Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36941 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n caso di diffusione del presente provvedimento omettere to gonsralità e gli altri dati identificativi. a norma dell' art. 52 d.lgs. 125/03 in quanto: disposto d'ufficio Da richiesta di parte imposto dalla legge
36941-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
EF IN FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA
EVA OS
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 3199 CC - 12/11/2025 R.G.N. 33802/2025
sul ricorso proposto da:
IC RA (CUI 006DC7) nato il [...]
avverso il decreto del 15/10/2025 del GIUDICE DI PACE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere IC ER CU;
sentite le conclusioni del PG, Raffaele Piccirillo, che si riporta alla memoria depositata
e chiede il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 15 ottobre 2025, il Giudice di Pace di Torino ha convalidato, ai sensi dell'art. 14 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il decreto con cui il Questore di Cremona, il 12 ottobre 2025, ha disposto il trattenimento di RA RA presso il locale Centro di permanenza temporanea ed assistenza (C.P.R.), in attesa di eseguire l'espulsione amministrativa e per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, ovvero a disporre ed eseguire accertamenti supplementari in ordine alla sua identità e nazionalità.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RA RA, per mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 14, comma 5-bis, d. lgs. 286 del 1998, e art. 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE, per l'assenza di ragionevoli prospettive di esecuzione dell'allontanamento, e la mancata identificazione del sig. RA in 35 anni di permanenza in Italia. La Difesa, nel corso dell'udienza di convalida, aveva dedotto e documentato l'assenza di qualunque ragionevole prospettiva di allontanamento del sig. RA in ragione del prolungato soggiorno in Italia in condizione di irregolarità amministrativa (35 anni), dei ripetuti fotosegnalamenti delle autorità (49), dei numerosi decreti di espulsione (5) e ordini di allontanamento dal territorio nazionale (6) inutilmente adottati nei suoi confronti, nonché del precedente trattenimento presso il C.P.R. di Roma - Ponte Galeria, anch'esso terminato senza l'identificazione del ricorrente. Il Giudice di Pace, nel rispondere a tali deduzioni che la concretezza della prospettiva di reimpatri non può essere messa in discussione, mancando ancora la compiuta identificazione del soggetto, ha violato la disposizione di legge di cui all'art. 14, comma 5-bis, d. lgs. 286 del 1998, che impone proprio al Giudice della convalida di valutare al momento della convalida del trattenimento la ragionevole prospettiva di rimpatrio. Nella vicenda odierna, la mancata «compiuta identificazione del soggetto» dopo 35 anni di soggiorno irregolare e ripetuti tentativi falliti non costituisce, infatti, una di quelle situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento» (art. 14, comma 1, d. lgs. 286 del 1998), ma è situazione consolidata nel tempo, che esclude qualunque possibilità di esecuzione del
rimpatrio.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, nonché motivazione apparente ed omessa considerazione del mancato avvio del procedimento di identificazione durante la detenzione in carcere del sig. RA.
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La difesa del prevenuto aveva, nel corso dell'udienza di convalida, eccepito il mancato avvio delle procedure di identificazione da parte delle competenti autorità durante la detenzione in carcere, ma, sebbene si tratti di circostanza di manifesta decisività, nella motivazione del provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Torino non dava conto di tale deduzione e convalidava il trattenimento omettendo qualunque considerazione sul punto.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. La Difesa ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del P.G. con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
5. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si rivela infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Deve premettersi che nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida di trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, post legge n. 187 del 2024, solo censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Di conseguenza, il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene alla compiuta verifica dell'osservanza delle norme di legge applicabili, e in particolare dell'obbligo di effettiva motivazione: nella nozione di violazione di legge va, infatti, ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, riferita al discorso giustificativo risultante del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare non idoneo a rendere comprensibile l'itero logico che il giudice ha seguito per raggiungere la decisione (cfr. Sez. 1., n. 2967 del 24/1/2025, [...], Rv. 287362-01). Il trattenimento dello straniero costituisce, invero, una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è
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priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzata la compressione della libertà personale del trattenuto in assenza delle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di proroga o di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z.
contro
M., Rv. 653101-01).
3. Nella concreta fattispecie, il trattenimento si fonda, oltre che sulla difficoltà di identificazione del prevenuto, sulla rilevante pericolosità sociale del soggetto, desunta da una serie di precedenti compiutamente illustrati nel provvedimento di espulsione richiamato dal Giudice di pace;
nonché sul pericolo di fuga, desunto dalla mancata documentazione dei dichiarati legami familiari e dalla carenza di attività lavorativa regolare, di un alloggio stabile e di un documento valido per l'espatrio. Le deduzioni difensive si incentrano esclusivamente sull'insussistenza di ragionevoli prospettive di esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cremona in considerazione della lunga permanenza in Italia e del numero rilevante di segnalazioni del quale è stato oggetto nel corso degli anni, nonché dell'esito infruttuoso del tentativi di identificazione esperiti o esperibili nel corso della detenzione carceraria e dei precedenti trattenimenti. La doglianza, come detto in premessa, è infondata.
3.1. Ai sensi dell'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286 del 1998 «Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione». La disposizione prosegue, al comma 5, disponendo che «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
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dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento». Il comma 5 bis della norma regola infine la diversa ipotesi in cui «non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza>. La lettura sistematica delle citate disposizioni rende chiaro come costituisca un principio immanente al sistema, attesa la garanzia costituzionale ex art. 13 Cost., che il trattenimento sia mantenuto solo qualora le prospettive di rimpatrio siano concrete. La concretezza di dette prospettive dovrà, tuttavia, essere compiutamente esaminata nel corso del trattenimento, in sede di valutazione delle proroghe, con analisi sempre maggiormente pregnante, mentre in sede di convalida del trattenimento, come recita chiaramente ed in modo inequivoco il sopra riportato comma 4 dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 (Il giudice provvede alla convalida,... verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, e sentito l'interessato, se comparso»), la valutazione del Giudice di pace deve essere limitata alla verifica della regolarità del decreto di espulsione (sotto il duplice profilo della legittimità del provvedimento espulsivo e della verifica del rispetto delle garanzie procedurali inerenti la tempestiva informazione dell'interessato e del difensore, la presenza del difensore e, ove necessario, di un interprete, l'effettività del contraddittorio), aspetti che non risultano nemmeno lambiti dal ricorso.
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In altre parole, il focus del controllo giurisdizionale, in sede di convalida sulla legittimità del provvedimento di espulsione e del trattenimento, non sulla sua effettiva eseguibilità.
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Non è ultroneo richiamare, sul punto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 280/2019, che richiamando la giurisprudenza della Cassazione civile sull'oggetto del giudizio di convalida, specificava che «Quanto alla natura dell'accertamento da svolgersi da parte del giudice di pace, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in sede di convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione il sindacato del giudice è limitato all'esame dei presupposti di adozione delle misure medesime e dell'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, potendo estendersi alla valutazione di quest'ultimo solo nel caso in cui «esso sia manifestamente illegittimo e lo straniero possa qualificarsi inespellibile» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27692)». È infine da rilevare che il precedente invocato dal ricorrente a supporto della censura (cass. civ. ord. 11964 del 2023), non risulta pertinente al caso di specie, essendo attinente ad impugnazione della seconda proroga concessa dal Giudice di Pace.
3.2. Quanto all'asserita mancata attivazione delle procedure di identificazione, si osserva come il nel caso di specie lo straniero sia stato più volte segnalato e sia stato destinatario di plurimi decreti di espulsione;
il Questore, nel provvedimento che dispone il trattenimento ha dato atto dell'impossibilità di eseguire con immediatezza il decreto di espulsione emesso dal Prefetto mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità/nazionalità; è necessario acquisire un documento valido per l'espatrio»; il Giudice di Pace infine ha, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, analizzato le dedotte carenze e difficoltà circa l'identificazione del soggetto da parte della PA, evidenziando come il medesimo straniero non abbia mai richiesto, in trentacinque anni di permanenza in Italia, un permesso di soggiorno e non abbia mai cooperato rispetto alla propria identificazione. Ebbene, proprio tale mancanza di cooperazione da parte dello straniero, peraltro protrattasi per decenni, impedisce di poter imputare alcuna violazione procedurale all'amministrazione, né può ritenersi illegittimo il trattenimento.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personall".
P.Q.M.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
IC ER CU
Il Presidente
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CORTE SUPREMA
CALAZIONE
MA NE FE Depositata in Cancelaria oggi 12 NOV 265
Roma,
Doces De IS
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