Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/10/2002, n. 14492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14492 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
C.C. 60577 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANAN. 131 TAB. ALL. B - N.
5. MATERIA TRIBUTARIA DETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposta di registro: - 14492/02 agevolazioni;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE prima casa' SEZIONE CIVILE V composta dai Magistrati: R.G. N. 12233/98 CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Francesco PAPA Cons. relatore Dott. Enrico Cron. 33826 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.
8.5.2002 CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60577 sul ricorso iscritto al n. 12233 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
ER ER;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano in data 28 ottobre 1997, depositata col n. 290/1/97 il 31 ottobre 1997. 5 Uditi, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002: 7 8 1 1 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Bolzano, con avviso di liquidazione notificato il 29 dicembre 1994, recuperò a tassazione l'imposta di - con relativa soprattassa neiregistro nella misura ordinaria confronti di ER ER, negando i benefici per l'acquisto della 'prima casa', di cui alla legge 118/1985, in relazione ad atto registrato nel corso del 1986. Il contribuente impugnò l'avviso, opponendo la decadenza dell'Ufficio, per decorso del triennio fissato nell'art. 76 del d.P.R. 131/1986, e la Commissione Tributaria di primo grado respinse il ricorso, negando la sussumibilità della fattispecie nella disposizione invocata. Accogliendo l'appello della parte privata, la Commissione di secondo grado ha, con la sentenza precisata in epigrafe, affermato l'intervenuta decadenza. Per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, mentre l'intimato non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione e falsa applicazione della legge 168/ 1982 ('recte': 118/1985), 40, 72, 74, 76 del d.P.R. 634/1972, 42, 74, 76, 78 t.u.r. (d.P.R. 131/1986) e 2946 c.c., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza, per non aver considerato che la decadenza dell'azione della finanza, prevista nell'art. 74 del d.P.R. 634/1972 (ora: art. 76 del d.P.R. 131/1986) “è intesa a disciplinare 2 l'imposta dipendente dal maggior valore accertato e non, per converso, il recupero del carico tributario per cui è contenzioso, che ricade nella prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.”. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è stata notificata all'Ufficio del Registro di Bolzano il 18 febbraio 1998, e la notifica del ricorso per cassazione è seguita il 30 giugno 1998. L'impugnazione è stata quindi proposta dopo la scadenza del termine breve, fissato nell'art. 325 c.p.c., e decorrente dalla notifica della sentenza ai sensi del successivo art. 326. Di quest'ultima deve infatti affermarsi la legittimità ed operatività, secondo l'indirizzo (Cass. 9846, 10420, 10752/1998, 4276/1999) consolidatosi anteriormente all'entrata in vigore della legge 133/1999 (18 maggio 1999), ed, in particolare, dell'art. 21, comma 1. La disposizione, interpretando autenticamente l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 546/1992, ha stabilito che, ai fini del decorso del termine breve 'ex' art. 325 c.p.c., le sentenze "vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente" ai sensi dell'art. 11, comma 2, del r.d. 1611/1933 e successive modifiche. Essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa adottata" (Corte Cost. 525/2000). La conseguenza è quella indicata, per essere intervenuta la notifica della sentenza impugnata all'ufficio territoriale in epoca anteriore. 3 Alla declaratoria d'inammissibilità non conseguono statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2002. Il Cons. estensore Il Presidente - Enrico Papa - Francesco Cristarella Orestano - trico le Писисвст а дит IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA STATE 19 OTT. 2002 Oggi L CANCELLIERE C1 A ll Arnaldo Casano LA REGISTRAZIONE I DEL D.P.R. 26/4/1986 _ATERIA 131 TAB. L. B. N. 5 TRIBUTARIA