Sentenza 29 gennaio 2010
Massime • 1
È nullo, per difetto di contraddittorio camerale, il provvedimento che accoglie, in assenza di previo avviso alla persona offesa che lo aveva richiesto, la richiesta di archiviazione reiterata all'esito di un precedente rigetto disposto su opposizione della stessa persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 10805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10805 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 29/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - N. 149
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 15827/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA OB, N. IL 09/09/1961;
2) EN RA, N. IL 20/07/1966;
1) NO AL, N. IL 23/03/1967;
avverso il decreto n. 32175/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 20/05/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Alfredo Montagna con le quali chiede sia annullato il provvedimento impugnato, senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1.- ZZ ER e LI RA, a mezzo del difensore procuratore speciale, propongono ricorso per SS avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di ZA ES e LE IO, deducendo che la reiterazione della richiesta di archiviazione da parte del Pm non era stata notificata ad esse parti offese che ne avevano fatto richiesta e il Gip aveva disposto de plano.
2.- Orbene, l'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta, determina la nullità insanabile "ex" art. 127 c.p.p., comma 5 del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per SS (ad es. Cass., sez. 1, 1 aprile 2008, n. 18666). Tale principio va applicato anche nel caso in cui, a seguito di opposizione a richiesta di archiviazione, gli atti siano stati restituiti al PM, si sia provveduto a iscrivere il procedimento nel registro notizie di reato e lo stesso PM, poi, abbia rinnovato la richiesta di archiviazione.
Infatti, anche nel caso di rinnovo la richiesta di archiviazione va notificata alla parte che ne abbia fatto richiesta, perché altrimenti sarebbe eluso il principio affermato dall'art. 127 c.p.p., posto a tutela del contraddittorio che deve sempre essere garantito. Ne consegue la nullità del decreto di archiviazione per mancata notifica della rinnovata richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al PM del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010