Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18646 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
OR RE
BR OR
UGO LL SA AN LI AR
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA OL nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18646/2026 Roma, li, 25/06/2026
Sent. n. sez. 384/2026 UP - 19/03/2026 R.G.N. 2833/2026
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO LL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LO Andrea Maria FIORE che ha concluso, riportandosi alla memoria scritta depositata, per l'inammissibilità del ricorso, condannando IA LO al pagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta adeguata in favore della cassa delle ammende. É presente l'avvocato Tiziano Panini del foro di Modena in difesa di IA OL, il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
É presente l'avvocato Maria Pinto del foro di MODENA in difesa di IA OL, la quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 11 giugno 2025 ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto AN LO colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni del lavoratore il quale, nell'eseguire la installazione delle tubature di adduzione di gas sulla sommità di uno stabilimento industriale, era precipitato al suolo da una altezza di oltre sette metri, procurandosi lesioni personali che ne avevano determinato una invalidità permanente e una inabilità per un tempo superiore a quaranta giorni.
2. In particolare al AN, nella sua qualità di legale rappresentante della società TE AS s.r.l. che aveva subappaltato alla ditta C.M.I. Service s.r.l. l'istallazione della rete di adduzione del gas all'interno dello stabilimento industriale di proprietà di MO.MA. s.p.a. in cui si svolgeva la produzione di ceramiche, veniva contestata la inosservanza dell'art.26, comma 2, D.Lgs. n.81/2008 per avere omesso di promuovere e partecipare al coordinamento e alla cooperazione tra i datori di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi durante la esecuzione delle opere, delle quali la TE AS curava la direzione tecnica e la fornitura del materiale. Da tale mancanza di coordinamento, secondo i giudici di merito, era conseguito un difetto di comunicazione al dipendente della C.M.I. LF IN il quale, benchè il committente e la direzione dei lavori, a seguito di una riunione tecnica, avessero concordato la temporanea sospensione dei lavori al fine di individuare il percorso più idoneo della rete di adduzione del gas, consapevoli delle criticità di una porzione della copertura del capannone che non consentiva un agevole passaggio alle maestranze, ignaro della decisione, si era avventurato sulla suddetta copertura precipitando dall'alto a causa elle falle presenti tra le tegole in eternit che ricoprivano la copertura.
3. La difesa di LO AN ha avanzato due motivi di ricorso. Con il primo denuncia la errata applicazione dell'art.26, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e nullità della sentenza di condanna per avere ritenuto un fatto nuovo e diverso ai sensi dell'art.522 cod. proc. pen. e per travisamento della prova e conseguente contraddittorietà della motivazione ex art.192 cod. proc. pen. Assume che i giudici di merito erano incorsi in una sostanziale immutazione del fatto in sentenza in quanto, a fronte della contestazione di un difetto di coordinamento tra i vertici delle tre società coinvolte negli interventi di installazione dell'impianto di adduzione del gas, la responsabilità
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
del AN era stata individuata per non avere impedito al lavoratore, dipendente della ditta sub-appaltatrice, di salire sulla copertura, ovvero di non essersi assicurato che fossero predisposti sistemi di prevenzione e di sicurezza efficaci per evitare cadute dall'alto. Assume il ricorrente che l'attività di coordinamento era stata correttamente adempiuta dall'imputato così da porre il LF in condizione di conoscere la condizione di scarsa praticabilità della copertura, mentre non faceva carico alla TE il compito di rendere tale copertura calpestabile, ovvero di predisporre sistemi di trattenuta o linee vita, in quanto la sicurezza sul luogo di lavoro doveva essere garantita dalla società committente Mo.Ma. s.p.a. proprietaria dello stabilimento, mentre faceva carico alla ditta subappaltatrice C.M.I. la vigilanza e la direzione sul proprio dipendente in ragione dell'autonomia gestionale che le era propria e degli obblighi datoriali ad essa riconducibili. Assume inoltre che del tutto impropriamente il giudice di secondo grado aveva ravvisato che gli obblighi di cooperazione a carico del legale rappresentante della ditta AS TE derivassero dall'esistenza di un rischio interferenziale, rischio che era stato escluso dal giudice di primo cure, atteso che le lavorazioni comportavano la presenza sul cantiere dei soli lavoratori della impresa subappaltatrice C.M.I. e che quest'ultima aveva predisposto un POS che contemplava i rischi di una caduta dall'alto anche per le attività di scarico del materiale e che pertanto la TE AS era del tutto estranea a tale aspetto della lavorazione. Il riconoscimento della responsabilità del AN, sorretto dal dato di non avere egli comunicato la sospensione dei lavori ai dipendenti della C.M.I., costituiva un addebito estraneo all'imputazione e quindi un fatto nuovo sul quale l'imputato non era stato in grado di difendersi, atteso che la TE AS non aveva alcun potere di interrompere le lavorazioni dei dipendenti della C.M.I. o di intervenire sul capannone predisponendo adeguati sistemi antinfortunistici e, sotto questo profilo, denuncia un travisamento per omissione della prova testimoniale assunta dal funzionario della Ausl (Goldoni) che aveva indicato nel committente Mo.Ma s.p.a., ovvero nell'appaltatore C.M.I., i soggetti tenuti a predisporre le cautele necessarie in una prospettiva antinfortunistica;
al contempo era stata acquisita la prova che la persona offesa era stata informata dell'esistenza di ostacoli al passaggio sulla sommità del capannone, come era stato indicato nella riunione di coordinamento e quindi egli sapeva di non doversi portare sulla sommità della copertura prima della sua messa in sicurezza.
3.1. Con una seconda articolazione assume contraddittorietà tra le sentenze di primo e di secondo grado con riferimento all'applicazione dell'art.26, comma 2, D.Lgs. 81/2008 in ordine alla ricorrenza di un rischio
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
interferenziale e per errata interpretazione della disciplina sulla responsabilità del datore di lavoro e del dirigente ex art.19 D.Lgs. 81/2008. Assume il ricorrente che il rischio di caduta dall'alto era un rischio specifico che doveva essere governato dalla società C.M.I. appaltatrice;
che la direzione tecnica, riconducibile alla TE AS, non aveva alcun obbligo di informare il lavoratore di CMI della cedevolezza della superficie delle lastre della copertura del capannone, circostanza di cui il LF era perfettamente consapevole e che nessuna ulteriore attività di cooperazione risultava gravante sulla TE AS in relazione alla predisposizione di sistemi di sicurezza atti a prevenire la caduta dall'alto. Al contempo l'area di rischio che avrebbe dovuto governare la TE AS in fase di direzione tecnica sfuggiva del tutto a controllo del datore di lavoro e legale rappresentante di questa in quanto era presente sul cantiere un direttore tecnico nella persona del Gambini, al quale spettava disporre, se necessario, la sospensione delle lavorazione in ipotesi di pericolo, ovvero impedire al lavoratore di proseguire la lavorazione, essendo il soggetto incaricato di sorvegliare il cantiere e di interloquire con gli altri responsabili delle ditte coinvolte nella lavorazione.
4. Alla udienza del 19 marzo 2026, a seguito di pubblica discussione, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati e vanno rigettati.
2. Prevede l'art.26, comma 1, D,Lgs., 81/2008 (vigente alla data dell'infortunio) che il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'interno della azienda, ovvero della unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi...b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2.1. Prevede inoltre la norma, al secondo comma, che nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso
Da:
TP
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
Tale ultima disposizione rende evidente come l'attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra le diverse figure di garanzia che operano all'interno del cantiere/luogo di lavoro sia immanente per l'intera durata in cui ha esecuzione il contratto di durata (appalto o somministrazione) e coinvolga tutte le figure datoriali, comprese quelle del datore di lavoro affidatario (appaltatore) e del datore di lavoro cui le opere siano state subappaltate in tutto o in parte. Una siffatta attività deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione. Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 - ora previsti dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (In motivazione la Corte ha precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità, sez.4, n.30557 del 7/06/2016, PC e altri in proc.Carfi', Rv. 267687; Sez.4, n. 26595 del 05/06/2025, Mancini Rv. 288422-01).
2. Il giudice distrettuale pertanto del tutto coerentemente con il complesso dell'istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio di merito, ha escluso che il AN, legale rappresentante della società appaltatrice, avesse operato nel rispetto degli obblighi di informazione, di coordinamento e di cooperazione tra imprese rispetto al rischio di caduta dalla sommità del capannone di proprietà della ditta committente (Mo.Ma. s.p.a.), sul quale era stato chiamato a operare un dipendente della ditta subappaltatrice per svolgere operazioni di trasporto e installazione di tubi di adduzione di gas per l'alimentazione dei forni di produzione della ditta committente e ciò ha fatto sul rilievo che nel corso di una riunione tecnica, che si era tenuta due giorni prima dell'infortunio tra il responsabile della società committente Mo.Ma. e il preposto della ditta appaltatrice TE AS (di cui il AN era legale rappresentante), direttore di cantiere ing. Gambini, era stato deciso di sospendere le opere di installazione della rete del gas in quanto doveva essere individuato, e reso praticabile, il relativo passaggio sopra la copertura dello stabilimento e che, a prescindere dalla titolarità del governo del rischio specifico di caduta dall'alto,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
il responsabile della TE AS s.r.l., affidataria delle opere e titolare della direzione tecnica dell'intervento, in attuazione delle regole enucleabili dall'art.26, comma 2, D.Lgs. 81/2008, avrebbe dovuto farsi carico di informare il titolare della società subappaltatrice CMI, che materialmente curava la esecuzione della rete, dell'esito della riunione tecnica in cui era stata decisa la sospensione dei lavori, con la conseguenza che le maestranze non avrebbero dovuto utilizzare la copertura instabile dello stabilimento per procedere alla installazione delle tubature. Tale obbligo informativo, espressione dei doveri di cooperazione tra imprese impegnate nel medesimo cantiere, risultava ancor più necessario e cogente in quanto la CMI non aveva partecipato alla riunione tecnica in cui la decisione di sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'intervento era stata assunta. Inoltre, la società subappaltatrice non era titolare di alcuna discrezionalità nella progettazione e nella programmazione degli interventi di esecuzione della rete, in quanto soggetta alla direzione tecnica della TE AS e pertanto, quantomeno in relazione alla scelta del tracciato delle tubature e all'opportunità di avvalersi della copertura dello stabilimento, era tenuta a seguire le direttive di quest'ultima. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna del titolare dell'impresa appaltatrice per il reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti dall'art. 7, d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, avendo egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice, che operava nel cantiere dal medesimo diretto, per la individuazione e valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori, Sez.
4 - n. 12440 del 07/02/2020, Basso, Rv.278749 01). Invero, in tema di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori (sez.3, n.50996 del 24/10/2013, Gerna, Rv. 258299 - 01). Del tutto correttamente, pertanto, il giudice distrettuale ha riconosciuto l'inosservanza del AN agli obblighi di cooperazione e di coordinamento nella esecuzione degli interventi affidati dal
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da:
TP
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
committente alla TE AS s.r.l., la quale era titolare della direzione tecnica delle opere e responsabile della fornitura dei materiali. Privo di illogicità è inoltre l'argomento utilizzato dal giudice di appello secondo il quale il responsabile della società appaltatrice era altresì portatore di una conoscenza (sulla necessità di sospendere temporaneamente le lavorazioni), che avrebbe dovuto riversare immediatamente alla ditta esecutrice degli interventi, affinchè le maestranze non si trovassero a proseguire le lavorazioni sulla porzione della copertura in stato di dissesto e quindi in condizione di pericolo.
3. Ne consegue la infondatezza anche del secondo argomento posto a fondamento del primo motivo di ricorso, con il quale si assume la violazione degli artt.521 e 522 cod. proc. pen. in ragione di una doppia sentenza di condanna in cui, a fronte di una contestazione fondata su un difetto di coordinamento e di cooperazione di cui all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/2008, la responsabilità del AN sarebbe stata fondata sulla mancata predisposizione di misure di sicurezza per lavorazioni da eseguirsi in quota.
3.1. A prescindere che la censura appare orientata a incidere sul merito della responsabilità sotto il profilo della carenza dei profili di addebito sopra richiamati piuttosto che a denunciare l'immutazione della ipotesi di accusa, va subito premesso che il principio di correlazione tra sentenza e accusa oggetto di contestazione, riconducibile all'art.521 cod. proc. pen., risulta violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia verificata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione del contenuto essenziale dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale si troverebbe sottoposto a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere alcuna possibilità di apprestare un'adeguata difesa. Il principio non risulta al contrario violato quando nei fatti, così come contestati, ovvero ritenuti nella decisione del giudice di merito, si possa parimenti individuare un nucleo comune e, in particolare quando gli stessi si trovino in rapporto di continenza. In tale prospettiva per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenirsi ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un effettivo pregiudizio per la difesa dell'imputato. Ne deriva che la indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio, non deve esaurirsi nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione si appalesa
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Firmato Da: GIANFRANCO
CATENAZZO Emesso Da: TP
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
del tutto insussistente quando l'imputato, anche mediante l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (S.U., 22/10/1996 Di Francesco, Rv.205619; Sez.4, n.4497 del 16/12/2015, Addio e altri, Rv. 265946; Sez.2, n.17565 del 15.3.2017, Beretti, Rv. 269569).
3.2. Nella ipotesi in oggetto invero, come correttamente rappresentato nella sentenza impugnata, il profilo di colpa enucleato in capo all'imputato non integra neppure un addebito estraneo all'imputazione, ma ne rappresenta il precipitato, atteso che la mancata comunicazione alla ditta subappaltatrice dell'ordine di sospensione dei lavori (decisa a seguito di riunione tecnica cui la C.M.I. non aveva partecipato) è la diretta conseguenza di un difetto di coordinamento e di cooperazione tra la direzione tecnica della AS TE e la C.M.I., incaricata della esecuzione degli interventi sulla copertura, i cui dipendenti avevano pertanto proseguito le lavorazioni sulla sommità dello stabilimento in dispregio della determinazione degli organi tutori.
4. Infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole dell'assenza di rischi interferenziali tali da legittimare l'operatività della previsione di cui all'art. 26, comma 2 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 in quanto, ai fini dell'applicazione della disposizione in parola, non deve tenersi conto della qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra di loro, ma all'effetto che tale rapporto origina e cioè alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez.4, n.1777 del 6/12/2018, Perano, Rv.275077; n.37776 del 24/05/2019, Rv.277354). Nella specie, invero, la questione sottoposta all'esame dei giudici di merito non era quella di stabilire chi avrebbe dovuto governare il rischio specifico di caduta dall'alto, ovvero di intercettare i rischi connessi all'area di cantiere e alle sue dotazioni, ma se l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente della ditta sub appaltatrice fosse dipeso dal mancato coordinamento-cooperazione tra imprese impegnate, con diversi compiti e settore di competenza, nelle medesime lavorazioni, e entrambe le sentenze di merito hanno adeguatamente evidenziato come la società appaltatrice TE AS, affidataria delle opere e la ditta C.M.I. (sub appaltatrice) risultassero contestualmente operanti in cantiere con il proprio personale ai fini della realizzazione della rete del gas a servizio dell'opificio industriale della società committente e che l'evento dipese dal mancato coordinamento tra le rispettive organizzazioni che operavano in costante collegamento.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da:
TP
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
4.1. Quanto infine alla censura secondo cui la responsabilità del AN sarebbe esclusa per il fatto che nel cantiere operava la figura di un direttore tecnico della AS TE, la censura oltre che inammissibile, per essere stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, è altresì infondata, mancando nella specie qualsiasi evidenza di una delega da parte del datore di lavoro da cui inferire il trasferimento di una o più funzioni dal soggetto delegante, con esonero della responsabilità di questi (sez.4, n.44977 del 12/06/2013, Lorenzi e altri, Rv.257168; n.24908 del 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335); ne consegue che, nella fattispecie, poteva prospettarsi la ricorrenza di una ulteriore, e autonoma, posizione di garanzia, che avrebbe potuto essere chiamata a rispondere in concorso con il datore di lavoro, sulla base del principio di effettività richiamato dall'art.299, d.Lgs. n. 81/2008 (sez.4, n.31863 del 10/04/2019, Agazzi Alessandro, Rv.276586; n.22606 del 4/04/2017, Minguzzi, Rv.269973), non sfuggendo alla sfera di controllo del datore di lavoro i settori pure presidiati da alternative posizioni di garanzia quando si realizzino infortuni determinati da scelte gestionali di fondo che attengono alla organizzazione dell'impresa committente e al coordinamento degli interventi con l'impresa appaltatrice
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2026
Il consigliere relatore
UG LI
Il Presidente
TO VE
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QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: OR RE Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP Firmato Da: UGO LL Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52