Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
L'art. 2112 cod. civ., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione - ove rimanga immutata l'organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività - in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto.
Commentario • 1
- 1. La retrocessione d'azienda a scadenza d'affitto e la sorte dei debitiAccesso limitatoGiuseppe Caristena · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUELI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OTERI PIETRO, ITALJOLLY COMPAGNIA ITALIANA DEI JOLLY HOTELS SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 21454/99 proposto da:
OTERI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ITALJOLLY - COMPAGNIA ITALIANA DEI JOLLY HOTELS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
GAIS SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 96/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 30/04/99 - R.G.N. 677/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale GAIS, ed assorbimento ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 1997 ET ER conveniva davanti al Pretore di Taormina la società LL s.p.a. e la società IS s.r.l., chiedendo che venisse dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla LL s.p.a., con conseguente condanna di tale società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dovute, oltre accessori;
in via alternativa, chiedeva che, ove fossero sussistiti i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., fosse ordinato alla IS s.r.l. la sua reintegrazione in servizio, con il pagamento delle retribuzioni maturate dal 1^ ottobre 1996 fino alla reintegra effettiva.
In punto di fatto risultava che, con sentenza n. 363 del 9 maggio 1996, il Tribunale di Messina aveva dichiarato cessato al 31 dicembre 1994 il contratto di affitto di azienda alberghiera tra la società LL e la società IS s.r.l., avente ad oggetto l'Hotel Diodoro di Taormina;
conseguentemente, il Tribunale aveva condannato la LL s.p.a. a rilasciare il complesso aziendale alla proprietaria IS s.r.l. entro il 30 settembre 1996. Con raccomandata del 26 agosto 1996, inviata alla R.S.A. costituita presso l'Hotel Diodoro, nonché alle segreterie provinciali delle OO.SS di categoria, la LL s.p.a. comunicava - ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/90 - che, in ottemperanza alla predetta sentenza, avrebbe provveduto entro il 30 settembre successivo al rilascio del complesso alberghiero e che ciò avrebbe comportato la definitiva cessazione della sua gestione da parte della stessa ItalJolly;
nella citata lettera si faceva pertanto presente che, a far tempo dal 1^ ottobre 1996, i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti all'albergo sarebbero proseguiti con la proprietaria IS s.r.l., ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.. Con lettera del 2 settembre 1996, inviata alla RSA, alle OO.SS e - per conoscenza - alla LL, la IS s.r.l. affermava che, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile configurare una ipotesi di trasferimento di azienda, "dato che l'art. 2112 cod. civ. non prevede il caso della restituzione dell'azienda da parte dell'affittuario al proprietario, al quale spetta decidere liberamente se proseguire o meno l'attività".
Non di meno la LL, in data 24 settembre 1996, comunicava a tutti i dipendenti dell'Hotel Diodoro, tra i quali il sig. ET ER, che, a far data dal 1^ ottobre 1996, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con la IS s.r.l., ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.. La LL s.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle avversarie domande e deducendo, in particolare, di non aver mai licenziato il sig. ER, ma di avergli semplicemente comunicato che, a partire dal 1^ ottobre 1996, il suo rapporto di lavoro sarebbe proseguito con la IS s.r.l. ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., norma applicabile anche in occasione della restituzione al proprietario dell'azienda affittata.
La IS s.r.l., a sua volta, chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dal ricorrente, con condanna comunque della società LL a rivalere la IS medesima di qualsivoglia conseguenza dannosa che le fosse derivata dall'iniziativa giudiziaria del ricorrente ER.
Con sentenza n. 112/97 del 20 ottobre 1997, il Pretore di Taormina così decideva: a) ritenuti sussistenti nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. disponeva la reintegrazione del ricorrente ET ER. con passaggio diretto ed immediato, nel posto di lavoro presso l'unità alberghiera gestita dalla IS s.r.l. in Taormina, condannando tale società a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dal 1^ ottobre 1996 o dalla successiva data di effettivo inizio dell'attività alberghiera dopo il completamento dei lavori di manutenzione e ristrutturazione;
b) rigettava le domande proposte dal sig. ER nei confronti della LL s.p.a., compensando integralmente fra le parti le spese processuali;
c) dichiarava il difetto di competenza per materia in ordine alla richiesta di risarcimento danni rivolta dalla IS s.r.l. nei confronti della LL s.p.a.. 2. La IS proponeva appello avverso la sentenza pretorile, chiedendone la riforma per la parte che la riguardava direttamente e riservandosi altresì di agire in separata sede nei confronti della società LL per il rimborso di tutte le somme eventualmente erogate all'ER in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
La LL si costituiva in giudizio, rilevando che, nel ricorso in appello proposto dalla IS, nessuna domanda era stata formulata nei confronti della LL medesima;
in ogni caso, la società chiedeva, per quanto potesse occorrere, la conferma della sentenza impugnata.
Anche il sig. ER si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 30 gennaio 1999, chiedendo che fosse rigettato l'appello proposto dalla IS e, che, in parziale riforma della sentenza pretorile, la predetta società fosse condannata a corrispondergli le retribuzioni dal 1^ ottobre 1996; con la medesima memoria il sig. ER proponeva appello incidentale anche nei confronti della LL, chiedendo - in via subordinata - che, ove fosse stato ritenuto inapplicabile l'art. 2112 cod. civ., la LL medesima fosse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav. per le ragioni già dedotte in primo grado.
All'udienza di discussione la difesa della LL s.p.a. eccepiva l'inammissibilità del ricorso incidentale del sig. ER, in quanto proposto dopo la scadenza del termine annuale per l'impugnazione. Con sentenza 12 marzo - 30 aprile 1999, il Tribunale di Messina dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'ER contro la LL s.p.a.: rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale dell'ER contro la IS s.r.l., condannava quest'ultima al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 1^ ottobre 1996.
3. Con ricorso notificato anche alla società LL s.p.a. la IS s.r.l. ha chiesto la cassazione della decisione del Tribunale di Messina con due motivi di ricorso. Il sig. ER ha resistito con controricorso notificato il 17 novembre 1999, proponendo altresì ricorso incidentale contro il capo di sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale contro la LL s.p.a.. Si è costituita la LL s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso incidentale proposto nei suoi confronti dal sig. ET ER. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2112 C.C.. Si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto della circostanza che la società LL aveva già comunicato (con nota del 24 settembre 1996) la disdetta del rapporto all'ER prima della riconsegna del complesso alberghiero avvenuta il 30 settembre 1996.
Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia la violazione dell'art. 2555 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. In particolare, la società si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che, al momento della riconsegna del complesso alberghiero, l'azienda aveva cessato di esistere, in quanto la totalità dei dipendenti, eccettuato il solo ER, non era più addetta all'Hotel Diadoro;
la mancanza di personale non consentiva all'azienda di funzionare.
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'ER si duole dell'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale nei confronti della società LL per tardività. La sentenza impugnata non ha considerato che non si trattava in realtà di appello incidentale bensì di una domanda considerata assorbita dal pretore. Inoltre, ove anche si fosse trattato di appello incidentale, ritiene l'ER che l'art. 334 c.p.c. consente alla parte soccombente solo parzialmente di attendere l'impugnativa della controparte senza che si verifichi alcuna decadenza dal termine per impugnare.
3. Il ricorso principale - che correttamente è stato proposto nei confronti sia dell'ER che della società LL, la quale è interessata a contraddire perché l'assunto difensivo della società ricorrente, ove accolto, implicherebbe che il rapporto di lavoro dell'ER sarebbe in realtà proseguito con la società LL - è infondato in entrambi i suoi due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Deve a tale proposito ribadirsi - come già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 marzo 1998, n. 2521) - che il trasferimento d'azienda - in qualunque forma realizzato e perciò anche, indirettamente, attraverso la restituzione dei beni aziendali dall'imprenditore affittuario al proprietario e la cessione in affitto da questo ad altro datore di lavoro - fa sì che il rapporto di lavoro prosegua con l'acquirente (anche se non imprenditore ma associazione senza scopo di lucro) e che il lavoratore conservi tutti i diritti derivanti;
ne consegue che il licenziamento, non fondato su giusti motivi diversi dal trasferimento, è nullo e va disapplicato dal giudice, il quale emette una sentenza di mero accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro ed eventualmente condanna il datore, o i datori succedutisi, a risarcire il danno derivato al prestatore dall'allontanamento dal posto di lavoro secondo le norme codicistiche sull'illecito contrattuale.
In precedenza anche Cass., sez. lav., 7 luglio 1992, n. 8252, aveva puntualizzato che la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c. ricorre anche nell'ipotesi di restituzione dell'azienda dall'affittuario della stessa al suo concedente, purché quest'ultimo utilizzi i beni in funzione dell'attività di cui gli stessi sono strumento.
Deve quindi ritenersi che la disciplina prevista dall'art. 2112 c.c. trova applicazione - ove rimanga immutata l'organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività - in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità; e ciò si verifica anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto. Mette conto rimarcare che l'ampia nozione di "cessione" d'azienda, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella di merito, trova riscontro nell'ultimo comma dell'art. 2112 c.c. novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n.18, che prevede che si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. È vero che l'art. 2112 c.c., anche nella formulazione originariamente modificata dall'art. 47 d.lgs. 29 dicembre 1990 n.428, prevedeva (e prevede tuttora) che, prima del trasferimento, il cedente eserciti la facoltà di recesso, ma nei limiti dell'ordinaria disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e senza che comunque il trasferimento d'azienda possa considerarsi ex sè giustificato motivo di licenziamento.
Ma il rilievo della difesa della ricorrente secondo cui la società LL avrebbe esercitato tale facoltà prima della restituzione (e quindi del trasferimento) dell'azienda è da una parte inammissibile, perché non risulta formulato nei motivi d'appello, quali riferiti dalla sentenza impugnata, ne' la difesa della ricorrente si duole del mancato esame di un motivo proposto e pretermesso dal giudice d'appello; e d'altra parte è infondato, perché la società LL - come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata - si è limitata a comunicare all'ER l'avvenuto trasferimento dell'azienda, mentre solo quest'ultimo aveva qualificato tale comunicazione come intimazione di licenziamento;
qualificazione disattesa sia dal pretore e non più presa in considerazione dal tribunale, perché di ciò era stato investito (non già con l'appello principale della società IS, bensì) soltanto con l'appello incidentale dell'ER dichiarato inammissibile. Sicché di tale qualificazione, peraltro di tutta evidenza, non può più dolersi la società IS.
Anche il profilo di doglianza dedotto dalla difesa della società ricorrente nel secondo motivo è infondato, giacché l'eventuale cessazione (o la prolungata sospensione) dell'attività dell'azienda avrebbe giustificato semmai il licenziamento dell'ER, ma non già il rifiuto del passaggio dello stesso alle dipendenze della società in ragione della ricordata disciplina del trasferimento d'azienda.
4. Quanto poi al ricorso incidentale, deve considerarsi che l'ER ha proposto appello incidentale nei confronti della società LL soltanto in via subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello principale della società IS, che invece è stato respinto dal tribunale. Pertanto, essendo stato anche respinto il ricorso per cassazione, della società medesima (per quanto sopra esposto), consegue che l'ER non ha più interesse a dolersi dell'asserita erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, non più esaminabile nel merito per non essersi verificata (ormai definitivamente) la condizione dell'accoglimento delle censure della società IS.
Quindi anche il ricorso incidentale, de quo può considerarsi condizionato e pertanto assorbito.
5. In conclusione, deve respingersi il ricorso principale, assorbito quello incidentale, con conseguente condanna della società IS al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'ER e della società LL. Sussistono invece giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra l'ER e la società LL.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
condanna la società IS s.r.l. al pagamento delle spese processuali liquidate in EURO 8,95 (OTERI) e EURO 24,35 (ITALJOLLY); oltre euro 2.000 (duemila) in favore di ER ET ed in pari misura in favore della società LL s.p.a.
Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente incidentale ER e la società LL s.p.a..
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002