Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10150 01 LA CORTES UP Oggetto obbligazion SEZIONE TERZA CIVILE ій денети Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19389/98 Dott. Vittorio DUVA - Dott. Ugo FAVARA Consigliere Consigliere Cron. 22758 Dott. Roberto PREDEN 3404 Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere Ud. 07/02/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richlesta copia studio SENTENZA dal Sig. --- SOLE 24 ORE per diritti L. 600. sul ricorso proposto da:
2.5 LUG 2001 IL CANCELLIERE ORCALI MICHELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI CANCELLERIA LUIGI, difesa dall'avvocato BEVILACQUA RODOLFO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DF021922 MA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato LUCERI GIORGIO, che la difende unitamente all'avvocato SORBARA GUIDO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
258 nonchè
contro
LE GE, NZ MARTA, LA CI SRL, MA OR SRL, OR IN MADDALENA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 946/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Prima Civile emessa il 23/4/1998, depositata il 04/06/98; RG. 914/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato LUIGI BONFIGLIO (per delega avv. Giorgio Luceri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 2° e del 3° motivo di ricorso, 斤 assorbiti altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LI HE e MA AU, dopo aver conve- nuto, il 5 novembre 1988, la vendita dell'azienda di proprietà della seconda, risolvevano consensualmente il a condizione contratto 1'11 marzo 1989, che entro il 30 aprile 1989 la MA restituisse la caparra di lire 20.000.000. Attraverso l'agenzia La Precisa, di cui erano tito- lari BO GE e LI MA, la Masut- ti, il 12 maggio 1989, con l'intervento di IN Bor- sato MA, cedeva l'azienda alla s.r.l. MA Bor- 2 sato. Non essendole stati più restituiti i 20 milioni, la LI, dopo aver ottenuto un sequestro conservativo, conveniva in giudizio la MA, la s.r.l. La Precisa, il BO, la LI, IN SA MA e la s.r.l. MA SA, dichiarando di voler recede- re dal contratto di cessione di azienda del 5 novembre 1988 ai sensi dell'art. 1385 C.C., con la condanna del- la MA al pagamento del doppio della caparra a suo tempo versata (lire 40.000.000); e con la condanna, al- tresì, di tutti i convenuti, in solido e а titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento dei danni, quantificati in lire 40.000.000, e della società La Precisa nonché dei coniugi BO e LI al risarcimento dei danni per la violazione del mandato loro affidato di rivendere l'azienda. La MA replicava che, non potendo restituire la somma entro il 30 aprile 1989, ne aveva avvertito, per telefono, la madre della LI, la quale nulla aveva obiettato. Concluso il contratto con la società MA SA, il 12 maggio 1989, aveva trattenuto l'assegno. lire 20.000.000 per consegnarlo alla LI, ma ildi giorno seguente la madre di quest'ultima, interpellata per telefono, le aveva risposto che ormai era troppo tardi. Dovendo partire per Sulmona, aveva quindi la- 3 sciato l'assegno alla sorella, con l'incarico di conse- gnarlo alla LI, ma costei non si era più fatta viva e la MA era stata costretta a ricorrere, il 21 lu- glio 1989, all'offerta reale della somma, che la LI aveva finalmente incassato 1'11 settembre 1989, in ac- conto sul dovuto. Chiedeva quindi l'accertamento dell'intervenuta sua liberazione per effetto della consegna della somma di lire 20.480.000 e la condanna dell'attrice al risarci- mento dei danni conseguiti all'esecuzione del seque- stro. Si costituivano anche tutti gli altri convenuti, concludendo per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 10 gen- naio 1995, rigettava tutte le domande dell'attrice e la riconvenzionale della MA. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 4 giugno 1998, la Corte d'Appello di Venezia, in contumacia di IN SA MA, ha rigettato, per quanto an- cora interessa, il gravame principale della LI. Ricorre per la cassazione di tale sentenza la Orca- li, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la MA. Nessuno degli altri intimati ha svolto di- fese. има La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE motivo, denunciando la violazione Col primo dell'art. 112 C.p.c. nonché omessa o insufficiente mo- tivazione, la ricorrente osserva che la Corte ha rite- nuto la "satisfattività" dell'offerta che MA Clau- dia avrebbe fatto alla madre della LI il 13 maggio 1989, sebbene la MA abbia sempre affermato che so- lo col pagamento dell'11 settembre 1989 avrebbe provve- duto ad adempiere alla propria obbligazione;
e pertanto ha pronunciato sul punto senza un'espressa eccezione della debitrice e anzi in contrasto con le eccezioni e domande da questa espressamente formulate. Per giunta, decidendo che il contratto del 5 novembre 1988 sarebbe т stato efficacemente risolto per mutuo consenso, opera una riforma della sentenza di primo grado in totale as- senza di appello delle parti. Ed ancora, nonostante la domanda contenuta nell'appello, la Corte ha omesso di quantificare l'importo di capitale, interessi e spese dovuto alla ricorrente dalla MA;
e infine è andata oltre le stesse prospettazioni della MA che, nell'offerta reale, imputava la pur insufficiente somma di lire 20.480.000 in parte a spese (lire 200.000), mentre la Corte considera l'intera somma eccedente il capitale quale pagamento di interessi, senza nemmeno chiarirne la decorrenza. Col secondo motivo la LI denuncia la violazione della normativa in materia di pagamento e comunque di (artt. da 1176 a 1259 adempimento dell'obbligazione artt. 1207, 1208, 1209, 1210 e C.C., in particolare 1214 C.C.), nonché contraddittorietà e difetto di moti- vazione. Rileva che la Corte "ha ritenuto di introdurre concetti del tutto nuovi nel campo del diritto delle obbligazioni", sostenendo che un'offerta del tutto in- formale di pagamento sarebbe stata satisfattiva per il creditore;
che, ciò nonostante, 1'adempimento dell'obbligazione si ha solo col pagamento;
che н editor avrebbe poi comportato l'offerta formale del и l'adempimento dell'obbligazione. Al contrario, non può esservi satisfattività senza adempimento, e peraltro la Corte nemmeno si cura di motivare adeguatamente perché, a suo avviso, possa esservi invece soddisfazione senza adempimento, e in base a quali norme. Col terzo motivo la ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 360 n. 5 C.p.c. (motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria), la violazione dei principi generali in materia di adempimento della ob- bligazione e in specie degli artt. 1188 e 1208 C.C., ё violazione infine dell'art. 1711 C. c. Osserva che la Corte ha ritenuto infondatamente e immotivatamente non 6 solo che l'offerta telefonica sia avvenuta, ma altresì che la madre dell'LI fosse munita, per rifiutarla validamente, di poteri rappresentativi, che la figlia non le ha mai conferito. Contesta inoltre la ricorrente che il termine sia stato mai prorogato e che la somma sia stata mai depositata presso la sorella della Masut- ti. Infine deduce che la Corte, nell'affermare un suo persistente rifiuto, non ha tenuto conto dell'irritualità delle offerte, né della volontà della creditrice di recuperare la somma dovuta, pur respin- gendo le incongrue proposte di transazione formulate dalla MA. Col quarto mezzo, denunciando la violazione ди dell'art. 91 C.p.c. nonché omessa e comunque insuffi- ciente motivazione, la ricorrente rileva che la Corte, nel regolare, in base alla "prevalente soccombenza del- la LI", le spese del doppio grado, ha trascurato la soccombenza almeno virtuale della MA, che ha paga- to solo in corso di causa, la qual cosa basta a dimo- adottato nel governo strare l'erroneità del criterio delle spese giudiziali. Il ricorso è fondato, nei sensi che saranno appres- so precisati. Prive di pregio sono le censure di extra ⚫ ultrape- 7 - - - tizione esposte nel primo motivo, trattandosi di que- stione (l'epoca dell'adempimento) rilevabile d'ufficio e di accertamenti comunque funzionali al "thema deci- dendum" introdotto dall'appello della LI e dalle contrapposte difese dell'appellata. Por In relazione al "quantum" oggetto dell'offerta rea- le, la LI non deduce nel ricorso di aver documenta- to spese (da includere nell'offerta ai sensi dell'art. 1208 n. 3 C.C.) e non spiega quindi perché 1'imputazione del sovrappiù (lire 480.000) ai soli in- teressi l'avrebbe danneggiata. Nel merito, la Corte, premesso che "la questione fondamentale è stabilire se il pagamento della MA alla LI sia stato satisfattivo delle sue pretese", Osserva anzitutto che il termine del 30 aprile 1989 (entro il quale doveva avvenire la restituzione della caparra di lire 20 milioni) fu prorogato, "quanto meno sino al 13 maggio 1989, giorno questo successivo alla vendita dell'azienda alla SA"; tanto sulla base, prevalentemente, della testimonianza di AL Gian- carlo, "secondo cui ci fu un preciso accordo sullo spo- stamento del termine al 15 maggio 1989". Ebbene, la MA ha affermato "di aver telefonato alla LI nella stessa mattina del 13 maggio 1989, per consegnarle l'assegno", ma "la madre di questa ri- 8 fiutò, perché ormai era troppo tardi". Ottenuta questa risposta, la MA avrebbe lasciato l'assegno presso la sorella, dovendo ripartire per Sulmona. La Corte è dell'avviso che tutte queste circostanze (l'offerta del 13 maggio 1989; il rifiuto di tale of- ferta da parte della madre della MA, che 'aveva "trattato l'affare"; il deposito "della somma' presso la sorella) siano "credibili", in quanto confermate dalle deposizioni testimoniali e anche perché, permanendo il rifiuto, "fu necessario procedere (...) ad offerta trami- м te ufficiale giudiziario nel luglio dello stesso anno, con successivo deposito della somma presso un istituto bancario". E pertanto, prosegue la Corte, "la MA ha ri- spettato l'accordo 11.3.1989 di corrispondere la somma di lire 20.000.000 entro il termine prorogato"; onde "il contratto 5.11.1988 è stato efficacemente risolto e non può ritenersi più efficace, in seguito alla tempe- stiva offerta di pagamento della somma in esso contem- plata, posto come condizione dello scioglimento del primo contratto". E conclude che "il rifiuto di ricevere da parte della LI non risulta giustificato, mentre l'offerta seria ancorchè non formale della MA - è stata satisfattiva per il creditore, e la successiva offerta formale dell'importo di lire 20.480.000, maggiorata quindi la somma capitale degli interessi, ha comportato 1'adempimento dell'obbligazione". E pertanto, "definitivamente sciolto" il contratto del 5 novembre 1988, la Corte ha ritenuto superfluo in- dagare sulla natura dell'acconto corrisposto in forza di esso (caparra o meno) e sulla dedotta responsabilità extracontrattuale della MA e degli altri appella- ti. A fronte di questa motivazione, appare meritevole di accoglimento il nucleo essenziale delle censure con- tenute nel secondo motivo, con cui si denunciano le oscure e contraddittorie formulazioni in tema di adem- pimento dell'obbligazione e di "satisfattività" della prestazione. Se è vero, come sembra ricavarsi dalla sentenza im- pugnata, che la restituzione della cd. Caparra (e dun- que il pagamento del corrispondente importo) doveva av- venire, 'come condizione dello scioglimento del primo contratto", in base all'accordo risolutorio dell'11 marzo 1989, entro il 30 aprile 1989, e anche a voler concedere che questo termine sia stato prorogato, come sostiene la Corte, "quanto meno sino al 13 maggio 1989"; non è chiaro come si possa affermare che la Ma- " sutti abbia rispettato l'accordo di "corrispondere" 10 (ossia pagare) 20 milioni nel termine prorogato, quando invece entro detto termine ebbe luogo soltanto un'offerta definita "non formale", e, più precisamente, telefonica, fatta dalla MA alla madre della Orca- li. Ancor meno si comprende come la stessa Corte possa attribuire a tale pretesa offerta non formale addirit- tura efficacia "satisfattiva" (cioè estintiva dell'obbligazione e dunque liberatoria), per poi con- traddittoriamente alla fine, che precisare, dell'obbligazione" (ossia il pagamento "l'adempimento liberatorio) ebbe luogo soltanto con l'offerta formale (quella eseguita "tramite ufficiale giudiziario"), av- venuta nel luglio dello stesso anno, e quindi assai do- po la scadenza del termine (prorogato). Ben diversi so- no invero gli effetti ricollegati alle due ipotesi di offerta della prestazione. Mentre l'offerta formale co- stituisce solo la prima fase di un procedimento che conduce alla mora del creditore e alla liberazione coattiva del debitore dal vincolo obbligatorio, l'offerta irrituale o non formale (art. 1220 C. c.), al- lorquando manchi un legittimo motivo di rifiuto a rice- versi la prestazione, non produce le medesime conse- guenze, ma è solo idonea a produrre il più limitato ef- fetto di impedire la mora del debitore e la conseguente 11 sua responsabilità per interessi e danni. Risulta pertanto impossibile identificare il pro- cesso logico giuridico in base al quale la Corte ha ri- tenuto restituita la caparra entro il termine (proroga- to) e per conseguenza avverata la condizione posta per la risoluzione consensuale del contratto di cessione 109T 250.000 456T 6000 dell'azienda e dunque risolto il contratto medesimo;
onde, con l'assorbimento di ogni altra questione (in- TOT. 319.000 clusa quella del governo delle spese processuali), lo- gicamente subordinata, la sentenza impugnata va cassa- ta, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione е rinvia, anche per le spese del AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte Registrato in caza66.10.2003 Serie 4. d'Appello di Venezia. 24094 160.10 versalo C.. CENTOSESSANIA/10 al Così deciso a Roma, addì 7 febbraio 2001. (euro p. Dingenio Ars PPO) (Dott.ssa Maria Graz IL PRESIDENTEIL CONSIGLIERE EST. Cudiziari 1 Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHINI) PantalyКак Vitoria fura IL CANCELLIERE C1 OV GI HAT Depositata in Cancelleria oggi, li 25 LUG 2001- IL CANCELLIERE C1 OV GI 12