Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2001, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 REPUBBLICA IT.04 064 /0 1 IN D EDE POD DI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI - R.G.N. 8716/98 FIGURELLI - Consigliere- Cron.8598 Dott. Donato Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Rep. CELLERINO - Consigliere - Ud. 11/01/01 Dott. Giuseppe BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
· ricorrente
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2001 rappresenta e difende ope legis;
111 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 240/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 27/01/98; R.G.N. 453/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 11/01/01 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto 21 novembre 1992, la sig.ra CU RI ricorreva al ET -giudice del lavoro di Lecce contro il Ministero dell'Interno chiedendo che quest'ultimo venisse condannato a pagarle l'indennità di accompagnamento. Con sentenza in data 7 marzo 1995, il ET rigettava la domanda. Il Tribunale-sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 18 dicembre 1997 /27 gennaio 1998, notificata il 6 marzo 1998 su istanza dell'Avvocatura dello Stato, all'avv.Giuseppe Magaraggia, procuratore dell'assistita, rigettava l'appello della stessa e dichiarava non ripetibili le spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la CU, con atto notificato all'Avvocatura generale dello Stato a mezzo del servizio postale il 7 maggio 1998 (data di ricezione della raccomandata), affidato a unico motivo. Resiste il Ministero dell'interno con controricorso col quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE. 871698.doc 3 j Rileva la Corte che l'impugnazione è inammissibile per averla la CU proposta con atto notificato oltre il termine di giorni sessanta previsto dagli artt.325 seg. c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza (e scaduto il martedi giovedì 5 maggio 1998). Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. perle La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE. fampteluarius faunston IL CANCELLIERE I D A Depositato in Cancelleria 0 , S 3 1 S O 3 . A oggi, 21 MAR. 2001 L 5 T T L R , . O A A B ' N S I Y L E A L D 3 P P R IL CANCELLIERECANCELLAND E S 7 A - I D T 8 N I - S O S G 1 C O N 1 O P E A S M E I D I G A E A G , D O E O E T L R T T T I S N I A R E I L G S D L E E R E O D 871698.doc