Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/1997, n. 5847
CASS
Sentenza 4 febbraio 1997

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In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, prevista per i fatti riguardanti ingenti quantità, il giudice deve tener conto del quantitativo di sostanza "pura" in una prospettiva non meramente nominalistica ma attenta alla concreta situazione del mercato ed ai pericoli per la salute pubblica; ciò sta a significare che, a prescindere dai casi limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati che costituiscono le ipotesi di palese e scolastica presenza dell'aggravante nell'espressione della sua massima espansione, negli altri casi l'aggravante suddetta postula, per la sua sussistenza, un quantitativo che qualifica decisamente il fatto in termini di grave pericolosità sociale, sicché la relativa nozione non può prescindere da una valutazione ponderale della quantità e della qualità della droga rispetto alla tutela della salute pubblica, con incidenza sulla mobilità del mercato, sia pure localmente circoscritto, in rapporto all'offerta, all'assorbimento e alla diffusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/1997, n. 5847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5847
    Data del deposito : 4 febbraio 1997

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