Sentenza 14 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. Collaborazione continuativa, lavoro subordinato, progetto personale, durataAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 02 1 2 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENG H I NI Presidente Dott. Luciano VIGOLO Consigliere R.G.N.19713/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron. 4416 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto UD.19.12.2000 da RR IN CO rapp.to e difeso dagli avv.ti Nicola Massari e Giampaolo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Maria Cogo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Richiesta copia studio 07, giusta procura speciale a dal Sig. IL SOLE 24 ORE Roma, largo Messico, n. per diritti L. 3000 margine del ricorso, # 14 FEB 2001 IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE COMUNE D I BRINDISI Rilasciata copia legale al Sig. COGO -intimato per diritti L. dil 1 MAR. 2001... per l'annullamento della sentenza del Tribunale IL CANCELLIERE 5529 Brindisi n. 00119/98 del 24.10.1997/04.08.1998, R.G. n. 00779/97, notificata il 16 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Gogo Giampaolo per NO DO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1549/96 del 26 novembre 1996 il Pretore di Brindisi, ritenuta la propria competenza quale giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Brindisi avverso il decreto ingiuntivo fondato su fattura, emesso dallo stesso Pretore su richiesta di DO NO, geometra, per l'importo di lire 7.403.880 a titolo di compenso del 3% dell'importo delle pratiche, come da schema di convenzione approvato dall'ente territoriale, per l'incarico affidato al NO dal Comune per l'istruttoria delle domande di concessione di contributi per danni subiti da terzi a causa della siccità negli anni 1989 e 1990. Aveva il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, confermato la propria competenza ravvisando nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato. 2 Il Tribunale di Brindisi accoglieva l'appello proposto dal Comune, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente fra le parti le spese del grado. Osservava il Tribunale: il rapporto di parasubordinazione presupponeva la continuità della prestazione nel senso di una continuità della collaborazione, che non fosse, pertanto, dipendente dalla occasionalità di quest'ultima; la stessa deliberazione della giunta municipale del Comune di Brindisi faceva espresso riferimento a interventi conseguenti a calamità naturali ed avversità atmosferiche di carattere eccezionale>>, e dunque temporanee e destinate a cessare;
nello specifico il carattere imprevedibile ed occasionale della siccità contrastava con la stabilità e continuità del rapporto;
né inficiavano la qualificazione della prestazione pregressi incarichi in occasione di gelate, grandine e calura, essendo essi stessi saltuari e contingenti, ovvero l'asserita previsione, nello schema di convenzione approvato con la detta deliberazione della coordinamento tra il professionista e G.M., di un comunale per l'Agricoltura; l'Ufficio confermavano la operis le modalità di ipotesi della locatio determinazione del compenso in percentuale sull'ammontare delle somme che sarebbero tate erogate, i tempi di 3 A pagamento dei compensi non legati a scadenze periodiche ovvero a progressioni di lavoro, la prevista fatturazione dei compensi, come si evinceva dalla documentazione dell'istanza per decreto ingiuntivo;
la competenza, nonpertanto, si apparteneva al giudice ordinario, sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c.; tutte le altre questioni rimanevano assorbite. Ricorre per cassazione NO DO con unico motivo di censura. Il Comune di Brindisi non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso NO DO denunzia violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza e dell'art. 409, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 2 e 3, c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: l'assunto del Tribunale, secondo il quale, pur sussistendo i requisiti della collaborazione e della natura prevalentemente personale della prestazione, mancava il requisito della continuità della prestazione, in realtà scambiava la causa con l'effetto; nessun l'accertamento dei danni provocati dalla dubbio che siccità aveva carattere eccezionale, e tuttavia, per l'accertamento dei danni era stato necessario ricorrere alla costituzione di un rapporto di parasubordinazione;
4 V di fatto tale attività, giusta regolare convenzione, aveva avuto la durata, in concreto, ancorché non preventivata in quanto legata all'imprevedibile numero di domande risarcitorie, di circa tre anni, il NO si era avvalso di uomini e mezzi messi a disposizione dal Comune, ed aveva percepito una retribuzione "tutto sommato fissa e predeterminata" in quanto stabilita come da convenzione in misura del 3% sulle somme ammesse a contributo, in previsione del 4% preventivato per il Comune a carico della Regione;
il requisito della prestazione sussisteva non solo nei continuità della rapporti di durata in senso proprio ovvero di prestazione unica ancorché richiedente attività prolungata, ma anche in presenza di una reiterazione di prestazioni istantanee dovute al succedersi in modo sufficientemente ripetitivo e costante di contratti nel tempo (vedi precedenti incarichi per altre calamità); nel caso di specie esisteva convenzione preventiva che regolava il rapporto, sicché quest'ultimo non poteva non rientrare nell'area della parasubordinazione;
le ulteriori circostanze valutate dal giudice di appello (elemento remunerativo, modalità delle retribuzioni, emissione di fattura) erano elementi inidonei ad escludere la parasubordinazione. Il ricorso è fondato. 5 Questa, Corte, argomentando sulla specifica materia, ha già avuto modo di affermare che la determinazione della competenza per materia va compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pielesa na AL fatti posti a suo fondamento, che il giudice può liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico. Pertanto, il giudice del lavoro, fermi gli elementi di fatto dedotti dall'attore come indicativi al un rapporto di collaborazione concretantesi in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), ben può escludere la configurabilita del dedotto rapporto di parasubordinazione (e, quindi, la propria competenza) ove dalla stessa esposizione dell'attore risulti il difetto del requisito della continuità della prestazione;
che non è ravvisabile nel caso di affidamento di un "opus" unico, sia pure ad esecuzione non istantanea ed ancorché articolato in una serie di atti esecutivi dell'unico incarico>> (Cass. 26 febbraio 1996, n. 01495), ed ha anche precisato che ai fini della sussistenza di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (cosiddetta para subordinazione) con conseguente devoluzione della relativa controversia alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, Occorre che ricorrano 6 congiuntamente i requisiti della continuità, intesa quale non occasionalità della prestazione, della coordinazione, e cioè della connessione funzionale fra le attività esercitate dalle due parti, e della personalità, ossia della prevalenza del lavoro personale del preposto rispetto all'opera svolta dai collaboratori e all'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Ne deriva che in ipotesi di prestazione d'opera professionale (nella specie, di commercialista) nei confronti di una società, perché si abbia para subordinazione è necessario che l'attività esercitata dal professionista risulti assoggettata alle direttive del cliente e che il rapporto di collaborazione, senza esaurirsi in episodiche prestazioni professionali, nasca da una serie di incarichi collegati con le finalità perseguite dal committente, con conseguente ingerenza di questo nelle attività del prestatore d'opera>> (Cass. 09 settembre 1995, n. 09550). Orbene, premessa, pacifica, l'esistenza dei requisiti della coordinazione e della personalità della prestazione del NO, il giudice di appello ha ritenuto di escludere quello della continuità di essa, imprevedibilità ed occasionalità della opponendo la siccità, cui sarebbe stata, poi, ricondotta necessariamente la limitazione cronologica del rapporto, 7 incompatibile con la denunziata natura parasubordinata di esso. Confermativo dell'assunto, sarebbe, per lo stesso giudice, l'elemento remunerativo, essendo esso stabilito in misura percentuale sull'ammontare delle somme da erogarsi nelle singole pratiche di sovvenzione istruite, svincolato da scadenze periodiche o da progressioni di lavoro, e documentato ai fini fiscali e contabili da fattura. Nessuna delle argomentazioni della sentenza impugnata è condivisibile, sicché essa merita le censure sollevate in questa sede. In realtà, la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura parasubordinata del rapporto è svincolata dalla occasione in cui si manifesta la necessità dell'incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell'incarico stesso, che, nel caso di specie, è quello della istruzione delle pratiche, peraltro certamente plurime, ancorché non preventivamente determinabili, e che costituisce l'oggetto della negoziata collaborazione fra il Comune e il professionista. Sicché, il requisito in esame andrà valutato in relazione alla previsione del detto incarico, e tale previsione non può non essere legata, secondo il principio di diritto sopra indicato, che agli "elementi di fatto dedotti dall'attore come 8 indicativi" della natura del rapporto;
essi, nel caso di sispecie, come si desume dalla stessa sentenza, sostanziano in una serie di istruzioni di pratiche diverse, e cioè, in definitiva, in una serie di incarichi peraltro ognuno di essi remunerato in via autonoma (così censurandosi anche una delle circostanze asseritamente confermativa della statuita esclusione della parasubordinazione) - e quindi non in un unico opus articolato in una serie di atti esecutivi del medesimo incarico. Sta di fatto che, in assoluta conformità alle premesse di fatto dell'azione intrapresa dal professionista, si denunzia, ed implicitamente la si accerta dal giudice di merito, una durata pluriennale degli incarichi e una effettuazione continuata nel tempo delle prestazioni del professionista. Non resta che la circostanza relativa alle modalità della remunerazione per la rilevanza affidata dal Tribunale alla fattura giustificativa del credito vantato dal professionista in sede giudiziaria. Qui, a parte la non decisività della circostanza, è solo sufficiente rilevare che, essendo il rapporto di parasubordinazione comunque un rapporto di lavoro autonomo, il compenso per le prestazioni effettuate, ai fini fiscali e contabili, non può non essere accompagnato che da obbligatoria N fattura. Deve, pertanto, riconoscersi la sussistenza nel caso di specie del rapporto di lavoro parasubordinato, e di conseguenza ratione materiae la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza va cassata, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Lecce, il quale, nella statuita competenza di cui sopra, provvederà all'esame delle questioni ritenute assorbite nella sentenza impugnata, e, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o r t e accoglie il ricorso, cassa la la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidenteв ич ийки хейкій Giovani tapparella (Massi I D SE , 3 O 3 L 0 1 5 L A . O S . B T S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA N R A T A ' , Depositata in Cancelleria 3 L 7 A L - S 14 FEB. 2001 E 8 E - D P 1 S I I oggi, 1 I S D N N E A G E IL COLLABORATORE A T S G O M S E I G DI CANCELLERIA A O R A E P P D L U E M S O I , T A T O A I L R D R L T I S E E D I T D G $10 N O E E R S E