Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5078 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 16/02/2022), n.5078 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25206-2020 proposto da: D.R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IOLE MAGGITTI; – ricorrente – contro D.R.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO NI e RE EI LI, elettivamente domiciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che li difende insieme con l'avv. Fulvio Marelli di Genova, come da procura in atti;
- ricorrenti -
contro
DI AR IZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Ancona n. 20, presso l'avv. Fausto Fusco, che lo difende insieme con l'avv. Lia Vinci di Genova, come da procura in atti;
- controricorrente -
e contro
RC NI e NADIM s.r.l., con sede in Torino;
- intimate -
contro la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 340 del 29 aprile 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nell'agosto del 1989 NI OV ed LI RE affermarono che NI CH, titolare di una pizzeria sita nell'edificio condominiale di cui sono parte anche le loro unità immobiliari, in particolare nei locali di proprietà della società AD, da lei affittati, aveva installato sul muro perimetrale esterno del fabbricato una canna fumaria, che era stata poi conservata ed utilizzata da suo figlio IZ Di AR, a lei succeduto nella gestione dell'esercizio; sostennero che tale canna fumaria era a distanza inferiore a quella di legge da una finestra del primo, ed aveva provocato e provocava intollerabili immissioni di fumo e fuliggine negli appartamenti di entrambi;
e convennero pertanto NI CH e suo figlio IZ di AR innanzi al Tribunale di Genova, per sentirli condannare alla rimozione della canna fumaria, e al risarcimento dei danni che avevano subito, da liquidarsi in separato giudizio.
I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto delle domande. Il Tribunale ordinò la chiamata in causa della società AD, proprietaria della pizzeria, rimasta peraltro contumace. Il giudizio di primo grado si concluse con la condanna di NI CH e di suo figlio IZ Di AR a rimuovere la canna fumaria, e a risarcire gli attori dei danni subiti. La Corte d'appello di Genova, pronunciando sul gravame proposto soltanto da quest'ultimo, ha, con la sentenza indicata in epigrafe, in primo luogo affermato l'inscindibilità delle cause in cui sono parti lui e sua madre, e, conseguentemente, ha escluso il passaggio in giudicato della condanna di NI CH, nei confronti della quale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio;
ha inoltre escluso la legittimazione passiva di quest'ultima, e quella di suo figlio IZ Di AR, ed ha affermato quella della proprietaria dei locali in cui hanno svolto la loro attività imprenditoriale, ossia della società AD, che li aveva ad essi affittati, avendo quest'ultima acquistato la proprietà della canna fumaria, per accessione;
ha infine esaminato il merito delle domande di NI OV ed LI RE, proposte sin dal primo grado anche contro tale società, e le ha rigettate, perché ha escluso che la canna fumaria, anche se istallata sul muro perimetrale condominiale dell'edificio condominiale a distanza inferiore a quella di legge in prossimità di una finestra di NI OV, ne aveva ridotto la veduta, dal momento che essa era stata collocata nell'angolo retto che tale muro forma con una sua sporgenza ortogonale verso l'esterno, lunga circa un metro, ed inoltre che da essa non si erano sprigionate immissioni tali da superare la normale tollerabilità, in particolare dopo l'esecuzione di alcuni lavori eseguiti nel 1983, come risultava da un accertamento tecnico espletato in diverso giudizio. NI OV ed LI RE hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per cinque motivi.
IZ Di AR ha resistito con controricorso.
NI CH e la società AD non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NI OV ed LI RE censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'inscindibilità delle cause da essi proposte congiuntamente
contro
NI CH ed IZ Di AR, ed ha conseguentemente disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NI CH, che non aveva proposto appello contro la sentenza del Tribunale che l'aveva condannata, insieme con suo figlio, a rimuovere la canna fumaria e a risarcire i danni subiti dagli attori;
ribadiscono che NI CH ed IZ Di AR si sono succeduti nella gestione della pizzeria e nella utilizzazione della canna fumaria, e sostengono, in particolare a proposito dell'azione risarcitoria da essi esperita, che essi sono solidalmente responsabili dei danni da questa provocati, e dunque che ciascuno di essi deve risponderne per l'intero, con la conseguenza che la condanna della prima, pronunziata dal Tribunale, in difetto di suo gravame, è passata in giudicato.
La censura è infondata.
Il concetto di causa "inscindibile" (di cui all'art. 331 cod. proc. civ.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Sotto tale riguardo, alle cause inscindibili vanno equiparate quelle fra loro dipendenti, ossia quelle legate tra loro dal vincolo subordinazione logica (vedi, tra le tante, le sentenze di questa Corte, sez. lav., 21 giugno 1997, n. 5568, e sez. I, 22 gennaio 1998, n. 567). Tale vincolo è quel che particolarmente rileva nel caso di specie, dal momento che il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità comune di NI CH ed IZ Di AR, che si sono succeduti nella gestione della pizzeria, ed ad entrambi ha congiuntamente addebitato, se non l'installazione, cui aveva provveduto soltanto la prima, quanto meno la conservazione ed utilizzazione della canna fumaria per cui è causa, ed ha quindi accolto entrambe le azioni (quella volta a ottenere la condanna alla sua rimozione e quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni da essa provocati) esperite da NI OV ed LI RE, condannando entrambi i convenuti, insieme e senza distinzioni di sorta, neppure relativamente ai danni da essi provocati nei due diversi periodi in cui si erano di essa serviti.
Il giudizio di appello contro tale decisione, per la unificazione delle posizioni soggettive facenti capo ai soccombenti effettuata dal giudice di primo grado, doveva dunque necessariamente celebrarsi nei confronti di entrambi.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, relativamente all'azione esperita dal primo per ottenere la rimozione della canna fumaria collocata a distanza inferiore a quella di legge da una sua veduta, la legittimazione passiva di NI CH ed IZ Di AR, ed affermato quella della società AD, proprietaria dei locali in cui essi esercitano la loro attività imprenditoriale;
evidenziano in particolare che, secondo quanto emerge pacificamente dagli atti di causa, la canna fumaria in questione fu realizzata da NI CH, e fu utilizzata da lei e poi da suo figlio IZ Di AR quando le subentrò nella gestione della pizzeria, e che tale canna non è diventata di proprietà della società AD, non essendo configurabile un suo acquisto per accessione, come affermato dalla Corte d'appello, non essendo applicabile nella specie, per le ragioni nel dettaglio esposte, la norma di cui all'art. 936 cod. civ.. La censura è infondata.
È certamente vero che la disciplina dettata dall'art. 936 cod. civ. trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non sia legato al proprietario dell'immobile da alcun rapporto negoziale relativo a quest'ultimo o alle opere (tra le tante, tutte conformi in tal senso, vedi in particolare le sentenze di questa Corte 1994/ 10699, 1995/ 9561, 1997/ 895, 1999/ 12703); e dunque che nel caso di specie, considerato il rapporto per l'appunto negoziale intercorso tra la società AD e i gestori della pizzeria, non è configurabile l'accessione ravvisata dalla corte territoriale.
Nondimeno, qualora la distanza legale fra costruzioni non è rispettata da un soggetto diverso dai proprietari, che abbia con propri materiali realizzato un nuovo manufatto, l'azione del proprietario dell'altra costruzione, rivolta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera, è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell'azione medesima (qualificabile come "negatoria servitutis"), ferma restando la legittimazione passiva di detto costruttore relativamente all'eventuale ulteriore pretesa di risarcimento del danno, alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito (vedi le sentenze di questa Corte, sez. II, 6 maggio 1987 n. 4196; sez. II, 10 marzo 1990 n. 1967; ed in particolare sez. Il, 14 dicembre 1992 n. 13186). Non sembra poi conferente il richiamo dei ricorrenti all'art. 1593 cod. civ., perché tale norma si limita a disciplinare il rapporto contrattuale tra conduttore ed locatore, al quale i terzi sono affatto estranei, e perché la natura accessoria dell'addizione in discorso non rende configurabile, nei rapporti con i terzi, un diritto di proprietà sulla stessa distinto da quello sul bene al cui servizio è destinato.
Con il quarto motivo del loro ricorso NI OV ed LI RE, sostengono che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza, le norme sull'uso dei beni condominiali non sono applicabili nel caso di specie, perché NI CH ed IZ Di AR, soltanto conduttori dei locali di proprietà della società AD, condomini non sono, o non sono stati;
e comunque che sono in ogni caso applicabili le norme sulle distanze tra costruzioni, segnatamente quelle dalle vedute, e denunziano la violazione di quella sulle vedute laterali (art. 906 e 907 cod. civ.), dal momento che la canna fumaria della pizzeria di questi ultimi dista dalla finestra di NI OV meno di 75 centimetri. La censura, in quest'ultima sua seconda articolazione, è fondata.
Il conduttore di un immobile costituente parte di un edificio condominiale ha diritto, in virtù del contratto di locazione da lui stipulato, di utilizzarne le parti comuni, al pari del proprietario locatore;
e, come quest'ultimo, se intende appoggiare al muro perimetrale del fabbricato una sua canna fumaria, deve rispettare per un verso le regole e i principi posti dall'art. 1102 cod. civ. (che nel caso di specie non sono in discussione), e per altro verso le distanze di legge dalle proprietà individuali degli altri condomini, in particolare (e con riguardo al caso di specie) quella di cui all'art. 907 cod. civ., che stabilisce quella che deve separare un tale manufatto dalle finestre di questi ultimi (vedi le sentenze di questa Corte, 1995/ 724, 1993/0 9130, 1985/0 3859, 1978/0 5492). Non ha peraltro rilevanza il contesto ambientale nel quale è collocata la finestra considerata, e la maggiore o minore ampiezza e profondità della veduta che da essa è possibile esercitare, perché il manufatto che venga realizzato a distanza inferiore a quella stabilita dalla legge non può che limitarla ulteriormente, e tale distanza deve dunque essere sempre e comunque rispettata. Con il terzo motivo del loro ricorso NI OV ed LI RE censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di NI CH ed IZ Di AR relativamente all'azione da essi esperita per ottenere la rimozione della canna fumaria e il risarcimento dei danni, denunziando violazione dell'art. 844 cod. civ.; rilevano in particolare che tale azione ha carattere personale, non reale, ed in ogni caso che l'eventuale legittimazione passiva della proprietaria dei locali in cui i convenuti hanno svolto e svolgono la loro attività imprenditoriale si aggiunge, ma non esclude la loro, poiché sono stati in ogni caso essi, e soltanto essi, a costruire ed utilizzare la canna fumaria.
Con il quinto motivo i ricorrenti sostengono poi che la Corte territoriale non poteva escludere la illegittimità delle immissioni denunziate unicamente in base agli accertamenti e alle valutazioni effettuati da un perito di ufficio in un diverso processo, che sostengono di aver contestato nel merito, perché questi ultimi potevano valere come semplici indizi, idonei a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio, e non anche come prova da sola sufficiente per l'accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto critico con altre risultanze del processo. Quest'ultima censura è infondata.
Il giudice del merito, per accertare e valutare i fatti di causa, può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse;
può quindi non solo trarre elementi di convincimento, ma anche attribuire valore di prova esclusiva, ad una consulenza tecnica disposta ed acquisita in altro processo, avente ad oggetto i fatti di causa.
Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte (vedi da ultimo le sentenze 1997/ 2839 e 1999/ 8585), in ossequio ad un orientamento che appare prevalente, e che si ritiene di ribadire in questa sede, perché altro principio, quello del libero convincimento del giudice, induce a preferirlo all'altro minoritario (affermato da ultimo dalla sentenza 1999/ 13889), secondo il quale le prove raccolte in altro processo hanno valore di meri indizi, da soli determinanti per l'accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo. Si rileva comunque che la Corte d'appello di Genova ha escluso che la canna fumaria per cui è causa sia foriera di immissioni intollerabili tenendo conto non solo di quanto riferito da un consulente tecnico di ufficio in un diverso processo, ma anche del comportamento processuale dei ricorrenti, che non hanno contestato i suoi accertamenti e le sue valutazioni.
Per la verità i ricorrenti, smentendo quanto affermato in proposito affermato dalla corte di merito, sostengono che tali contestazioni sono state da essi formulate;
ma non hanno indicato l'atto processuale con cui le hanno proposte, ne' quello con cui hanno evidenziato nel giudizio di merito, come sostengono, che NI CH ed IZ Di AR avrebbero ammesso l'esistenza delle immissioni denunziate;
e per il principio dell'autosufficienza del ricorso la censura in esame, sotto tale aspetto, è dunque inammissibile.
La terza censura resta assorbita. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il 4^ motivo, per quanto di ragione, e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova;
compensa tra le parti le spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001