Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, attività distinta dalla produzione, costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile. Tali elementi assumono invece rilievo ai fini della gravità del reato ed in particolare della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.p.r. 9.10.1990 n.309, e, essendo quest'ultima rapportata al dato oggettivo della ingente quantità, devono essere valutati con riferimento alla consistenza della piantagione al momento della scoperta dell'illecito a prescindere da qualunque valutazione prognostica circa la potenziale produttività della piantagione. Solo il momento della scoperta è infatti idoneo ad offrire parametri di valutazione certi, laddove la valutazione prospettica, che si risolve in una mera aspettativa, finisce per essere evanescente, in quanto legata necessariamente a circostanze contingenti, future ed incerte, quali la crescita, lo sviluppo e la maturazione delle piante, che sono al di fuori della previsione normativa di cui all'art. 80 cit.(Fattispecie di annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.p.r. 309/90, in cui la Corte ha altresì richiamato la necessità di valutare l'incidenza della disponibilità della sostanza sulla mobilità del mercato non semplicisticamente individuato come quello del Comune nel cui ambito avviene la coltivazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 11.3.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " IU Ferrua " N. 331
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 32344/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposto da 1) ES EP, nato a [...] il [...]; 2) SI AV, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 12-6-1997 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che riformava in parte quella in data 29-X-1996 del GIP del Tribunale di Palmi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Jadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Il difensore dei ricorrenti non è comparso.
Fatto e diritto
Si procedeva penalmente
contro
EP ES e AV SI in ordine al delitto di cui agli art. 110 C.P., 73, 1^ e 4^ co., 80, 2^ co., D.P.R. n. 309/90, perché in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato D.P.R., avevano coltivato su un terreno di proprietà privata una piantagione di "cannabis sativa L.", costituita da n.
2.425 piante di altezza variabile tra i 20 e i 110 centimetri, le quali contenevano principio attivo pari a mg. 241.384,5 di Delta - g- THC, da cui erano ricavabili n. 4.827,8 dosi medie giornaliere, con l'aggravante dell'ingente quantitativo.
La detta piantagione era stata scoperta il 18.7.1996 dai carabinieri di Rosarno, nel corso di un servizio di ispezione territoriale eseguito in contrada "Serricella" di quell'agro e i due imputati erano stati sorpresi nel mentre, immessisi nel fondo, avevano dato corso all'operazione di irrigazione delle piante. Il GIP del Tribunale di Palmi, con sentenza 29 ottobre 1996, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava il ES e il SI colpevoli del reato lo ascritto e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 12.000.000 di multa ciascuno.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, investita dal gravame degli imputati, con sentenza 12-6-1997, riduceva la pena ad anni uno, mesi otto di reclusione e L.
8.000.000 di multa e confermava nel resto la decisione di primo grado.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti e hanno lamentato il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80, 2^ co., D.P.R. n. 309/90. All'odierna udienza pubblica, assente il difensore dei ricorrenti, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
La verifica di legittimità sollecitata è circoscritta solo alla ricorrenza o meno dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, 2^ co., D.P.R. n. 309/90. La Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di tale aggravante sulla base di un giudizio fondato, più che su dati oggettivi, su elementi ipotetici, legati alla potenzialità produttiva della coltivazione incriminata e ad un astratto concetto di mercato, identificato - solo in tesi - con l'area ristretta del comune, nel cui agro era ubicato il terreno coltivato.
Tale argomentare, in quanto estremamente generico e non raccordato a concreti dati di fatto strettamente connessi alla condotta incriminata, che è quella della coltivazione e non della produzione di sostanze stupefacenti, non può essere condiviso, perché finisce col rivelarsi assiomatico e col tradire sostanzialmente la "ratio" per la quale il legislatore ha inteso dare una particolare valenza al momento sanzionatorio (aumento di pena dalla metà ai due terzi) di quei fatti che riguardano "quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope".
Occorre, ai fini della configurabilità e dell'applicazione dell'aggravante in questione, seguire una metodologia valutativa che, avuto riguardo alla peculiarità della condotta incriminata, si ispiri a concreti giudizi di valore, che consentano d'interpretare, secondo canoni di ragionevolezza ( art. 3 Cost.), l'area di operatività dell'art. 80, 2^ co., D.P.R. n. 309/90, i cui presupposti risiedono non solo nel puro dato nominalistico del quantitativo di sostanza viene immessa e nel conseguente pericolo per la salute pubblica.
Tanto premesso, va puntualizzato che la nozione di
"coltivazione" è normativamente correlata a quella, diversa e successiva, di "produzione". Le due attività non vanno confuse, attraverso una disinvolta sovrapposizione, come sembra fare il giudice a quo, dei due sostantivi che le individuano. L'attività di coltivazione - che, "lato sensu", va dalla semina delle piante da stupefacente fino alla raccolta delle stesse - assume rilievo penale, con esclusione di quest'ultima fase (raccolta), che rientra, "stricto sensu", nell'attività di produzione. L'art. 73 del citato D.P.R., infatti, punisce "chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica . . . ".
La coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce in definitiva un rato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano lo stato di maturazione raggiunto o raggiungibile dalle piante, l'estensione di terreno interessato dalla piantagione, le metodologie adottate, il numero delle piante messe a dimora, la loro qualità.
La quantità e la qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la reale quantità di sostanza drogante da esse estraibile (con riferimento, come si dirà, al momento in cui viene scoperto l'illecito) assumono, però, rilievo ai fini della considerazione della gravità del reato e, in particolare, ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di cui al richiamato art. 80, 2^ co., la quale è rapportata al dato fattuale concreto della ingente quantità di sostanza stupefacente, per cui, limitatamente a tale punto, deve prescindersi da qualunque valutazione prognostica circa la potenzialità produttiva e della coltivazione e deve ancorarsi il giudizio di disvalore soltanto a dati oggettivi che, coordinati tra loro, effettivamente evidenzino la particolare gravità del fatto. Da ciò, consegue che, per la configurabilità della citata aggravante in relazione al reato di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti, non può essere condivisa la tesi del giudice a quo, che ha posto l'accento sulla potenzialità produttiva della piantagione, piuttosto che sulla sua consistenza all'atto della scoperta dell'illecito. È a quest'ultimo momento, invece, che deve aversi riguardo, perché è il solo idoneo ad offrire parametri di valutazione certi, laddove la valutazione prospettiva, che si risolve in una mera aspettativa, finisce per essere evanescente, in quanto legata necessariamente a circostanze contingenti, future ed incerte, quali la crescita delle piante, il loro sviluppo, la loro maturazione, il che è al di fuori della previsione normativa di cui all'art. 80, 2^ co..
L'aggravante dell'ingente quantità, inoltre, se pure postula, sul piano strettamente lessicale, la rilevanza del dato ponderale, che deve porsi ai livelli più elevati della scala degli aggettivi di quantità, non esaurisce solo in tale ambito la sua operatività, a meno che non si versi in quei casi - limite (tale no è quello che ci occupa) di quantitativi enormi e smisurati, che in quanto tali possono essere aggettivati, senza perplessità alcuna, come "ingenti", termine questo inteso nella sua massima espansione. Negli altri casi, che sono i più, invece, è necessario cogliere la "ratio" della previsione nell'esigenza di evitare che la disponibilità di ingenti quantità di sostanze stupefacenti si risolva in una abnorme diffusione delle stesse su un'area di mercato piuttosto vasta, con conseguenti effetti deleteri e per un periodo di tempo piuttosto prolungato.
Il fatto, in definitiva, deve connotarsi in termini di grave pericolosità sociale e, per ciò, la nozione di "quantità ingente" non può prescindere, nella maggiore parte dei casi, da una valutazione ponderata della quantità e della qualità della droga rispetto alla tutela della saluta pubblica, senza - per altro - trascurare la incidenza della disponibilità della sostanza sulla mobilità del mercato (di un'area ben individuata) in rapporto all'offerta, all'assorbimento e alla diffusione.
Il concetto di mercato, infine, non può essere semplicemente assimilato a quello di comune nel cui agro la coltivazione avviene, ma va correlato, indicando i relativi criteri di individuazione, all'ambito di abituale diffusione della droga in un determinato momento storico, tenendo conto anche dei quantitativi oggetto di usuali operazioni di rifornimento di quella zona di operatività. La Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi innanzi esposti, considerato che ha erroneamente enfatizzato il dato ponderale, sulla base di un non condivisibile giudizio prognostico privo di certezza, laddove avrebbe dovuto considerare quel dato solo nella sua oggettività concreta;
ha assiomaticamente circoscritto l'area di mercato, al quale la droga sarebbe stata destinata, al territorio del comune di Rosarno, senza indicare valide ragioni di fatto a conforto di tale conclusione;
ha semplicemente affermato il pericolo di saturazione di tale mercato "per parecchi mesi e per un numero rilevante di persone", senza farsi carico di offrire alcuna spiegazione al riguardo, che tenesse conto soltanto dell'effettivo quantitativo di droga (n. 4.82 7, 8 dosi medie giornaliere) rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla questione oggetto di ricorso, alla Corte d'Appello di SI, che dovrà adeguarsi ai principi di cui innanzi e conseguentemente motivare più congruamente, in piena libertà di giudizio, sulla ricorrenza o meno, nella specie, della circostanza aggravante sopra esaminata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di SI.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998