Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/1998, n. 2222
CASS
Sentenza 1 aprile 1998

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 294, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che debba comunque sottoporsi a nuovo interrogatorio il soggetto colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere, già interrogato in sede di udienza di convalida del fermo, per disparità di trattamento tra la persona che subisce una misura custodiale a seguito di convalida di fermo senza aver potuto esaminare gli atti e la persona che la subisce indipendentemente dal fermo e che può esaminarli, essendo diversa la condizione di chi è colpito in modo diretto dal provvedimento custodiale e di chi, invece, viene sottoposto preventivamente a fermo, ipotesi nella quale è garantita la pienezza di contestazione e di informazione e un'udienza "ad hoc".

L'interrogatorio della persona assoggettata a fermo ai sensi dell'art. 391, comma quarto, c.p.p. è sottoposto alle stesse regole generali dettate dagli artt. 64 e 65 c.p.p. anche per quanto riguarda le conseguenze in tema di rifiuto di rispondere, previste dal comma quarto di quest'ultima disposizione. Pertanto, quando siano state rispettate tali norme è comunque conseguito lo scopo processuale voluto dal legislatore indipendentemente dal concreto comportamento del fermato, la cui scelta di mantenere il silenzio non può paralizzare l'attività processuale. In tale situazione non si verifica la condizione per il venir meno dell'efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 302 c.p.p. se l'indagato non sia sottoposto a nuovo interrogatorio

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/04/1998, n. 2222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2222
    Data del deposito : 1 aprile 1998

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