Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12087
CASS
Sentenza 9 agosto 2002

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Il travisamento del fatto, quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, non può costituire motivo di ricorso per cassazione, in quanto, risolvendosi in una errata percezione da parte del giudice di circostanze ESsicura come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

Non può applicarsi ai contratti di locazione conclusi dalla P.A. l'istituto della rinnovazione tacita del contratto in quanto esso è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della P.A., che non può desumersi da fatti concludenti ma deve essere espressa nelle forme previste dalla legge; tuttavia, qualora, dopo la scadenza del contratto, l'amministrazione locatrice continui a percepire i canoni di locazione richiedendo anche l'aumento istat, può aversi non una vera e propria rinnovazione, ma una continuazione dell'originario rapporto, purché nel contratto originario sia inserita una apposita clausola in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12087
    Data del deposito : 9 agosto 2002

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