Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 2998
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

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In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5078 del 16
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2001, n. 2998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2998
Data del deposito : 1 marzo 2001

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