Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2003, n. 11849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11849 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Mario 1 1 849/03 Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill. ...... Presidente R.G.N. 17874/00 - Consigliere Dott. LO CIOFFI 20897/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Cron, 25731 1 Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 06/02/03Dott. ZO MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP SP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo difende unitamente PIERMARINI, giusta delega inall'avvocato PIERMARINO atti;
ricorrente
contro
DE TI IN, LL AD, SP GIOACCHINO, SP LUCIANO;
intimati e sul 2° ricorso n° 20897/00 proposto da: 2003 DE TI IN, elettivamente domiciliato in ROMA 214 -1- VIA IV NOVEMBRE 114, presso lo studio dell'avvocato CESARE BERTI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SP SP, LL AD, SP GIOACCHINO, SP LUCIANO;
- intimati avverso la sentenza n. 101/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 03/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento 2° motivo del ricorso principale, rigetto del resto, assorbito il ricorso incidentale. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Terni in data 6/7/82, ZO De SA esponeva che, avendo garantito il buon esito di un assegno di lire 7.605.000, rilasciato da PE TA all'ordine del mediatore LL LO quale prezzo dell'acquisto di bovini da tali Baccini, ai quali il LL l'aveva girato, ed essendo stato l'assegno te protestato, il LL aveva agito giudizialmente contro l'esponente per ottenere il rimborso di quanto aveva dovuto pagare quale obbligato di regresso;
che, con sentenza 17/6/81 del Tribunale di Brescia, l'esponente era stato condannato a rimborsare al LL la somma capitale oltre accessori, per un totale di lire 8.760.000; che, pertanto, l'esponente aveva titolo contro lo PE per ottenere la restituzione di quanto pagato al LL. Tutto ciò premesso, poiché sussisteva il periculum in mora, chiedeva sequestro conservativo sui beni di PE TA. Il sequestro, concesso fino alla concorrenza della somma di lire 16.000.000, fu eseguito su un bene immobile, sito nel Comune di Stroncone, di cui lo PE era proprietario per 2/9 a seguito di successione legittima del defunto genitore PE VI, insieme a EL DA, PE AN e PE CC. Con successiva citazione 20/8/82 il De SA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Terni PE TA per la convalida del sequestro e, in ogni caso, per sentirlo condannare al pagamento di quanto dovuto in base ai titoli posti a base della procedura cautelare. Costituitosi, PE TA chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di nulla dovere al De SA, perché la vendita del bestiame si era asiat perfezionata esclusivamente tra costui e i Baccini, e perché l'assegno da esso PE emesso in vista del futuro acquisto dal De SA di alcuni capi di bestiame, non era stato onorato perché il De SA, pretendendo un prezzo maggiore di quello convenuto, non gli aveva consegnato le bestie né aveva restituito l'assegno. Nel giudizio intervenivano volontariamente in giudizio EL DA, PE AN e PE CC, i quali eccepivano che PE TA aveva rinunziato all'eredità di PE VI, con la conseguenza che il sequestro doveva considerarsi illegittimo perché in violazione del loro diritto all'accrescimento. Con successiva citazione 29/12/84 De SA ZO conveniva nuovamente in giudizio PE TA davanti al medesimo Tribunale chiedendo l'autorizzazione, ai sensi dell'art.524 c.c., ad accettare in luogo del convenuto l'eredità di PE VI entro i limiti della somma che formava oggetto del suo credito. Costituitosi anche nel secondo giudizio, PE TA eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ribadiva che il De SA non aveva consegnato il bestiame promessogli in vendita, pretendendo un prezzo maggiore di quello convenuto e trattenendo indebitamente l'assegno. Riunite le due cause, ed espletata l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 19/8/92, convalidava il sequestro condannando PE TA a pagare al De SA la somma capitale portata dall'assegno, e cioè lire 7.605.000, nonché lire 2.861.162 a titolo di svalutazione monetaria. Inoltre, autorizzava il De SA ad accettare la quota dell'eredità di PE VI, 5 di pertinenza di PE TA, in nome e luogo di questi e nei limiti del credito riconosciuto dalla sentenza. La decisione veniva impugnata da tutti i soccombenti. Con sentenza 3/4/00 la Corte d'appello di Perugia rigettava tutti i gravami, confermando la decisione di primo grado. Contro la sentenza PE TA ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi illustrati da una memoria. Il De SA ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato per due motivi illustrati da una memoria. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ed esaminato per primo il ricorso principale. Col primo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 1351, 1362, 1366, 1470 c.c.; 116 e 132 c.p.c.) e vizi di motivazione per avere la sentenza qualificato come contratto definitivo di compravendita il rapporto intercorso fra il ricorrente e il De SA in base all'unico elemento dell'avvenuto pagamento del prezzo del bestiame, senza tenere conto che, trattandosi di elemento non decisivo ( il prezzo, infatti, può essere pagato anche anticipatamente rispetto ad una futura vendita) occorreva svolgere un'indagine sulla volontà delle parti. Al riguardo la sentenza non aveva svolto alcuna indagine, né in particolare, aveva tenuto conto che, in base alla sentenza 17/6/81 del Tribunale di Brescia, il rapporto tra il ricorrente e il De SA non poteva qualificarsi vendita, ma solo contratto preliminare. La censura va disattesa. Liberamente apprezzando i fatti di causa, il giudice di merito ha ritenuto determinante, per dimostrare la conclusione della vendita dei capi di bestiame dal De SA al ricorrente, il fatto - rimasto incontroverso - che, nonostante il protesto dell'assegno rilasciato dallo PE, la somma portata dal titolo era stata comunque pagata dal De SA, che ne aveva garantito il buon esito. Convincente sul piano logico e aderente alla realtà processuale, l'apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità da parte di questa Corte. Né può trovare ingresso il richiamo del ricorrente agli elementi probatori accertati nel giudizio conclusosi con l'invocata sentenza del Tribunale di Brescia, posto che l'onere di specificazione dei motivi di ricorso richiedeva, a pena di inammissibilità, che se ne fosse riportato l'esatto contenuto, il che non è avvenuto. Il motivo, concretandosi in una censura generica e, comunque, ہ ے impingente nel merito, è, quindi, inammissibile. II- Col secondo motivo si denuncia violazione di legge (artt. 1460 e 2697 c.c.) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza affermato che il ricorrente non aveva proposto l'eccezione di inadempimento, mentre dagli atti di causa risultava che l'eccezione di mancata consegna dei capi di bestiame non solo era stata proposta dal ricorrente in primo grado, ma era stata specificamente riproposta con la comparsa di risposta in appello. Anche questa censura va disattesa. La sentenza ha ritenuto l'eccezione "non proposta" interpretando il contenuto sostanziale delle difese svolte dal ricorrente nella comparsa di risposta di primo grado (v.sent. pag.5). Contro tale interpretazione, di per sé non censurabile essendo rimessa al giudice di merito la valutazione delle deduzioni delle parti, il ricorrente ha mosso soltanto una generica critica, limitandosi a richiamare una parte della comparsa di costituzione in appello, mentre avrebbe dovuto, in ossequio all'onere di specificazione dei motivi, riportarne l'intero contenuto. Traducendosi in una censura generica, anche questo motivo è, quindi, inammissibile. ..Col terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di III motivazione perché, con riferimento alla domanda proposta dal De SA ex art.524 c.c., la sentenza avrebbe dovuto escludere la legittimazione passiva del ricorrente e dichiarare la prescrizione dell'azione, essendo la costituzione volontaria dei coeredi avvenuta nel giudizio di convalida di sequestro e non in quello di accettazione dell'eredità in sostituzione del rinunciante. La censura, quanto al primo profilo, è infondata. La sentenza ha, infatti, esattamente osservato, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, che nel giudizio promosso dal creditore ex art.524 c.c. la legittimazione passiva spetta unicamente all'erede rinunciante. Quanto al secondo profilo, la cesara è generica perché non attacca la ratio decidendi chiaramente esposta nella sentenza, e cioè che l'azione non era prescritta perché - e sul punto non vi è specifica censura - dalla rinunzia (avvenuta nel dicembre 1980) fino alla proposizione dell'azione (29/12/84) non era ancora decorso il quinquennio previsto dalla norma per la prescrizione. Il motivo va, quindi, respinto. wwwIV Col quarto motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 671 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto legittima la convalida del sequestro ignorando le informative dei carabinieri dalle quali era risultato che il ricorrente versava in buone condizioni economiche. Anche questa censura va disattesa. La sentenza ha indicato nello stato di impossidenza del debitore (che aveva indotto il creditore ad esercitare l'azione dell'art.524 c.c.) e nell'emissione dell'assegno a vuoto gli elementi di fatto che inducevano a ritenere giustificata la misura cautelare. Lungi dal contestare tali elementi, il ricorrente si è limitato ad opporne altri, desumibili dalle informative dei carabinieri, della cui mancata utilizzazione non può dolersi, trattandosi di elementi presuntivi rimessi al i prudente apprezzamento del giudicante. Consegue il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale, essendo condizionato, resta assorbito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese. Roma, 6 febbraio 2003 Il presidente L'estensore ANCELLIERE C1 Арални IL C Povandell Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 6 AGO. 2003 IL CANCELLIERE C1