Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini della punibilità dell'agente, è sufficiente il dolo generico che può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione assolutoria del giudice di merito che aveva omesso di precisare l'entità e la frequenza delle inadempienze commesse dall'imputato).
Commentari • 3
- 1. La Cassazione conferma la (tendenziale) irrilevanzaAlfio Valsecchi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte torna ad affrontare il caso di un imprenditore accusato del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 1 bis, d.l. 463/83, conv. in l. 638/83) per omissioni (per importi di poco superiori ai quattromila euro) che si riferivano a un periodo in cui l'azienda, di cui l'imputato era amministratore unico, stava attraversando una grave crisi finanziaria che, di lì a poco, avrebbe condotto alla cessazione dell'attività e alla messa in liquidazione della società. Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, ritenendo incompatibile col dolo dell'omesso …
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata fattispecie delittuosa dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall'art. 2, comma 1-bis del d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, annullando la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza e confermata dalla Corte d'Appello di Bologna nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno 2013, per l'ammontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2014, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/01/2014
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 29329/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
DE LE TO N. IL 22/06/1958;
avverso la sentenza n. 3011/2010 GIP TRIBUNALE di PAVIA, del 12/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
lette le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola, annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, con sentenza emessa il 12.10.2012 ai sensi dell'art. 129 c.p.p., revocando il decreto penale precedentemente emesso il 13.1.2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DE LE NT in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e L. n. 638 del 1983, art. 2, per omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel periodo relativo ai mesi di maggio e giugno 2006.
A sostegno della propria decisione il giudice del merito ha rilevato che il modesto importo delle somme non versate porterebbe ad escludere la concreta offensività della condotta e l'assenza di piena prova in ordine all'elemento soggettivo del reato.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il giudice del merito non ha specificato sulla base di quali elementi la esiguità dell'importo non versato, relativo a due mensilità, possa incidere sull'antigiuridicità della condotta e sull'elemento soggettivo del reato.
Rileva, inoltre, la illogicità dell'affermazione secondo la quale dovrebbe ritenersi esiguo un importo corrispondente a quello normalmente utilizzato da molti nuclei familiari per vivere, osservando come la sentenza impugnata introduca, di fatto, una soglia di punibilità estranea alla lettera della legge e sostanzialmente rimessa all'arbitrario apprezzamento del giudice. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come correttamente affermato dal Pubblico Ministero ricorrente e dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione, limitandosi il giudice del merito all'apodittica affermazione secondo la quale "...le omissioni contributive hanno ad oggetto somme talmente esigue da non consentire di esercitare proficuamente l'azione penale stante la sostanziale inoffensività della condotta e l'assenza di piena prova dell'elemento soggettivo del reato".
Invero, il giudice non ha in alcun modo specificato le ragioni effettive del suo convincimento e, segnatamente, della ritenuta inoffensività della condotta, affermata sulla sola base dell'ammontare dell'importo non versato, che non viene neppure indicato e senza tenere conto del fatto che l'omissione contributiva risulta reiterata nel tempo.
4. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per ciò che concerne le valutazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, anch'esse prive di concrete giustificazioni. Va ricordato, a tale proposito, che la fattispecie delittuosa in esame richiede, per la sua configurabilità, il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione, con la conseguenza che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo (Sez. 3^, n. 47340, 20 dicembre 2007, fattispecie nella quale la volontarietà dell'omissione è stata desunta dal tardivo versamento dei contributi omessi V. anche Sez. 3^, n. 13100, 30 marzo 2011; Sez. 3^, n. 2354, 19 gennaio 2010). In altra occasione, questa Corte ha rilevato, sempre con riferimento al reato in esame, che la mera mancanza di diligenza nell'adempimento degli obblighi contributivi e la colposa discontinuità, o mancanza di costante puntualità, nei versamenti periodici all'istituto previdenziale, non integrano la fattispecie del dolo generico, l'accertamento del quale è rimesso alla valutazione del giudice di merito che, esaminando le peculiarità del caso di specie, quali, in ipotesi, l'importo contenuto delle somme non versate o l'episodicità delle inadempienze, può pervenire al convincimento della mancanza dell'elemento soggettivo, attribuendo la condotta inadempiente a comportamento colposo, sanzionato in sede civile, rilevando anche come tale valutazione di merito, se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (così Sez. 3^, n. 40365, 15 ottobre 2012). Anche tale considerazione da parte del giudice del merito, come pure osservato dal Procuratore Generale in sede, nel caso di specie difetta del tutto.
5. Il difetto totale di motivazione impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pavia. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014