Sentenza 4 novembre 1999
Massime • 1
In tema di revoca delle misure cautelari, il "fatto nuovo" ovvero l' "elemento nuovo" idoneo a superare il c.d. giudicato cautelare già formatosi non può consistere nelle semplice circostanza di una diversa e più favorevole valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un altro procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorché innestati nel medesimo processo, e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nell'istanza di revoca non erano stati allegati elementi nuovi e diversi da quelli già posti a base di precedente provvedimento sul quale si era formato il giudicato cautelare, bensì era stata esclusivamente dedotta la circostanza di una diversa valutazione degli stessi elementi effettuata in separato procedimento de libertate relativo a coimputato in analoga posizione, ha ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza medesima).
Commentario • 1
- 1. il significato di "elemento nuovo"Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 dicembre 2023
1. La questione Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava un appello proposto avverso un provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata all'indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 90. Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stati considerati gli elementi di novità, offerti dalla difesa, in grado di influire sul giudizio di permanenza delle esigenze cautelari, in relazione all'interrogatorio confessorio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/1999, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 04/11/1999
1. Dott. Pietro A. Sirena Consigliere SENTENZA
2. " OL BO " N.5165
3. " CE AR " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo MU " N.31349/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ND LF avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo in data 5 luglio 1999 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. MU Udito il Pubblico ministero in persona del s.p.g. Dr. G. Ciani che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato Udito il difensore avv. C. Ventimiglia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
ND LF impugna l'ordinanza del tribunale di Palermo con la quale è stato rigettato l'appello avverso la decisione della corte di assise della medesima città, reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare a lui applicata per il delitto di cui all'art.416 bis c.p. ed altro.
Denuncia violazione degli artt. 309, 310, 649 c.p.p., osservando come il tribunale abbia erroneamente ritenuto elemento inidoneo a superare la preclusione del giudicato cautelare, già formatosi, il provvedimento - emesso in altro procedimento de libertate nei confronti di un coimputato - che, provvedendo in ordine alla medesima imputazione e valutando la medesima fonte, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per il mantenimento della custodia in carcere.
La doglianza è infondata.
Osserva in proposito il collegio che il "fatto nuovo" ovvero l'elemento nuovo il quale può consentire di superare il c.d. giudicato cautelare (nel caso di specie incontestabilmente formatosi per il rigetto dell'istanza di riesame e di una precedente richiesta di revoca), non può consistere nelle semplice circostanza di una diversa valutazione delle stesse emergenze di causa effettuata in un diverso procedimento cautelare nei confronti di diverso indagato o imputato. Ogni procedimento cautelare, infatti, è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali de libertate, ancorché innestati nel medesimo processo, la cui frammentazione implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda;
per le medesime ragioni la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, ha escluso che possa verificarsi l'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p., nei confronti dei coimputati estranei al procedimento in cui la decisione favorevole è stata adottata (sez. un., c.c. 22.11.95, Ventura, m. 203635).
Non ignora questo collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che considera "fatto nuovo sopravvenuto", del quale il giudice deve tener conto ai fini della decisione sulla richiesta di revoca, la pronuncia con la quale la misura sia stata effettivamente revocata nei confronti di altri indagati (sez. I, c.c. 22.2.94, Onorato, m. 196983, sez. IV, c.c. 22.8.96, Simone, m. 206439). Ritiene tuttavia che tale indirizzo sia condivisibile solo nella misura in cuì può significare che il giudice è tenuto a prendere in considerazione i nuovi fatti che nella precedente decisione sono stati apprezzati per giungere alla favorevole conclusione nei confronti di indagati o imputati diversi dall'istante, e ciò in quanto sono tali fatti, e non la decisione favorevole "in sè", gli elementi di novità che giustificano la richiesta di revoca e radicano il dovere del giudice di esaminarli e provvedere;
ma che non possa viceversa seguirsi ove considera la decisione favorevole per il coimputato, resa in un separato procedimento de libertate, "di per sè" come elemento nuovo, e ciò perché, oltre le considerazioni già svolte in merito all'autonomia dei singoli procedimenti incidentali, non è dato individuare, in base al sistema, quali effetti da quella dovrebbero derivare sul nuovo procedimento: esclusa in radice qualsiasi efficacia automaticamente vincolante per il nuovo giudice, rimarrebbe comunque un'inaccettabile obbligo, per quest'ultimo, di "rivisitare" la decisione sulla quale si è formato il giudicato cautelare tenendo conto delle diverse valutazioni effettuate sugli stessi elementi da altro giudice della libertà, con l'alternativa di adeguarsi ad esse ovvero di doversene discostare criticamente, così rimanendo comunque sostanzialmente vincolato da una diversa ed autonoma pronuncia. Poiché, nel caso di specie, all'istanza di revoca non erano stati allegati elementi nuovi e diversi da quelli già posti a base del giudicato cautelare, bensì la semplice circostanza, di una diversa valutazione degli stessi elementi effettuata in un diverso procedimento de liberiate relativo a coimputato, seppure degli stessi reati, correttamente il tribunale, con il provvedimento impugnato, ha rigettato l'appello proposto dall'attuale ricorrente.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 1999