Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 294, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che debba comunque sottoporsi a nuovo interrogatorio il soggetto colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere, già interrogato in sede di udienza di convalida del fermo, per disparità di trattamento tra la persona che subisce una misura custodiale a seguito di convalida di fermo senza aver potuto esaminare gli atti e la persona che la subisce indipendentemente dal fermo e che può esaminarli, essendo diversa la condizione di chi è colpito in modo diretto dal provvedimento custodiale e di chi, invece, viene sottoposto preventivamente a fermo, ipotesi nella quale è garantita la pienezza di contestazione e di informazione e un'udienza "ad hoc".
L'interrogatorio della persona assoggettata a fermo ai sensi dell'art. 391, comma quarto, c.p.p. è sottoposto alle stesse regole generali dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p. anche per quanto riguarda le conseguenze in tema di rifiuto di rispondere, previste dal comma quarto di quest'ultima disposizione. Pertanto, quando siano state rispettate tali norme è comunque conseguito lo scopo processuale voluto dal legislatore indipendentemente dal concreto comportamento del fermato, la cui scelta di mantenere il silenzio non può paralizzare l'attività processuale. In tale situazione non si verifica la condizione per il venir meno dell'efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 302 c.p.p. se l'indagato non sia sottoposto a nuovo interrogatorio
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/1998, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi VAROLA Presidente del 1.4.1998
1. Dott. Francesco MORELLI Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio DI JORIO Consigliere N.2222
3. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N.46128/97
nell'Udienza Camerale del giorno 1.4.1998
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
1)AC RE
2)AC LA
avverso il provvedimento del tribunale della libertà di Bari in data 1.9.1997, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini, Acquisite le conclusioni del P.M., presente in persona del dr. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto dichiarasi la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità e rigettarsi il ricorso,
OSSERVA
Secondo quanto è dato rilevare dal provvedimento impugnato e dal ricorso, ZO e CO HI si trovano in stato di custodia cautelare disposta successivamente alla convalida del fermo. In sede di convalida essi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio del giudice procedente, sostenendo che il mancato deposito degli atti su cui si fondava la richiesta del P.M. rendeva impossibile l'esercizio di un'adeguata difesa. La tesi avanzata in via principale dagli indagati sia davanti al GIP con l'istanza di scarcerazione (rigettata il 4.8.1997), sia davanti al tribunale della libertà con l'atto di appello (rigettato con l'impugnato provvedimento dell'1.9.1997), sia con il presente ricorso per cassazione è la seguente: il loro rifiuto a sottoporsi all'interrogatorio di convalida è giustificato e l'atto deve, quindi, considerarsi come mai eseguito. Da ciò conseguirebbe la perdita di efficacia della misura cautelare per il mancato intervento del l'interrogatorio di garanzia nei cinque giorni successivi all'applicazione della misura medesima.
In via subordinata, i ricorrenti sollevano eccezione di incostituzionalità dell'art. 294, comma 1, c.p.p. (in relazione all'art. 3 Cost.) nella parte in cui, richiamando l'interrogatorio in sede di fermo o arresto, non prescrive che comunque, anche dopo tali atti, con l'applicazione della misura cautelare personale debba procedersi all'interrogatorio del sottoposto. Vi sarebbe - secondo i ricorrenti - una disparità di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio fra il soggetto che subisce una misura custodiale a seguito di convalida di fermo e non ha potuto avere cognizione degli atti, e il soggetto che la subisce direttamente e può esaminarli.
Il ricorso e l'eccezione sono infondati.
L'art.294 del codice di rito esclude che il Gip debba procedere nuovamente all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere entro il quinto giorno dall'inizio dell'esecuzione, se vi abbia provveduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo dell'indiziato di delitto. Anche questo tipo di interrogatorio (art.391, comma 4) è sottoposto alle regole generali per l'interrogatorio dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p., con le conseguenze previste per il rifiuto di rispondere (art.65, comma 3).
Quando siano state soddisfatte le condizioni di rito, l'interrogatorio al quale si è proceduto consegue comunque lo scopo processuale previsto, indipendentemente dal concreto comportamento del soggetto interessato, il quale può anche rifiutarsi di rispondere, senza che a questa sua scelta debba seguire la paralisi dell'attività processuale o l'elisione degli effetti voluti dal legislatore (cfr. Cass.Pen.Sez.I, sent. 3564 del 28.10.1991, Scibelli ed altro;
Cass.Pen. Sez.II, sent. 1640 del 26.4.1991, Zanga). Non è dato ravvisare, poi, nessuna lesione del diritto di difesa, ne' nessuna disparità di trattamento tra situazioni analoghe, atteso che sono profondamente diverse le condizioni di chi si vede colpito direttamente, ex abrupto, dal provvedimento custodiale e di chi, invece, viene sottoposto previamente a fermo, istituto per il quale il legislatore detta regole specifiche riferite alla specificità del caso, garantendo pienezza di contestazione e di informazione al prevenuto ed un'udienza ad hoc.
L'eccezione è, quindi, manifestamente infondata.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art.94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 1 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998