Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Determina una nullità d'ordine generale a regime intermedio la mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato che, non essendo assoluta, non può essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. (La Corte ha anche precisato che la predetta nullità, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa, e che, nella fattispecie in esame, l'imputato aveva senz'altro concorso a darvi causa, avendo nascosto la propria richiesta di traduzione all'interno di una memoria di 63 pagine, ed omettendo di indicarla persino nell'indice, in modo da trarre in inganno la A.G. destinataria della memoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 22379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22379 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/05/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2225
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 43879/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG DA, nato a [...] il [...] e dall'avv. Spinelli Patrizio del foro di Roma nell'interesse di EZ MB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, 4^ sezione penale, in data 3 ottobre 2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di parte civile ER CA IA S.p.a., avv. Sirani Alberto, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Udito il difensore di parte civile BNL Spa, avv. Bianco Giuseppe, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Bevere Massimo, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Udito il difensore di parte civile NY IA Spa, avv. Pellicciotta Maurizio, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
Uditi i difensori, avv. Franchi Michela e avv. Sambugaro Stefano per IG e avv. Spinelli Patrizio per EZ, che hanno concluso per l'accoglimento dei relativi ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3/8/2008, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 22/2/2007, che aveva condannato IG DA alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per sei truffe consumate ed una ventina di truffe tentate e EZ MB alla pena di anni due, mesi nove di reclusione ed Euro 900,00 di multa per concorso con il primo in alcuni degli episodi criminosi contestati all'IG. Il procedimento penale nasceva da una denunzia della società NY che aveva appurato che, attraverso un falso ordine di bonifico fatto pervenire alla Citibank, fondi per quasi due milioni di Euro erano stati stornati dal suo conto e trasferiti su un conto estero di una società sconosciuta. Nel prosieguo delle indagini si appurava che con le stesse modalità, attraverso falsi ordini di bonifico sull'estero, erano stati sottratti fondi ad altre società di notevole peso economico (RI, IT IN, AN, TI, LE) e che in molti altri casi la truffa era rimasta allo stato di tentativo, in quanto l'ordine di bonifico non veniva eseguito. Gli ordini di bonifico venivano effettuati per telefono agli istituti di credito da soggetti che si qualificavano come funzionati delle società interessate e confermati con l'invio di fax, trasmessi da diversi telefoni cellulari, utilizzando differenti schede SIM intestate a personaggi inesistenti o inconsapevoli. Incrociando i dati dei tabulati telefonici e delle schede utilizzate si appurava che tutte le telefonate erano state effettuate utilizzando sei apparecchi cellulari con IMEI 560, 200, 810, 510, 580, 160 a cui venivano di volta in volta accoppiate differenti schede SIM, che le indagini consentivano di collegare alla persona di IG DA. La Corte territoriale, con dettagliata e specifica motivazione, respingeva tutte le censure mosse con gli atti d'appello, in particolare da IG DA, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, ed equa la pena inflitta a ciascuno.
Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, IG DA personalmente e EZ MB per mezzo del suo difensore di fiducia.
AZ DA Solleva dodici motivi di ricorso.
Con il primo motivo impugna l'ordinanza emessa in data 3/10/2008 dalla Corte d'appello di Milano con la quale veniva rigettata l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello ed eccepisce la conseguente nullità dell'impugnata sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. B) e C). Il motivo ripropone l'accezione già sollevata in appello di nullità della notifica del decreto di citazione eseguito presso il difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4, contestando il presupposto della sopravvenuta impossibilità di eseguire la notificazione presso il domicilio dichiarato dall'imputato. In proposito contesta come inveritiere le informazioni fornite dai Carabinieri di Ravenna che avevano comunicato che il prevenuto si era allontanato dal domicilio dichiarato "verso ignota destinazione".
Con il secondo e terzo motivo il ricorrente impugna i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nell'estate- autunno 2002 con riferimento all'utilizzo da parte sua del telefono cellulare avente IMEI finale 810 (motivo 2), nonché con riferimento ai telefoni cellulari aventi IMEI finale 200, 560 e 160 (motivo n. 3) per inosservanza ed erronea applicazione dei criteri della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo, riproponendo, in massima parte, le questioni già dedotte con i motivi d'appello, il ricorrente contesta il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito che, pertendo dalla ritenuta disponibilità, da parte del prevenuto, del cellulare con IMEI 810, in data 20/11/2002, ed avendo accertato che su tale telefono erano state usate più SIM Card, utilizzate anche su altri telefoni cellulari, ne avevano tratto la conclusione che l'imputato fosse l'autore delle telefonate e dei fax partiti non solo dal telefono 810, ma anche dai telefoni 200, 560, 510 e 160. Il ricorrente contesta il sillogismo deduttivo seguito dai giudici di merito come non corrispondente ad una massima esperienziale, dolendosi di motivazione illogica e contraddittoria su questo punto e conclude che le argomentazioni usate dai giudici d'appello sono fondate su indizi che non possono definirsi ne' certi, ne' individualizzanti.
Con il quarto motivo il ricorrente impugna ancora i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nell'estate- autunno 2002 con riferimento all'utilizzo da parte sua dei telefoni cellulari aventi IMEI finale 200, 560 160 e 510 per mancata assunzione di una prova rilevante ai fini del decidere. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici dell'utenza cellulare 328-2018690 (SIM 690, intestata all'IG e suppostamente utilizzata sull'apparecchio 810) eccependo che il controllo incrociato fra le telefonate effettuate con la SIM 690 e quelle effettuate con l'IMEI 810 avrebbe consentito di verificare se quella SIM fosse stata effettivamente utilizzata sull'IMEI 810. Con il quinto motivo il ricorrente impugna sempre i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nell'estate- autunno 2002 con riferimento all'utilizzo da parte sua dei telefoni cellulari aventi IMEI finale 200, 560 160 e 510 per inesistenza di riscontri individualizzanti, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
In proposito si duole che la Corte territoriale abbia considerato come elementi sufficientemente indizianti quattro tipologie di indizi costituite dal luogo in cui sono state eseguite le telefonate, individuabile nella zona centrale di Bologna, dall'utilizzazione del nome NI in alcune telefonate compiute alle banche, dall'utilizzazione di Sim Card intestate ai medesimi soggetti e dall'utilizzazione di un medesimo beneficiario estero sul quale convogliare i fondi di cui ai falsi ordini di bonifico ed eccepisce che tali elementi indiziali non hanno valore individualizzante per cui la convergenza di una molteplicità di indizi non potrebbe portare alla formazione della prova, in conformità alla regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. Con il sesto motivo il ricorrente impugna ulteriormente i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nell'estate- autunno 2002 con riferimento all'utilizzo da parte sua del telefono cellulare aventi IMEI finale 200, desunta dall'identificazione della sua voce con quella di NI, quale autore della telefonata alla banca di Legnano, per inosservanza ed erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
In proposito eccepisce che i risultati della perizia fonica sono soggettivi ed opinabili per cui dagli stessi non possono trarsi elementi indizianti a carico del prevenuto.
Con il settimo motivo il ricorrente impugna i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nella primavera 2003 con riferimento all'utilizzo da parte sua del telefono cellulare avente IMEI finale 580, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dei criteri della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Tutti gli episodi criminosi nascono da telefonate eseguite in data 17/4/2003 ed in data 24/4/2003 ed attribuite al prevenuto che il primo giorno si trovava a viaggiare da Bologna a Milano ed il secondo giorno si trovava a viaggiare in direzione di Roma, pedinato, senza che se ne accorgesse dalla Guardia di Finanza. In proposito il ricorrente ripropone l'eccezione di incompatibilità degli orari delle telefonate con gli orari dei suoi viaggi, come annotati dalla GdF e si duole del difetto di una valida motivazione sul punto da parte della Corte territoriale.
Con l'ottavo motivo il ricorrente impugna ulteriormente i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nella primavera 2003 con riferimento all'utilizzo da parte sua del telefono cellulare avente IMEI finale 580, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dei criteri della prova indiziaria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo si duole che l'impugnata sentenza sia pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato per le tentate truffe (D29 e C6) utilizzando la circostanza che tutti gli ordini di bonifico erano diretti su un conto acceso presso una banca greca, sebbene tale elemento avesse scarso valore individualizzante.
Con il nono motivo il ricorrente impugna ulteriormente i capi della sentenza relativi alle truffe commesse (e tentate) nella primavera 2003, deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per essere state disposte con riferimento ad un titolo di reato (associazione per delinquere) per il quale è intervenuta l'assoluzione dell'imputato e per essere state disposte sulla base di un decreto attuativo legittimante la loro auscultazione presso impianti diversi da quelli in uso alla Procura della Repubblica privo di motivazione. In proposito eccepisce che gli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato per il quale è intervenuta l'assoluzione non possono essere utilizzate con riferimento al reato di truffa per il quale le intercettazioni non avrebbero potuto essere disposte. Contesta, inoltre, i decreti di proroga delle operazioni di intercettazione deducendo che sarebbe carente la motivazione sulle eccezionali ragioni d'urgenza. Con il decimo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio e la conseguente nullità della sentenza di primo grado e d'appello per la mancata traduzione dell'imputato detenuto, che ne aveva fatto richiesta, all'udienza preliminare dell'11/4/2005, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 123 c.p.p. e nullità dell'impugnata sentenza per violazione di legge e di norme stabilite a pena di nullità. Al riguardo ripropone l'eccezione già sollevata con il 14 motivo d'appello e fa presente che seppure, in data 18/3/2005 aveva dichiarato all'ufficio matricola della Casa circondariale di Bollate di rinunziare a presenziare all'udienza preliminare del 11/4/2005, successivamente, in data 6/4/2005 aveva depositato all'Ufficio Matricola, ex art. 123 c.p.p. una istanza/memoria difensiva nella quale, a pag. 34, manifestava espressamente la propria volontà di partecipare all'udienza preliminare, chiedendo di essere tradotto. Pertanto si duole delle conclusioni a cui era pervenuta la Corte territoriale che l'aveva rigettata sulla base dell'erroneo presupposto che egli non avesse presentato la domanda di essere tradotto nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p.. Con l'undicesimo motivo si duole del trattamento sanzionatorio e deduce mancanza ed illogicità della motivazione sul punto. In particolare contesta che ci sia una valida motivazione circa la gravità della pena inflitta corrispondente al massimo edittale e si duole che i giudici d'appello non abbiano speso una parola per motivare il diniego di riconoscere le attenuanti generiche, la cui mancata concessione era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.
Con il dodicesimo motivo si duole delle statuizioni civili ed in particolare della liquidazione dei danni patiti da NC IN, DE AN e NC di Legnano, contestando le motivazioni sul punto della sentenza impugnata.
EZ MB solleva due motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce il vizio della motivazione dolendosi che la Corte territoriale non abbia risposto alle doglianze sollevate con i motivi d'appello.
Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con riferimento agli art. 69, 62 bis e 133 c.p., dolendosi della mancata concessione delle generiche prevalenti e della dosimetria della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IG DA:
Il ricorso di IG DA non è inammissibile.
Di conseguenza i reati contestati sub D6, D7, B1, B2, D3, B3, D1, D2, D33, D5, C2, B4, D20, D8, B5, D10, D11, D9, D25 si sono estinti per prescrizione.
Passando al merito del ricorso, particolare attenzione deve essere dedicata al motivo n. 10 con il quale si ripropone l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti per mancata traduzione dell'imputato detenuto che ne aveva fatto richiesta. Al riguardo la Corte territoriale ha respinto l'eccezione procedurale osservando che l'imputato non avrebbe formulato la propria richiesta con l'osservanza delle modalità previste dall'art.123 c.p.p., avendo egli depositato all'ufficio matricola una memoria contenente argomenti a difesa, senza specificare la propria richiesta di traduzione, inserita a pagina 34 della memoria stessa. In realtà, osserva il Collegio, in tal modo correggendo la motivazione della Corte d'appello, l'imputato ha osservato le modalità previste dall'art. 123 c.p.p., avendo depositato all'Ufficio matricola del carcere una istanza-memoria di 63 pagine, all'interno della quale - a pag. 34 - era inserita la richiesta di essere tradotto. Non v'è dubbio, pertanto, che la mancata traduzione dell'imputato detenuto, che ne aveva fatto richiesta, all'udienza preliminare, comporti una nullità. Il problema è di verificare se si tratti di una nullità assoluta ovvero a carattere relativo.
A questo riguardo il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di differenti indirizzi giurisprudenziali, ritiene di aderire all'orientamento secondo cui: "La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. la quale, esulando dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 c.p.p., non è assoluta ma a carattere c.d. intermedio. Ne consegue che essa non può essere rilevata ne' dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6916 del 28/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213616).
Trattandosi di una nullità di ordine generale, essa è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p.. Pertanto non può essere eccepita da chi ha concorso a darvi causa. Nel caso di specie è indubbio che l'imputato abbia concorso a darvi causa, avendo nascosto la propria richiesta di traduzione, annegandola in una memoria di 63 pagine ed evitando persino di indicarla nell'indice, in modo da trarre in inganno l'A.G. destinataria della memoria. Di conseguenza il motivo deve essere respinto in quanto la questione dedotta ha per oggetto una nullità non deducibile ai sensi dell'art.182 c.p.p.. Tutti gli altri motivi di ricorso risultano inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al primo motivo, la censura è manifestamente infondata in quanto la relata di notifica dei Carabinieri fa prova fino a querela di falso.
Quanto ai motivi due, tre, quattro, cinque, sei, sette ed otto, le censure sollevate, con cui si deducono inosservanza ed erronea applicazione dei criteri che regolano la formazione della prova indiziaria e pretesi vizi per contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione, nonché mancata assunzione di una prova rilevante, costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo occorre rilevare che occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, ne' tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
È il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione dei reati ritenuti a suo carico. Per quanto riguarda il nono motivo, in punto di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per il reato di cui all'art. 416 c.p. per il quale è intervenuta l'assoluzione, la censura è manifestamente infondata in punto di diritto, tant'è vero che la questione è stata riproposta de iure condendo. Infatti nel disegno di legge A.S. n. 1611 è prevista una modifica all'art. 271 c.p.p., proprio allo scopo di rendere inutilizzabili le intercettazioni disposte per un differente titolo di reato, in relazione al quale non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p.. Ugualmente inammissibile è il motivo undicesimo in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla gravità dei fatti ascritti all'imputato, essendo implicitamente assorbito in tale motivazione il diniego di concessione delle attenuanti generiche. Infine è inammissibile per genericità il motivo dodicesimo in punto di statuizioni civili, dal momento che ripropone questioni già dedotte con l'atto d'appello alle quali la Corte territoriale ha dato ampia e compiuta risposta. In conclusione, con riferimento alla posizione di IG DA, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati contestati sub D6, D7, B1, B2, D3, B3, D1, D2, D33, D5, C2, B4, D20, D8, B5, D10, D11, D9, D25 e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova determinazione della pena rispetto ai residui reati, per i quali l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato deve considerarsi passato in giudicato.
Devono essere confermate integralmente le statuizioni civili, con la condanna del ricorrente alle refusione delle spese nel grado delle parti civili NY IA, NC NA del VO e ER CA IA s.p.a. Da liquidarsi in Euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna.
EZ MB:
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure. Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, richiamando le pertinenti valutazioni svolte dal giudice di primo grado in punto di identificazione dell'imputato nella persona chiamata "MB" o "Ugo" nelle telefonate con IG DA (pagg. da 50 a 56 della sentenza di primo grado), cioè in colui che ha procurato le schede telefoniche ed ha individuato le banche estere su cui mettere al sicuro il profitto, ed in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Ugualmente infondate sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente giustificato l'entità della pena inflitta, richiamando la gravità dei fatti oggetto di giudizio, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IG DA, limitatamente ai reati contestati sub D6, D7, B1, B2, D3, B3, D1, D2, D33, D5, C2, B4, D20, D8, B5, D10, D11, D9, D25 e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova determinazione della pena rispetto ai residui reati.
Rigetta nel resto il ricorso di IG DA.
Conferma integralmente le statuizioni civili e condanna il ricorrente alle refusione delle spese nel grado delle parti civili NY IA, NC NA del VO e OD CA IA s.p.a. che liquida in Euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA per ciascuna. Rigetta il ricorso di EZ MB che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010