Sentenza 10 aprile 2017
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico, ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
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- 1. La crisi di liquidità dell’imprenditore ed i reati tributari e previdenzialihttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Avv. Roberto Tedesco Negli ultimi anni, una delle tematiche oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali attiene sicuramente alla crisi di liquidità dell'imprenditore e l'incidenza sui reati tributari e previdenziali. In via di premessa, nel caso di specie, i reati oggetto delle pronunce sulla crisi di liquidità dell'imprenditore sono stati, principalmente, le fattispecie criminose di cui agli articoli 10 bis e 10 ter del D.lgs 74/2000 (e successive modifiche) nonché la violazione di cui all'articolo 2 comma 1 bis d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 583 del 1983. Relativamente alla problematica della crisi di liquidità ed all'incidenza della stessa nei suddetti reati, …
Leggi di più… - 2. La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delleFiorenza Oriana · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata fattispecie delittuosa dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, annullando la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza e confermata dalla Corte d'Appello di Bologna nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno 2013, per l'ammontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2017, n. 43811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43811 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2017 |
Testo completo
438 1 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. - Presidente - ELISABETTA ROSI 1312/2017 REGISTRO GASTONE ANDREAZZA GENERALE ANDREA GENTILI N.7210/2017 ANTONELLA DI STASI -Rel. Consigliere - ANTONELLA CIRIELLO DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 22 SET 2017 SENTENZA AIL CANCELLIARECALIARE sul ricorso proposto da: AN MA ZI AR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO Udito il Procuratore Generale in persona del PIETRO GAETA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.05.2016, la Corte di Appello di Caltanissetta, per quanto qui rileva, riformava parzialmente la sentenza emessa, in data 27.02.2014, dal Tribunale di Enna, concedendo all'odierno ricorrente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale, confermando nel resto la condanna alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione e ad euro 450,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali, per avere l'imputato, in violazione dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, omesso, in qualità di legale rappresentante della ditta Sicilia Ambiente con sede legale in Enna alla via Roma n. - 353 -, di versare, in favore dell'INPS - per il periodo che andava da mese di settembre 2007 fino al mese di febbraio 2009 - le ritenute previdenziali ed assistenziali, decurtate sulla retribuzione dei propri lavoratori dipendenti, per un totale di euro 172.183,00, (fatti accertati ad Enna il 28.07.2010).
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento.
2.1.Con il primo motivo l'odierno ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, nel respingere immotivatamente gli elementi di prova, portati in dibattimento dalla difesa, volti a dimostrare l'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato e l'operatività dell'esimente, di cui all'art. 54 c.p.. Parimenti, la Corte d'Appello, non si sarebbe esaustivamente espressa sul punto, risultando le motivazioni del corpo della sentenza insufficienti e carenti rispetto alle censure ampiamente articolare nell'atto di appello. Nella prospettazione difensiva, invece, la crisi finanziaria generale avrebbe reso impossibile all'imputato assolvere regolarmente gli oneri tributari e contributivi, di cui al capo di imputazione escludendo il dolo del reato, inopinatamente desunto dal fatto che l'imputato, data la crisi di liquidità, abbia deciso volutamente di omettere il versamento degli oneri contributivi, preferendo destinare le somme disponibili al pagamento degli stipendi dei propri lavoratori e alla manutenzione dei mezzi di servizio, al fine di garantire la continuità dell'ordinario svolgimento della propria attività di impresa. Da tale comportamento, pertanto, la Corte di Appello avrebbe desunto la specifica volontà della consumazione del reato, avendo l'imputato preferito portare avanti il proprio obiettivo imprenditoriale, anziché evitare l'omissione penalmente sanzionata. Al riguardo il ricorrente evidenizava come la propria discrezionalità fosse limitata sul pnto essendo fruitore di agevolazioni pubbliche per il pagamento degli stipendi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., ai fini dell'acquisizione di un documento ritenuto essenziale per dimostrare l'insussistenza della penale - responsabilità dell'odierno ricorrente entrato nella disponibilità dell'imputato solo dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, in virtù della cessazione della sua carica di amministratore delegato della Sicilia Ambiente S.p.A.. 0 0 2.3.Con il terzo motivo, il ricorrente ha invocato, senza rinunciare ai precedenti motivi, una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, verificatasi in data 23 giugno 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate.
3.1. Sul primo motivo di ricorso, è pacifico che il reato contestato non richieda il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute. Anche di recente la giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ha ritenuto non rilevante la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. sez. 3 n.3705 del 19.12.2013). "Si è in particolare specificato che il reato è configurabile anche nel caso in cui si accerti l'esistenza del successivo stato di insolvenza dell'imprenditore, in quanto è onere di quest'ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989). Invero la legge affida al datore di lavoro, in quanto debitore delle retribuzioni nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti, il compito di detrarre dalle stesse l'importo delle ritenute assistenziali e previdenziali da quelli dovute e di corrisponderlo all'Erario quale sostituto del soggetto obbligato. In questo senso il sostituto adempie contemporaneamente a un obbligo proprio e a un obbligo altrui: di qui la conseguenza di ritenerlo vincolato al pagamento delle ritenute allo stesso titolo per cui è vincolato al pagamento delle retribuzioni. La conclusione che se ne trae è che lo stato di insolvenza non libera il sostituto, dovendo questi adempiere al proprio obbligo di corrispondere le ritenute all'Inps, così come adempie a quello di pagare le retribuzioni di cui le ritenute stesse sono, del resto, parte. Si è, perciò, ritenuto che anche il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (Sez. 3, n. 141 del 15/02/1996, Profili, Rv. 203783) e, inoltre, che quando l'imprenditore, in presenza di una situazione economica difficile, decida di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute, non può addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ricorrendo in ogni caso il dolo generico (cfr., tra le tante, con riferimento all'omesso versamento di ritenute d'acconto, Sez. 3, n. 7099 del 05/05/1994, Serafini, Rv. 198155; Sez. 3, n. 3512 del 17/01/1994, D'Anna, Rv. 196977; Sez. 3, n. 11032 del 21/10/1993, Parrotto, Rv. 195938; Sez. 3, n. 11608 del 11/11/1993, Annibal, Rv. 195904; Sez. 3, n. 10579 del 06/10/1993, P.M. in proc. Dini, Rv. 195872; Sez. 3, n. 2605 del 19/01/1991, Bacchi, Rv. 186488; Sez. 3, n. 942/91 del 26/11/1990, Bergamo, Rv. 186257). In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata (cfr., sia pure con riferimento all'omesso versamento di ritenute da parte del sostituto d'imposta, Sez. 3, n. 11459 del 19/09/1995, Rossi, Rv. 203018). Si è ritenuto, pertanto, che il dolo generico possa essere escluso solo in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicítà delle inadempienze (cfr. Cass. sez. 3 n.3663 del 8/1/2014, Rv.259097). La Corte d'Appello, pertanto, ha fornito con la sentenza impugnata una adeguata e corretta applicazione di tali principi dando atto che pacificamente l'imputato non aveva provveduto a versare nei termini prescritti le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
3.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo, la Corte d'Appello rilevato che in udienza non veniva reiterata la richiesta di riapertura del dibattimento, non essendo stati comunque offerti documenti indispensabili ai fini del decidere.
3.3. Infondato infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, giacchè ove i motivi dedotti siano inammissibili, si è formato il giudicato in ordine alla responsabilità ed è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268966) Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Atonella Cirello RE