CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2023, n. 12698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12698 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di ER ND, nato a Praia a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 5/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato proposta nell'interesse di ND ER in relazione ai fatti oggetto delle seguenti pronunce: 1) sentenza n. 369/2016 emessa in data 18/02/2016 dalla Corte di appello di Catanzaro, definitiva in data 11/04/2017 con ordinanza;
2) sentenza n. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12698 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 22/02/2023 3018/2018, emessa in data 12/07/2018 dalla Corte di appello di Catanzaro, definitiva il 29/10/2019. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che la competenza a decidere sull'istanza di applicazione della continuazione non fosse del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ma della Corte di appello della stessa città, poiché l'ultima sentenza passata in giudicato, idonea a radicare la competenza, dovrebbe individuarsi in quella emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12/07/2018, irrevocabile il 29/10/2019, di riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, erroneamente indicata nel casellario come di conferma. E a riprova di tale assunto, osserva che l'esecuzione della pena sarebbe curata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro. 3. In data 24/11/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 5/12/2022 è pervenuta in Cancelleria una memoria difensiva proposta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., con cui si evidenzia che il provvedimento impugnato sia stato correttamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro e che la competenza non era della Corte di appello di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado;
mentre negli altri casi è competente il giudice di appello. E ai fini di stabilire se vi sia stata conferma, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è quello di escluderla nel caso in cui la sentenza di appello abbia riformato la sentenza di primo grado, in ordine a 2 statuizioni non concernenti esclusivamente la pena, le misure di sicurezza e le disposizioni civili, soltanto nei confronti di uno o di alcuni imputati, dovendo in tali casi la competenza essere riconosciuta, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, al giudice di secondo grado anche rispetto agli imputati nei cui confronti la sentenza di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802 - 01; Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 - 02; Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Cuneo, Rv. 262987 - 01; Sez. 1, n. 21681 del 22/03/2013, Fiore, Rv. 256081 - 01; Sez. 1, n. 44481 del 4/11/2009, Arena, Rv. 245681 - 01; Sez. 1, n. 6282 del 16/11/1999, Riina, Rv. 215019 - 01; Sez. 1, n. 3925 del 8/10/1992, Mesi, Rv. 192360 - 01; Sez. 6, n. 831 del 4/03/1991, Filippini, Rv. 190050 - 01). 3. Dalla lettura del dispositivo della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12/07/2018, irrevocabile del 29/10/2019, emerge che, con tale provvedimento, vi era stata una conferma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di ND ER e, al contempo, una riqualificazione di taluni dei capi di imputazione (il 5 e il 18) con riguardo ad altri imputati (Cipolla, Maccari, Arcuri, Crusco, Lombardo, Misiano, Stummo), nei confronti dei quali, dunque, la pronuncia in esame ha riformato la decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per la decisione alla Corte di appello di Catanzaro, funzionalmente competente.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in data 22/02/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato proposta nell'interesse di ND ER in relazione ai fatti oggetto delle seguenti pronunce: 1) sentenza n. 369/2016 emessa in data 18/02/2016 dalla Corte di appello di Catanzaro, definitiva in data 11/04/2017 con ordinanza;
2) sentenza n. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12698 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 22/02/2023 3018/2018, emessa in data 12/07/2018 dalla Corte di appello di Catanzaro, definitiva il 29/10/2019. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., che la competenza a decidere sull'istanza di applicazione della continuazione non fosse del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ma della Corte di appello della stessa città, poiché l'ultima sentenza passata in giudicato, idonea a radicare la competenza, dovrebbe individuarsi in quella emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 12/07/2018, irrevocabile il 29/10/2019, di riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, erroneamente indicata nel casellario come di conferma. E a riprova di tale assunto, osserva che l'esecuzione della pena sarebbe curata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro. 3. In data 24/11/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 5/12/2022 è pervenuta in Cancelleria una memoria difensiva proposta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., con cui si evidenzia che il provvedimento impugnato sia stato correttamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro e che la competenza non era della Corte di appello di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado;
mentre negli altri casi è competente il giudice di appello. E ai fini di stabilire se vi sia stata conferma, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è quello di escluderla nel caso in cui la sentenza di appello abbia riformato la sentenza di primo grado, in ordine a 2 statuizioni non concernenti esclusivamente la pena, le misure di sicurezza e le disposizioni civili, soltanto nei confronti di uno o di alcuni imputati, dovendo in tali casi la competenza essere riconosciuta, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, al giudice di secondo grado anche rispetto agli imputati nei cui confronti la sentenza di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802 - 01; Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 - 02; Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Cuneo, Rv. 262987 - 01; Sez. 1, n. 21681 del 22/03/2013, Fiore, Rv. 256081 - 01; Sez. 1, n. 44481 del 4/11/2009, Arena, Rv. 245681 - 01; Sez. 1, n. 6282 del 16/11/1999, Riina, Rv. 215019 - 01; Sez. 1, n. 3925 del 8/10/1992, Mesi, Rv. 192360 - 01; Sez. 6, n. 831 del 4/03/1991, Filippini, Rv. 190050 - 01). 3. Dalla lettura del dispositivo della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12/07/2018, irrevocabile del 29/10/2019, emerge che, con tale provvedimento, vi era stata una conferma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di ND ER e, al contempo, una riqualificazione di taluni dei capi di imputazione (il 5 e il 18) con riguardo ad altri imputati (Cipolla, Maccari, Arcuri, Crusco, Lombardo, Misiano, Stummo), nei confronti dei quali, dunque, la pronuncia in esame ha riformato la decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per la decisione alla Corte di appello di Catanzaro, funzionalmente competente.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in data 22/02/2023 Il Consigliere estensore