Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 128
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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In tema di rendita per malattia professionale, l'accertamento (contenuto in sentenza di rigetto della relativa domanda) di una infermità in percentuale non indennizzabile (nella specie l'8 per cento non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con rendita già in godimento, atteso, che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia prevista dell'11 per cento, restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori all'11 per cento, onde, al fine dell'unificazione della rendita, è necessario procedere ad un nuovo accertamento della percentuale relativa all'infermità dedotta.

Ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica (preesistente rendita INAIL del 78 per cento e inabilità per ipoacusia dell'8 per cento, quest'ultima accertata da sentenza definitiva di rigetto), il giudice non può respingere la domanda per l'inesistenza del giudicato sulla ipoacusia, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 128
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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