Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di rendita per malattia professionale, l'accertamento (contenuto in sentenza di rigetto della relativa domanda) di una infermità in percentuale non indennizzabile (nella specie l'8 per cento non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con rendita già in godimento, atteso, che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia prevista dell'11 per cento, restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresì l'inammissibilità di azioni di mero accertamento di infermità inferiori all'11 per cento, onde, al fine dell'unificazione della rendita, è necessario procedere ad un nuovo accertamento della percentuale relativa all'infermità dedotta.
Ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica (preesistente rendita INAIL del 78 per cento e inabilità per ipoacusia dell'8 per cento, quest'ultima accertata da sentenza definitiva di rigetto), il giudice non può respingere la domanda per l'inesistenza del giudicato sulla ipoacusia, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR LT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 201/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 19/02/00 R.G.N. 2419/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. AR TE aveva presentato agli inizi degli anni 90 al RE di Reggio Emilia, giudice del lavoro, domanda volta ad ottenere il riconoscimento di una rendita per ipoacusia, tacendo di essere già titolare di rendita pari al 78% per precedente infortunio sul lavoro subito nel 1970.
Il RE, accertato tramite ctu che il danno da ipoacusia raggiungeva l'8%, rigettava la domanda, con sentenza 21 febbraio/11 marzo 1994 n. 106, passata in giudicato. Con ricorso depositato l'11.3.1997, riportati per intero i fatti sopra cennati, il AR chiedeva al medesimo RE di unificare le due rendite e di riconoscergli una rendita unica nella misura dell'86% o comunque superiore al 78%.
Il RE accoglieva la domanda, condannando l'Inail ad unificare in unica rendita il preesistente danno del 78% ed il danno tecnopatico dell'8%.
Il Tribunale di Reggo Emilia, con sentenza 15/19 febbraio 2000 n. 201, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha respinto la domanda, ritenendo inammissibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, di una infermità inferiore al minimo indennizzabile (Sez. U., sent. n. 6468 del 29-11-1988). Pertanto nessuna rilevanza poteva essere attribuita all'accertamento contenuto nella sentenza 21.2.1994. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AR, con unico motivo.
L'intimato Istituto, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con unico articolato motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74, 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; 2909 cod. civ.; 324 c.p.c.; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto due profili: a) per erronea interpretazione del giudicato esterno dalla sentenza 21 febbraio/11 marzo 1994 n. 106, costituito non solo dal dispositivo di rigetto, ma anche dalla motivazione, dichiarativa di una inabilità dell'8%; b) per non aver comunque provveduto, nel corso del giudizio di appello, nel quale era allegata sia la rendita per infortunio sul lavoro, sia il danno per ipoacusia, a disporre sull'unificazione dei due danni, come già effettuato dal RE.
Il primo aspetto del ricorso è fondato, sotto molteplici profili. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (artt. 24 Cost., 2907 c.c., 99, 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Solo
in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c. sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c.
sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (Cass. Sezioni Unite 6468/1988). Il giudicato di rigetto ha una portata molto più ristretta del giudicato di accoglimento, perché esso fa stato sulla inesistenza del diritto, per affermare la quale è sufficiente che manchi uno solo degli elementi costitutivi della, pretesa vantata. Pertanto il giudicato in esame fa stato sulla circostanza che l'ipoacusia lamentata non raggiunga la percentuale dell'11%, essendo irrilevante, per il rigetto, che essa sia dell'8% o di altra misura, inferiore all'11%.
Infine l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento di inabilità inferiori all'11%, correttamente dichiarata dal Tribunale sulla scorta della nota pronuncia delle Sezioni Unite 6468/1988 dal medesimo richiamata, comporta l'inutilizzabilità a qualsiasi fine dell'accertamento ivi contenuto.
È viceversa fondato il secondo profilo di censura.
Infatti, una volta che il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo del giudizio i fatti costituivi della domanda (preesistente rendita del 78% e inabilità per ipoacusia dell'8%), la circostanza che non possa essere attribuita a questa seconda allegazione la certezza probatoria del giudicato, non esime il giudice dal dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti probatori normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio medico legale. È opportuno precisare che la presente fattispecie, nella quale il ricorrente aveva dedotto entrambi i fatti costituitivi sin dal ricorso introduttivo del (secondo) giudizio, è diversa da quella esaminata da questa Corte, Sezioni Unite 29-7-2002 n. 1198, che ha dichiarato inammissibile la richiesta in appello di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro, non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della domanda originaria. Anzi, la ragione della inammissibilità dichiarata dalle S.U., e cioè che la richiesta in appello comporta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, conferma la centralità, nel processo del lavoro, della deduzione dei fatti costituivi nel ricorso introduttivo del giudizio, sicché in tal caso il giudice ha il dovere di esaminarli.
Il ricorso va pertanto accolto sotto questo secondo profilo, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "ove il ricorrente abbia compiutamente enunciato nel ricorso introduttivo del giudizio i fatti costituivi della domanda volta alla costituzione di rendita unica (preesistente rendita Inail del 78% e inabilità per ipoacusia dell'8%, quest'ultima accertata da sentenza definitiva di rigetto), il giudice non può respingere la domanda per l'inesistenza del giudicato sulla ipoacusia, ma ha il dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti di controllo normalmente usati, quali una consulenza tecnica d'ufficio medico legale". Essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 26 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003