Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
La volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicchè, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2019, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
10508-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO -- Presidente - Sent. n. sez. 1205/2019 UP 05/12/2019- MICHELE BIANCHI R.G.N. 15873/2019 ROSA ANNA SARACENO FRANCESCO ALIFFI -Relatore DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE ON nato il [...] avverso la sentenza del 20/02/2019 del GIUDICE DI PACE di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 20.2.2019, il Giudice di pace di Genova ha dichiarato DI NG colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa. Secondo la ricostruzione del giudice di merito il DI, si era trattenuto senza giustificato motivo nel territorio della Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Genova in data 18.1.2017, notificato all'interessato insieme con il decreto di espulsione;
in suo favore, per quanto clandestino e disoccupato, non poteva essere applicata la previsione di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 2. Avverso l'illustrata sentenza DI NG, per mezzo del difensore, avv. Andrea Guido, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo denunzia erronea applicazione egli artt. 420 bis e 420 ter cod. proc. pen. circa la dichiarazione di assenza dell'imputato; il giudice di pace, dopo avere dichiarato alla prima udienza l'assenza del DI nonostante il legittimo e documentato impedimento, costituito dalla detenzione per altra causa, alla successiva udienza aveva proceduto al giudizio senza disporre la traduzione del DI, ancora detenuto, e senza acquisire l'eventuale rinuncia a comparire;
in l'applicazione dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen., la sentenza impuganta doveva, pertanto, essere dichiarata nulla con rinvio degli atti per nuovo giudizio.
2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, per la particolare tenuità della condotta incriminata nonché vizio di motivazione. Il Giudice di pace aveva escluso la particolare tenuità del fatto con argomentazioni illogiche e sulla base non della disamina del fatto concreto ma sulla scorta di un modello di modello di motivazione standardizzato, per di più contenente dati erronei sullo svolgimento del processo, in cui sono invocati principi generali e non sono adegutamente valutati gli elementi favorevoli alla declaratoria di improcedibilità ex art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, tra i quali l'esiguità dell'offesa, l'occasionalità della violazione, il ridotto grado di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1. E' pacifico che la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto - manifestata tempestivamente - produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa. Ne consegue che, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto alla udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza (ex plurimis Sez. 4, n. 45392 del 16/10/2013, Caiazza, Rv. 257559). Quanto al tipo di nullità cui dà luogo l'omessa traduzione nella giurisprudenza di questa Corte è stato sostenuto sia che essa determini una nullità d'ordine generale a regime intermedio ma non assoluta sicché non può essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 2, n.22379 del 27/05/2010, Gentilezza, Rv. 247530) sia che essa determini una nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, ai sensi degli artt. 2 178 e 179 cod. proc. pen. anche se il procedimento si è svolto nelle forme del rito camerale (Sez. 5, n. 32156 del 18/02/2016, Halilaj, Rv. 267494).
1.2. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge, che, a prescindere dalla legittimità o meno della dichiarazione di assenza, l'imputato, per il tramite del difensore, all'udienza del 16 gennaio 2019 ha evidenziato lo stato di detenzione in cui si trovava chiedendo ed ottenendo dal Giudice di pace il rinvio ad una successiva udienza così da potervi partecipare personalmente. Risulta, altresì, che il Giudice di pace, nonostante l'accoglimento dell'istanza di rinvio, non abbia provveduto a disporre la traduzione dell'imputato per la successiva udienza del 20.2.2019 in esito alla quale era stata, infine, emessa la sentenza impugnata con l'odierno ricorso. Alla mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto consegue la nullità dell'intero giudizio svoltosi a carico di DI NG e quindi anche della sentenza che lo ha definito. Anche a volere accedere all'opzione ermeneutica che in tale eventualità configura una nullità a regime intermedio, detta patologia processuale sarebbe comunque rilevabile in questa sede perché sono stati rispettati i termini per la deduzione di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; la nullità, infatti, si è verificata in un giudizio definito dal Giudice di pace con sentenza di condanna alla sola pena della multa, pronuncia non appellabile ma solo ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000. 2. L'accoglimento di tale motivo impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Genova 2. il secondo motivo che lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della decisione di non applicare il proscioglimento ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 resta assorbito dal necessario nuovo giudizio in tema di responsabilità alla luce dell'accolto primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Genova per nuovo giudizio. Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Adriano Iasillo "Sanillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2020 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA