Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità della sentenza, di talchè, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo.
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- 1. La non menzione della condanna (art. 175 c.p.)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2023
Il giudice può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto da privati: i precedenti penali vengono così (teoricamente) resi non conoscibili a terzi. L'istituto della "non menzione" paralizza quindi un effetto penale, sia pure circoscritto, della condanna, impedendo che terzi possano avere conoscenza dei precedenti penali del soggetto. Si tratta di un istituto lodevole nelle intenzioni, che fino alla riforma era inutile nella pratica (prestandosi purtroppo anche a spiacevoli malintesi): dalla riforma del 2018 le condanne per le quali è concessa la "non menzione" non devono più essere autocertificate e non risultano dal …
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La massima In tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta. (Fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166). …
Leggi di più… - 3. Beneficio della non menzione e differenze con condizionale (Cass. 56100/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2018
Il beneficio della non menzione della condanna non può essere negato per il comportamento processuale mendace dell'imputato, al quale l'ordinamento riconosce il diritto al silenzio, nonché quello di negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli. Il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/06/2016, n. 31217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31217 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
ACR 3 1 2 1 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1385/2016 Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE REGISTRO GENERALE N. 51965/2015 - Consigliere - Dott. EUGENIA SERRAO Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM FA N. IL 12/07/1988 avverso la sentenza n. 3820/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Frances H. Jacoull che ha concluso per junto el cruss;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. for RITENUTO IN FATTO 1. OM AB é stato giudicato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano e dalla Corte di Appello di Milano responsabile della morte di IO UL IT LI, cagionata con violazione di norme in materia di circolazione stradale e condannato alla pena ritenuta equa. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il 26.3.2013 il OM percorreva alla guida di un'autovettura la via Vigevanese in direzione Corsico- Milano, quando effettuava una manovra di inversione ad U, sicché il LI - che conduceva un motociclo in direzione Milano-Corsico perdeva il controllo del - proprio mezzo e dapprima cadeva a terra, quindi impattava l'autovettura, riportando così lesioni personali che ne determinavano la morte. Per i giudici territoriali il comportamento del OM era stato colposo perché egli aveva intrapreso la pericolosa manovra ad U senza la dovuta attenzione, mentre avrebbe dovuto scorgere il LI provenire dall'opposta direzione, al quale avrebbe dovuto accordare precedenza, senza tagliargli la strada.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. AB Schembri.
2.1. Con un primo motivo deduce travisamento della prova perché la Corte di Appello ha affermato che "l'imputato non poteva non vedere il motociclista" in contrasto con quanto asserito dal perito di ufficio e dal consulente tecnico dell'imputato. A tale rilievo l'esponente connette l'affermazione che l'imputato é stato condannato senza che sia riscontrabile l'elemento soggettivo della colpa;
ed aggiunge che la condotta del guidatore che intraprende una manovra ad U deve essere valutata guardando all'inizio della manovra e non, come avrebbe fatto la Corte di Appello rimproverando al OM di non essersi fermato successivamente a tale momento, al corso della sua esecuzione.
2.2. Con un secondo motivo si censura la motivazione resa dalla corte distrettuale in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla concorrente aggravante, essendo stata indebitamente valorizzata in senso sfavorevole la concessa sospensione condizionale della pena. Errato é poi negare la non menzione della condanna per la gravità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In relazione al primo motivo deve essere rimarcato che é fermo insegnamento di questa Corte che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia 2the conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.). Nel caso che occupa si é in presenza appunto di sentenze coincidenti nel percorso ricostruttivo come nell'esito decisorio;
ed il ricorso non fa menzione della sussistenza di talune delle ipotesi sopra menzionate che consentono di elevare una simile censura. Peraltro, al di là del dato formale, quel che viene segnalato dall'esponente non é un travisamento della prova, ovvero un errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (ex multis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 dep. - 11/05/2011, Carone, Rv. 250168). In realtà quel che prospetta é una errata valutazione della prova, indicata nei contributi esperti;
dai quali però é l'esponente, con complessiva operazione di interpretazione, che deduce un giudizio di impossibilità del OM di avvedersi del sopraggiungente centauro. Il più che può concedersi, alla luce di quanto trascritto nel ricorso, é che l'automobilista potè avere (ma ciò é espresso dalla consulenza tecnica in termini meramente ipotetici) la visuale parzialmente ostruita. Ma si tratta di una indicazione, connessa all'ipotesi di un sorpasso da parte del LI di un autoveicolo che procedeva lentamente, che la corte distrettuale ha ritenuto sfornita di ancoraggio probatorio. Quanto alla condotta colposa ascritta all'imputato, si é già esposto che i giudici di merito hanno ritenuto che il OM avrebbe dovuto scorgere il LI provenire dall'opposta direzione, gli avrebbe dovuto accordare precedenza, non avrebbe dovuto tagliargli la strada. Affermare che la prudenza avrebbe dovuto connotare unicamente l'avvio della manovra di inversione é palesemente erroneo;
ma in realtà ben si comprende che tale affermazione muove ancora una volta dal presupposto che il OM non avesse potuto avvedersi del motociclista nel momento in cui aveva intrapreso l'inversione, e che nulla avrebbe potuto fare successivamente per evitare il sinistro. Ma, come si è già scritto, in tal modo si insiste nella prospettazione di una ricostruzione dell'accadimento alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito che, H 3 ༡ - anche alla luce di due esclusa l'ipotesi del sorpasso, hanno ritenuto che il OM si fosse improvvisamente frapposto con testimonianze - l'autovettura sulla traiettoria percorsa dal LI, che a forte velocità sopraggiungeva da una distanza tra i cento e i duecento metri, e che aveva perso il controllo del proprio mezzo, finendo a terra e quindi andando a sbattere sul veicolo. In conclusione, il motivo é per un aspetto non consentito, perché attinge il piano del merito, e per altro aspecifico, perché non si confronta con quanto statuito dal giudice distrettuale. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3.2. Il secondo motivo é fondato in parte. Invero, non coglie il vero l'esponente quando asserisce che la corte territoriale ha indebitamente posto in correlazione il giudizio di bilanciamento delle concorrenti circostanze eterogenee e la sospensione condizionale della pena, affermando che non vi sono elementi che sostengano un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e che per la giovane età e l'incensuratezza é stata concessa la sospensione condizionale della pena. Infatti tale affermazione non deve leggersi come fa l'esponente, per il quale la citata prevalenza é stata negata perché già concesso il beneficio de quo;
piuttosto la Corte di Appello ha inteso escludere il rilievo della giovane età e della incensuratezza nell'ambito del giudizio di commisurazione della pena, rimarcando al contempo che tali fattori avevano avuto un ruolo nel giudizio prognostico. Poiché anche nel motivare il giudizio di bilanciamento non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, la motivazione resa dalla corte distrettuale non é censurabile in questa sede. Non altrettanto deve dirsi quanto al diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In via generale va osservato che tale beneficio è autonomo e distinto rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del H condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato;
ne deriva, tra l'altro, che non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012 - dep. 10/09/2012, Del Gatto, Rv. 253484). Ne consegue altresì che proprio la funzione dell'istituto rende manifestamente illogico valutarne la concedibilità limitandosi a considerare la gravità del danno arrecato, quasi che si trattasse di considerare gli effetti sul piano della prevenzione generale;
quel fattore, invero, non intrattiene con la personalità del colpevole un rapporto predeterminabile e, nella particolare prospettiva della non menzione della condanna, al più va valutato unitamente agli altri in grado di esprimere l'idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo.
4. Da quanto sin qui esposto discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, limitatamente alla statuizione concernente la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
ed il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente il diniego del beneficio della non menzione e rinvia alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Picciallin Salvatore Dovere SUPREMA " DI E T R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 5