Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di appello in camera di consiglio, l'udienza deve essere rinviata quando vi è un legittimo impedimento dell'imputato che, sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competente.Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza - celebrata nonostante l'impedimento dell'imputato a comparire - è viziata dalla nullità prevista dall'art.178 lett. c)cod. proc.pen., a regime intermedio ex art.180 dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2002, n. 21561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21561 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 29/01/2002
1. Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 125
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 24376/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG DI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 3 maggio 2001 n. 2552, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 16 novembre 2000 n. 6237, è stato dichiarato colpevole;
a) del reato p. e p. dall'art. 73 c. 4 D.P.R. n. 309/90;
commesso in Milano l'11 dicembre 1997;
e condannato, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., alla pena di sei mesi di reclusione e L. 2 milioni di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 3 maggio 2001 n.2552 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Milano 16 novembre 2000 n. 6237, è stato dichiarato colpevole del reato a lui ascritto per aver detenuto a fini di spaccio gr. 38,5948 di hashish e per aver ceduto un pezzetto di hashish a RI RC per L. 20.000 - DI RA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
nullità della sentenza impugnata (art. 606 lett. c) c.p.p.) perché al ricorrente, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di soggiorno nel comune di Ghiffa (Vb), malgrado la sua specifica istanza, non è stato consentito di presenziare all'udienza nel giudizio d'appello.
L'impugnazione è fondata.
Nei casi previsti dal primo comma e dal quarto comma - nonché nel caso di appello avverso la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, in forza del rinvio dell'art. 443 u.c. c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 1998 n. 4214, ric. Fiocco) - l'art. 599 c.p.p. stabilisce che la corte d'appello provveda in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., apportando tuttavia alla disciplina della partecipazione dell'imputato all'udienza modifiche proprie del processo ordinario, in seguito alle quali il procedimento assume una funzione intermedia tra questo e il procedimento camerale (Cass., Sez. 6^, 1^ giugno 1998 n. 6384, ric. Ohaeme). Ciò avviene perché il processo di appello, pur nella forma semplificata richiesta dalla necessità di adattarlo alla limitazione anche convenzionale dell'oggetto, conserva tuttavia le garanzie previste per l'imputato proprie del processo ordinario, in particolare per quanto il diritto dell'imputato di partecipare all'udienza camerale, per il quale il secondo comma dell'art. 599 c.p.p. introduce una deroga al quarto comma dell'art. 127 c.p.p.,
mantenendo la condizione che l'imputato manifesti la volontà di comparire e sopprimendo il limite derivante dal fatto che l'imputato sia detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. Pertanto allorché l'imputato, citato per il giudizio d'appello in camera di consiglio, abbia manifestato la volontà di comparire all'udienza, il fatto che sia sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui ha sede la corte d'appello non comporta alcuna eccezione al diritto di presenziare al giudizio e allo stesso dev'essere quindi consentito di parteciparvi anche mediante il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento (Cass., Sez. 1^, 5 ottobre 1998 n. 13022, ric. Callarame;
Sez. 6^, 15 ottobre 1998 n. 3099, ric. De Luca;
Sez. 4^, 29 maggio 1997 n. 7207, ric. Reyes Corres). Ove malgrado questo l'udienza venga comunque tenuta si verifica la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., trattandosi di violazione di norma relativa all'intervento dell'imputato, rilevante ai sensi dell'art.180 c.p.p.. In questo senso deve considerarsi legittimamente impedito l'imputato che, trovandosi in dimora obbligata in esecuzione di misura cautelare, non ottenga dal giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a comparire all'udienza fissata per il giudizio d'appello in camera di consiglio, di cui ha indicato gli estremi nell'istanza tempestivamente proposta, con la motivazione dell'insufficienza di documentazione, la cui logica è resistita dalla facilità dei controllo immediato dei presupposti della richiesta.
Nella specie l'imputato ricorrente, in dimora obbligata nel comune di Ghiffa, aveva manifestato la volontà di comparire all'udienza nel processo di appello avverso la sentenza sopra indicata, emessa a seguito di giudizio abbreviato, per il quale era stato regolarmente citato, presentando tempestivamente al G.I.P. l'istanza per ottenere l'autorizzazione a recarsi a Milano, rigettata per difetto di documentazione malgrado l'agevolezza del controllo tra uffici giudiziari del medesimo distretto.
Nonostante il legittimo impedimento, la Corte d'appello ha ugualmente proceduto sul presupposto che si trattava di procedimento camerale, per cui si è verificata la nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., tempestivamente denunciata con l'attuale ricorso.
Di qui l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della C.A di Milano per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002