Sentenza 4 febbraio 1997
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, prevista per i fatti riguardanti ingenti quantità, il giudice deve tener conto del quantitativo di sostanza "pura" in una prospettiva non meramente nominalistica ma attenta alla concreta situazione del mercato ed ai pericoli per la salute pubblica; ciò sta a significare che, a prescindere dai casi limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati che costituiscono le ipotesi di palese e scolastica presenza dell'aggravante nell'espressione della sua massima espansione, negli altri casi l'aggravante suddetta postula, per la sua sussistenza, un quantitativo che qualifica decisamente il fatto in termini di grave pericolosità sociale, sicché la relativa nozione non può prescindere da una valutazione ponderale della quantità e della qualità della droga rispetto alla tutela della salute pubblica, con incidenza sulla mobilità del mercato, sia pure localmente circoscritto, in rapporto all'offerta, all'assorbimento e alla diffusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/1997, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 4/2/1997
1. Dott. Carlo Luda di Cortemaglia Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Esposito " N. 89
3. " PI A. SI " REGISTRO GENERALE
4. " WA CE " N. 28066/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1. NC BR nato a [...] il [...]
2. HI CE nato a [...] il [...]
3. DO RO nata a [...] il [...] 4. ZZ SI nata a [...] il [...]
5. NC UR nato a [...] il [...]
6. ON RO nato a [...] il [...] 7. ME FR nato a [...] il [...] 8. ON FR nato a [...] il [...]
9. CC EL nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 28 novembre 1995 che riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di OM del 20/12/1994. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dr. Ciampoli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori degli imputati
OSSERVA
In seguito ad una operazione di un ispettore di polizia, che operava nelle vesti di agente provocatore, si procedette il giorno 9 luglio 1992, all'arresto di AR HI trovato in possesso di 2000 compresse di sostanza stupefacente (definita "Exstasy" ma contenente una composizione di anfetamine e caffeina); in seguito alle sue indicazioni fu perquisito un appartamento in ZA ove vennero trovate altre ingenti quantità di anfetamine (vedi perizia dr. Lodi). La donna che occupava l'appartamento, SI ZZ, era in possesso di un falso documento (una patente rubata) con apposta la sua fotografia. La donna veniva arrestata. Una vettura AUDI, che era nella disponibilità del HI, veniva sequestrata sotto l'abitazione rilevandosi che era taroccata.
Dalla donna si risaliva al suo amante IE NC e si procedeva alla perquisizione della sua villa in Limido Comasco;
qui veniva trovato (all'alba del 9 luglio) un piccolo laboratorio per il confezionamento di droga, nonché 2,750 kg. di eroina 2 kg, di anfetamine e 13.000 pastiglie di "Exstasy".
Il NC , arrestato, affermava che altra anfetamina poteva essere ritrovata presso il laboratorio chimico "CATI" di tale NC ON. Un immediato controllo nello stabilimento della CATI però, non dava risultati positivi.
Da ulteriori indagini si rilevava che le persone arrestate erano in stretto collegamento con altri personaggi della malavita collegata al traffico delle sostanze stupefacenti (collegamento con l'indagine "Green Ice" e quella del c.d. "Autoparco". Nell'ambito dell'inchiesta dell'"Autoparco" veniva rilevato che IO NC, figlio di IE NC, aveva proseguito l'attività di traffico di sostanze stupefacenti).
Il NC aveva, dopo l'arresto, mostrato di voler collaborare con gli inquirenti. A tal fine aveva segnalato una vettura che avrebbe dovuto essere piena di sostanze stupefacenti, gli inquirenti si erano, quindi, appostati e avevano trovato una vettura Fiat Uno con 270 gr. di eroina e 274 banconote false da 100 dollari. Dopo altre segnalazioni prive di serio contenuto e che non condussero ad alcun risultato concreto, gli inquirenti si erano convinti che il NC aveva solo simulato una "collaborazione" e che anche la segnalazione della vettura con la droga ed i soldi falsi era una "messa in scena" orchestrata del NC collegato con taluno all'esterno. I collegamenti che IE NC riusciva a tenere all'esterno emergevano chiaramente dalle indagini (condotte contemporaneamente dalla DIGOS di Milano, dai Carabinieri di OM e dalla squadra Mobile di Brescia) che evidenziavano che un sottufficiale delle guardie carcerarie di OM (tale ME NC) aveva procurato, in cambio di denaro fornitogli dalla moglie e dal figlio del NC (LL DO e IO NC), dite telefoni cellulari con i quali il NC continuava a tenere i contatti con l'esterno. Uno dei telefoni era stato consegnato dal NC ad un altro detenuto del carcere di OM, tale PICCIONI, suo compagno di cella. I telefoni venivano posti sotto intercettazione e le indagini portavano ad appurare che i due, nel mentre erano detenuti, avevano, attraverso i telefoni cellulari, coordinato e diretto una importazione di 5 kg di cocaina dalla GN e si accingevano ad effettuare altre "operazioni" di importazione di sostanze stupefacenti. Il giorno 6 febbraio 1993 si procedeva alla emissione di ordine di custodia cautelare nei confronti del RI delle guardie carcerarie ME e veniva ritrovato, nel carcere (in possesso del PICCIONI) uno dei telefoni cellulari abusivamente introdotti dal RI ME.
La competenza per le indagini veniva assunta dalla Procura Distrettuale di Milano ed il G.i.p. presso il Tribunale di Milano emetteva il 31.3.1993 ordinanza di custodia cautelare per la vicenda di corruzione del sottufficiale della polizia penitenziaria. Al contempo veniva emesso provvedimento di custodia cautelare (tra gli altri) anche nei confronti del ON che era stato indicato dal NC come colui che gli aveva prodotto, nel suo stabilimento chimico, la sostanza stupefacente (anfetamine).
Venivano poi accertati collegamenti operativi tra in NC ed il suo collaboratore "esterno" LA che provvedeva regolarmente ed in via continuativa a piazzare sostanza stupefacente. Con sentenza del 20/12/1994 il Tribunale di OM riteneva:
- NC BR responsabile:
- del capo C): detenzione delle grandi quantità di sostanze stupefacenti anfetamine (5 kg) ritrovate nella sua abitazione - laboratorio in Limito (con l'aggravante della ingente quantità);
- del capo E): in concorso col HI e ZZ per la detenzione ed offerta in vendita delle 2.000 pasticche di Exstasy effettuata dal HI in Milano (con l'aggravante della ingente quantità);
- del capo F): della detenzione delle grandi quantità di eroina (2 kg. e 701 gr., purezza media al 57%) ritrovate nella sua - abitazione - laboratorio in Limito (con l'aggravante della ingente quantità);
- capo H): ricettazione del modulo di patente rubato ed utilizzato dalla sua amante ZZ;
- Capo N): corruzione nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria;
- capo P): importazione di 5 kg, di cocaina dalla GN (mentre era in carcere in concorso con CC, ON e SUAREZ);
- capo R): associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (in concorso con CC, ON e tale SUAREZ);
- capo S): detenzione per spaccio (in concorso con ON ) per la vendita di cocaina in quantità da 50 a 100 grammi ogni 15-20 giorni per oltre un anno;
- capi T), U) e V) detenzione di sostanza stupefacente, di moneta falsa e furto di vettura, tutti episodi ricollegati al falso "ritrovamento" della vettura segnalata dal NC e da lui, invece, falsamente "offerti" agli inquirenti come prova della sua collaborazione;
Condannava, quindi il:
NC IE alla pena di anni 24 di reclusione e L. 300.000.000 di multa.
- HI AR (collaboratore del NC) responsabile:
- capo N) corruzione nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria;
- capo D) per aver detenuto 2000 compresse di "Exstasy" a Milano e 5053 a ZA (in concorso con ZZ)
- capo E) per aver offerto in vendita le 2000 compresse di Exstasy a Milano;
- capo I) ricettazione della vettura AUDI di provenienza furtiva;
- capo M) ricettazione di altra vettura AUDI 80 proveniente da furto commesso il 7.5.1992
Condannava, quindi il:
HI AR alla pena di anni 12 di reclusione e L.422.000.000 di multa.
- DO LL e NC IO (rispettivamente moglie e figlio del NC);
- capo N) corruzione nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria);
Condannava, quindi il:
DO LL alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e NC IO alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
- ZZ SI (amante del NC).
- capo D) per aver detenuto 2000 compresse di Exstasy a Milano e 5053 a ZA (in concorso con HI (con l'aggravante della ingente quantità);
- capo G) per aver detenuto 183 gr. di hashish in ZA;
- capo H) ricettazione del modulo di patente in bianco compendio di furto;
Condannava, quindi la:
ZZ SI alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione e L.33.000.000 di multa.
- ON ER (collaboratore del NC);
- capo P): importazione di 5 kg. di cocaina dalla GN (in concorso con IE NC mentre era in carcere, CC, e SUAREZ);
- capo S): detenzione per spaccio (in concorso con NC) per la vendita di cocaina in quantità da 50 a 100 grammi ogni 15-20 giorni per oltre un anno;
Condannava, quindi il:
ON ER alla pena di anni 14 di reclusione e L. 180.000.000 di multa.
- ME NC (RI della polizia penitenziaria);
- capo O): corruzione per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio;
Condannava, quindi il:
ME NC alla pena di anni 4 di reclusione.
- ON NC (titolare di urla piccola azienda chimica);
- capo B) per aver fabbricato e venduto anfetamina - base Condannava, quindi il:
ON NC alla pena di anni 12 di reclusione e L.150.000.000 di multa.
CC LO
- capo N) corruzione nei confronti dell'agente della polizia penitenziaria;
- capo P) : importazione di 5 kg, di cocaina dalla GN (mentre era in carcere in concorso con NC ON e SUAREZ);
- capo R): associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (in concorso con NC, ON e tale SUAREZ);
Condannava, quindi il
CC LO alla pena di anni 7 di reclusione.
Con sentenza del 28/11/1995 della Corte di Appello di Milano "in parziale riforma della sentenza del Tribunale di OM in data 20/12/1994 appellata dagli imputati riduceva la pena inflitta a:
- NC IE ad anni 22 di reclusione e 160 milioni di multa;
- HI AR, ritenuta la imputazione sub E) assorbita da quella sub D), a 9 anni e mesi 6 di reclusione e L. 100. 000.000 di multa;
- ZZ SI ad anni 6 e mesi 6 di reclusione;
- ON ER ad anni 12 di reclusione e L. 160.000.000 di multa;
- ON NC, applicate con giudizio di preNZ le già concesse circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ad anni 8 di reclusione e L. 100.000.000 di multa;
confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando gli appellanti DO LL, NC IO, ME NC e CC LO al pagamento in solido delle spese processuali del grado di appello. Ricorrono per Cassazione ali imputati deducendo i seguenti motivi:
- NC UR e DO RO
In punto di responsabilità la motivazione constava di poco più di tre righe, che i ricorrenti riportano per evidenziare l'insufficienza e l'erroneità:
"Entrambi, erano pienamente consapevoli che i favori del RI LO (pagato da IO IN con denaro predisposto dalla moglie di IE IN) erano collegati, all'ingresso illegale dei telefoni cellulari all'interno del carcere" (pag. 11) null'altro!
Inoltre, se era vero che il LO aveva ricevuto denaro dal IN IO, non vi era alcuna prova - e qui vi era un ulteriore travisamento del fatto - che tale denaro fosse stato fornito dalla madre AD LL.
Nessun dubbio, quindi, sulla assoluta insufficienza ed erroneità della motivazione tale da determinare la nullità dell'impugnata sentenza.
Lo stesso errore, logico si riscontrava nella parte della motivazione relativa all'entità della pena ed alla valutazione delle circostanze attenuanti. Anche su questo punto i ricorrenti riportavano, allo scopo di evidenziarla, la brevissima motivazione: "nessuna comprensione per i rapporti familiari dal momento che i collegamenti con il genitore in carcere erano collegati soprattutto alla prosecuzione del traffico delle sostanze stupefacenti...... ed al procacciamento di entrate di denaro ......"
Incomprensibile, quindi, ad avviso del ricorrente, leggendo la motivazione dell'impugnata sentenza, era il perché si fosse irrogata una pena così elevata.
Per queste ragioni chiedono l'annullamento dell'impugnata sentenza, con tutte le conseguenze di legge.
- ZZ SI
La sentenza impugnata, con riferimento alla posizione dell'imputata ZZ SI conteneva delle considerazioni che si ponevano in contrasto con le conclusioni relative alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Evidenzia la ricorrente, infatti, l'assoluta insussistenza di elementi probatori idonei ad attestare il suo inserimento in un qualsiasi organigramma criminoso. Nella sentenza impugnata si dava ovviamente atto di detta valutazione nondimeno si rivelava la non estensibilità di detta esclusione anche alla detenzione della sostanza stupefacente per la quale, invece, l'elemento psicologico sarebbe pieno ed indiscusso. Ebbene, si contesta tale assunto in considerazione del fatto che, era emersa in tutta evidenza, in entrambi i gradi del procedimento di merito, la totale subordinazione materiale e psicologica della ricorrente nei confronti del coimputato IN con il quale la stessa per lungo tempo intratteneva una relazione amorosa.
Ed infatti si legge nella sentenza impugnata pag. 15 "Il possesso della falsa patente, con la fotografia dell'ZZ e le false generalità, effettivamente, non è apparso chiaro con riferimento allo scopo che l'interessata si prefiggeva;
non si è compresa quale funzione avrebbe dovuto svolgere il falso documento dal momento che la ZZ non era ricercata ed era sconosciuta alle forze di Polizia. Di certo il reato obiettivamente sussiste negli elementi oggettivi e soggettivi.
Non si comprendeva la ragione che aveva impedito al Giudice di merito di considerare la ZZ, un tempo operaia metalmeccanica successivamente assunta come domestica dal IN e divenutane poi amante, persona in ogni caso assolutamente incensurata prima della vicenda per cui è processo, totalmente subordinata alle volontà del IN totalmente ignara delle attività del medesimo svolte, (l'episodio della patente era una emblematica conferma di ciò) assolutamente priva di qualsiasi coscienza o volontà relativamente ai fatti di reato che gli sono stati contestati e per i quali è stata condannata.
Rilevandosi l'assoluta insufficienza di motivazione posta a base delle ragioni che avevano indotto il Giudice di merito a confermare, sia pure riducendo la nella pena edittale, la condanna subita in primo grado ed evidenziandosi ancora una volta, da una analitica valutazione dei fatti storici, l'assoluta mancanza di elemento soggettivo nella perpetrazione dei reati contestati, per tutti questi motivi si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge.
- ME FR
a) Inosservanza delle norme processuali - Mancanza di motivazione La difesa dell'attuale ricorrente, in occasione dell'apertura dell'udienza dibattimentale di primo grado, avanzava una proposta di " patteggiamento", individuando la pena definitiva in anni uno e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento della sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cp, nonché l'aumento per la contestata continuazione ex art. 81 c.p., subordinando detta richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
A fronte del dissenso del p.m., che riteneva apoditticamente ed ingiustificatamente esigua la pena sopra indicata, e nonostante la reiterazione dell'istanza da parte della difesa, faceva riscontro una presa d'atto del Tribunale, che procedeva alla discussione dibattimentale, riservando all'esito di essa ogni valutazione in ordine alla richiesta di applicazione della pena.
Esaurita la fase dibattimentale, la difesa dell'esponente riproponeva la propria istanza preliminare in sede di richieste finali. Il Tribunale, tuttavia, non rendeva alcuna pronuncia in ordine alla richiesta di applicazione della pena, con ciò violando un principio basilare della legge penale, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Dalla breve esposizione effettuata, risultava evidente l'equivoco in cui era caduta la Corte d'Appello di Milano.
Il motivo d'impugnazione sottoposto all'attenzione di quest'ultima, era infatti relativo al difetto di pronuncia del Tribunale di OM, mentre la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che si volesse mettere in evidenza una carenza di motivazione in ordine al dissenso manifestato dal p.m., sicché respingeva l'appello sul punto. In definitiva, dopo che il Tribunale di OM aveva omesso di pronunciare su di una specifica richiesta, anche la Corte d'Appello di Milano era incorsa nel medesimo vizio.
b) Erronea applicazione di norme giuridiche penali ed extrapenali. Il secondo motivo d'appello proposto dall'attuale ricorrente, era relativo al mancato riconoscimento, in proprio favore, della sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cp. Il Giudice dell'impugnazione aveva censurato detto motivo, ritenendo che l'incensuratezza del sottoscritto configurasse un "elemento essenziale per la commissione del delitto di corruzione", in quanto solo un soggetto incensurato può svolgere funzioni di pubblico ufficiale di polizia penitenziaria".
La Corte aveva, affermato che "l'infedeltà ai primari doveri d'ufficio" non rendeva meritevole il ricorrente della concessione dell'attenuante in questione.
Da quanto premesso, risultava chiaro che l'elemento costitutivo del reato di corruzione era proprio quello di contravvenire ai primari doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale.
Se così era, allora il Giudice d'Appello non aveva fatto altro che descrivere la "ratio" della norma incriminatrice, allo scopo di giustificare la mancata concessione delle attenuanti in questione. A questo punto, sembra all'esponente che la Corte. d'Appello era incorsa nel vizio di erronea applicazione della legge penale. Peraltro, come si evinceva dalla nuova formulazione dell'art. 166 cp, la condanna a pena condizionalmente sospesa non poteva costituire impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici. c) Inosservanza della norma di cui all'art. 133 c.p. Il giudice penale aveva l'obbligo, sancito nella norma di cui all'art. 133 cp., di valutare tutti gli elementi che abbiano inciso sulla determinazione dell'imputato alla commissione del reato, ai fini della graduazione della pena.
Nella fattispecie concreta, detti elementi non erano stati affatto considerati dal giudice "a quo".
Il ricorrente, in sede di impugnazione, aveva - dedotto varie e precise circostanze da cui risultava che il predetto si era determinato alla perpetrazione del reato contestato a causa delle disperate condizioni finanziarie in cui versava.
Precedentemente alla commissione dei fatti oggetto del procedimento penale che lo aveva visto protagonista, infatti, egli aveva contratto molteplici debiti che non riusciva a saldare, e che comportavano a suo carico il pignoramento degli scarsi e poveri beni immobili di cui era proprietario e siti in Sardegna, dell'automobile e di vari beni mobili.
Aveva subito addirittura lo sfratto da parte dello I.A.C.P. di OM, in quanto non riusciva a sostenere l'esborso del canone di locazione quale assegnatario di un appartamento in una casa popolare. Nessun rilievo, inoltre, era stato dato alla confessione resa dal ricorrente in merito ai fatti contestatigli.
Da quanto premesso, appariva evidente la violazione della norma di cui all'art. 133 cp., che faceva obbligo al giudice di considerare, in relazione alla determinazione e graduazione della pena in concreto irrogabile, i motivi che avevano indotto il reo a delinquere, i precedenti giudiziari, nonché le condizioni di vita individuale e familiare dello stesso.
Tanto premesso il ricorrente, ritenuta la nullità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia e di motivazione;
ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
ritenuta l'inosservanza ed erronea applicazione di norme penali sostanziali, chiede che la Suprema Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata rinviandola alla Corte d'appello di Milano, o riformarla direttamente, accogliendo la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cpp formulata negli atti preliminari del giudizio di primo grado, o in subordine limitando comunque la pena, previo riconoscimento della sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cp., e partendo da una pena base minore, entro gli ami due di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della predetta pena. - HI CE
Violazione degli artt. 606 lett. B ed e - 522 c.p.p. nonché dell'art. 80, 2^ c. - 73 n. 1 e 7 D.P.R. 309/90 - 133 n. 1 - 3 prima parte e 1-3-4 cpv. dello stesso articolo e 133 bis cpv. c.p. Dato di fatto, del quale aveva dato puntualmente atto la sentenza di primo grado era l'attestazione della collaborazione del AG con La P.G.: "..., è grazie a lui che, l'"operazione di Polizia iniziata in P.zza De Angelis potè proseguire e svilupparsi: basti considerare che ove AG si fosse limitato ad ammettere il possesso delle note 2.000 compresse di anfetamina, la vicenda a quel punto si sarebbe esaurita, senza altri risultati", e lo era anche il contributo immediato e sostanzialmente proficuo offerto dal AG all'ispettore NA per la "fruttuosa" prosecuzione delle indagini e per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori. Era stato il AG ad accompagnare a casa dell'ZZ in ZA la Polizia e vi è da ritenere ragionevolmente che egli alla Polizia avesse detto di più di quanto non era apparso negli atti.
Sulla collaborazione, sulla personalità e sulla non pericolosità del AG gli Ispettori di Polizia erano stati espliciti e, d'altra parte, il comportamento tenuto da esso AG dopo i fatti, in carcere e successivamente (non si dimentichi che il AG si era limitato a chiedere la scarcerazione dopo ben due anni e mezzo di custodia cautelare) stava a dimostrare una sua resipiscenza altamente positiva, della quale non era stato tenuto conto in sede di determinazione della pena. Il difetto di motivazione sul punto è evidente.
Anche a voler ammettere la non applicabilità dell'art. 73 n. 7, la richiesta preNZ delle generiche sulle aggravanti ben avrebbe potuto essere applicata.
- La Corte di merito, pur avendo affermato che la quantità di 2000 + 5.043) pasticche di AS (dopo aver altra parte della sentenza che tale definizione era oggettivamente impropria) - era da ritenere rilevante e, come tale e implicitamente, aveva dichiarato applicabile l'aggravante prevista dall'art. 80 n.2 del DPR 309/90 che prevede l'aumento della pena edittale base fino a 2/3 quando il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze, (anche se si volesse prescindere - e non era possibile - dalla considerazione della estraneità del AG per quanto riguarda la detenzione delle 5.043 pastiglie e dalla circostanza che la mera conoscenza di tale detenzione in capo alla ZZ non lo costituisce responsabile della stessa), non aveva speso neppure una parola sul fatto che non poteva esservi condanna per una circostanza aggravante ogni qualvolta - come era accaduto nel caso di specie non vi sia stata la contestazione di tale circostanza.
"In sintesi: la mera affermazione che 250 gr. + 304 gr. di anfetamina costituiva quantità elevata perché l'anfetamina era sostanza stupefacente prevista nella tabella I, non poteva, davvero, essere considerata motivazione, ma affermazione apodittica per di più se contraddistinta dal segno "più" fra le due quantità, tutt'altro che ingenti e non rilevanti a tal punto da far scattare l'aumento di pena previsto nell'art. 80 del DPR 309/80." "Se si vuole evitare il riesame della posizione in sede di rinvio dinanzi al Giudice di merito, è possibile che la Corte regolatrice del diritto operi essa stessa con giustizia riequilibrando le pene, rideterminandole ed apportando alla pena inflitta al AG una congrua riduzione posto che la rideterminazione della pena operata dalla Corte rispetto a quella posta in essere dal Tribunale, contrastava con una corretta interpretazione del calcolo delle equivalenze ed una giusta determinazione della pena con riferimento ai parametri fissati dalle norme applicabili e dai soggetti coinvolti che erano stati trattati in maniera difforme gli uni dagli altri senza che per la differenza di tali trattamenti siano state date spiegazioni plausibili."
- "Una riduzione altrettanto congrua può essere praticata in ordine all'aumento di pena inflitto al AG per la ricettazione di due Audi 80 e non soltanto della prima delle due auto."
C h i e d e, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza sottoposta a censura con la conseguente rideterminazione e riduzione della pena che la Corte stessa potrà effettuare.
In via subordinata il ricorrente chiede l'accoglimento dei motivi per quanto di ragione ed il rinvio ad altra Corte di merito. - NC BR
1) Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, I difensori - poco prima dell'udienza fissata dalla Corte di Appello - avevano integrato i motivi presentati personalmente da IN con una memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. "La Corte di Appello aveva ritenuto che gli argomenti svolti nella memoria difensiva fossero da considerare motivi nuovi colpiti dalla decadenza prevista nell'art. 585 quarto comma c.p.p, ." "Non si trattava, invece, di motivi n u o v i, bensì di una rilettura ragionata di quelli proposti dall'imputato IN e la Corte di Milano era tenuta a prenderli in considerazione e ad escludere anche la seconda associazione (o a motivarne la riconferma)."
Comunque, l'articolo 609 c.p.p. stabilisce, al secondo comma, che la Corte di Cassazione "decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". Non, si trattava di questioni "nuove" ma di questioni ben leggibili anche nei motivi di appello dell'imputato.
2) Esclusione dell'associazione criminosa di cui al capo r) della rubrica.
Erronea applicazione di norme penali.
Si chiede che la Suprema Corte di Cassazione rilevi l'errore del Tribunale di OM riconfermato sia pure indirettamente dalla Corte di Milano che non era entrato nel merito sull'erroneo presupposto della progressiva formazione del giudicato. Il giudice di primo grado aveva infatti affermato contraddittoriamente l'esistenza dell'associazione criminosa pur riducendo i membri della stessa solo a IN e IC.
Sembra indubbio pertanto che il riesame correttivo della Suprema Corte non potrà non pervenire all'esclusione del reato associativo per carenza del numero degli associati.
3) conseguenziale esclusione di responsabilità anche in relazione al capo p) della rubrica illogicità della motivazione. "Su questo punto merita far rilevare un singolare "escamotage" del giudice di primo grado: aveva voluto mantenere il reato - mezzo associativo (non configurabile con due soli associati) - solo per poter ricondurre a IN il reato - f i n e di cui al capo P. Ma senza l'associazione sussistono solo le presunte condotte illecite di chi avrebbe importato (SU) e di chi avrebbe detenuto (prima SU e poi LA) e infine di chi avrebbe spacciato (LA) la sostanza stupefacente."
"IN - rinchiuso nel carcere di OM - non aveva partecipato ad alcuna di queste attività e la sua condotta poteva essere considerata come illecita solo nel quadro di un reato associativo che, invece, lo stesso Tribunale, riducendo a soli due gli associati avrebbe dovuto correttamente escludere e non mantenere surrettiziamente, pur in mancanza degli elementi costitutivi, al solo scopo di, accollare a IN anche la responsabilità dei supposti reati - fini da lui personalmente mai commessi."
La Suprema Corte dovrà pertanto rilevare questa contraddizione: se, come scrive il Tribunale, l'associazione si riduceva a IN e IC, la stessa rilevante per il diritto penale;
se si escludeva non poteva essere l'associazione la responsabilità penale andava ricollegata alle singole condotte di chi ha commesso i singoli reati - fine;
non certo a quelle di coloro che erano impossibilitati a compierle. IN doveva essere assolto anche in ordine a questo capo di imputazione per non avere commesso il fatto.
Il reato di corruzione contestato a IN doveva essere più appropriatamente sostituito con quello di concussione. - ON FR
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. per violazione dell'art. 192 c. 3 La Corte di merito aveva errato nel ritenere credibile la chiamata di correo del IN.
"In realtà le dichiarazioni rese dal IN in relazione alla posizione TU non avrebbero dovuto neppure essere prese in considerazione, atteso il giudizio radicalmente negativo del soggetto dato dalla Pubblica Accusa e sostanzialmente recepito dalle due sentenze di merito."
"È noto, infatti, che esistono due profili distinti nella valutazione della chiamata in reità o correità: quella relativa alla generale attendibilità del dichiarante e quella relativa al singolo episodio narrato.
Quanto al primo profilo debbono prendersi in considerazione tra gli altri i seguenti criteri:
- spontaneità;
- precisione nella narrazione;
- coerenza delle dichiarazioni;
- personalità e atteggiamento soggettivo del dichiarante. Era del tutto evidente che sotto nessuno dei suddetti aspetti la chiamata di correità del IN poteva assurgere a mezzo di prova ex art. 192 c. 3 C.P.P.. "Il IN infatti:
- non era certo spontaneo, posto che cercava di dare un'immagine di sè diversa dalla realtà (vedi vicenda di cui ai capi N) e P);
- non era ne' preciso ne' coerente (sulle innumerevoli e pacifiche discrasie e contraddizioni del IN era sufficiente rimandare ai punti 2 e 4 dei motivi d'appello);
- era stato definito depistatore e mentitore professionista già dal pubblico Ministero e dalla sentenza di primo grado;
- si trattava di un personaggio che aveva simulato una collaborazione, che era riuscito a coordinare traffici di stupefacenti dall'interno del carcere nel medesimo periodo storico e che era stato in grado di corrompere e porre al proprio servizio un agente di Polizia Penitenziaria: era indubitabile che nel caso di specie si era agli antipodi di quell'atteggiamento soggettivo di disponibilità e serenità che doveva contraddistinguere il chiamante in correità."
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza della motivazione sul punto "Scagionamento da parte del AG".
"La sentenza nulla diceva in proposito, dimenticando la circostanza i che il AG collaborava con gli organi di P.G. non appena fu fermato (e sulla bontà della collaborazione non occorreva spendere parole posto che, grazie alla stessa, vennero operati - come riconosciuto dalla sentenza di primo e secondo grado - ben due sequestri di sostanza stupefacente, rinvenuti due luoghi di ricovero di eroina ed anfetamina ed arrestate due persone, la ZZ ed il IN).
"Non si comprendeva allora, in tale contesto - e la Corte di merito non spendeva neppure una parola sul punto - per quale ragione il AG non era credibile nel momento in cui negava un coinvolgimento del TU e lo era invece IN che nessun contributo concreto aveva dato nell'immediatezza dei fatti (nulla era stato scoperto al Centro CATI) e nessun contributo aveva dato successivamente, come riconosceva la stessa sentenza." In ogni caso la Corte di merito avrebbe dovuto, quantomeno, spiegare per quale ragione le dichiarazioni del AG non potevano essere considerate elemento che priva di valore gli altri elementi di prova acquisiti.
Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. C) per violazione degli art. 606 lett. C) per violazione degli artt. 517 e 521 c.p.p. La Corte di Appello aveva errato nell'affermare la penale responsabilità del TU in relazione al reato di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90 aggravato ai sensi dell'art. 80 c. 2 del medesimo decreto.
Nel capo d'imputazione non veniva menzionata affatto l'aggravante in parola;
e, pacificamente, la stessa non era mai stata oggetto di contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado.
Alla Corte così come al Tribunale era, pertanto, preclusa l'affermazione in sentenza della sussistenza della circostanza citata.
- ON RO
Violazione art. 606 co. I lett. e) c.p.p. in relazione artt. 69 c.p. - 62 n. 6 c.p. - 62 bis c.p. e 133 c.p. Il giudizio di NZ postulava necessariamente una valutazione complessiva ed unitaria del fatto e della personalità del colpevole, avendo come finalità precipua quella di modellare la misura sanzionatoria in relazione allo specifico caso concreto. Nella presente occasione il giudizio era stato limitato esclusivamente all'attribuzione di valore verso alcuni aspetti indicativi della gravità del reato (natura, oggetto, tempo e modalità dell'azione), presi in rassegna dall'art. 133 co. 1^ n. I c. p. mentre non si era esteso all'indagine circa la capacità a delinquere del colpevole, sulla cui condotta post - factum il giudice d'appello era stato pure sollecitato a dare una risposta con il motivo di gravame n. 3, che vedeva la richiesta di concessione dell'attenuante prevista dal Co. 6^ art. 62 c. p.. La stessa doglianza investiva la sentenza nel punto, carente assolutamente di motivazione, relativo al criterio seguito dal giudicante nella scelta della misura di inasprimento della pena [recidiva interna al capo P) e quella relativa al capo s)] determinata secondo un aumento del livello sanzionato o del tutto inspiegabile se non in riferimento al puro dato numerico dell'articolo del codice penale violato (81 cpv c.p.). Con successivo atto del 22/10/1996 il LA rinunciava al proposto ricorso.
- CC LO
Con dichiarazione del 22/12/1995 rinunciava al ricorso per Cassazione.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di IC LO e di LA ER per rinunzia al ricorso rispettivamente effettuata in data 22/12/1995 e 19/10/1996. Il ricorso di IN IO e AD LL è infondato e va rigettato.
Con l'appello, gli imputati avevano chiesto la assoluzione del reato di corruzione loro contestato in quanto inconsapevoli che la somma di denaro fatta avere al brig. LO avesse una finalità diversa dalla "captatio benevolentiae" nei confronti del loro congiunto detenuto (IN IE) aggiungendo che la consegna era stata fatta a titolo di "prestito". Sul punto la Corte di Appello ha risposto affermando che essi "erano entrambi consapevoli che i favori del brig. LO - (pagato da IO IN con denaro predisposto dalla moglie di IE IN) - erano collegati all'ingresso illegale dei telefonini cellulari all'interno del carcere". Tale motivazione, sia pure succinta, è da ritenersi sufficiente facendo essa riferimento a circostanze (pagamento e predisposizione del denaro) significative della (contestata) consapevolezza, soprattutto ove si consideri che sull'episodio della corruzione, il Giudice di I grado, si è soffermato lungamente (pagg. 92 - 115 della sentenza), con dovizia di particolari e con riferimenti a molteplici risultanze probatorie, e segnatamente (pagg. 107 - 111) sulla specifica posizione dei due ricorrenti dimostrando, con richiamo al contenuto inequivocabile di numerose conversazioni telefoniche intercettate, la loro piena, consapevole partecipazione agli episodi di corruttela e alle loro finalità.
In ordine alla misura della pena ritenuta eccessiva e alla concessione non nella misura massima delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Appello ha puntualmente motivato in proposito evidenziando come i collegamenti con il congiunto in carcere fossero finalizzati soprattutto alla prosecuzione del traffico delle sostanze stupefacenti ed al procacciamento di entrate di denaro. Del resto la pena-base di anni tre di reclusione per il IN IO e di anni tre e mesi due di reclusione per la AD non appare elevata rispetto ai massimi edittali (pena da due a cinque anni ex art. 319 c.p.) e le attenuanti generiche sono state concesse nella misura massima per il IN (tre anni di reclusione ridotti a due ex art.62 bis c.p.) e, quasi nella medesima misura, per la AD (tre anni e mesi due di reclusione ridotti a due anni e mesi quattro ex art. 62 bis c.p.). Il ricorso del LO è infondato e va rigettato.
La Corte territoriale - a differenza di quanto assume il ricorrente ha puntualmente motivato in ordine al motivo di appello, qui riproposto come primo motivo di ricorso - precisando che "di fronte al parere contrario del P.M. circa la richiesta di applicazione della pena il giudice non ha uno specifico obbligo di motivare esplicitamente in ordine all'ingiustificatezza del dissenso e che comunque la motivazione era stata svolta implicitamente con la analitica indicazione di tutti gli elementi che avevano portato il Tribunale ad infliggere una pena di gran lunga superiore (quattro anni di reclusione senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche) a quella proposta nelle istanze di patteggiamento (un anno e quattro mesi di reclusione)".
La motivazione è corretta. Invero, in tema di "patteggiamento", qualora il P.M. non presti il consenso, il Giudice non può accogliere la richiesta dell'imputato, ma deve procedere - (come avvenuto nella specie) - all'intero dibattimento. Conclusa la discussione, il Giudice emette la decisione secondo il rito ordinario e, solo qualora ritenga ingiustificato il dissenso, (fornendone adeguata motivazione) applica la pena richiesta dall'imputato (ove considerata congrua).
La Corte territoriale ha puntualmente e correttamente motivato anche in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche dando particolare rilievo - come aveva già fatto, del resto, il Giudice di I grado - alla "gravissima infedeltà dei suoi primari doveri di ufficio da parte del sottufficiale della polizia penitenziaria che non lo rendeva meritevole della concessione", e conseguentemente alla gravità del fatto sottolineando come "nell'ambito delle varie tipologie di corruzione quella di assicurare al detenuto un collegamento telefonico con l'esterno era, sicuramente, tra i comportamenti, in assoluto, più gravi che mai possano immaginarsi con riferimento ad un appartenente alla polizia penitenziaria." Nessuna censura può, infine, muoversi alla motivazione della sentenza nella parte in cui esamina il trattamento sanzionatorio (pena-base : anni tre e mesi otto di reclusione, aumentata ad anni quattro per effetto della continuazione).
Già il Tribunale aveva stigmatizzata la "estrema gravità per l'effetto inquinante di immagine ed azione dell'amministrazione pubblica nel delicatissimo settore penitenziario;
ed anche qui la Corte di Appello ha, con logiche ed adeguate argomentazioni, ritenuto, la pena inflitta essere commisurata alla gravità dei fatti, "presentandosi la condotta del LO non occasionale ma reiterata per aver fatto introdurre, in momenti successivi, ben tre apparecchi cellulari telefonici assicurando anche il recapito di lettere da e verso il carcere". La Corte di merito ha, inoltre, puntualmente esaminato gli elementi indicati dall'imputato ritenendo con adeguate, logiche e corrette argomentazioni di non poterli valutare positivamente ai fini della determinazione della pena e ciò perché le addotte difficoltà finanziarie non potevano costituire una giustificazione per il venir meno ai doveri del suo ufficio, e perché la sua dedotta "confessione" era da considerarsi irrilevante dal momento che si era limitato ad ammettere i fatti che già avevano costituito oggetto di una dettagliata dichiarazione da parte del Piccioni.
Passando all'esame del ricorso del TU osserva questa Corte che esso è infondato e, come tale, va rigettato.
Già il Giudice di I grado aveva minuziosamente esaminato la posizione del TU (paga. 56 - 78 della sentenza) basando innanzitutto l'affermazione di responsabilità sulla chiamata in correità del IN che, all'atto del suo arresto, aveva riferito che il fornitore delle anfetamine era il TU, titolare della "CATI", una piccola industria di prodotti clinici. Il Tribunale si era, quindi, soffermato a lungo sulla valutazione della attendibilità intrinseca delle chiamate evidenziando, con dovizia di particolari e con argomentazioni logiche e convincenti, come essa fosse stata immediata, sicura, inequivoca, priva di motivi di risentimento, mantenuta ferma dal IN nel corso di tutto il dibattimento di primo grado, e come, con tale chiamata, il collaborante non avesse esonerato se stesso da colpa, ammettendo a proprio carico l'acquisto e la detenzione di un rilevante quantitativo di stupefacenti nonché la fabbricazione delle compresse rinvenute nell'altrui disponibilità (di AG e ZZ). Il Tribunale si è successivamente soffermato, anche qui diffusamente, sulla valutazione dell'attendibilità estrinseca della chiamata elencando e valutando, in maniera logica e convincente, una serie di elementi di riscontro esterno (definiti dal Tribunale gli "ulteriori elementi probatori") tra i quali :
1. il numero telefonico del ON era nell'agenda sequestrata al IN (sotto la dicitura "detersivi CATI", evidentemente di "copertura")
2. il ON, pur non essendo stata ritrovata sostanza stupefacente all'interno del suo stabilimento di prodotti chimici (la CATI), era in possesso di macchinari ritenuti idonei (dai periti di ufficio) alla produzione delle anfetamine
3. lo stesso ON aveva ammesso la esistenza di rapporti (per il trattamento di sostanze chimiche "lecite") con il HI, prima, e con il IN, poi, offrendo una spiegazione del suo rapporto con il TU, ritenuta dal Tribunale, con adeguata motivazione, caratterizzato da elementi di sospetta equivocità avendo, peraltro, egli negato, in un primo tempo, la conoscenza di HI e IN (negazione che si era poi tentata di giustificare con il non ricollegare il nome alle persone ed allo stato confusionale seguito all'arresto).
4. L'ZZ aveva riferito di aver talvolta sentito il NC ed il AG che parlavano tra loro del "TURCONE e lo appellavano anche come "la fata turchina". La ZZ aveva aggiunto di aver accompagnato una volta il HI da ON, che aveva una ditta vicino Saronno (Origgio, sede della CATI, è paese vicinissimo a Saronno).
Sulla base di tutti questi elementi e di altre adeguate considerazioni, il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità del ON esaminando attentamente anche tutti gli argomenti difensivi svolti dalla difesa dello stesso ed escludendo, con ampia e corretta motivazione, che da essi potesse risultare inficiato il giudizio di responsabilità.
Tali argomenti difensivi tendenti ad inficiare gli elementi di cui sopra hanno costituito altrettanti motivi di appello, puntualmente e singolarmente esaminati, con ampia motivazione (pagg. 25 - 30 della sentenza di II grado) dalla Corte territoriale che li ha disattesi con adeguate e convincenti argomentazioni supportate da opportuni riferimenti e valutazioni di elementi di fatto e di risultanze di causa. Trattasi di una ineccepibile valutazione di merito immune da qualsiasi vizio logico-giuridico.
Da ultimo va esaminato il motivo con il quale il TU, eccependo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per violazione degli artt. 517 e 521 c.p.p., deduce che nel capo di imputazione non veniva menzionata affatto l'aggravante di cui all'art. 80 c. II D.P.R. n. 301/990 - ne' la stessa era mai stata oggetto di contestazione suppletiva da parte del P.M. nel corso dell'istruttoria dibattimentale - e, pur tuttavia, il Tribunale aveva ritenuto il delitto ascritto (art. 73 D.P.R. cit.) aggravato ai sensi della circostanza suindicata.
La censura è infondata.
La Corte di Appello ha correttamente ritenuto che l'aggravante risultava contestata "in fatto" in relazione alla specifica indicazione, nel capo di imputazione, della quantità di droga venduta (5 Kg. di anfetamina), e tale elemento di fatto era già a conoscenza dell'imputato che su di esso era stato interrogato, e aveva, quindi, avuto la possibilità di difendersi, e che tale quantitativo era da ritenersi "ingente" (e, quindi, tale da integrare l'aggravante in questione), facendo puntuale riferimento, alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, al numero vastissimo delle dosi - (secondo la deposizione del perito da 2 Kg. e 1/2 di anfetamina pura potevano essere ricavate almeno 50.000 dosi) - alla loro idoneità a soddisfare, un numero elevato di consumatori per un periodo molto prolungato e nell'ambito territoriale di concreto spaccio (il Milanese e la Brianza), al tipo di utenza cui le dosi erano destinate (giovani nelle discoteche).
Così argomentando i Giudici di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte regolatrice secondo cui la nullità invocata si verifica quando la omessa contestazione si riferisce all'elemento di fatto e non già alla omessa menzione del "nomen iuris" o alla omessa indicazione dell'articolo che concerne l'aggravante stessa.
Invero, la contestazione dell'accusa non si sostanzia nella mera indicazione delle norme giuridiche, bensì nella specifica allegazione del fatto attribuito all'imputato e che la correlazione tra accusa e decisione non va intesa in senso meccanicistico e formale e, cioè, nel mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, ma in funzione della finalità di tutela del diritto di difesa, cui il principio è, ispirato (Cass. sez. VI, 28/7/1992, AR;
id. 16/9/1992, Consoli). Sicché non ricorre alcuna violazione di tale principio quando, nella contestazione - considerata nella sua interezza - siano contenuti gli stessi elementi fattuali costitutivi del reato ritenuto in sentenza (Cass. sez. II, 23/5/1994). Anche il ricorso della ZZ è infondato e deve essere rigettato.
A parte l'effetto estensivo nei confronti della ricorrente conseguente all'accoglimento di uno dei motivi di ricorso proposti dal IN IE di cui si dirà in seguito, rileva questa Corte che la censura di "assoluta insufficienza di motivazione posta a base delle ragioni che avevano indotto il giudice di merito a confermare, sia pure riducendo la pena, la condanna subita in primo grado", è infondata. Invero, la Corte territoriale ha preso puntualmente in esame, uno per uno, gli argomenti difensivi, trasfusi in singoli motivi di appello, e li ha singolarmente disattesi con una corretta valutazione di merito delle risultanze di causa, sorretta da adeguate e logiche argomentazioni, dimostrando la sussistenza "piena e indiscussa" del contestato elemento psicologico.
Passando ad esaminare i motivi di ricorso dedotti dal IN IE osserva questa Corte che essi si sostanziano nel censurare che i Giudici di II grado hanno ritenuto che gli argomenti contenuti nella memoria difensiva - (depositata, soltanto cinque giorni prima dell'udienza, dopo la presentazione dei motivi di ricorso)- tendenti a dimostrare l'insussistenza dell'associazione criminosa di cui al capo r) della rubrica - e conseguentemente anche del reato ascritto al capo p) - per avere, lo stesso giudice di primo grado, ridotto i membri dell'associazione soltanto a due persone: IN e IC, e tendenti a dimostrare che il reato ascritto al capo n) era da qualificarsi come concussione e non corruzione, erano da considerarsi motivi nuovi colpiti dalla decadenza, prevista nell'art. 585 4^ co. c.p.p., e, quindi, la Corte territoriale non era entrata nel merito sull'erroneo presupposto della progressiva formazione del giudicato. Ad avviso del ricorrente "non si trattava di motivi nuovi bensì di una rilettura ragionata di quelli proposti dall'imputato, che la Corte era tenuta a prendere in considerazione".
La censura è infondata.
Sul punto la Corte di merito ha innanzitutto premesso che nell'atto di appello redatto personalmente dall'imputato, il IN, per il reato di cui al capo n) si assumeva una esclusiva responsabilità dell'opera di corruzione nei confronti del brig. LO, evidenziando che la moglie ed il figlio obbedivano solo ai suoi ordini;
mentre per i reati p) ed r) aveva chiesto la esclusione delle aggravanti e la concessione delle attenuanti generiche.
Quindi la Corte, dopo aver esaminato tali doglianze, ha precisato che la successiva memoria presentata il 2 3 1995 dal suo nuovo difensore di fiducia non poteva essere presa in considerazione, per i "motivi aggiunti" (che involgevano essenzialmente la configurabilità del secondo delitto di associazione: capo r e la qualificazione del reato del capo n come concussione e non corruzione) - in quanto tardivi, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 585 4^ e 5^ co. c.p.p. e, quindi, si era creato il giudicato (pagg. 13 e 14). Ha ribadito, ancora, la Corte tale principio specificatamente in ordine alle considerazioni contenute nella memoria che attenevano alla configurabilità del reato di associazione criminosa per la carenza del numero degli associati, ritenendo di non poter svolgere alcuna motivazione sul punto dal momento che il relativo capo della sentenza non era stato investito dall'appello dell'imputato e - non potendo valere la memoria depositata come rituali "motivi aggiunti" - sullo stesso si era oramai realizzato il giudicato (c. d. principio della formazione progressiva del giudicato che comporta anche poteri di cui all'art. 129 c.p.p. non possono essere esercitati per superare il giudicato che si forma su di un capo della sentenza non fatto oggetto di impugnazione : pagg., 15 - 16 della sentenza).
Trattasi di motivazione giuridicamente corretta.
La Corte di merito ha dimostrato inequivocabilmente che gli argomenti contenuti nella memoria difensiva costituivano in sostanza motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di appello, cioè diversi da quelli costituenti l'oggetto del motivo di impugnazione, sicché legittimamente non li ha presi in considerazione non ritenendo di dover svolgere alcuna motivazione sul punto, in aderenza al principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui gli unici motivi che possono essere ulteriormente presentati dalla parte che ha proposto l'impugnazione sono quelli che consistono in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, sempre peraltro, nei capi o punti della decisione oggetto del gravame, derivandone, in caso contrario - con l'introduzione di un "thema decidendum" da quello inizialmente devoluto, una elusione del regime dei termini prescritti dalla legge per la proposizione del gravame (Cass. 10/11/1993, Narese, CED n. 197243; id. 17/11/1994, Viani, CED n. 200963; id. 22/11/1994, Porletti, CED n. 20373; id. 1/8/1985 Palladino, CED 202184 ; id. 10/10/1995, Cicconi, CED n. 202846 ; id. 17/11/1995, Favaretto, CED n. 203056 ; id. 22/5/1996, Mannino, CED n. 204860).
Ancora esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che sul capi della sentenza non investiti dall'appello dell'imputato si era oramai realizzato il giudicato;
è stato, invero, affermato da questa Corte che "in virtù della disposizione di cui all'art. 585 4^ co. c.p.p., la parte interessata ha la facoltà di illustrare con nuove argomentazioni, le censure già tempestivamente proposte con l'impugnazione, ma non può enunciarne altre concernenti punti della pronunzia gravata non toccati in precedenza e, perciò, oramai coperti dal giudicato (Cass. sez. I, 13/12/1995, Musarra, CED n. 204093 ; id., 2 marzo 1994, Fiaschi).
L'enunciazione di tale principio serve a dimostrare l'infondatezza del richiamo difensivo all'art. 609 II c. c.p.p. dovendosi qui precisare che sussiste violazione del diritto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano dedotti motivi di censura attinenti capi c/o punti della decisione oramai intangibili per non essere stati investiti con tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistiti dalla presunzione di conformità al diritto. Del resto la facoltà attribuita alla Corte di Cassazione dall'art. 609 c. II c.p.p. di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgono per "ius superveniens" ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre, di diritto, siano, cioè, deduzioni di pura legittimità che non necessitino di alcun accertamento in punto di fatto. Nell'ipotesi in cui la doglianza presupponga, invece, una indagine di merito, non richiesta nei gradi di giudizio precedenti, ne' (tempestivamente) prospettata in appello, la doglianza non è più proponibile. Nella specie le questioni su cui si invoca l'esame di questa Corte non solo potevano essere dedotte tempestivamente in grado di appello, quanto, comunque, rivolgono tutte indagini di merito (ivi comprese quelle attinenti alla richiesta di ritenere concussione la contestata ed accertata corruzione in ordine alla quale il Giudice di I grado si è diffusamente soffermato con particolare riguardo alle modalità di approccio e di svolgimento del rapporto tra il LO ed il IN).
Il ricorso del IN IE deve essere quindi rigettato salvi gli effetti estensivi che andranno a riverberarsi in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 2^ co. D.P.R. n. 309/90 a seguito dell'accoglimento del relativo motivo proposto dal concorrente AG e di cui si dirà in seguito.
Da ultimo deve essere esaminata la posizione del AG. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Tra i motivi di appello il AG aveva evidenziato la sua posizione ampiamente secondaria e subordinata (al IN), le poche telefonate a lui addebitate ed il ruolo collaborante avuto nella vicenda (l'appartamento di ZA venne scoperto solo in seguito alle sue dichiarazioni) circostanze queste che, a suo avviso, gli potrebbero consentire di godere dell'attenuante di cui all'art. 73 n.7 D.P.R. n. 309/90.
La censura è infondata.
La Corte di merito ha puntualmente preso in esame il motivo di gravame ed ha correttamente motivato :
a) la posizione subordinata al IN aveva consentito al AG di godere della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della ingente quantità prevista dall'art. 80 2^ c. D.P.R. n^ 309/90;
b) la collaborazione dimostrata andava riconosciuta sotto il profilo della rideterminazione della pena-base che andava conseguentemente ridotta, tant'è che i Giudici di appello riducevano ad anni 13 e mesi sei di reclusione la pena-base di anni 14 da cui erano partiti i giudici di I grado;
c) Non poteva essere ritenuta applicabile nella specie l'attenuante di cui all'art. 73 c. 7^ D.P.R. n. 309/90 in quanto la collaborazione del TU (sostanziatasi nelle indicazioni della base-appartamento di ZA) non poteva affatto considerarsi tale da concretizzare le condizioni previste dalla legge, anche alla luce dei criteri interpretativi stabiliti da questa Corte di legittimità, puntualmente tenuti presenti dalla Corte di merito e opportunamente richiamati in motivazione ove è dato leggere:
Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 73, 7^ comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, occorre, infatti, che il contributo del soggetto abbia una duplice NZ;
egli, anzitutto, deve evitare che l'attività sia portata a conseguenze ulteriori, vale a dire, ad esempio, deve svelare dove, eventualmente, nasconda ulteriori quantitativi di stupefacente e, nel caso di concorso, il nome dei correi che, in possesso della sostanza, si accingano a venderla;
deve in più,(avendo l'avverbio anche usato dalla norma valore aggiuntivo), aiutare concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, deve, cioè, fare conoscere il nome del proprio o dei propri fornitori, in modo tale che l'autorità sia in grado di rendere indisponibili per il mercato risorse o di denaro o di sostanza stupefacente, necessarie per la commissione dei delitti (Cass. sez. IV, 28/1/1993, Mangani). Nel caso di specie il Tribunale, ha evidenziato come il AG, invece, non fece affatto il nome del IN al quale si risalì solo in seguito alla accurata perquisizione dell'appartamento ed al ritrovamento del "diario" della ZZ.
Anche il terzo motivo è infondato.
In sede di appello l'imputato aveva dedotto - in riferimento al reato di ricettazione di una seconda autovettura "Audi" (capo m) della rubrica) - di non aver mai commesso il fatto evidenziando che tale auto era stata posseduta dall'ZZ e non da lui. Ha dedotto in questa sede la censura di apparente motivazione fornita sul punto dal Giudice dell'impugnazione.
Rileva questa Corte che i Giudici di merito, sia il Tribunale (pagg. 79 - 85 sentenza di I grado) che la Corte di Appello, hanno ampiamente motivato, con adeguate e convincenti argomentazioni, riferite a concrete risultanze di causa e, quindi, con corretta valutazione di merito, insindacabile in questa sede di legittimità, in ordine alla "piena consapevolezza della provenienza illecita sia della prima che della seconda vettura".
Con altro motivo l'imputato lamenta la omessa motivazione in ordine alla eccezione di mancata contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 80 n. 22 D.P.R. n. 309/80 (ritenuta in sentenza dai Giudici di merito in relazione al reato contestato al ricorrente e all'ZZ al capo d della rubrica e a quello contestato ai predetti in concorso con IN IE al capo e della rubrica, dal quale però l'ZZ è stata assolta), che non poteva neanche considerarsi implicitamente contestata attesa la quantità tutt'altro che ingente e rilevante dell'anfetamina (gr. 250 sequestrati nell'abitazione del AG e gr. 304 nell'abitazione dell'ZZ).
Premesso che la Corte di merito ha ritenuto assorbita nella imputazione di cui al capo d) anche quella prevista al capo e) in quanto riguardante la detenzione delle medesime quantità di droga, ed ha inoltre confermata la già ritenuta equiNZ tra le concesse attenuanti generiche e la suddetta aggravante, rileva questa Corte di legittimità che la censura è fondata.
La Corte di Appello - mentre in ordine al motivo di ricorso del TU, pur in presenza di ben Km. 5 di anfetamina, pari a circa 100.000 dosi ha, come si è in precedenza rilevato, correttamente motivato, per ritenere ingente la quantità contestata (e ritenere, così, in fatto, contestata anche la relativa aggravante), in ordine alla idoneità del quantitativo suddetto al consumo di un numero molto elevato di "utenti" e alla maggiore diffusione del mercato della droga in una apprezzabile area di spaccio - ha, invece, nella specie, omessa tale motivazione, affermando genericamente ed apoditticamente :
"l'aggravante della rilevante quantità va ritenuta sussistente in quanto la quantità detenuta (2000 pasticche di "exstasy" + 5034) appare davvero elevata anche con riferimento alla quantità di anfetamina base pura contenuta (gr. 250 + 304 gr.). L'anfetamina è sostanza stupefacente prevista nella tabella 1."
Così motivando, la Corte di merito ha ignorato il principio più volte affermato secondo cui va tenuto conto del quantitativo di sostanza "pura" in una prospettiva non puramente nominalistica ma attenta alla concreta situazione del mercato ed ai pericoli per la salute pubblica (Cass. sez. VI, 18/5/1995, Strefezza, n. 5772). Ciò vuol dire che - a prescindere dai casi limite di quantitativi grandissimi, enormi, smisurati, che costituiscono le ipotesi di palese e scolastica presenza dell'aggravante nella espressione della sua massima espansione - negli altri casi, l'aggravante suddetta postula, per la sua sussistenza, un quantitativo che qualifica decisamente il fatto in termini di grave pericolosità sociale, sicché la relativa nozione non può prescindere da una valutazione ponderale della quantità e della qualità della droga rispetto alla tutela della salute pubblica, con incidenza sulla modalità del mercato, sia pure localmente circoscritto, in rapporto all'offerta, all'assortimento e alla diffusione (Cass. Sez. VI, 1/6/1994, n. 6424:
fattispecie in cui questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, in assenza di un quantitativo enorme o grandissimo di droga - Kg. 3,410 di cocaina - aveva fondato il suo giudizio esclusivamente sulla quantità di droga (cfr., anche, per fattispecie in cui quantitativi di eroina pura non sono stati ritenuti "ingenti" : Cass. sez. VI, 26/2/1993, n. 1866 ; id. 15/4/1993 n. 3666 ; id. 5 ottobre 1994 n. 10467). Deve, pertanto, questa Corte rilevare il vizio di omessa motivazione in ordine alla circostanza della "ingente quantità" e conseguentemente in ordine alla contestazione dell'aggravante in punto di fatto.
La sentenza, quindi, per quanto concerne il AG deve essere annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio che tenga conto del principio di diritto enunciato da questa Corte.
A norma dell'att. 587 c.p.p. gli effetti dell'accoglimento del motivo di ricorso proposto dal AG si estendono anche alla ZZ, concorrente con costui nel reato ascritto al capo d (ritenuto dai giudici di merito il reato più grave nei confronti della predetta, alla quale sono state, altresì, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante) e al IN IE, concorrente con il AG nel reato contestato al capo e (per il quale al IN medesimo è stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa in continuazione con il reato - base di cui al capo p : anni 15 di reclusione e L. 130.000.000 di multa, ed altri reati), che non avevano impugnato sul punto la sentenza di I grado.
Tutti i ricorrenti, ad eccezione del IN IE, del AG, dell'ZZ, vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali ed il LA ed il IC anche al pagamento della somma di L. 500.000 ciascuno da versare alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sez. penale, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di AG AR nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di ZZ SI e di IN IE, in ordine all'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/90 limitatamente, quanto a IN IE, al reato sub e)
della rubrica e, quanto al AG e alla ZZ, al reato sub d), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame;
dichiara inammissibili i ricorsi di IC LO e del LA ER;
rigetta nel resto i ricorsi proposti dal AG, ZZ e da IN IE e, integralmente, gli altri ricorsi.
Condanna in solido i ricorrenti, esclusi il IN IE, il AG e l'ZZ, alle spese processuali e il LA ed il IC anche al pagamento, ciascuno, della somma di L. 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 1998