Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
La correzione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato omettendo di prevedere la condanna alle spese, è di competenza della Corte di appello che ha pronunciato la decisone.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41716 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2016, n. 6841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6841 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
6 8 4 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 505/2016 Dott. ARTURO CORTESE -Presidente SENTENZA N Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere REG. GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere N. 44257/2015 Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE di CAGLIARI con ordinanza n. 563/2015 del 17/10/2015 nei confronti di: CORTE APPELLO di CAGLIARI nel procedimento a carico di: NC NC TO, nato il [...]; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Cagliari. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2015 la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine alla omessa previsione della condanna alle spese dell'appellante FR VI AS nella propria ordinanza del 20 dicembre 2011, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del 3 dicembre 2007 del Tribunale di Cagliari. La Corte rilevava, a ragione della decisione, che: - l'indicata ordinanza era divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2013 a seguito della sentenza di questa Corte, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato; la competenza per la sua eventuale correzione era, pertanto, del giudice dell'esecuzione, da individuarsi, ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen., nel : Tribunale di Cagliari, che aveva emesso la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria d'inammissibilità dell'appello. :
2. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 17 ottobre 2015, ha elevato conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione. Il Tribunale rappresentava, in particolare, la non condivisibilità della tesi : sostenuta dalla Corte di appello, appartenendo la competenza a rettificare il provvedimento, privo della prevista condanna alle spese, al Giudice che lo aveva emesso, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 535, comma 4, e 130 cod. proc. pen., applicabile anche al processo di appello per effetto della estensione allo stesso delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, a prescindere dalla intervenuta irrevocabilità del provvedimento stesso. Peraltro, l'attività di emenda dell'errore non era volta a risolvere un problema attinente all'esistenza o all'interpretazione di un titolo già formato, concorrendo invece al completamento del titolo stesso, prima dell'inizio dell'esecuzione. In ogni caso, la competenza della Corte di appello non era esclusa anche : ritenendo applicabili le norme in materia di procedimento di esecuzione, attenendo l'esecuzione alla ordinanza d'inammissibilità dalla stessa pronunciata e non alla sentenza di primo grado. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, correlata alla omessa previsione della condanna alle spese nell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato AS avverso la sentenza di primo grado, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene alla Corte di appello di Cagliari, che per prima l'ha declinata.
2. A tale conclusione si perviene movendo dal rilievo della univoca previsione normativa dell'art. 535, comma 4, cod. proc. pen., alla cui stregua “qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130", e del richiamato art. 130 cod. proc. pen., secondo il cui primo comma "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni (...) è disposta, anche di ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento".
2.1. Né l'applicazione in punto competenza di tali disposizioni, che in grado di appello trova fondamento nella generale estensione, operata dall'art. 598 cod. proc. pen., delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, è pregiudicata dalla intervenuta irrevocabilità dell'ordinanza resa dal Giudice di secondo grado in dipendenza della declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione. Tale statuizione esclude, invero, la pendenza del giudizio d'impugnazione, e con esso l'applicabilità della norma di cui alla seconda parte dello stesso primo comma dell'art. 130 cod. proc. pen., e non la vigenza della regola di cui alla prima parte del detto primo comma, che demanda al giudice che ha emesso il provvedimento la correzione dei provvedimenti giurisdizionali "inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto", in coerenza con gli arresti di questa Corte con riguardo alla correzione degli errori materiali incorsi nelle proprie definitive decisioni (tra le altre, Sez. 1, n. 48189 del 23/10/2013, dep. 03/12/2013, Abate, Rv. 257320; Sez. 6, n. 8668 del 05/02/2014, dep. 21/02/2014, P.C. in proc. Ambrogiani, Rv. 258812 in tema di omessa statuizione sulla condanna alle spese processuali), e in coerenza con il dato : letterale del richiamato testo normativo e con la sua ratio, "individuabile nella opportunità che, ove all'atto contenente errori materiali non faccia seguito un ulteriore provvedimento, la valutazione degli effetti non sostanziali derivanti dalla correzione sia rimessa all'organo a ciò più qualificato e cioè a quello che 3 ebbe ad emettere il provvedimento" (Sez. 1, n. 351 del 23/01/1995, dep. 27/03/1995, Confl. comp. in proc. Pioli, Rv. 201089, in rapporto al conforme contenuto dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. pen. 1930), con esclusione del giudice dell'esecuzione carente di competenza quanto alla omissione incorsa (tra le altre, Sez. 3, n. 46656 del 09/11/2011, dep. 15/12/2011, D'Amato, Rv. 251962, e Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421, in tema di omissione, in sentenza, di E statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi).
2.2. La coerente applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di ritenere che la competenza appartenga nella specie alla Corte di appello di Cagliari, che ha emesso l'ordinanza cui attiene l'omessa segnalata previsione della condanna dell'imputato appellante alle spese processuali.
3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto nel senso indicato dal Tribunale di Cagliari, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari, qui dichiarato competente. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Cagliari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Arturo CorteseJoonartung dott. Angela Tardio Angle Bir DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4