capo di imputazione essere stata contestata a FO LI ne' è stata ritenuta in sentenza.
Anche il NO G., come il ST M., è stato individuato dai giudici del merito come affiliato, titolare di un negozio di abbigliamento, che svolgeva per la cosca varie mansioni come prestanome in tale attività commerciale e all'occorrenza come guardaspalle e custode di armi.
Ciò sulla base delle dichiarazioni rese nei suoi confronti dal ON R., che ha tra l'altro ricordato la presenza anche di questo imputato nel convivio dato in suo onore, e dal RI Gi., che ha riferito di averlo conosciuto in occasione di un messaggio che aveva ricevuto l'incarico di trasmettere agli MO dal capo della sua cosca LA LE.
Non sussiste anche in questo caso il denunciato vizio di motivazione in ordine all'attendibilità di queste convergenti dichiarazioni, avendo la Corte di assise di appello dato puntuali risposte immuni da vizi di logicità alle obiezioni avanzate dalla difesa sotto i profili della smentita che sarebbe venuta al racconto del ON R. circa la presenza al menzionato convivio dei propri OT (presenza dagli stessi negata, ma in modo ritenuto dal giudice di secondo grado non credibile) e della esistenza di una incongruenza cronologica per quanto concerne la trasmissione del messaggio, essendo il LA LE già morto all'epoca in cui il RI Gi., che la Corte di merito ha però ritenuto si sia confuso con il LA MO, ha collocato l'episodio.
Nessuno di questi ricorsi può in conclusione trovare accoglimento. Posizioni di IO NS, EA ZO, FO CO, NI UN, e TA IN.
IO NS, autotrasportatore già socio dello MO LE e trasferitosi poi in Liguria ma secondo l'ipotesi accusatoria senza desistere dalle illecite attività cui era per conto del predetto dedito, FO CO (figlio del FO LI) e NI UN sono stati individuati dai giudici del merito come affiliati alla cosca MO particolarmente e stabilmente attivi nel settore del traffico di stupefacenti.
E per questa ragione anche nei loro confronti, come già si è visto essere stato fatto per altri imputati, la Corte di assise di appello ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le sue determinazioni in ordine alla profilabile addebitabilità anche della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per avere fatto parte della struttura associativa che si è ritenuto fosse stata creata a tal fine all'interno del sodalizio mafioso.
Anche il EA V. e lo TA G. sono stati individuati dalla Corte di assise di appello come affiliati della cosca MO che hanno svolto attività nel settore del traffico di stupefacenti, ma non in modo così stabile da doversi da ciò fare discendere il loro inserimento nella apposita struttura associativa. Nessuno dei ricorsi proposti per questi cinque imputati può trovare accoglimento investendo solamente, a parte alcune critiche alla impostazione metodologica seguita nella verifica di attendibilità delle fonti di prova dalla Corte territoriale già respinte in via generale, aspetti di fatto e il merito della valutazione con cui la Corte medesima ha desunto dagli apporti dei vari collaboratori la fondatezza della ipotesi di accusa.
Ciò è avvenuto, con coerente apparato argomentativo, sulla base di dichiarazioni rese, in parte per conoscenza diretta e in parte de relato ma sempre con concreti riferimenti allo specifico thema probandum che è lo svolgimento di attività di traffico di stupefacenti al servizio della cosca MO nell'ambito di uno stabile rapporto di affiliazione a tale sodalizio di stampo mafioso, dal EC nei confronti di tutti questi ricorrenti e nei confronti di IO C. anche dal LA U. G., dal CE P. e dal SE A., nei confronti di FO CO anche dal Di AO R., dallo IE Pa., dal La AN Sa., dal ON R. e dal RI Gi., nei confronti di NI B. anche dal LA U. G. e dal SE A., nei confronti di EA V. anche dal LA U. G., dal ON R., dal CE P. e dal RI Gi. e nei confronti di TA G., che si è evidenziato essere stato controllato nel 1983 all'aeroporto di Linate insieme al NI Gi. mentre era in possesso di un'autovettura appartenente a MO PE, anche dallo IE Pa. (il quale ultimo ha parlato di un più stretto rapporto esistente nell'ambito del traffico di droga tra TA G., AC RO e FO CO).
Posizione di IO CO.
La singolarità della posizione di IO CO cl. 1946, zio degli altri ricorrenti con tale cognome del quale pure è stata affermata la responsabilità per l'addebito associativo contestatogli al capo A del proc. 19/94, è che per un evidente equivoco la Corte di primo grado ha motivato la pronuncia di condanna nei confronti di questo imputato facendo riferimento agli elementi di prova riguardanti invece l'omonimo nipote cl. 1966 la cui posizione, completamente diversa, era stata stralciata.
La Corte di assise di appello ha dato atto, alla pag. 2967 della sentenza impugnata, LLesistenza di questo errore ma ha ritenuto di potervi ovviare sostituendo la propria motivazione a quella del tutto incongrua, e quindi sostanzialmente mancante, del giudice di primo grado e ha ribadito la decisione di condanna.
Il motivo di ricorso con cui in via preliminare la difesa ha contestato" legittimità di questa soluzione merita accoglimento. Nel caso di specie invero in primo grado non si è verificata solo una mancanza totale di motivazione, questa sì riparabile in via di supplenza dalla Corte di assise di appello, ma una sostanziale assenza di pronuncia nei confronti del IO CO cl. 1946, tale valore non potendosi attribuire a una decisione che è stata pacificamente presa avendo riguardo alla posizione di un altro imputato.
E, come esattamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, la conseguenza della sostanziale inesistenza della decisione su un'imputazione - l'addebito associativo al predetto IO CO cl. 1946 contestato - traducendosi nella mera apparenza del dispositivo che ad essa da veste non può che essere l'annullamento in tale parte con rinvio della sentenza di primo grado, oltre che di quella impugnata che avrebbe dovuto in questo senso provvedere, poiché altrimenti l'imputato sarebbe privato del doppio grado di giudizio.
Posizioni di AC RA e IP CO ON. Restano da esaminare, per ciò che riguarda i ricorrenti che sono stati condannati solo per partecipazione alla cosca MO, due posizioni, quelle di AC RA e di IP CO ON, per le quali il discorso giustificativo della affermazione di responsabilità presenta vizi che impongono una soluzione di annullamento con rinvio.
Nel caso di AC RA, per il quale a base della decisione di condanna sono state poste le dichiarazioni del EC e dello ER Mi., si contesta nel ricorso proposto dal difensore che da quanto narrato dai predetti collaboratori si possa desumere che si trattava di un affiliato, essendogli dagli stessi state attribuite solo normali attività di lavoro del tutto lecite e comunque non significative ai fini della dimostrazione della fondatezza LLaddebito associativo, che solo attraverso forzature interpretative sarebbe sulla base unicamente di questi elementi stata ritenuta dimostrata.
La censura è fondata, poiché in effetti dalle dichiarazioni che la Corte di assise di appello ha ritenuto probanti, così come riferite nella sentenza impugnata, risulta in ultima analisi solo che AC RO era assiduo frequentatore LLesercizio pubblico di frazione Anna di Melito di Porto Salvo dove i membri della cosca MO spesso si incontravano, che era stato utilizzato da MO LE come prestanome nella gestione LLappalto per il servizio mensa della Liquichimica e che aveva svolto compiti di guardiania e controllo su proprietà terriere di tale AR RO, mentre la motivazione circa la valenza dimostrativa di questi dati rispetto al thema probandum è del tutto carente.
Non si specifica invero se nel menzionato esercizio pubblico si sia svolta qualche riunione riguardante le attività illecite della cosca e se il AC RO vi abbia preso parte, non si spiega quale concreta e rilevante importanza potesse avere ai fini degli interessi mafiosi della cosca la disponibilità LLimputato a occuparsi di un particolare settore come quello del servizio mensa nell'ambito di un'azienda ed è solo attraverso una mera illazione, tale da dare luogo a vizio di manifesta illogicità, che si ricollega ad un'opera di intimidazione dello stesso AC P. il fatto che il AR Pi. aveva poi ceduto agli MO i terreni su cui il predetto aveva svolto i compiti di vigilanza.
Quanto alla posizione di IP D. A., la cui penale responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni del solo EC il quale ha dichiarato di avere con lui compiuto traffici di stupefacenti, sono fondate le critiche formulate nei motivi di ricorso con riferimento al modo in cui sono stati dalla Corte territoriale individuati, sotto il profilo LLaddebito associativo per cui vi è stata condanna, i necessari riscontri a questa accusa. Tali riscontri sono invero stati principalmente tratti da vicende giudiziarie, quelle relative al sequestro a scopo di estorsione del Di CO G. e all'omicidio del VI An., in cui il IP D. A. è stato assolto e non può quindi utilizzarsi a suo carico il coinvolgimento che gli era stato contestato in tali delitti ma solo circostanze di fatto accertate nei relativi procedimenti che possano ritenersi dotate, a prescindere dalla finale pronuncia liberatoria, di autonoma valenza dimostrativa ai fini LLaccusa oggetto del presente procedimento.
La motivazione della sentenza impugnata, che malgrado le enunciazioni di principio pare in alcuni passaggi volere piuttosto effettuare un generico richiamo alle suddette vicende giudiziarie, non è invece affatto chiara nell'individuare le specifiche circostanze emerse in quei procedimenti ritenute rilevanti ai fini della decisione, presupposto indispensabile per poterne poi rigorosamente valutare le residue potenzialità probatorie, compatibili con le ragioni delle intervenute assoluzioni dagli addebiti specifici, in relazione all'addebito associativo e a tale opera di selezione dovrà pertanto provvedere in sede di nuovo esame il giudice di rinvio. Motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio. Restano a questo punto solo più da esaminare le doglianze relative alle conseguenze sanzionatorie delle pronunce di condanna. Per quanto concerne quelle formulate per i EC, MO RE, i IO, OM C., IP D. A. e IO A. non vi è che da dare atto LLassorbimento dei relativi motivi di ricorso in conseguenza LLaccoglimento, che ha determinato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di questi imputati, di quelli proposti in via principale. Tutte le altre censure contenute, quanto all'entità della pena, nei ricorsi proposti per IO C., ST M., AC RO, NT Fi., NI B., NE F., NI Gi., NO G., TA G. ed inoltre, quanto al diniego delle attenuanti generiche, nei ricorsi proposti per ST M., NI B., NE F. e IO A. e quanto al giudizio di mera equivalenza di dette attenuanti rispetto alle aggravanti nei ricorsi proposti per AC RO, NO G. e TA G. non possono trovare ingresso in questa sede, riguardando il merito delle valutazioni puntualmente compiute dalla Corte territoriale tenuto conto della personalità e dei precedenti di ciascuno dei predetti imputati e, per tutti, della gravità sostanziale dei fatti svoltisi in ambiente criminale di elevato livello.
A norma LLart. 616 c.p.p. consegue nei confronti dei ricorrenti i cui gravami sono stati totalmente rigettati la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza emessa dalla Corte di assise di Reggio Calabria in data 26/04/01 nei confronti di IO CO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di Reggio Calabria.
Annulla la sentenza impugnata relativamente: al capo A del proc. n. 19/94 nei confronti di IO FO, IO OR, IO NI, IO NI, AC RA e IP CO ON;
ai capi B e C del proc. n. 19/94 nei confronti di MO LE, IO FO, IO OR, IO NI e IO NI;
ai capi 13, 14 e 20 del proc. n. 4/97 nei confronti di OM EL;
al capo 3 del proc. n. 4/97 nei confronti di EC IP, EC PE e EC NT;
al capo L1 del proc. n. 19/94 nei confronti di MO RE. Rinvia per nuovo giudizio sui detti capi ad altra sezione della Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi di MO LE e MO RE. Rigetta i ricorsi di IO NS, ST SI, EA ZO, EV ET ET, AC RO, NT IP, FO LI, FO CO, NI UN, NE RA, NI NI, NO PE, AO DE e TA IN e li condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2006
Da ritenersi qui trascritta l'allegata ordinanza in data 9 marzo 2006, emessa dalla Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione ad integrazione del suindicato dispositivo.
Roma 26 aprile 2006.
LA SEZIONE PRIMA PENALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE composta da:
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente -
Dott. SILVESTRI NI - Consigliere -
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere -
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere -
Dott. PEPINO Livio - Consigliere -
nell'udienza in camera di consiglio del 9/03/2006 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sulla richiesta della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria in riferimento alla sentenza emessa da questa Sezione in data 20/02/06, tra gli altri nei confronti di MO RE o MO GO o MO IN, nato a [...] il [...], (n. R.G. - 26601/2005). Ai sensi LLart. 624 c.p.p., comma 2, questa Corte può integrare il dispositivo della propria sentenza soltanto con la specificazione delle parti divenute irrevocabili.
A questo fine si dichiara che nel caso di specie è divenuta irrevocabile nei confronti del suddetto l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi A, M1 e A2 del proc. 19/94.
Quanto alla determinazione della entità complessiva della pena - trattandosi di giudicato parziale - si fa presente che è sostanzialmente ancora sub iudice per tutti i reati in conseguenza LLannullamento con rinvio relativamente al reato di cui al capo L1 del proc. 19/94 (reato più grave con il quale quelli di cui ai capi M1 e A2 sono stati ritenuti in continuazione) e per l'esistenza di un motivo di ricorso, assorbito, riguardante il diniego della continuazione tra tutti i reati (A, M1, A2 e L1), del che si farà cenno nella motivazione della sentenza non ancora depositata. La presente ordinanza va trascritta in calce alla sentenza del 20/02/06. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006