Sentenza 21 giugno 1990
Massime • 2
L'Azione tipica del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) può anche consistere in una omissione, specie quando il dovere di agire rientri proprio fra le attribuzioni del colpevole, quale impiegato, non importa se pubblico o privato. ( V mass n 173316).*
Commette il reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) anche colui il quale aiuti il colpevole di un delitto a sottrarsi alle investigazioni, anche se non ancora in atto. ( Conf mass n 156741).*
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/1990, n. 15391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15391 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1990 |
Testo completo
1 5391M
ITALIANAREPUBBLICA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 21/6/90
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE SESTA PENALE
N. 2050Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido ACCINNI, Presidente
1. Dott. Alessandro CARNEVALI, Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 5307/90 2. Tullio GRIMALDI,
CORTE SUPREMA DI CASSAŽIONE.
3. Mauro Domenico LOSAPIO, UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studia
+. >> Giovanni Leonardo MAFFEI, al SIGSIG. per diritti 13200 ha pronunciato la seguente
11 - 8 APR. 1999 SENTENZA IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da ND Italo, nato ad Anco-
na il 14/10/1931,
LIFT 1000] CANCELLERIA
CH175123 avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia
#H175134 in data 31 ottobre 1989,
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Maffei
Mod 82
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vittorio MARTUSCIELLO,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per amnistia
Udit i difensor
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20/6/1986, il Tribunale di Venezia
condannava a pena, ritenuta di giustizia, LO
ND, direttore dell'Agenzia di Chioggia del la Banca Popolare di Novara, per i seguenti reati:
a) delitto di cui all'art.328 c.p., per aver omes- 3.
so, nella sua qualità di incaricato di un pubblico servizio, di addebitare, sul c/c di IO Tomma-
si, assegni privi di copertura, per un importo com plessivo di lire 376.214.000;
b) delitto di cui all'art.362 c.p., per avere, nel
la predetta qualità, omesso di riferire all'A.G.
il delitto di cui all'art. 116 della L.A., commesso dal SI;
c) delitto di cui agli artt.61 n. 9 e 490 c.p., per aver occultato, con violazione della qualità di cui al capo a), gli assegni emessi dal SI;
d) delitto di cui agli artt.61 n.9 e 378 c.p., per-
chè, nella qualità di cui sopra, con violazione
T
dei propri doveri, occultando un corpo di reato e omettendo che avesse luogo il doveroso protesto, L
aiutava SI IO ad eludere le investigazio-
ni dell'Autorità.
Fatti commessi in Chioggia, nel periodo agosto-set tembre 1982.
Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di
Venezia, esclusa la qualità di incaricato di un
pubblico servizio, lo assolveva dai reati di cui
ai capi a) e b) perchè il fatto non sussiste, di-
chiarava estinto, per amnistia, il reato di cui al
.
capo c), e determinava la pena per il favoreggia- 1 4.
mento personale. Confermava anche, nei di lui con-
fronti, le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione il ND denunciando erronea applicazione dell'art.378 c.p.: a) perchè,
mancando la qualità di incaricato di un pubblico servizio, era venuto meno l'obbligo di riferire al l'A.G.; b) perchè non avevano avuto ancora inizio
de investigazioni per il reato commesso dal Tomma-
si; c) per mancanza assoluta dell'elemento sogget-
tivo del delitto di favoreggiamento.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato, poi-
chè non si riscontrano le violazioni di legge, de-
dotte nei motivi.
In realtà, la qualità dell'agente è ininfluente,
giacchè a lui non è stata contestata soltanto una omissiva, quale il mancato inizio dellacondotta
pratica per il protesto, ma anche, e soprattutto,
un comportamento attivo, consistente nell'aver oc-
cultato gli assegni scoperti.Peraltro, questa Cor-
te ha già chiarito che l'azione tipica del reato di favoreggiamento personale può anche consistere in un'omissione, specie quando il dovere di agire rientri proprio fra le attribuzioni del
colpevole, quale impiegato, non importa se 5.
pubblico o privato.
Nè può essere condivisa la tesi difensiva, secondo la quale il reato in esame sarebbe configurabile solo se, ed in quanto, fossero già iniziate le in-
vestigazioni per il delitto presupposto. Infatti,
questa Corte ha seguito, più di una volta, l'orien-
tamento diametralmente opposto, affermando che com-
mette favoreggiamento personale anche colui il qua-
le aiuti il colpevole di un delitto a sottrarsi al-
le investigazioni, anche se non ancora in atto.
Per quanto concerne, infine, l'elemento soggettivo,
è appena il caso di sottolineare che esso emerge chiaramente dal contesto della motivazione della sentenza impugnata.
Esclusa, così, la ravvisabilità di alcuna delle ipo tesi di cui all'art.152 2° co. c.p.p., la sentenza in esame dev'essere annullata senza rinvio perchè
il reato "de quo" è estinto per effetto dell'amni-
stia, concessa col D.P.R. 12/4/1990 n.75. Tuttavia,
vanno fatte salve le statuizioni relative agli in-
teressi civili.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sen-
tenza della Corte di Appello di Venezia in data 31.
ottobre 1989, impugnata da ND LO in rela zione al reato di favoreggiamento personale, di cui al capo d) dell'imputazione, perchè il medesi-
mo è estinto, per amnistia, ex D.P.R. n.75/1990, ferme restando le statuizioni concernenti gli in-
teressi civili.
Così deciso in Roma il 21 giugno 1990.
IL PRESIDENTE
A
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Yioveni Zemens dassin
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia
Depositato in Cancelleria oggi, 21 NOV. 1990 CASSAZIONE 11. Collaboratore di Cancelleria
I
A
D
M E R P U S