Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/10/2003, n. 14920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14920 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL1 4920/03 LA CORTE SUPREMA DIE tto SEZIONE LAVORO avoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 30641/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.золон Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/03 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NC IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COMANDINI 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TROCCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE PRISCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA BIONDI, 2169 GIUSEPPE FABIANI, FRANCO JENA, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato 2/01 del Tribunale di NOLA, avverso la sentenza n. depositata il 02/01/01 R.G. N. 500/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola sull'appello della lavoratrice (in epigrafe pronunciando avversO la decisione di primo grado, che ne specificata) aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell'INPS, di pagamento di indennità di maternità in relazione a rapporto di lavoro subordinato agricolo dichiarava (senza esaminare il merito) la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, compensando le spese processuali. Riteneva il Collegio di appello che la procura alle liti conferita dall'attrice fosse nulla perché rilasciata su foglio aggiunto al ricorso e ad esso spillato, privo di un chiaro ed esplicito riferimento al procedimento al quale si riferiva. Per di più detta procura era anche priva della data di rilascio, sicché, struttura, non potevaattesane la neppure operare la presunzione di contestualità con la formazione dell'atto. Avverso questa decisione la parte privata ricorre per cassazione con un motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141 e comunque violazione dell'art. 1, suindicato", la ricorrente sostiene che in virtù 3 della modifica apportata all'art. 83 c.p.c. dalla legge n. 141 del 1997, la procura su foglio spillato in nulla si diversifica dalla procura apposta a Omargine in calce all'atto e che tale collocazione è quindi sufficiente per ritenere la sussistenza del collegamento della procura al procedimento instaurato con l'atto al quale è materialmente unito. Il ricorso è fondato. La legge 27 maggio 1997 n. 141, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. del periodo "la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce", ha stabilito una piena equiparazione tra la procura apposta а margine ○ in calce al documento contenente l'atto giudiziario e la procura stilata su foglio separato che sia però ad esso unito. Il rilievo del Tribunale, che trova riscontro nell'orientamento espresso nn. 5569 e 12003 del 1997, è nelle sentenze di questa Corte errato alla stregua delle successive pronunce delle Sezioni Unite della stessa Corte (nn. 2642 e 2646 del 10 marzo 1998), con le quali è stato fissato il principio che la procura al difensore, salvo che dal suo testo si rilevi il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio che con tale atto si intende promuovere, anche se non contiene alcun riferimento ad esso, "deponendo per la validità di l'art. 83 cod. proc. civ. siffatta procura (nella nuova 4 formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltre che in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del e a dar luogo alla presunzione di potere di rappresentanza riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte". Priva di rilievo è, poi, l'osservazione del Tribunale che la mancanza della data farebbe venir meno la garanzia di contestualità del rilascio della procura con la formazione dell'atto. Infatti, premesso che per il rito ordinario è sufficiente che la procura sia anteriormente alla costituzionerilasciata (art. 125 c.p.c.) e che la non contestata esistenza della 5 procura sulla ricorso provacopia notificata del incontestabilmente la negata contestualità, si Osserva che l'eventualità di una dissociazione temporale tra il rilascio della procura e la formazione dell'atto cui essa si riferisce da escludere nel rito del lavoro e in genere nei procedimenti promossi mediante ricorso, laddove la costituzione avviene con il deposito del ricorso, nel quale la procura non può mancare, pena l'inesistenza dell'atto introduttivo (Cass. 14 marzo 1986 n. 1750; 18 maggio 1991 n. 5592; 10 maggio 1995 n. 5119; 4 febbraio 1999 n. 972). In considerazione di quanto precede, il ricorso va accolto e sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad la altro giudice, designato nella Corte d'appello di Napoli, il quale, nel procedere all'esame del merito, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello Napoli. Così deciso, in Roma, il 9 aprile 2003 IL PRESIDENTEвториси й IL CONSIGLIERE fal. Malolett IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 6 OTT 2003 f elleCANCELLIERE Wove