Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7635
CASS
Sentenza 24 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'accordare la prelazione agraria "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita", l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore diretto, ove esercitata con riguardo ad altri fondi, giacché solo nel primo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo perseguito dalla legge, cioè la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensione, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

La qualità di coltivatore diretto legittimante alla prelazione e al riscatto agrari, va intesa in senso restrittivo a norma dell'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e perciò non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente al governo e all'allevamento del bestiame, ma va ravvisata in chi associ tali attività a quella di coltivazione del fondo. Requisito indispensabile è, pertanto, non l'allevamento del bestiame, ma la coltivazione del fondo, che può o meno concorrere con l'allevamento, ma non può mai mancare.

Commentario1

  • 1La prelazione agraria del confinante
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 21 marzo 2013

    La prelazione agraria non spetta genericamente a chiunque a vario titolo ha la disponibilità di terreni agricoli, ma unicamente a coloro che li coltivano direttamente ed in maniera abituale. Il diritto di prelazione nel caso di vendita di un terreno confinante, spetta al proprietario che coltiva direttamente il terreno contiguo con quello in vendita; secondo la giurisprudenza,“nell'accordare la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, l'art.7 L.817/1971, pone come condizione essenziale che tali terreni siano coltivati direttamente dal proprietario, senza che possa diversamente rilevare la sua attività di coltivatore …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7635
Data del deposito : 24 maggio 2002

Testo completo