CASS
Sentenza 27 settembre 2023
Sentenza 27 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 39384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39384 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA JO ST nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/08/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 39384 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 29/03/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da AN AS ED per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai reati per i quali risultava condannato in forza di nove sentenze divenute irrevocabili. 2. Il difensore di AN AS ED ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorrente afferma che è stata omessa, da parte del giudice dell'esecuzione, la considerazione di una serie di elementi da cui si desumerebbe che le diverse condotte per le quali ED è stato condannato siano state realizzate in esecuzione di un unico programma criminoso, deliberato con il fine specifico di reperire beni per il proprio sostentamento o per impossessarsi di beni di modico valore, facilmente trasferibili a terzi, da cui ricavare il denaro per sopravvivere. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di indici dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso, quali la vicinanza temporale, atteso che i fatti di cui a un primo gruppo di sentenze furono commessi in un ristrettissimo arco temporale, tra il maggio e il settembre 2014, e quelli di cui a un secondo gruppo di sentenze tra il luglio e il settembre 2017; l'omogeneità delle violazioni commesse;
le modalità esecutive;
la causale;
le condizioni e le abitudini di vita;
il contesto territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e propone una rilettura del fatto, dunque è inammissibile. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle 2 loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 2, n. 10539, del 10/02/2023, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156- 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché l'ordinanza tiene conto adeguatamente di tutti gli elementi rilevanti, e pone in luce l'assenza di elementi dimostrativi della continuazione. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato che i dati processuali sono significativi di una generica programmazione delinquenziale, frutto delle scelte di vita del reo, per il sostentamento attraverso la tendenziale commissione di reati, prevalentemente contro il patrimonio. È stata evidenziata la diversità tipologia dei reati commessi e le diverse modalità delle condotte, quali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riclicsta di applicazione della disciplina della continuazione. Infine, la prospettazione difensiva circa i ristretti archi temporali in cui furono commessi i due gruppi di reati cui il ricorrente si riferisce è meramente assertiva e non dimostrativa dell'unicità del disegno criminale, atteso che gli elementi che caratterizzano tale istituto devono trovare corrispondenza in una lettura univoca del complesso dei dati processuali, che, nel caso in esame, sono stati ritenuti dal giudice dell'esecuzione, plausibilmente, inidonei a consentire la formulazione di un giudizio positivo circa la sussistenza di un vincolo di continuazione tra i reati per i quali ED è stato condannato con le sentenze indicate nell'istanza. 1.3. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). In applicazione di tale principio di diritto, devono ritenersi precluse, in questa sede, le doglianze proposte nell'interesse del ED, che tendono a sollecitare delle rivalutazioni di profili già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha reso, nella sua autonomia di giudizio, una serie di considerazioni non incongrue, 3 sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 39384 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 29/03/2023 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 agosto 2022, il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da AN AS ED per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai reati per i quali risultava condannato in forza di nove sentenze divenute irrevocabili. 2. Il difensore di AN AS ED ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorrente afferma che è stata omessa, da parte del giudice dell'esecuzione, la considerazione di una serie di elementi da cui si desumerebbe che le diverse condotte per le quali ED è stato condannato siano state realizzate in esecuzione di un unico programma criminoso, deliberato con il fine specifico di reperire beni per il proprio sostentamento o per impossessarsi di beni di modico valore, facilmente trasferibili a terzi, da cui ricavare il denaro per sopravvivere. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di indici dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso, quali la vicinanza temporale, atteso che i fatti di cui a un primo gruppo di sentenze furono commessi in un ristrettissimo arco temporale, tra il maggio e il settembre 2014, e quelli di cui a un secondo gruppo di sentenze tra il luglio e il settembre 2017; l'omogeneità delle violazioni commesse;
le modalità esecutive;
la causale;
le condizioni e le abitudini di vita;
il contesto territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e propone una rilettura del fatto, dunque è inammissibile. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle 2 loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 2, n. 10539, del 10/02/2023, Rv. 284652-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156- 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che i reati siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché l'ordinanza tiene conto adeguatamente di tutti gli elementi rilevanti, e pone in luce l'assenza di elementi dimostrativi della continuazione. Il giudice dell'esecuzione ha spiegato che i dati processuali sono significativi di una generica programmazione delinquenziale, frutto delle scelte di vita del reo, per il sostentamento attraverso la tendenziale commissione di reati, prevalentemente contro il patrimonio. È stata evidenziata la diversità tipologia dei reati commessi e le diverse modalità delle condotte, quali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riclicsta di applicazione della disciplina della continuazione. Infine, la prospettazione difensiva circa i ristretti archi temporali in cui furono commessi i due gruppi di reati cui il ricorrente si riferisce è meramente assertiva e non dimostrativa dell'unicità del disegno criminale, atteso che gli elementi che caratterizzano tale istituto devono trovare corrispondenza in una lettura univoca del complesso dei dati processuali, che, nel caso in esame, sono stati ritenuti dal giudice dell'esecuzione, plausibilmente, inidonei a consentire la formulazione di un giudizio positivo circa la sussistenza di un vincolo di continuazione tra i reati per i quali ED è stato condannato con le sentenze indicate nell'istanza. 1.3. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di giudizio di cassazione, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). In applicazione di tale principio di diritto, devono ritenersi precluse, in questa sede, le doglianze proposte nell'interesse del ED, che tendono a sollecitare delle rivalutazioni di profili già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha reso, nella sua autonomia di giudizio, una serie di considerazioni non incongrue, 3 sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 marzo 2023.