Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 2
Nell'accordare la prelazione agraria "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita", l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo perseguito dalla legge, cioè la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensione, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.
La qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, va intesa in senso restrittivo a norma dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e perciò non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, ma va ravvisata in chi associ tali attività a quella di coltivazione del fondo. Requisito indispensabile è, pertanto, non l'allevamento del bestiame, ma la coltivazione del fondo, che può o meno concorrere con l'allevamento, ma non può mai mancare.
Commentario • 1
- 1. La prelazione agraria del confinanteAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 21 marzo 2013
La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale. Il diritto di prelazione nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita; secondo la giurisprudenza,“nell'accordare la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, l'art.7 L.817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7635 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIO DUVA - Presidente - Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere - Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere - Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD OR DO, MA IA, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che li difende unitamente all'avvocato ANGELO TIBONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON IM AR, AC EP MA in IM NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che li difende unitamente all'avvocato DARIO POTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9857/99 del Tribunale di TORINO, sezione terza civile emessa il 4/11/1999, depositata il 24/12/99; RG.125/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato CLAUDIO BEVILACQUA;
udito l'Avvocato LUCIO MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi HI IO LF e NE IA, premesso che IM NA SO e AC EP NA, con rogito del 14 ottobre 1994, in violazione del loro diritto di prelazione, avevano acquistato dei terreni agricoli (fol. 20, part. 359, 358 e 364) confinanti con terreni di proprietà del HI (fol. 20, part. 73, 305 e 72), convenivano in giudizio i due predetti compratori, davanti al pretore di Ciriè, esercitando il diritto di riscatto ai sensi degli artt. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 e 7 e 8 della l. 14 agosto 1971 n. 817. I convenuti replicavano che i terreni oggetto della vendita erano già nella loro detenzione dal 1^ aprile 1994, in virtù di un contratto di affitto stipulato con la venditrice HI IO AT;
che il mappale n. 72, di cui l'attore assumeva di essere proprietario, non confinava per alcun tratto col mappale n. 359 di loro proprietà; che il HI IO era solo nudo proprietario dei mappali n. 73 e 305; che lo stesso, pensionato, non era coltivatore diretto;
che la NE non era proprietaria dei terreni presunti confinanti con quelli oggetto di retratto;
che gli attori, infine, nel predio asserito confinante, erano dediti solo all'allevamento del bestiame e non anche ad atti vità di coltivazione. Con sentenza del 12 settembre 1998 il pretore rigettava la domanda. Con sentenza resa il 24 dicembre 1999, il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello dei soccombenti, i quali ora ricorrono per la cassazione di detta sentenza, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e conseguente violazione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590. Secondo i giudici di appello, i coniugi HI non sarebbero proprietari dei fondi a confine e la NE non avrebbe legittimazione attiva. Senonché, pur riconoscendo che il HI è comproprietario, per 2/6, del mappale 305, l'unico direttamente confinante con i fondi oggetto di riscatto agrario, gli hanno negato il diritto di prelazione in quanto nudo proprietario per i restauri 4/6, mentre avrebbero dovuto riconoscerglielo, in armonia con la pacifica giurisprudenza di legittimità, per la sua qualità di comproprietario. Quanto alla legittimazione attiva della NE, se è vero che la proprietà dei fondi a confine è del solo marito, resta il fatto che, ai sensi dell'art. 177 C.c., gli acquisti di uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, automaticamente vanno a favore dell'altro. La NE intende per l'appunto ottenere anche per sentenza la cointestazione dei beni che saranno acquistati dal marito con l'esercizio vittorioso del retratto. Col secondo mezzo, deducendo gli stessi vizi, lamentano che erroneamente e senza tener conto delle complessive risultanze di causa i giudici di appello abbiano negato che sul fondo a confine con quelli oggetto di retratto si svolgesse attività agricola. In primo luogo, non è vero che i HI IO in appello abbiano dato per pacifico che sul loro fondo non esistessero coltivazioni. Al contrario, nell'atto di appello, essi precisarono che nel fondo, parzialmente edificato, permaneva una superficie coltivata a prato. In secondo luogo, un terreno sul quale esistono fabbricato rurali, stalle e magazzini non per questo cessa di essere un fondo rustico, quando, come nella specie, i fabbricati siano pertinenze di un'estesa superficie coltivata;
e del resto l'accorpamento di terreni coltivati ai fabbricati raggiunge pienamente le finalità della legge istitutiva della prelazione agraria, che sono quelle della formazione di aziende agricole di maggiore estensione ed efficienza tecnica. Anche errato è ritenere che l'attività di allevamento del ricorrente sia staccata da quella propriamente agricola, solo perché si avvale, per l'approvvigionamento del bestiame, anche di prodotti esterni, tale ipotesi potendo verificarsi solo se la totalità dell'approvvigionamento avvenga con prodotti esterni. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e conseguente violazione dell'art. 7 2^ comma della legge 14 agosto 1971 n. 817. I giudici di appello hanno formulato l'ipotesi che fittavolo del fondo oggetto di retratto fosse lo stesso IM NA, in forza del contratto della primavera 1994, oppure che ne fossero fittavoli i signori AR e CA. Nel primo caso però non hanno considerato che l'IM ha dichiarato al pretore di essere operaio e quindi non coltivatore diretto;
nel secondo caso, hanno ignorato che i due, come dagli stessi riferito al pretore, nel settembre 1994, su richiesta dell'IM, rilasciarono il terreno, sul quale perciò, alla data dell'atto (14 ottobre 1994), non esisteva più alcun insediamento. Dei tre motivi di ricorso, che investono le altrettante "rationes decidendi" della sentenza denunciata, è preliminare e decisivo, ad avviso del Collegio, il secondo, di cui va dichiarata l'infondatezza. A giudizio del Tribunale, "gli attori non hanno dato la prova della natura e della destinazione agricola del fondo a confine", giacché, come non è contestato dagli appellanti (e risulta altresì dalla relazione tecnica descrittiva del geom. Massa e dall'allegata documentazione fotografica), sul fondo stesso vengono allevati ben centodieci capi di bestiame bovino, ne' ivi viene svolta alcuna attività di coltivazione cui l'allevamento possa dirsi connesso, essendo l'area occupata da capannoni e cosparsa di ghiaia per consentire la manovra degli automezzi. Non solo dunque il fondo non ha una propria autonomia colturale e produttiva, ma l'allevamento del bestiame è disgiunto dall'attività di coltivazione del fondo stesso, usato dall'allevatore unicamente in funzione spaziale;
sicché, esula la "ratio" perseguita dall'istituto del riscatto agrario, mirante all'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda agricola diretta coltivatrice. Il Tribunale spiega poi che non rileva la mancata ammissione del capitolo n. 3 della prova testimoniale, perché non diretto a dimostrare il fatto storico della coltivazione, laddove la coltivazione del podere da parte della famiglia HI è oggetto del capitolo n. 2, ammesso dal pretore, ma è stata smentita da un testimone, mentre l'altro ha riferito solo della coltivazione, da parte del HI, di una striscetta di terreno ad orto. E pertanto, conclude la sentenza, non solo è irrilevante, ai fini del decidere, la mancata ammissione del capitolo n. 3, ma le risultanze istruttorie smentiscono la pretesa coltivazione del fondo confinante, quanto meno nei due anni anteriori alla compravendita del terreno oggetto di lite. Per il combinato disposto degli artt. 8 e 31 della legge 26 maggio l965 n. 590, coloro che si dedicano all'allevamento del bestiame non rientrano tra i soggetti legittimati, in quanto tali, all'esercizio della prelazione e del riscatto agrario, essendo necessario che tale allevamento sia connesso alla coltivazione del fondo, atteso che gli istituti della prelazione e del riscatto perseguono lo scopo dell'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda agricola diretta coltivatrice, mentre, nel caso di allevamento di bestiame disgiunto dall'attività di coltivazione del fondo, questo è usato dall'allevatore solo in funzione spaziale. E pertanto la legge, nell'accordare la prelazione agraria anche "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita" (art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817), pone come condizione essenziale per l'esercizio della prelazione che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che diversamente possa rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, cioè la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico (Cass. 27 dicembre 1991 n. 13927). È insomma giurisprudenza costante di questa Corte che la qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto, dovendo intendersi in senso restrittivo, mentre non sussiste in capo a chi si dedichi esclusivamente all'allevamento e al governo del bestiame, va invece ravvisata in chi associ detta attività a quella di coltivazione del fondo. In altri termini, ai sensi dell'art. 31 della cit. legge n. 590 del 1965, la prelazione e il riscatto assumono a requisito indispensabile non l'allevamento del bestiame, ma la coltivazione del fondo, che potrà o meno concorrere con l'allevamento, ma non potrà mai mancare. Orbene, il Tribunale, con un'indagine di fatto fondata sull'attenta disamina di tutto il materiale probatorio, e, prevalentemente e decisivamente, sull'osservazione delle caratteristiche obiettive del fondo, quali emergenti dalla relazione illustrativa in atti, e con una motivazione adeguata ed esauriente, immune da vizi logici e da errori di diritto, e pertanto incensurabile, ha accertato che il HI e la NE non esercitano, nel fondo confinante con quello venduto agli odierni resistenti (l'unico per quanto esposto, interessi nella presente causa, non rilevando l'eventuale coltivazione diretta di altri fondi), alcuna coltivazione connessa con l'allevamento del bestiame (tale non potendo naturalmente considerarsi quella ortiva), e non sono pertanto coltivatori diretti del fondo confinante, ma sono, nello stesso fondo, solo allevatori;
così legittimamente negando loro la qualità essenziale per esercitare a suo tempo la prelazione e oggi il riscatto. E dunque tale "ratio decidendi" non soltanto resiste alle critiche dei ricorrenti, ma, per il suo carattere dirimente, basta da sola a sorreggere il rigetto della domanda di riscatto, ciò che rende superfluo l'esame del primo e del terzo motivo, dalla cui eventuale fondatezza i ricorrenti non potrebbero trarre alcun vantaggio. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in lire 235.410 (Euro 121,58), oltre a lire 3.000.000 (Euro 1.549,37) per onorario, complessivamente. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002