Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18646
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008

    La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione della sospensione dei lavori alla ditta subappaltatrice fosse diretta conseguenza del difetto di coordinamento e cooperazione. Ha altresì affermato che ai fini dell'applicazione dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008, rileva l'interferenza concreta tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del rapporto. La presenza di un direttore tecnico non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità in assenza di delega formale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che il profilo di colpa non integra un addebito estraneo all'imputazione, ma ne rappresenta il precipitato, essendo la mancata comunicazione della sospensione dei lavori diretta conseguenza del difetto di coordinamento e cooperazione.

  • Rigettato
    Assenza di rischi interferenziali

    La Corte ha chiarito che ai fini dell'applicazione della norma rileva l'interferenza concreta tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi, e non la qualificazione civilistica del rapporto. Ha affermato che l'infortunio è dipeso dal mancato coordinamento tra le rispettive organizzazioni che operavano in costante collegamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18646
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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