Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7458
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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Massime1

L'art. 2112 cod. civ., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione - ove rimanga immutata l'organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività - in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto.

Commentario1

  • 1La retrocessione d'azienda a scadenza d'affitto e la sorte dei debitiAccesso limitato
    Giuseppe Caristena · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7458
Data del deposito : 21 maggio 2002

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