Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 4696
CASS
Sentenza 11 marzo 1998

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La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, attività distinta dalla produzione, costituisce un reato di pericolo astratto, per la cui configurabilità non rilevano la quantità e qualità delle piante, la loro effettiva tossicità, la quantità di sostanza drogante da esse estraibile. Tali elementi assumono invece rilievo ai fini della gravità del reato ed in particolare della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.p.r. 9.10.1990 n.309, e, essendo quest'ultima rapportata al dato oggettivo della ingente quantità, devono essere valutati con riferimento alla consistenza della piantagione al momento della scoperta dell'illecito a prescindere da qualunque valutazione prognostica circa la potenziale produttività della piantagione. Solo il momento della scoperta è infatti idoneo ad offrire parametri di valutazione certi, laddove la valutazione prospettica, che si risolve in una mera aspettativa, finisce per essere evanescente, in quanto legata necessariamente a circostanze contingenti, future ed incerte, quali la crescita, lo sviluppo e la maturazione delle piante, che sono al di fuori della previsione normativa di cui all'art. 80 cit.(Fattispecie di annullamento con rinvio per difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.p.r. 309/90, in cui la Corte ha altresì richiamato la necessità di valutare l'incidenza della disponibilità della sostanza sulla mobilità del mercato non semplicisticamente individuato come quello del Comune nel cui ambito avviene la coltivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1998, n. 4696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4696
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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