CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33635 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA OR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Viscomi in sostituzione dell'avv.to Cianferoni che insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 15 dicembre 2022, rigettava l'appello avanzato da AL LO avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 12 dicembre 2019 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Cianferoni Luca, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge in ordine alla omessa valutazione di plurime circostanze nuove e sopravvenute tali da determinare il mutamento del quadro cautelare originariamente esistente ed idonee a superare il giudicato cautelare;
non si era considerata la posizione del coimputato GL RA (alla cui consorteria veniva ritenuto "vicino" il ricorrente) decisa con sentenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 33635 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/06/2023 della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza nella quale non venivano correttamente applicati i principi in materia di partecipazione al sodatzio mafioso;
inoltre i fatti di tentato omicidio e di accoltellamento subiti dal AL, valorizzati in un'ottica di contrapposizione tra gruppi rivali ai fini della gravità indiziaria, non avrebbero potuto essere utilizzati in tal senso considerato che per il reato di tentato omicidio il AL si trovava a giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia senza alcuna aggravante mafiosa contestata a carico dello stesso ed anche l'ordinanza oggetto di ricorso si riferiva al tentato omicidio definendolo "ultroneo ed accessorio"; l'affermazione dell'assenza di investitura formale del ricorrente e della realizzazione di qualsivoglia reato-fine avrebbe dovuto condurre al mutamento o comunque all'affievolimento del quadro indiziario mentre il tribunale del riesame, in assenza di alcun vaglio critico e senza specificare quali fossero gli elementi indiziari ulteriori e diversi rispetto al tentato omicidio ed all'accoltellamento subito (destituiti di rilevanza essendo definiti ultronei ed accessori), delineava un automatismo nel ritenere sussistente un grave quadro indiziario;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alle esigenze cautelari non essendosi dato atto della attualità delle esigenze e non avendo adeguatamente motivato il tribunale in ordine alla impossibilità di concedere gli arresti donniciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Deve essere premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Ciò premesso va rilevato come il tribunale abbia fatto correttamente applicazione dei principi operanti in materia di misure cautelari, avendo ritenuto né mutata né attenuata la gravità del quadro indiziario. In particolare, sono state adeguatamente valorizzate nell'impugnata ordinanza le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia i quali hanno concordemente confermato l'inserimento del ricorrente nel clan vibonese dei GL-Cassalora e nell'attività di spaccio unitamente agli altri membri del gruppo. Dinanzi a tale contesto probatorio la vicenda del tentato omicidio compiuto e dell'accoltellamento subito dal ricorrente, veniva correttamente definita come vicenda ultronea ed accessoria dal giudice poiché non era solo ed esclusivamente tale elemento che aveva giustificato l'emissione del provvedimento cautelare ma esso si univa agli altri pure indicati nel provvedimento impugnato ossia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Al proposito occorre ricordare come corretta appaia la procedura seguita dal giudice a quo dovendosi effettuare una valutazione globale dei singoli elementi indiziari, come affermato da questa corte di cassazione 2 \)\ second.o la quale ai fini della configurabilità dei gravi indizi di cdpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chrarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789 - 01. ). Per analoghi motivi nessuna rilevanza assume il fatto che il ricorrente sia stato citato in giudizio dinanzi ad altro tribunale per il reato di tentato omicidio senza alcuna aggravante mafiosa contestata in quanto, come affermato dall'impugnata ordinanza, si tratta di uno soltanto fra i diversi elementi valorizzati dal tribunale del riesame, elemento che pur venendo meno non intaccherebbe la correttezza e logicità del provvedimento impugnato. Per ciò che concerne, invece, la doglianza relativa alla posizione del coimputato GL RA, cui questa suprema corte ha ritenuto non attribuibile un ruolo dinamico in seno alla consorteria e al cui clan GL il ricorrente è ritenuto appartenere, va ricordato che in tema di revoca delle misure cautelari, il "fatto nuovo" ovvero l' "elemento nuovo" idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi non può consistere nelle semplice circostanza di una diversa e più favorevole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente (Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Rv. 214667 - 01). Dunque, non operando alcun automatismo in materia, rimane nella piena discrezionalità del giudice cautelare la valutazione degli elementi probatori utili ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura cautelare ed a tali plurimi elementi ha fatto riferimento il tribunale nel rigettare l'appello. Circa l'assenza di una investitura formale e della realizzazione di qualsivoglia reato fine da parte del ricorrente, va considerato come, per giurisprudenza costante, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, correttamente e senza alcun automatismo il tribunale del riesame non ha escluso l'astratta configurabilità di una partecipazione del ricorrente al clan. Il primo motivo di ricorso appare, dunque, manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 3 IL PR8SIDENTE SergkBeltrni 2.2 Analogamente manifestamente infondato risulta essere il secondo motivo di ricorso posto che in sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, d giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente - in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Rv. 268197 - 01). Unica eccezione a questo principio sussiste solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia in modo stabile risolto qualsiasi rapporto con il sodalizio criminoso, ed infatti come affermato da questa corte in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, cii cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 02). Tuttavia, si tratta di una ipotesi non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio cautelare, non potendo così operare l'eccezione analizzata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 23 giugno 2023 IL CONSI EST. (itt, r\ eteM)
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Viscomi in sostituzione dell'avv.to Cianferoni che insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 15 dicembre 2022, rigettava l'appello avanzato da AL LO avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 12 dicembre 2019 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Cianferoni Luca, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge in ordine alla omessa valutazione di plurime circostanze nuove e sopravvenute tali da determinare il mutamento del quadro cautelare originariamente esistente ed idonee a superare il giudicato cautelare;
non si era considerata la posizione del coimputato GL RA (alla cui consorteria veniva ritenuto "vicino" il ricorrente) decisa con sentenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 33635 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/06/2023 della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza nella quale non venivano correttamente applicati i principi in materia di partecipazione al sodatzio mafioso;
inoltre i fatti di tentato omicidio e di accoltellamento subiti dal AL, valorizzati in un'ottica di contrapposizione tra gruppi rivali ai fini della gravità indiziaria, non avrebbero potuto essere utilizzati in tal senso considerato che per il reato di tentato omicidio il AL si trovava a giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia senza alcuna aggravante mafiosa contestata a carico dello stesso ed anche l'ordinanza oggetto di ricorso si riferiva al tentato omicidio definendolo "ultroneo ed accessorio"; l'affermazione dell'assenza di investitura formale del ricorrente e della realizzazione di qualsivoglia reato-fine avrebbe dovuto condurre al mutamento o comunque all'affievolimento del quadro indiziario mentre il tribunale del riesame, in assenza di alcun vaglio critico e senza specificare quali fossero gli elementi indiziari ulteriori e diversi rispetto al tentato omicidio ed all'accoltellamento subito (destituiti di rilevanza essendo definiti ultronei ed accessori), delineava un automatismo nel ritenere sussistente un grave quadro indiziario;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alle esigenze cautelari non essendosi dato atto della attualità delle esigenze e non avendo adeguatamente motivato il tribunale in ordine alla impossibilità di concedere gli arresti donniciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Deve essere premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Ciò premesso va rilevato come il tribunale abbia fatto correttamente applicazione dei principi operanti in materia di misure cautelari, avendo ritenuto né mutata né attenuata la gravità del quadro indiziario. In particolare, sono state adeguatamente valorizzate nell'impugnata ordinanza le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia i quali hanno concordemente confermato l'inserimento del ricorrente nel clan vibonese dei GL-Cassalora e nell'attività di spaccio unitamente agli altri membri del gruppo. Dinanzi a tale contesto probatorio la vicenda del tentato omicidio compiuto e dell'accoltellamento subito dal ricorrente, veniva correttamente definita come vicenda ultronea ed accessoria dal giudice poiché non era solo ed esclusivamente tale elemento che aveva giustificato l'emissione del provvedimento cautelare ma esso si univa agli altri pure indicati nel provvedimento impugnato ossia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Al proposito occorre ricordare come corretta appaia la procedura seguita dal giudice a quo dovendosi effettuare una valutazione globale dei singoli elementi indiziari, come affermato da questa corte di cassazione 2 \)\ second.o la quale ai fini della configurabilità dei gravi indizi di cdpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chrarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789 - 01. ). Per analoghi motivi nessuna rilevanza assume il fatto che il ricorrente sia stato citato in giudizio dinanzi ad altro tribunale per il reato di tentato omicidio senza alcuna aggravante mafiosa contestata in quanto, come affermato dall'impugnata ordinanza, si tratta di uno soltanto fra i diversi elementi valorizzati dal tribunale del riesame, elemento che pur venendo meno non intaccherebbe la correttezza e logicità del provvedimento impugnato. Per ciò che concerne, invece, la doglianza relativa alla posizione del coimputato GL RA, cui questa suprema corte ha ritenuto non attribuibile un ruolo dinamico in seno alla consorteria e al cui clan GL il ricorrente è ritenuto appartenere, va ricordato che in tema di revoca delle misure cautelari, il "fatto nuovo" ovvero l' "elemento nuovo" idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi non può consistere nelle semplice circostanza di una diversa e più favorevole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente (Sez. 2, n. 5165 del 04/11/1999, Rv. 214667 - 01). Dunque, non operando alcun automatismo in materia, rimane nella piena discrezionalità del giudice cautelare la valutazione degli elementi probatori utili ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura cautelare ed a tali plurimi elementi ha fatto riferimento il tribunale nel rigettare l'appello. Circa l'assenza di una investitura formale e della realizzazione di qualsivoglia reato fine da parte del ricorrente, va considerato come, per giurisprudenza costante, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, correttamente e senza alcun automatismo il tribunale del riesame non ha escluso l'astratta configurabilità di una partecipazione del ricorrente al clan. Il primo motivo di ricorso appare, dunque, manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 3 IL PR8SIDENTE SergkBeltrni 2.2 Analogamente manifestamente infondato risulta essere il secondo motivo di ricorso posto che in sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, d giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente - in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Rv. 268197 - 01). Unica eccezione a questo principio sussiste solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia in modo stabile risolto qualsiasi rapporto con il sodalizio criminoso, ed infatti come affermato da questa corte in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, cii cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, Rv. 274180 - 02). Tuttavia, si tratta di una ipotesi non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio cautelare, non potendo così operare l'eccezione analizzata. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma, 23 giugno 2023 IL CONSI EST. (itt, r\ eteM)