Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 1
La persona offesa può proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione qualora sia stata violata la disposizione di cui all'art. 408, comma secondo, cod.proc.pen., in quanto non le sia stata notificata la richiesta di archiviazione, così come richiesto dalla stessa persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/1998, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Papadia Umberto Presidente del 4.6.1998
1. Dott. Rizzo AL Consigliere SENTENZA
2. " OR GI " N. 1776
3. " ES ED " REGISTRO GENERALE
4. " AL AL " N. 4891/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TE MA, nato a [...] il [...] avverso il decreto di archiviazione emesso il 3.4.97 dal GIP del Tribunale di Latina
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AL S. Rizzo Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. W. De Nunzio che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Latina.
Svolgimento del procedimento
Con decreto del 3.4.97 il GIP del Tribunale di Latina, in accoglimento della richiesta formulata dal PM, disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato a carico di IS RA, con riferimento al reato di cui all'art. 1 L. 516/82. Contro il decreto di archiviazione ES MA ha proposto ricorso per cassazione ed ha lamentato che, a seguito di esposto - denuncia presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, aveva chiesto, a norma dell'art. 408 co. 2 c.p.p., di essere avvisato sul caso di richiesta di archiviazione da parte del PM, epperò l'organo dell'accusa aveva chiesto l'archiviazione, omettendo di notificare a lui il prescritto avviso ed il GIP aveva emesso il decreto di archiviazione malgrado le violazioni della citata norma. Motivi della decisione
Ancor prima di esaminare la fondatezza delle doglianze del ricorrente, occorre esaminare se il ricorso è desumibile, considerato che con esso è stato impugnato il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Latina. In tema di archiviazione il codice di rito ammette il ricorso per cassazione soltanto contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP a seguito di udienza camerale per cui dovrebbe dirsi, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall'art. 568 c.p.p., che il decreto di archiviazione emesso "de plano" dal GIP a norma dell'art. 409 1^ co. c.p.p. è atto inimpugnabile poiché non è previsto che contro di esso possa essere proposto gravame.
Senonché questa Corte, avuto riguardo a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 353 del 1990, ha più volte affermato che la persona offesa può proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, qualora sia stata violata la disposizione di cui all'art. 408 co. 2 c.p.p. (Cass. Sez. I, 22.2.94 n. 5458, Cass. Sez. V, 1.4.93 n. 155, Cass. Sez. IV, 21.10.93 n. 877, Cass. Sez. I 22.10.92 n. 3642). Tale norma dispone che il PM è tenuto a notificare alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata sulla eventuale archiviazione, l'avviso della richiesta di archiviazione da lui formulata.
Or non v'è dubbio che qualora il PM omette un tale avviso, è inibito alla persona offesa, in violazione dei suoi diritti, di presentare opposizione contro la richiesta di archiviazione e di partecipare all'udienza camerale che, in conseguenza dell'opposizione, il GIP è tenuto a fissare.
Può allora dirsi che il decreto di archiviazione emesso dal GIP senza che sia stata osservata la deposizione di cui all'art. 408 co. 2 c.p.p., realizza una situazione processuale che nella sostanza coincide con quella determinata dall'ordinanza di archiviazione emessa senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 127 1^ e 3^ co. c.p.p., per cui anche tale provvedimento è da ritenere ricorribile per cassazione.
Ritenuto, pertanto, ammissibile il ricorso proposto dal ES, per valutare se è fondata la doglianza del ricorrente, secondo il quale sarebbe stato violato il suo diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal PM, è preliminare chiarire l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 408 co. 2 c.p.p. È anzitutto da rilevare che, in base a quanto sancito da tale norma, non basta che un soggetto abbia chiesto di essere informato in ordine alla eventuale archiviazione perché il PM sia tenuto a notificare l'avviso della richiesta di archiviazione.
La norma richiede che il soggetto abbia la veste di persona offesa dal reato e che quindi sia, nel caso concreto, il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. In conseguenza, chi ha denunciato il fatto o chi è il danneggiato dal reato non ha titolo per ricevere la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione se non è persona offesa dal reato. Merito piuttosto esaminare se una tale notificazione va effettuata soltanto alla persona offesa che, in qualità di denunciante, ha presentato la notizia di reato.
La dizione dell'art. 408 co. 2 c.p.p. sembrerebbe che fissi un tale limite in quanto viene precisato che l'avviso della richiesta è notificato alla persona offesa che "nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione". Ma una interpretazione della norma che limiti la notificazione dell'avviso alla persona offesa denunciante non è consentita poiché determinerebbe la incostituzionalità della norma stessa, per l'inammissibile disparità di trattamento che verrebbe a realizzarsi in danno alla persona offesa che non ha la veste di denunciante. Più complesso è il problema allorché si tratta di verificare se in concreto ricorre la figura della persona offesa.
Al riguardo il codice di rito non offre indicazioni di sorta e una tale lacuna è assai grave, in considerazione dei diretti e dei poteri riconosciuto alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, dato che in tale fase il reato per il quale si procede non è cristallizzato in una imputazione ed è ben possibile che i fatti per i quali sono svolte le indagini possono essere diversamente qualificati giuridicamente, con la conseguenza che in relazione al tipo di reato ipotizzato, la persona offesa può essere ammessa ovvero esclusa.
A non far dubbio che, al fine di individuare il reato per il quale sono svolte le indagini preliminari, assume fondamentale rilievo l'iscrizione che il PM è tenuto ad effettuare nel registro delle notizie di reato, a norma dell'art. 335 c.p.p.. Se il reato indicato in tale registro è tale da ammettere la figura della persona offesa, è dovere del PM individuare il soggetto o i soggetto ai quali è da attribuire una tale qualifica, per dare ottemperanza alle disposizioni processuali che fanno riferimento alla persona offesa, prima fra tutte quella concernete l'informazione di garanzia. Ma può accadere che la "notitia criminis" è presentata da un soggetto il quale denuncia un reato per il quale ha titolo ad essere considerato persona offesa, epperò il PM, dando una diversa definizione giuridica del fatto denunciato, iscrive nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. un reato che esclude la presenza di una persona offesa.
Or poiché l'iscrizione effettuata dal PM nel registro delle notizie di reato non è vincolante poiché sino a quando non è elevata l'imputazione, la configurazione giuridica del fatto sul quale si indaga non è acclarata in nuovo modo definitivo, verificandosi l'ipotesi sopra prospettata, deve ritenersi che il denunciante ha titolo per esercitare i diritti e i poteri che nella fase delle indagini preliminari il codice di rito riconosce alla persona offesa. Ne consegue che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 408 co. 2 c.p.p., ha diritto a dolersi della mancata notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, se ne aveva fatto richiesta, non solo chi è persona offesa in base al reato iscritto nel registro delle notizie di reato ma anche chi è tale in base alla denuncia da lui presentata.
Ovviamente, in tal'ultima ipotesi, il soggetto che intende esercitare un diritto che il codice di rito riconosce alla persona offesa ha l'onere di dimostrare che egli ha una tale veste.
Sulla base dei principi fin qui esposti emerge evidente che nel caso in esame il ricorso proposto si appalesa infondato.
Il decreto di archiviazione impugnato dal ES è stato richiesto dal PM ed emesso da GIP con riferimento al rato di cui all'art. 1 L.516/82 il quale, in quanto offende gli interessi finanziari dello
Stato, non consente che un soggetto privato possa assumere la veste di persona offesa, quale titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Se poi si aggiunge che il ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 408 co. 2 c.p.p. non ha chiarito le ragioni per le quali, in conseguenza della denuncia presentata, è da considerare persona offesa, appare di chiara evidenza che non ricorrono gli estremi per ritenere che il ES avesse diritto, quale persona offesa alla notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione. Ne consegue che il ricorso va rigettato poiché infondato e il ricorrente va condannato il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 1998