Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice d'appello che ha modificato in modo sostanziale una sentenza in riguardo a più imputati è giudice dell'esecuzione anche per i capi che si riferiscono ai coimputati non interessati dalla riforma sempre che quest'ultima consista in una statuizione suscettibile di richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 44481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44481 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2855
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29333/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. CROTONE - CONFLITTO;
1) CORTE APP. CATANZARO - CONFLITTO;
2) AGENZIA REGIONALE DEL DEMANIO;
3) COMUNE DI SELLIA MARINA;
avverso l'ordinanza n. 2/2009 TRIBUNALE di CROTONE, del 15/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha richiesto dichiararsi la competenza della Corte d'Appello di Catanzaro. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 28.11.2008 la Corte d'appello di Catanzaro, adita quale giudice dell'esecuzione da NO IS - che azionava incidente di esecuzione quale terza interessata rimasta estranea al procedimento di cognizione nel corso del quale era stata ordinata la confisca di un appezzamento di terreno nei confronti di NA AN, ma di sua rivendicata proprietà - dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Crotone sul rilievo che il provvedimento di confisca in questione era stato pronunciato da detto Tribunale e non era stato modificato in sede di appello.
2. Il Tribunale di Crotone, con ordinanza in data 15.07.2009, richiamato il principio giurisprudenziale dell'unitarietà dell'esecuzione, rilevato che la sentenza di secondo grado aveva modificato in modo sostanziale plurimi capi della sentenza di prime cure, e così ritenendo che la competenza in executivis spettasse alla Corte d'appello di Catanzaro anche se non aveva modificato il punto relativo alla confisca di cui all'istanza della NO, sollevava conflitto negativo di competenza rimesso per la sua decisione a questa Corte regolatrice.
3. Il proposto conflitto va, dapprima, dichiarato ammissibile perché la diversa interpretazione dell'ambito della competenza, alla base dello stesso, ha creato una stasi insuperabile nel procedimento. Lo stesso va poi risolto dichiarando la competenza della Corte d'appello di Catanzaro. Ed invero è principio del tutto pacifico, coerente a quello della unitarietà dell'esecuzione (che discende dal sistema e che è finalizzato ad ovvi criteri di economicità e di uniformità) che la competenza in fase esecutiva, tra giudici di primo e secondo grado, in caso di plurime posizioni, si determini non già in funzione della singola disposizione, ma in relazione alle riforme sostanziali che la sentenza d'appello abbia, o no, deciso, anche in relazione a posizioni diverse (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 6282 in data 16.11.1999, Rv. 215019, Riina;
ecc.), sempre a patto che - come nella presente vicenda processuale - si tratti di statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 45826 in data 20.11.2001, Rv. 220609, Dorati;
ecc.). Tanto ribadito, è di tutta evidenza che la competenza a decidere l'incidente di esecuzione attivato dalla NO spetti, ex art. 665 c.p.p., comma 2, alla Corte d'appello di Catanzaro posto che è del tutto pacifico che la sentenza in questione abbia disposto molteplici modifiche sostanziali rispetto a quella di primo grado, a nulla rilevando, dunque, che non vi siano state modifiche in ordine alla confisca ordinata nei confronti dell'NA.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte d'appello di Catanzaro cui dispone la trasmissione degli atti.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009